Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Tariffa doganale comune ° Classificazione delle merci ° Criteri ° Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto ° Eccezione ° Procedimento di fabbricazione espressamente previsto dalla nomenclatura combinata
2. Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Prodotti laminati sulle quattro facce ai sensi della sottovoce 7211 21 00 della nomenclatura combinata ° Classificazione determinata unicamente dal procedimento di fabbricazione
Massima
1. Anche se il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio e per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della nomenclatura combinata e delle note delle sezioni o dei capitoli, vi sono casi in cui, poiché tali norme vi fanno espresso riferimento, è il procedimento di fabbricazione di un prodotto ad essere determinante ai fini della classificazione in una data voce.
2. La sottovoce 7211 21 00 della Tariffa doganale comune, nella versione di cui all' allegato I del regolamento (CEE) n. 3174/88, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) al Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, deve essere interpretato nel senso che l' espressione "laminati sulle quattro facce" attiene unicamente al procedimento di fabbricazione utilizzato, indipendentemente dal fatto che tale procedimento di fabbricazione faccia apparire o meno spigoli vivi su tutte le facce laminate del prodotto.
Parti
Nel procedimento C-248/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Jepsen Stahl GmbH
e
Hauptzollamt Emmerich
domanda vertente sull' interpretazione delle sottovoci 7211 21 00 e 7211 22 90 dell' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann,
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere,
viste le osservazioni scritte presentate:
° per lo Hauptzollamt Emmerich, dal signor Christian Schulz-Loerbroks, Regierungsdirektor presso l' Oberfinanzdirektion Duesseldorf, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico, e Angela Bardenhewer, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Jepsen Stahl GmbH, rappresentata dall' avv. Peter Henseler, del foro di Duesseldorf, e della Commissione, all' udienza del 22 aprile 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 aprile 1992, depositata in cancelleria il successivo 29 maggio, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione delle sottovoci 7211 21 00 e 7211 22 90 dell' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la società Jepsen Stahl (in prosieguo: la "Jepsen Stahl") ed lo Hauptzollamt Emmerich (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") in ordine alla classificazione doganale di una partita di prodotti in acciaio importati dalla Polonia nella Comunità nel febbraio 1989.
3 Nella dichiarazione doganale semplificata, la Jepsen Stahl, ricorrente nel procedimento a quo, presentava i prodotti fabbricati realizzati in un laminatoio universale come "prodotti laminati piatti in acciaio non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, aventi un limite minimo di elasticità inferiore a 355 MPa, altri prodotti semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, lisci" e li classificava nella sottovoce 7211 21 00 della Tariffa doganale comune (in prosieguo la "TDC").
4 Nell' ambito di un controllo della merce, l' ufficio doganale portuale accertava che "[trattavasi] manifestamente di laminati piatti di larghezza inferiore a 500 mm, con spigoli arrotondati, non laminati sulle quattro facce". Secondo lo Hauptzollamt, la merce rientrava pertanto nella sottovoce 7211 22 90.
5 La Jepsen Stahl si oppone alla classificazione doganale effettuata dallo Hauptzollamt e argomenta che i prodotti importati sono, tenuto conto del loro procedimento di fabbricazione, prodotti laminati sulle quattro facce (denominati "larghi piatti"). I bordi laminati naturali constatati dall' ufficio doganale sarebbero inevitabili e caratteristici dei prodotti laminati in un laminatoio universale.
6 Stando così le cose, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la sottovoce 7211 21 00 della nomenclatura combinata, nella versione di cui all' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, vada interpretata nel senso che l' espressione 'laminati sulle quattro facce' fa riferimento soltanto alla fabbricazione del prodotto, o se sia altresì necessario che la laminazione sulle quattro facce comporti un' alterazione visibile della forma prodotta, vale a dire spigoli acuti per tutte le superfici laminate".
7 Per una più ampia illustrazione dei fatti della controversia dinanzi al giudice nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Con il quesito posto, il giudice a quo intende in sostanza accertare se la sottovoce 7211 21 00 della TDC vada interpretata nel senso che l' espressione "laminati sulle quattro facce" attiene unicamente al procedimento di fabbricazione impiegato, o se occorra inoltre che tale procedimento di fabbricazione faccia apparire spigoli vivi su tutte le facce laminate del prodotto.
9 A questo proposito, occorre ricordare in primo luogo che, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 13 della motivazione), per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della TDC e delle note delle sezioni o dei capitoli.
10 Per quanto riguarda più in particolare la questione se il metodo di fabbricazione delle merci influisca sulla classificazione doganale, la Corte ha già dichiarato, nella citata sentenza Weber, che, anche se in genere e di preferenza la Tariffa doganale fa appello ai criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti, che possano venir verificate al momento dello sdoganamento, essa fa talvolta riferimento ai procedimenti di fabbricazione dei prodotti. In questo caso, il procedimento di fabbricazione di un prodotto diventa determinante.
11 Nel caso di specie, si deve rilevare che il testo della sottovoce 7211 21 00 della TDC fa espresso riferimento al procedimento di fabbricazione, laddove indica che i prodotti debbono essere "laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati". Contrariamente a quanto afferma il resistente nel procedimento a qua, la versione inglese della sottovoce non consente di concludere per un' altra interpretazione. Il carattere determinante del procedimento di fabbricazione è inoltre confermato dalle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7211, valide anche per la sottovoce 7211 21 00, che spiegano che tale voce include i larghi piatti che "sono prodotti non arrotolati, di sezione rettangolare, laminati a caldo sulle quattro facce con cilindri scanalati o in laminatoi universali...".
12 La convenuta sostiene invece che, secondo la norma europea 91-81, decisivo per la classificazione doganale è il risultato della lavorazione e non la lavorazione effettivamente operata.
13 A questo proposito occorre rilevare che le norme europee sono norme emanate dal comitato europeo di normalizzazione, che riguardano esclusivamente la definizione dei prodotti in acciaio, indipendentemente dalla loro classificazione doganale. Tali norme non possono pertanto costituire un criterio nel caso di specie.
14 Di conseguenza, si deve risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che la sottovoce 7211 21 00 della Tariffa doganale comune, nella versione di cui all' allegato I del regolamento (CEE) n. 3174/88, deve essere interpretato nel senso che l' espressione "laminati sulle quattro facce" attiene unicamente al procedimento di fabbricazione utilizzato, indipendentemente dal fatto che tale prodimento di fabbricazione faccia apparire o meno spigoli vivi su tutte le facce laminate del prodotto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Duesseldorf con ordinanza 22 aprile 1992, dichiara:
La sottovoce 7211 21 00 della Tariffa doganale comune, nella versione di cui all' allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, deve essere interpretato nel senso che l' espressione "laminati sulle quattro facce" attiene unicamente al procedimento di fabbricazione utilizzato, indipendentemente dal fatto che tale procedimento di fabbricazione faccia apparire o meno spigoli vivi su tutte le facce laminate del prodotto.
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