Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Sistema di preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo ° Sospensione dei dazi doganali ai sensi del regolamento n. 3563/84 ° Condizione ° Menzione del codice Nimexe del prodotto considerato ° Giubbotti in lino ° Competenza della Corte a correggere in via interpretativa una asserita dimenticanza del legislatore comunitario ° Insussistenza ° Successiva modifica di norme di regolamento ° Mancanza di pertinenza
[Trattato CEE, art. 28; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3563/84]
Massima
La sospensione dei dazi doganali prevista dal regolamento n. 3563/84, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1985, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, è subordinata alla menzione, in uno dei due allegati di questo regolamento, del codice Nimexe corrispondente ai prodotti importati. Poiché i giubbotti in lino da uomo, importati dalla Cina e dalla Corea del Sud non possono rientrare nell' allegato I del regolamento, riservato ai prodotti fabbricati a base di lana, cotone o fibre sintetiche, e poiché il loro codice non figura menzionato nell' allegato II, tali prodotti sono esclusi dal beneficio della detta sospensione.
Tale esclusione non può essere contestata per il motivo che l' assenza della menzione del codice nel quale detti prodotti rientrano dovrebbe essere intesa come una lacuna, dovuta ad una dimenticanza del Consiglio, che spetterebbe alla Corte colmare. Infatti, ai sensi dell' art. 28 del Trattato le modifiche o le sospensioni autonome dei dazi della Tariffa doganale comune sono decise dal Consiglio. Spetta pertanto al Consiglio, e non già alla Corte, identificare, sulla base dei criteri da esso determinati, i prodotti che possono fruire di una sospensione dei dazi.
Non può neanche essere invocata la circostanza che, per gli anni successivi, sia stata fatta menzione di detto codice, poiché la modifica di una disposizione derivante da un regolamento non implica che le versioni precedenti di detta disposizione debbano esere interpretate in un senso conforme a detta modifica.
Parti
Nel procedimento C-304/92,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Lloyd-Textil Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
e
Hauptzollamt Bremen-Freihafen,
domanda vertente sull' interpretazione dell' allegato II, categoria n. 161, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1984, n. 3563, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1985, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (GU L 338, pag. 98).
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, F.A. Schockweiler e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore A. Bardenhewer e B. Rodríguez Galindo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistite dall' avvocato H.J. Rabe, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Commissione, all' udienza del 1 aprile 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 giugno 1992, pervenuta in Cancelleria il 20 luglio successivo, il Bundesfinanzhof (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' allegato II, categoria n. 161, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1984, n. 3563, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1985, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (GU L 338, pag. 98; in prosieguo il "regolamento").
2 Detta questione è stata sollevata nel contesto di una controversia tra la Lloyd-Textil Handelsgesellschaft (in prosieguo: lo "Lloyd-Textil") e lo Hauptzollamt Bremen-Freihafen (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") in merito all' importazione da parte di detta società di una partita di giubbotti in lino da uomo provenienti dalla Cina e dalla Corea del Sud nel corso del 1985. Lo Hauptzollamt ha considerato che questa importazione dava luogo alla riscossione di dazi doganali, il che veniva contestato dalla Lloyd-Textil, la quale affermava che i prodotti importati dovevano fruire della sospensione dei dazi in forza del citato regolamento comunitario.
3 L' art. 1 del regolamento prevede che una sospensione dei dazi doganali è concessa per i prodotti tessili provenienti dai paesi in via di sviluppo e importati nella Comunità nel corso del 1985.
4 I prodotti che fruiscono della sospensione sono enumerati negli allegati del regolamento, sotto il codice Nimexe loro attribuito nella nomenclatura doganale della Comunità, nomenclatura contenuta, per quanto riguarda il 1985, nel regolamento (CEE) della Commissione 14 dicembre 1984, n. 3529, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe) (GU L 337, pag. 1).
5 Nel regolamento detti prodotti sono suddivisi in due gruppi, secondo il materiale utilizzato per la loro confezione:
° i prodotti fabbricati a base di lana, cotone o fibre sintetiche elencate all' allegato I del regolamento, che fruiscono di una sospensione dei dazi entro limiti di un quantitativo fissato per paese di origine;
° gli altri prodotti menzionati all' allegato II del regolamento e per i quali la sospensione è concessa solo entro i limiti di un quantitativo fissato in modo globale per l' insieme dei paesi di origine.
6 Con la sua domanda la Lloyd-Textil chiede che i giubbotti da lei importate dalla Cina e dalla Corea del Sud siano classificate nella categoria 161 di cui all' allegato II del regolamento, categoria intitolata "Vestiti esterni per uomini e per ragazzo".
7 Lo Hauptzollmat, dal canto suo, rileva che i giubbotti in lino corrispondono al codice Nimexe 61.01-32 nella nomenclatura tariffaria della Comunità e che questo codice non figura né nella categoria n. 161, indicata dal Lloyd-Textil, né in qualsiasi altra categoria dell' allegato II. Fa del resto osservare che, essendo i giubbotti importati dalla Lloyd-Textil in lino, non possono essere classificati nell' allegato I, che è riservato ai prodotti in lana, cotone o fibre sintetiche. Dalla combinazione di queste osservazioni esso deduce che la sospensione dei dazi non può essere concessa per i giubbotti importati.
8 Considerato quanto sopra, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1984, n. 3563 recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1985, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, all' allegato II, categoria n. 161, vada interpretato nel senso che la relativa disciplina si applica altresì ai giubbotti da uomo in lino importati dalla Cina e dalla Corea del Sud, ancorché tali prodotti tessili non siano in essa espressamente indicati".
9 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento come pure delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria al ragionamento della Corte.
10 Onde statuire sulla questione pregiudiziale, si deve in primo luogo rilevare che, come è stato unanimemente constatato dinanzi alla Corte, i giubbotti importati dalla Lloyd-Textil non possono essere classificati nell' allegato I del regolamento poiché sono in lino e detto allegato è riservato ai prodotti fabbricati a base di lana, di cotone o di fibre sintetiche.
11 Si deve poi constatare che, come ha rilevato il giudice a quo, senza che ciò sia stato oggetto di contestazione dinanzi alla Corte, i giubbotti in lino corrispondono al codice 61.01-32 della nomenclatura tariffaria applicabile nella Comunità nel 1985 e che, come rilevato dallo Hauptzollamt, questo codice non viene menzionato in nessuna delle categorie rientranti nell' allegato II del regolamento; in particolare, non figura nella categoria 161, nella quale la Lloyd-Textil ha chiesto di classificare i suoi giubbotti.
12 Orbene ai sensi della nota (a) figurante in calce agli allegati I e II del regolamento, la sospensione dei dazi doganali è subordinata alla menzione, in uno dei due allegati, del codice Nimexe corrispondente ai prodotti importati. Detta nota è così redatta:
"(...) la definizione delle merci riveste solo carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri della Nimexe".
13 Ne consegue che, poiché i giubbotti in lino provenienti dai paesi in via di sviluppo non rientrano nell' allegato I del regolamento e, del resto, il loro codice non è neppure indicato nell' allegato II, questi prodotti non possono, in linea di principio, fruire della sospensione dei dazi doganali.
14 Il governo tedesco obietta che la sospensione dei dazi è concessa a tutti i prodotti tessili provenienti dai paesi in via di sviluppo e che l' assenza del codice corrispondente ai prodotti controversi nell' allegato II è solo una lacuna dovuta ad una dimenticanza del Consiglio, che spetta alla Corte colmare.
15 A questo proposito si deve ricordare che ai sensi dell' art. 28 del Trattato CEE le modifiche o le sospensioni autonome dei dazi della Tariffa doganale comune sono decise dal Consiglio; spetta pertanto al Consiglio, non già alla Corte, identificare, sulla base dei criteri da esso determinati, i prodotti che possono fruire di una sospensione dei dazi.
16 Il governo tedesco rileva che la sospensione dei dazi doganali è stata prevista per i giubbotti in lino importati nel corso degli anni successivi al 1985; ne deduce che l' intenzione del Consiglio è sempre stata quella di concedere la sospensione richiesta.
17 A questo proposito si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131), la modifica di una disposizione derivante da un regolamento non implica che le versioni precedenti di detta disposizione debbano essere interpretate in un senso conforme a tale modifica. Così, la sospensione dei dazi doganali per un prodotto durante taluni anni non ha come conseguenza che la sospensione deve essere concessa per il medesimo prodotto durante l' anno o gli anni precedenti.
18 Del resto, allo stesso modo in cui spetta al Consiglio determinare i prodotti che beneficiano di una sospensione dei dazi, ad esso spetta correggere gli errori asseriti che possono essere stati commessi nell' identificazione di questi prodotti o colmare le lacune che possono esistere nel regolamento.
19 A questo proposito, si deve rilevare che una domanda intesa ad ottenere l' inclusione di giubbotti in lino nell' allegato II del regolamento è stata presentata già il 7 maggio 1985, ma che il Consiglio, quando ha concesso la richiesta inclusione, l' ha fatto solo per gli anni successivi al 1985 senza considerare le importazioni realizzate nel corso di detto anno.
20 Sulla base di quanto sopra la questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che l' allegato II, categoria n. 161, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1984, n. 3563, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1985, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, non comprende i giubbotti in lino da uomo importati dalla Cina e dalla Corea del Sud.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 25 giugno 1992, dichiara:
L' allegato II, categoria n. 161, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1984, n. 3563, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1985, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo, non comprende i giubbotti in lino da uomo importati dalla Cina e dalla Corea del Sud.
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