Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Parità di trattamento ° Assunzione a carico, per l' assicurazione di vecchiaia, da parte del regime olandese, in forza di una convenzione bilaterale in materia di previdenza sociale, dei periodi maturati in Germania dai cittadini olandesi in qualità di lavoratori costretti a prestare lavoro coatto ° Prestazione olandese inferiore alla prestazione erogata in Germania ai cittadini assoggettati allo stesso trattamento ° Discriminazione a motivo della cittadinanza ° Insussistenza
[Trattato CEE, art. 7, primo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 3, n. 1, 7, n. 2, lett. c), e allegato III]
Massima
Il diritto comunitario, ed in particolare l' art. 7, primo comma, del Trattato e l' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non osta a che, ai sensi dell' art. 2 del Quarto accordo complementare tra la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi, relativo al regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945, il quale nell' allegato III del regolamento figura tra le convenzioni internazionali che, ai termini dell' art. 7, n. 2, lett. c), dello stesso regolamento, rimangono applicabili nonostante le disposizioni di quest' ultimo, il lavoro coatto prestato da cittadini olandesi in Germania durante la Seconda Guerra mondiale non dia diritto ad alcuna prestazione a carico del regime tedesco di assicurazione vecchiaia, ma sia preso in considerazione nel regime olandese come se fosse stato prestato nei Paesi Bassi.
Infatti, la differenza tra gli importi delle pensioni cui hanno diritto i cittadini olandesi e i cittadini tedeschi che sono stati costretti a prestare lavoro coatto, a carico dei rispettivi regimi di assicurazione vecchiaia, non deriva dall' accordo stesso, che si limita a determinare la legge che si applica ai lavoratori interessati senza precisare la misura delle prestazioni, ma deriva piuttosto dal fatto che il legislatore olandese ha fissato, per le pensioni a suo carico in forza dell' accordo, un importo diverso da quello fissato dal regime tedesco di assicurazione vecchiaia per le pensioni che gli spetta liquidare. Orbene, nella fase attuale del diritto comunitario ogni Stato membro determina liberamente l' importo delle pensioni da esso erogate, a condizione che questo importo non comporti alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza. Poiché la legge olandese non tratta in modo diverso, a seconda della loro cittadinanza, diverse categorie di cittadini comunitari costretti a prestare lavoro coatto, non si può affermare che essa operi una discriminazione a motivo della cittadinanza.
Parti
Nel procedimento C-305/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht di Muenster (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Albert Hoorn
e
Landesversicherungsanstalt Westfalen,
domanda vertente sull' interpretazione del diritto comunitario in relazione con l' art. 2 del Quarto accordo complementare tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi, relativo al regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945, firmato all' Aia il 21 dicembre 1956 ("United Nations Treaty Series", vol. 591, pag. 374),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, facente funzione di presidente di sezione, F.A. Schockweiler e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor A. Hoorn, da lui stesso e dall' avv. Ch. Schaeder, del foro di Moers (Repubblica federale di Germania);
- per il governo tedesco, dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;
- per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, e R. Hayder, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor A. Hoorn, del governo tedesco, del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor D. Gouloussis, assistito dal signor H. Kreppel, funzionario tedesco distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, all' udienza del 24 giugno 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 giugno 1992, pervenuta in cancelleria il 20 luglio seguente, il Sozialgericht di Muenster (Repubblica federale di Germania, in prosieguo: il "Sozialgericht") ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione del diritto comunitario in relazione con l' art. 2 del Quarto accordo complementare tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi, relativo al regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945, firmato all' Aia il 21 dicembre 1956 ("United Nations Treaty Series", vol. 591, pag. 374, in prosieguo: l' "Accordo").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra il signor Hoorn, cittadino olandese, ed il Landesversicherungsanstalt, ente pubblico previdenziale del Land Vestfalia, nella Repubblica federale di Germania, cui il signor Hoorn ha chiesto il versamento di una pensione di vecchiaia per il lavoro coatto prestato in Germania durante la Seconda Guerra mondiale.
3 Questa domanda è stata respinta in base all' art. 2, nn. 1 e 3, dell' Accordo, il quale dispone:
"1) I periodi assicurativi maturati da cittadini olandesi nell' ambito del regime tedesco dell' assicurazione pensione degli operai o dell' assicurazione pensione degli impiegati tra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945, in quanto lavoratori subordinati, sono considerati maturati nell' ambito del regime dell' assicurazione olandese contro le conseguenze pecuniarie dell' invalidità, della vecchiaia e della morte se il lavoratore ha lasciato la sua occupazione anteriormente al 1 settembre 1945 ed è tornato nei Paesi Bassi entro e non oltre il 31 dicembre 1945.
(...)
3) I periodi assicurativi che, in conformità al paragrafo 1, sono considerati maturati nell' ambito del regime dell' assicurazione olandese contro le conseguenze pecuniarie dell' invalidità, della vecchiaia e della morte non danno diritto ad alcuna prestazione ai sensi del regime tedesco dell' assicurazione pensione degli operai e dell' assicurazione pensione degli impiegati (...)".
4 Il signor Hoorn ha proposto un ricorso avverso la decisione di rigetto dinanzi al Sozialgericht, il quale ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 2 del Quarto accordo complementare alla convenzione del 29 marzo 1951 tra la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi, relativo al regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945 sia valido, con la conseguenza che i cittadini olandesi, come il ricorrente, che, costretti a prestare lavoro coatto in Germania, hanno lavorato in questo paese tra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945, sono rientrati nei Paesi Bassi anteriormente al 31 dicembre 1945 e sono stati iscritti, secondo il diritto tedesco, al regime di invalidità vecchiaia, non possono far valere alcun diritto derivante dai suddetti periodi di assicurazione nei confronti del regime tedesco di assicurazione pensione".
5 Con tale questione il Sozialgericht mira ad accertare se il diritto comunitario osti a che, ai sensi dell' art. 2 dell' Accordo, il lavoro coatto prestato da cittadini olandesi in Germania durante la Seconda Guerra mondiale non dia diritto ad alcuna prestazione a carico del regime tedesco di assicurazione vecchiaia, ma sia preso in considerazione nel regime olandese come se fosse stato prestato nei Paesi Bassi.
6 Il signor Hoorn ritiene che, in violazione del diritto comunitario, l' Accordo operi una discriminazione tra i cittadini olandesi ed i cittadini tedeschi costretti a prestare lavoro coatto nonché una discriminazione tra due specifiche categorie di lavoratori olandesi. Egli ritiene inoltre che l' Accordo violi l' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU 1983, L 230, pag. 6, e GU 1992, C 325, pag. 1, versione coordinata), il quale definisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono stipulare tra loro convenzioni in materia previdenziale.
Sulla discriminazione tra i cittadini olandesi e i cittadini tedeschi costretti a prestare lavoro coatto
7 Il signor Hoorn deduce che l' Accordo opera una discriminazione nei confronti dei cittadini olandesi in quanto la pensione da questi ultimi percepita ai sensi della legislazione olandese sarebbe inferiore a quella erogata dal regime tedesco di assicurazione vecchiaia ai propri cittadini anch' essi assoggettati al lavoro coatto in Germania durante la guerra. Questa discriminazione sarebbe in contrasto con l' art. 3, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71, ai termini del quale:
"Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento".
8 A questo proposito occorre rilevare che il divieto di discriminazione di cui all' art. 3 si applica, secondo il testo stesso di quest' ultimo, "fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento".
9 Si deve poi osservare che, ai termini dell' art. 7, n. 2, lett. c), dello stesso regolamento, le disposizioni di convenzioni internazionali in materia previdenziale elencate nell' allegato III rimangono applicabili nonostante le disposizioni del regolamento. Orbene, il citato Accordo figura tra le convenzioni menzionate in questo allegato.
"Articolo 7
2. Nonostante quanto disposto nell' articolo 6, rimangono applicabili:
c) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell' allegato III.
Allegato III
A. Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l' articolo 6 del regolamento [articolo 7, paragrafo 2, lett. c), del regolamento]
28. GERMANIA - PAESI BASSI
b) Gli articoli 2 e 3 dell' accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945)".
10 Dal combinato disposto di queste norme risulta che l' Accordo rimane pienamente applicabile nonostante l' emanazione del regolamento n. 1408/71 e che esso continua a produrre i suoi effetti nei confronti di tutte le situazioni che riguarda, in particolare quella del ricorrente nella causa principale.
11 Il signor Hoorn deduce anche che la differenza tra gli importi delle pensioni cui hanno diritto i cittadini olandesi e i cittadini tedeschi costretti a prestare lavoro coatto, a carico dei rispettivi regimi di assicurazione vecchiaia, provoca una discriminazione contraria all' art. 7, n. 1, del Trattato, a tenore del quale:
"Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità".
12 Al riguardo occorre rilevare che l' asserita disparità di trattamento non deriva dall' Accordo stesso, che si limita a determinare la legge che si applica ai lavoratori interessati senza precisare la misura delle prestazioni. Essa deriva piuttosto dal fatto che il legislatore olandese ha fissato, per le pensioni a suo carico in forza dell' Accordo, un importo diverso da quello fissato dal regime tedesco di assicurazione vecchiaia per le pensioni che gli spetta liquidare.
13 Orbene, nella fase attuale del diritto comunitario ogni Stato membro determina liberamente l' importo delle pensioni da esso erogate, a condizione che questo importo non comporti alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza. Nel caso di specie la legge olandese non tratta in modo diverso, a seconda della loro cittadinanza, diverse categorie di cittadini comunitari costretti a prestare lavoro coatto. Non si può quindi affermare che essa operi una discriminazione a motivo della cittadinanza.
Sulla discriminazione tra due categorie di cittadini olandesi
14 Il signor Hoorn sostiene ancora che, in violazione delle citate disposizioni, l' Accordo opera una discriminazione tra due categorie di lavoratori olandesi costretti a prestare lavoro coatto, vale a dire:
- da un lato, quelli soggetti all' art. 2 dell' Accordo, la cui pensione è assunta a carico da parte del regime olandese di assicurazione vecchiaia, e,
- dall' altro, i lavoratori che hanno proseguito la loro attività lavorativa in Germania dopo il 1 settembre 1945 o che sono restati in questo paese dopo il 31 dicembre successivo.
15 Egli sottolinea che, ai sensi dell' art. 2, n. 1, in fine, dell' Accordo (v. sopra, punto 3), questi ultimi lavoratori sono esclusi dalla sfera di applicazione dell' Accordo e, a differenza dei lavoratori della prima categoria, possono quindi aver diritto ad una pensione a carico del regime tedesco di assicurazione vecchiaia.
16 A questo proposito, come ha sostenuto a buon diritto la Commissione, è sufficiente rilevare che il diritto comunitario, nella sua fase attuale, non vieta agli Stati membri di prevedere, nell' ambito della propria normativa o delle convenzioni stipulate con altri Stati, regimi pensionistici diversi per diverse categorie della loro popolazione. Tale disparità di trattamento non ricade nel divieto di cui all' art. 7 del Trattato, il cui scopo specifico è quello di vietare le discriminazioni basate sulla cittadinanza.
Sull' art. 8 del regolamento n. 1408/71
17 Il signor Hoorn deduce poi che l' Accordo viola l' art. 8 del regolamento n. 1408/71, il quale dispone:
"1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se è necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro notifica, conformemente alle disposizioni dell' articolo 97, paragrafo 1, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 1".
18 Nel caso di specie il contrasto con l' art. 8 deriverebbe dal fatto che l' Accordo prevede la presa in considerazione in uno Stato membro del lavoro prestato in un altro Stato membro, mentre il regolamento si basa sul principio che un diritto a pensione sorge in ciascuno Stato membro in cui ha lavorato l' interessato.
19 Al riguardo è sufficiente rilevare che dal combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento n. 1408/71 nonché dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 2 agosto 1993, causa C-23/92, Grana-Novoa, Racc. pag. I-4505, punto 22) risulta che l' art. 8 riguarda soltanto le convenzioni stipulate tra gli Stati membri dopo l' entrata in vigore del regolamento e non si applica perciò all' Accordo.
20 Da tutte queste considerazioni si evince che occorre risolvere la questione posta dal giudice a quo nel senso che il diritto comunitario non osta a che, ai sensi dell' art. 2 dell' Accordo, il lavoro coatto prestato da cittadini olandesi in Germania durante la Seconda Guerra mondiale non dia diritto ad alcuna prestazione a carico del regime tedesco di assicurazione vecchiaia, ma sia preso in considerazione nel regime olandese come se fosse stato prestato nei Paesi Bassi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dai governi tedesco e olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Muenster, con ordinanza 19 giugno 1992, dichiara:
Il diritto comunitario non osta a che, ai sensi dell' art. 2 del Quarto accordo complementare tra la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi, relativo al regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 ed il 1 settembre 1945, firmato all' Aia il 21 dicembre 1956, il lavoro coatto prestato da cittadini olandesi in Germania durante la Seconda Guerra mondiale non dia diritto ad alcuna prestazione a carico del regime tedesco di assicurazione vecchiaia, ma sia preso in considerazione nel regime olandese come se fosse stato prestato nei Paesi Bassi.
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