Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 169)
Massima
Uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie.
Parti
Nella causa C-303/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor N. Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Henkels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso volto a far constatare che, non adottando entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54), alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382, pag. 36), alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71, pag. 34) e alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71, pag. 36), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
LA CORTE,
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente della Quarta e della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg, J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 giugno 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 luglio 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54), alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382, pag. 36), alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71, pag. 34) e alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71, pag. 36), il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2 Nel loro penultimo articolo, le cinque direttive di cui sopra dispongono che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 87/328/CEE entro e non oltre il 1 gennaio 1989 ed alle altre direttive entro e non oltre il 1 gennaio 1991, e che essi devono informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto a tal proposito dal governo olandese alcuna comunicazione alle date summenzionate, la Commissione, con lettere 11 ottobre 1989 (per quanto riguarda la direttiva 87/328/CEE) e 25 aprile 1991 (per quanto riguarda le altre direttive) intimava al governo olandese di adempiere i suoi obblighi. Ritenendo non soddisfacenti le risposte da quest' ultimo fornite, la Commissione gli inviava due pareri motivati in data 15 ottobre 1990 e 13 novembre 1991.
4 Il governo olandese, nelle sue risposte dell' 8 gennaio e del 21 novembre 1991, si limitava a far presente come fosse stato avviato l' iter legislativo volto a trasporre le direttive di cui trattasi. La Commissione decideva allora di promuovere il ricorso in esame.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei motivi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Il governo olandese rileva, in merito all' oggetto della controversia, che l' atto introduttivo e i pareri motivati non coincidono. In questi ultimi, gli viene mossa la censura di non aver osservato l' art. 189, terzo comma, e l' art. 5, primo comma, del Trattato, non avendo dato attuazione alle direttive entro i termini prescritti. L' atto introduttivo invece ha esteso l' oggetto della domanda ad una violazione dell' art. 8A del Trattato. Il governo olandese ritiene pertanto che la censura vertente sull' art. 8A del Trattato debba dichiararsi irricevibile.
7 A tal proposito, occorre infatti rilevare che appunto nell' ambito dell' atto introduttivo la Commissione asserisce per la prima volta che la mancata trasposizione delle direttive anteriormente al 31 dicembre 1992 potrebbe costituire una violazione dell' art. 8A del Trattato. Dal complesso delle osservazioni scritte da essa presentate dinanzi alla Corte risulta però che, menzionando l' articolo suddetto, la Commissione non ha voluto dedurre un nuovo mezzo, ma unicamente porre l' accento sull' urgenza della trasposizione delle direttive controverse.
8 In merito alla fondatezza del ricorso, il governo olandese, pur ammettendo l' inadempimento imputatogli, giustifica il ritardo verificatosi nella trasposizione delle direttive di cui trattasi con la complessità delle modifiche legislative a tal fine richieste.
9 In merito, occorre ricordare che per giurisprudenza costante uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie (v., in particolare, sentenza 7 maggio 1991, causa C-246/88, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. I-2049).
10 Occorre quindi dichiarare l' inadempimento del Regno dei Paesi Bassi nei termini risultanti dalle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno dei Paesi Bassi è rimasto soccombente e dev' essere quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina, alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura, alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura e alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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