Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ravvicinamento delle legislazioni ° Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ° Direttiva 79/112 ° Nozione di etichettatura ° Marchio nazionale diretto a facilitare l' esecuzione di controlli da parte delle pubbliche autorità ° Esclusione
[Direttiva del Consiglio 79/112/CEE, art. 1, n. 3, lett. a)]
Massima
Per etichettatura ai sensi dell' art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, devono intendersi le menzioni, indicazioni e altri dati riferentesi ad un prodotto alimentare specificamente diretti ad informare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto medesimo.
Non risponde a tale finalità e non costituisce quindi un' etichettatura nel senso su esposto un marchio caseario nazionale, costituito da un segno posto dalle pubbliche autorità e diretto a consentire alle medesime di verificare l' osservanza delle norme di produzione, che implichi, oltre all' indicazione del paese di produzione e del tipo di formaggio, una o due lettere variabili in funzione della regione di produzione, un numero di serie ed una combinazione di lettere o di lettere e cifre. Un marchio siffatto esula, conseguentemente, dalla sfera di applicazione della detta direttiva.
Parti
Nel procedimento C-285/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Leeuwarden (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Cooeperatieve Zuivelindustrie "Twee Provinciën" WA,
domanda vertente sull' interpretazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 18 settembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Cooeperatieve Zuivelindustrie "Twee Provinciën" WA, dagli avv.ti H.J. Bronkhorst, del foro dell' Aia e E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam,
° per il governo olandese dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor T. Van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Cooeperatieve Zuivelindustrie "Twee Provinciën", WA, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza dell' 8 luglio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 giugno 1992, pervenuta alla Corte il 24 giugno seguente, l' Arrondissementsrechtbank di Leeuwarden (Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 18 settembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva 79/112").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale a carico dei rappresentanti della Cooeperatieve Zuivelindustrie "Twee Provinciën" WA, imputati del reato consistente nel non aver apposto sui formaggi dalla medesima prodotti il marchio caseario nazionale imposto per tale genere di formaggi dalla normativa olandese in materia di qualità di prodotti agricoli.
3 Dal fascicolo emerge che nei Paesi Bassi la fabbricazione e l' immissione in commercio del formaggio sono disciplinati da una normativa emanata sulla base della Landbouwkwaliteitswet dell' 8 aprile 1971 (legge in materia di qualità dei prodotti agricoli, Stb. 371). L' art. 2 di tale legge prevede la possibilità di disporre, ai fini della promozione delle vendite, per mezzo di decreto o di disposizione delegata da decreto, norme in materia di qualità dei prodotti, riguardanti le caratteristiche, l' assortimento, il confezionamento, la forma e la finizione dei prodotti stessi. Ai sensi dell' art. 7, in presenza di norme di controllo dei prodotti agricoli, possono essere imposti marchi, segni o documenti di controllo.
4 In esecuzione di tale legge è stato emanato in particolare il Landbouwkwaliteitsbesluit kaasprodukten del 2 dicembre 1981 (decreto in materia di qualità dei prodotti agricoli ° prodotti caseari, Stb. 726). L' art. 8 del detto decreto conferisce al ministro il potere di stabilire marchi, segni e documenti di controllo di cui all' art. 7 della legge.
5 Sulla base di tali disposizioni veniva emanato il Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasprodukten del 28 dicembre 1981 (decreto in materia di qualità dei prodotti agricoli ° prodotti caseari, Stcrt. 251). Ai sensi dell' art. 14 del medesimo, i produttori di formaggi soggetti all' obbligo di utilizzazione di un marchio nazionale devono apporre sui formaggi stessi, all' atto della fabbricazione, il marchio previsto dal Keuringsreglement (regolamento di controllo). Ai sensi dell' art. 11, secondo comma, del detto decreto, i marchi nazionali prevedono inoltre, conformemente alle disposizioni del regolamento di controllo, indicazioni differenti a seconda delle regioni. L' art. 12 dispone che il marchio caseario nazionale sia costituito da un segno di controllo diretto a provare la conformità del formaggio ai requisiti generali specifici previsti per quello specifico tipo di formaggio.
6 Il regolamento di controllo è stato emanato il 14 aprile 1982 dallo Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole (organo centrale di controllo dei prodotti lattierocaseari).
7 L' art. 2 dispone che i marchi nazionali debbano indicare sotto la parola "Holland" il numero di serie e, sotto tale numero, una combinazione di lettere o di lettere e cifre comprendenti almeno due lettere immediatamente precedute:
° dalla lettera F per i marchi nazionali relativi al formaggio industriale prodotto nelle province di Groningen, Friesland, Drenthe e Overijssel,
° dalle lettere HB per il formaggio industriale prodotto nelle province di Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant e Zeeland,
° dalle lettere NH per il formaggio industriale prodotto nella provincia di Noord-Holland,
° dalla lettera Z per il formaggi di fattoria.
8 Avendo gli imputati invocato l' incompatibilità con la direttiva 79/112 dell' obbligo di apporre sul marchio caseario nazionale una o due lettere variabili in funzione della regione di produzione, l' Arrondissementsrechtbank di Leeuwarden riteneva necessaria, ai fini della decisione nel detto procedimento penale, la pronuncia della Corte sulla seguente questione pregiudiziale:
"Se una normativa nazionale che imponga ai produttori di formaggio l' obbligo di apporre un marchio che comprenda non solo un' indicazione del paese di produzione e del tipo di formaggio, ma anche l' indicazione di una lettera differente a seconda della regione di produzione, ancorché non risultino apprezzabili differenze di qualità tra le singole regioni, possa ritenersi compatibile, con riguardo alla seconda indicazione, con le disposizioni di cui alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, ed in particolare, con l' art. 15 di detta direttiva".
9 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Tali elementi del fascicolo saranno ripresi solamente nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.
10 Si deve rilevare, in limine, che, per quanto non spetti alla Corte, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, la Corte stessa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa della quale è investito (v. in particolare sentenza 18 giugno 1991, causa C-369/89, Piageme, Racc. pag. I-2971, punto 7 della motivazione).
11 Ciò premesso, la questione pregiudiziale dev' essere intesa nel senso che con essa si chiede sostanzialmente se la direttiva 79/112/CEE debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una normativa nazionale che imponga ai produttori di formaggio l' obbligo di apporre un marchio caseario che non implichi solamente l' indicazione del paese di produzione e del tipo di formaggio, bensì anche una o due lettere variabili in funzione della regione di produzione, pur in assenza di apprezzabili differenze qualitative da una regione all' altra.
12 Ai fini della soluzione della questione posta, si deve innanzi tutto esaminare se un marchio caseario nazionale che implichi, oltre all' indicazione del paese di produzione e del tipo di formaggio, anche una o due lettere variabili in funzione della regione di produzione, un numero di serie ed una combinazione di lettere o di lettere e cifre, costituisca un' etichettatura ai sensi della direttiva 79/112 e rientri, conseguentemente, nella sfera d' applicazione della direttiva medesima.
13 La direttiva 79/112 fissa disposizioni comunitarie di natura generale in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità, applicabili ai prodotti alimentari destinati ad essere distribuiti come tali al consumatore finale (v. il terzo 'considerando' nonché l' art. 1, n. 1). La direttiva si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere distribuiti a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe (art. 1, n. 2). Per etichettatura si intende "le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca" [art. 1, n. 3, lett. a)].
14 Come sottolineato dalla Corte nella sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor (Racc. pag. 4489, punto 29 della motivazione), il significato e l' esatta portata dell' art. 5 della direttiva 79/112 devono essere valutati in considerazione del contesto in cui si colloca, in particolare della finalità generale della direttiva e della sua ratio.
15 Orbene, tanto dal sesto 'considerando' della direttiva medesima quanto dai termini dell' art. 2, n. 1, della stessa emerge come essa sia stata concepita nell' intento di informare e tutelare il consumatore finale dei prodotti alimentari, in particolare per quel che riguarda la natura, l' identità, le qualità, la composizione, la quantità, la durata, l' origine o la provenienza e le modalità con cui detti prodotti vengono fabbricati o ottenuti (v. menzionata sentenza Smanor, punto 30 della motivazione).
16 Ciò premesso, si deve intendere per etichettatura ai sensi dell' art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 79/112, le menzioni, indicazioni, e altri dati riferentisi ad un prodotto alimentare, specificamente dirette ad informare il consumatore in ordine alle caratteristiche del prodotto de quo.
17 Un marchio caseario del genere di cui trattasi nel procedimento penale principale, non risponde a tale finalità. Esso prevede un numero di serie compreso da 00001 a 99999 e, sotto tale numero, una combinazione di lettere o di lettere e cifre preceduta da una o due lettere variabili in funzione della regione di produzione. Orbene, un marchio nazionale di tal genere non può essere diretto all' informazione del consumatore quanto alle caratteristiche del prodotto di cui trattasi. Esso costituisce, piuttosto, un segno imposto dalle autorità olandesi che consente di verificare che il formaggio sia stato prodotto in conformità della normativa. Infatti, come precisato all' udienza, le cifre e le lettere di codice del marchio nazionale consentono, in occasione di controlli a campione effettuati nei Paesi Bassi, di identificare il luogo di produzione, il produttore, la data di produzione e la partita o il carico cui appartenga un formaggio determinato.
18 La questione pregiudiziale dev' essere quindi risolta dichiarando che la direttiva 79/112 dev' essere interpretata nel senso che un marchio caseario nazionale che implichi, oltre all' indicazione del paese di produzione e del tipo di formaggio, una o due lettere variabili in funzione della regione di produzione, un numero di serie e una combinazione di lettere o di lettere e cifre, non costituisce un' etichettatura ai sensi dell' art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva medesima ed esula conseguentemente dalla sua sfera di applicazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arrondissementsrechtbank di Leeuwarden (Paesi Bassi), con ordinanza 15 giugno 1992, dichiara:
La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, dev' essere interpretata nel senso che un marchio caseario nazionale che implichi, oltre all' indicazione del paese di produzione e del tipo di formaggio, una o due lettere variabili in funzione della regione di produzione, un numero di serie e una combinazione di lettere o di lettere e cifre, non costituisce un' etichettatura ai sensi dell' art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva medesima ed esula conseguentemente dalla sua sfera di applicazione.
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