Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Trattato CEE ° Atto unico europeo ° Scadenza del termine previsto per l' attuazione del mercato interno ° Effetti ° Obbligo per gli Stati membri di modificare le condizioni di iscrizione al loro regime di previdenza sociale ° Insussistenza in difetto di un intervento legislativo del Consiglio
(Trattato CEE, art. 8A)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione volontaria o facoltativa continuata ° Accettazione subordinata al presupposto della previa iscrizione al regime nazionale ° Obbligo per uno Stato membro di ammettere l' iscrizione al suo regime in favore di persone che sono state assicurate soltanto a norma della legislazione di un altro Stato membro ° Difetto ° Iscrizione ammessa per i cittadini di uno Stato membro che abbiano lavorato in uno Stato terzo ° Irrilevanza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 9, n. 2]
Massima
1. L' art. 8A del Trattato, introdotto dall' Atto unico europeo, il quale prevede l' adozione delle misure destinate alla graduale attuazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992, non può essere interpretato nel senso che, in difetto di misure adottate dal Consiglio entro tale data per imporre agli Stati membri l' obbligo di rendere possibile l' affiliazione volontaria al loro regime previdenziale, in favore di persone precedentemente assoggettate al regime previdenziale obbligatorio di un altro Stato membro, quest' obbligo scaturisca automaticamente dal decorso del suddetto periodo.
Invero, un tale obbligo presuppone l' armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia previdenziale, armonizzazione che non esiste allo stato attuale del diritto comunitario.
2. L' art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, non fa obbligo ad uno Stato membro di ammettere la possibilità di affiliazione al proprio regime previdenziale in favore di persone precedentemente assoggettate ad un regime previdenziale obbligatorio in un altro Stato membro e che non soddisfino i presupposti per l' affiliazione al detto regime nel primo Stato membro. Spetta infatti alla disciplina legislativa di ciascuno Stato membro determinare i presupposti del diritto o dell' obbligo di affiliazione ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, purché non venga operata al riguardo alcuna discriminazione fra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini di altri Stati membri.
Il diritto comunitario non fa neppure obbligo ad uno Stato membro, il quale consenta una tale affiliazione ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in uno Stato terzo, di applicare il medesimo trattamento ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in un altro Stato membro.
Parti
Nel procedimento C-297/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
e
Corradina Baglieri
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la ricorrente nella causa principale, dall' avv. Carlo De Angelis, del foro di Roma;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 luglio 1991, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 1992, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la signora Corradina Baglieri e l' Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l' "INPS").
3 La signora Baglieri, cittadina italiana, ha prestato attività lavorativa nella Repubblica federale di Germania dal 23 agosto 1965 al 4 aprile 1975, facendo successivamente ritorno in Italia. Il 17 dicembre 1979 la signora Baglieri ha inoltrato domanda all' INPS per essere ammessa alla prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali obbligatori versati in Germania. Tale domanda è stata respinta sul rilievo che l' interessata non era mai stata iscritta al regime previdenziale italiano.
4 Investito del ricorso proposto dalla signora Baglieri contro l' INPS, il Pretore di Siracusa ha dichiarato che l' ente suddetto era tenuto a permettere il versamento di contributi volontari da parte della ricorrente, riconoscendo a quest' ultima il diritto ad una pensione d' invalidità. In seguito alla conferma di questa decisione da parte del Tribunale di Siracusa, l' INPS ha proposto un ricorso per cassazione, nell' ambito del quale la Corte suprema di cassazione ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, nella parte in cui stabilisce che 'i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato' , vada interpretato nel senso che l' ammissione alla prosecuzione volontaria può essere disposta anche se il lavoratore ° senza vantare diversi periodi lavorativi cumulabili fra loro, compiuti presso più Stati membri, ivi compreso quello nel quale la richiesta è formulata ° abbia compiuto un unico pregresso periodo lavorativo, trascorso come lavoratore migrante, in un altro Stato membro, conseguendo in tale Stato la relativa contribuzione obbligatoria utile per l' ammissione a quella volontaria nello Stato nel quale ha avanzato la domanda di prosecuzione".
5 Il giudice nazionale constata che, nella sentenza 27 gennaio 1981, causa 70/80, Vigier (Racc. pag. 229), la Corte ha già statuito che l' art. 9, n. 2, del regolamento n. 1048/71 non impone ad un ente previdenziale di uno Stato membro di tener conto dei periodi di contribuzione maturati in forza della normativa di un altro Stato membro, qualora il lavoratore interessato non abbia mai versato nel primo Stato membro i contributi legalmente prescritti per acquistare la qualità di assicurato a norma delle leggi di questo Stato membro.
6 La Corte suprema di cassazione fa tuttavia rilevare che due motivi potrebbero indurre la Corte ad un riesame della suddetta interpretazione.
7 In primo luogo, la Corte deve tener conto "delle prossime scadenze cui la Comunità è chiamata ad operare e, soprattutto, della prossima soppressione di ogni vincolo limitativo inerente alla libera circolazione dei lavoratori". Avuto riguardo a queste scadenze, un' interpretazione restrittiva della norma anzidetta potrebbe risultare contraria ai principi del Trattato che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori e la loro posizione previdenziale, principi necessari per garantire il mantenimento delle situazioni già acquisite all' interno del territorio comunitario.
8 In secondo luogo, la legge italiana prevede per i lavoratori italiani che abbiano svolto attività lavorativa in un paese terzo e che facciano rientro in Italia un regime di previdenza obbligatoria speciale che stabilisce i criteri di determinazione e di versamento dei contributi. Stando così le cose, un' interpretazione restrittiva dell' art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 si risolverebbe nell' applicazione a questi lavoratori di un regime più favorevole rispetto a quello del quale fruiscono i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa in un altro Stato membro.
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Alla luce dei suddetti rilievi si deve ritenere che, con la questione pregiudiziale, il giudice nazionale intenda accertare
° se l' art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 imponga ad uno Stato membro l' obbligo di consentire l' affiliazione al proprio regime di previdenza sociale a persone che sono state soggette al regime previdenziale obbligatorio in un altro Stato membro e che non soddisfano i presupposti per l' affiliazione al suddetto regime nel primo Stato membro;
° se il diritto comunitario imponga ad uno Stato membro che consenta una simile affiliazione ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in uno Stato terzo di riservare il medesimo trattamento ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in un altro Stato membro.
11 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata (v. sentenze Vigier, citata, e 18 maggio 1989, causa 368/87, Hartmann Troiani, Racc. pag. 1333, punto 15 della motivazione), l' art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 mira a garantire l' equivalenza dei periodi di contribuzione maturati in diversi Stati membri, in modo che gli interessati possano soddisfare la condizione di una durata minima di periodi di contribuzione quando una normativa nazionale faccia dipendere da tale condizione l' ammissione all' assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
12 Per contro, la citata norma non regola, come si evince dal suo testo, le altre condizioni a cui le legislazioni dei singoli Stati membri possono subordinare la concessione di un diritto, quale il diritto di versare contributi nell' ambito di un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata (v. sentenza Hartmann Troiani, citata, punto 16 della motivazione).
13 Ciò premesso, spetta alla disciplina legislativa di ciascuno Stato membro determinare i presupposti del diritto o dell' obbligo di affiliazione ad un regime di previdenza sociale o a questo o a quel ramo di tale regime, purché non venga operata al riguardo alcuna discriminazione fra i cittadini dello Stato ospitante e i cittadini di altri Stati membri (v. segnatamente sentenza Hartmann Troiani, citata, punto 21 della motivazione).
14 Le ragioni addotte dalla Corte suprema di cassazione non implicano che la Corte debba procedere ad un riesame di questa giurisprudenza.
15 Richiamando le "prossime scadenze cui la Comunità è chiamata ad operare", il giudice nazionale ha senz' altro inteso riferirsi all' art. 8A del Trattato, il quale prevede l' adozione delle misure destinate alla graduale attuazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992. Ai termini del secondo comma del medesimo articolo, tale mercato comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Trattato.
16 Quest' articolo non può essere interpretato nel senso che, in difetto di misure adottate dal Consiglio entro il 31 dicembre 1992 per imporre agli Stati membri l' obbligo di rendere possibile l' affiliazione volontaria al loro regime previdenziale, in favore di persone precedentemente assoggettate al regime previdenziale obbligatorio di un altro Stato membro, quest' obbligo scaturisca automaticamente dal decorso del suddetto periodo.
17 Invero, come ha osservato l' avvocato generale al punto 14 delle sue conclusioni, un tale obbligo presuppone l' armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia previdenziale, armonizzazione che non esiste allo stato attuale del diritto comunitario.
18 Infine, per quanto concerne l' argomento relativo al trattamento più favorevole che verrebbe riservato dalla legge italiana ai lavoratori italiani che hanno prestato attività lavorativa in uno Stato terzo, è sufficiente osservare come esso sia irrilevante ai fini dell' interpretazione dell' art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e come in ogni caso non sussista, nello stato attuale del diritto comunitario, alcun divieto in capo ad uno Stato membro di riservare ai propri cittadini che hanno prestato attività lavorativa in uno Stato terzo ed hanno poi fatto ritorno nel paese d' origine, nel quale hanno cessato ogni attività, un trattamento più favorevole rispetto a quello applicato ai propri cittadini che hanno prestato attività lavorativa in un altro Stato membro e che vengono in seguito a trovarsi nella medesima situazione.
19 La questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che
° l' art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, non fa obbligo ad uno Stato membro di ammettere la possibilità di affiliazione al proprio regime previdenziale in favore di persone precedentemente assoggettate ad un regime previdenziale obbligatorio in un altro Stato membro e che non soddisfino i presupposti per l' affiliazione al detto regime nel primo Stato membro;
° il diritto comunitario non fa obbligo ad uno Stato membro, il quale consenta una tale affiliazione ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in uno Stato terzo, di applicare il medesimo trattamento ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in un altro Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di cassazione, con ordinanza 12 luglio 1991, dichiara:
° L' art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, non fa obbligo ad uno Stato membro di ammettere la possibilità di affiliazione al proprio regime previdenziale in favore di persone precedentemente assoggettate ad un regime previdenziale obbligatorio in un altro Stato membro e che non soddisfino i presupposti per l' affiliazione al detto regime nel primo Stato membro.
° Il diritto comunitario non fa obbligo ad uno Stato membro, il quale consenta una tale affiliazione ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in uno Stato terzo, di applicare il medesimo trattamento ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in un altro Stato membro.
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