Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Trasporti ° Trasporti su strada ° Disposizioni in materia sociale ° Regolamento n. 3820/85 ° Sfera d' applicazione ° Trasporti effettuati da veicoli immatricolati in uno Stato membro su percorsi situati solo in parte all' interno della Comunità ° Inclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 2, n. 1]
2. Trasporti ° Trasporti su strada ° Disposizioni in materia sociale ° Periodo di 24 ore ai sensi dell' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 ° Inizio
(Regolamento del Consiglio n. 3820/85, art. 8, n. 1)
Massima
1. L' art. 2, n. 1, del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretato nel senso che nella sfera d' applicazione di tale regolamento rientrano i trasporti su strada effettuati all' interno della Comunità con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di, o in provenienza da, paesi terzi che non sono parti contraenti dell' Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, ovvero in transito attraverso detti paesi.
L' effetto utile del predetto regolamento sarebbe infatti compromesso se l' applicazione del regime comunitario dipendesse dal percorso effettuato dagli automezzi immatricolati nei diversi Stati membri e se, qualora il tragitto si situi soltanto in parte all' interno della Comunità, continuassero ad applicarsi le normative nazionali.
2. L' espressione "periodo di 24 ore" figurante nell' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 dev' essere intesa come riferentesi a qualsiasi arco di tempo di questa durata avente inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo. Nel caso in cui il riposo giornaliero sia preso in due o tre periodi separati, il calcolo deve iniziarsi alla fine del periodo di durata non inferiore alle otto ore.
Infatti solo questa interpretazione fa sì che sia osservata un' alternanza dei periodi di guida e di riposo che garantisca la sicurezza stradale e migliori le condizioni di lavoro dei conducenti, scopi perseguiti dal regolamento.
Parti
Nel procedimento C-313/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam (Paesi Bassi) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Van Swieten BV,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco (relatore), C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per l' Officier van Justitie, dall' Officier stesso, signor J.A. van Zwieteren,
° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
° per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Th. van Rijn e V. Di Bucci, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della società Van Swieten BV, rappresentata dal signor J.B. Vallenduuk, consigliere giuridico, in qualità di agente, del governo olandese, rappresentato dal signor T. Heukels, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora S. Lucinda Hudson e dal signor D. Bethlehem, barrister, e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 2 dicembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 gennaio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 16 aprile 1992, pervenuta in cancelleria il 22 luglio seguente, l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam (in prosieguo: il "giudice del rinvio") ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 3820/85").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale a carico della società Van Swieten BV (in prosieguo: la "Van Swieten"), impresa di trasporti internazionali su strada con sede nei Paesi Bassi, per violazione delle norme comunitarie e olandesi sui periodi di riposo e di guida.
3 In occasione di un' ispezione effettuata nell' ottobre 1988, l' amministrazione olandese rilevava che 17 conducenti alle dipendenze della Van Swieten non avevano rispettato i prescritti periodi di riposo e di guida allorché si trovavano alla guida di veicoli immatricolati nei Paesi Bassi. Le irregolarità riguardavano, nella fattispecie, il rispetto del periodo minimo di riposo da effettuarsi in ogni periodo di 24 ore, prescritto dall' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85. Esse erano state commesse, nella maggior parte dei casi, su tragitti effettuati all' interno della Comunità, ma in qualche caso anche in occasione di trasporti aventi come destinazione la Svizzera o in transito attraverso tale Stato. La Svizzera, paese terzo, non è parte contraente dell' accordo AETS (accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, in prosieguo: l' "accordo AETS").
4 Nei Paesi Bassi i periodi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada sono disciplinati dalla Rijtijdenwet del 1936 (legge sui periodi di guida, in prosieguo: la "legge del 1936"), oltre che dal Rijtijdenbesluit del 1977 (decreto sui periodi di guida, in prosieguo: il "decreto del 1977"), emanato per l' attuazione della detta legge.
5 Ai sensi del suo art. 1a, n. 1, la legge del 1936 "si applica segnatamente ai trasporti su strada effettuati interamente o parzialmente all' estero da un' impresa stabilita nei Paesi Bassi, nonché alle attività svolte dai membri dell' equipaggio connesse con tali trasporti". Gli artt. 11-14 del decreto del 1977 disciplinano i periodi di servizio, di guida e di riposo dei conducenti. Tuttavia, ai sensi dell' art. 17 dello stesso decreto del 1977, essi non si applicano ai trasporti all' estero per i quali valgono il regolamento n. 3820/85 o l' accordo AETS.
6 L' ambito d' applicazione del regolamento n. 3820/85 è definito, nell' art. 2, nei seguenti termini:
"1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all' articolo 1, punto 1, effettuati all' interno della Comunità.
2. L' accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada:
° in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti dell' accordo o in transito attraverso tali paesi, per l' intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno di tali paesi terzi;
° in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono parti contraenti dell' accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all' interno della Comunità".
7 Poichè il regolamento n. 3820/85 non prevede espressamente la propria applicazione ai trasporti in provenienza da o a destinazione di un paese terzo che non sia parte contraente dell' accordo AETS ed effettuati mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro, le autorità olandesi sono solite, in questi casi, applicare la normativa olandese a tutto il tragitto, senza prendere in considerazione il regolamento n. 3820/85.
8 Inoltre, l' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 dispone:
"In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva".
9 Nei Paesi Bassi il sistema di controllo del rispetto dei periodi di riposo giornalieri prescritti dal regolamento si basa sui seguenti principi. Il momento determinante per la fissazione del periodo di 24 ore viene stabilito in base:
° al momento del controllo su strada;
° all' inizio del periodo di riposo settimanale;
° all' inizio del (sufficiente) periodo di riposo giornaliero.
Inoltre, ai fini della determinazione, in ogni caso singolo, del periodo di 24 ore, se il tempo che risulta dal calcolo cade in un periodo di riposo ai sensi dell' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85, occorre far retrocedere il suddetto momento determinante fino al momento in cui il membro dell' equipaggio non è libero di disporre del proprio tempo.
10 In primo grado, il Kantonrechter (giudice cantonale) di Amsterdam ha condannato la Van Swieten. Esso ha giudicato infatti che taluni conducenti della società non avessero rispettato, per i trasporti effettuati all' interno della Comunità, il periodo di riposo giornaliero minimo di cui all' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 e, per i trasporti a destinazione della Svizzera o in transito attraverso tale Stato, l' art. 11 del decreto del 1977.
11 Dinanzi al giudice del rinvio, la Van Swieten ha fatto valere che il regolamento n. 3820/85 era applicabile ai trasporti diretti in Svizzera o in transito attraverso tale paese per il tratto del percorso situato all' interno della Comunità. Per questo tratto del percorso non si sarebbe quindi dovuta applicare la legge olandese.
12 La Van Swieten ha inoltre contestato il metodo di controllo impiegato dalle autorità olandesi per verificare il rispetto dei periodi di riposo giornalieri, che, a suo avviso, non è compatibile con l' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85. Infatti, a suo avviso, il periodo di 24 ore di cui tratta questa disposizione è un periodo fisso e il primo periodo della settimana decorre dal momento in cui finisce il tempo di riposo settimanale. A sostegno della sua tesi, la società fa riferimento alla versione inglese del detto articolo, ad una sentenza della High Court of Justice del 28 aprile 1988 (causa Kelly/Shulman) e al primo 'considerando' del preambolo del regolamento, che sottolinea la necessità di rendere più flessibili le disposizioni del regolamento previgente, e cioè il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49, in prosieguo: il "regolamento n. 543/69").
13 Nutrendo dubbi quanto all' interpretazione delle disposizioni applicabili del regolamento n. 3820/85, l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Con riferimento all' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85:
Se detto articolo debba essere interpretato nel senso che il regolamento è (anche) applicabile ai trasporti su strada all' interno della Comunità di cui all' art. 1, punto 1, che vengono effettuati con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di o in provenienza da paesi terzi non partecipanti all' Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS), ovvero in transito attraverso detti paesi.
2) Con riferimento all' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85:
Se l' espressione 'in un periodo di 24 ore' debba essere interpretata nel senso che un siffatto periodo può avere inizio in un qualunque momento in funzione dell' inizio del periodo di riposo settimanale, del (sufficiente) periodo di riposo giornaliero e del momento del controllo su strada, oppure se il primo di uno o più periodi successivi abbia inizio al momento in cui è terminato l' ultimo periodo di riposo settimanale".
Sulla prima questione
14 Ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 3820/85, "il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all' articolo 1, punto 1, effettuati all' interno della Comunità".
15 Questo regolamento, che si sostituisce al regolamento n. 543/69, provvede all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, fissando in particolare norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti. Secondo il suo primo 'considerando' , il regolamento n. 3820/85 mira a salvaguardare ed approfondire i progressi compiuti dal regolamento precedente, rendendo più flessibili le disposizioni di questo, pur senza pregiudicarne gli obiettivi.
16 A questo proposito, occorre rilevare che uno degli obiettivi principali del regolamento n. 3820/85 è, analogamente allo scopo del regolamento n. 543/69, il miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro dei conducenti.
17 Orbene, bisogna constatare che l' effetto utile di questo regolamento sarebbe compromesso se l' applicazione del regime comunitario dipendesse dal percorso effettuato dagli automezzi immatricolati nei diversi Stati membri e se, qualora il tragitto si situi soltanto in parte all' interno della Comunità, continuassero ad applicarsi le normative nazionali.
18 Ne consegue che il regolamento n. 3820/85 si riferisce a qualsiasi servizio di trasporto su strada effettuato all' interno della Comunità da veicoli immatricolati in uno Stato membro, anche qualora parte del trasporto venga effettuata in Stati terzi.
19 Quest' interpretazione è d' altra parte confermata dalla lettera dell' art. 2 del regolamento n. 543/69, ai sensi del quale questo si applicava "ai trasporti su strada, per il percorso o tratto di percorso effettuato all' interno della Comunità". Emerge da questa formulazione che il regolamento che ha preceduto il regolamento n. 3820/85, e che perseguiva i medesimi obiettivi di quest' ultimo, si applicava già a tutti i trasporti su strada effettuati all' interno del territorio della Comunità, indipendentemente dal tragitto percorso dal veicolo.
20 Infine, anche l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 3820/85 corrobora l' interpretazione sopra esposta. Infatti questa disposizione, che elenca tassativamente i casi in cui si applica l' accordo AETS anziché il regolamento, non contempla un caso come quello prospettato nella prima questione pregiudiziale. Ne consegue che tale caso non è disciplinato né dall' accordo AETS né dalla normativa nazionale, ma rientra nell' ambito di applicazione del regolamento n. 3820/85.
21 Considerato quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 3820/85 dev' essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica anche ai trasporti su strada effettuati all' interno della Comunità con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di o in provenienza da paesi terzi che non sono parti contraenti dell' accordo AETS, ovvero in transito attraverso detti paesi.
Sulla seconda questione
22 Per quanto riguarda la questione dell' inizio del "periodo di 24 ore" di cui all' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85, occorre ricordare che questo regolamento ha in primo luogo lo scopo di garantire la sicurezza stradale e di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti.
23 In questa prospettiva, l' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85, disponendo che ogni periodo di 24 ore deve comprendere un numero minimo di ore di riposo giornaliero, intende assicurare al conducente un' alternanza di periodi di guida e periodi di riposo che garantisca che egli non si trovi alla guida del mezzo per un arco di tempo tanto lungo da causargli uno stato di fatica tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale.
24 Come ha sottolineato l' avvocato generale nei punti 11 e seguenti delle sue conclusioni, risulta da questo obiettivo del regolamento n. 3820/85 che il periodo di 24 ore contemplato dall' art. 8, n. 1, non può essere inteso come un intervallo di tempo da considerarsi isolatamente e avente inizio ogni giorno nello stesso momento, indipendentemente dal periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente. Infatti, questa teoria, detta dell' inizio fisso, consentirebbe, in talune ipotesi, al conducente di ritardare in modo eccessivo l' inizio del proprio riposo giornaliero, mettendo così in pericolo la sicurezza stradale.
25 Ne consegue che la nozione di periodo di 24 ore di cui all' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 designa un periodo il cui inizio è variabile, nel senso che esso comincia a decorrere dall' inizio effettivo della guida dopo la fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. In effetti, solo quest' interpretazione consente di garantire un' alternanza fra periodi di guida e periodi di riposo che salvaguardi la sicurezza stradale ed allevii le condizioni di lavoro del conducente.
26 Dato che l' art. 8, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3820/85 consente al conducente di suddividere il periodo di riposo giornaliero in due o più periodi separati, occorre precisare che il calcolo del periodo di 24 ore deve, in questo caso, iniziarsi quando ha termine il periodo di riposo più lungo, e cioè quello di una durata minima di 8 ore.
27 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l' espressione "periodo di 24 ore" figurante nell' art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85 dev' essere intesa come riferentesi a qualsiasi arco di tempo di questa durata avente inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo. Nel caso in cui il riposo giornaliero sia preso in due o tre periodi separati, il calcolo deve iniziarsi alla fine del periodo di durata non inferiore alle otto ore.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam con sentenza 16 aprile 1992, dichiara:
1) L' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica anche ai trasporti su strada effettuati all' interno della Comunità con automezzi immatricolati in uno Stato membro a destinazione di o in provenienza da paesi terzi che non sono parti contraenti dell' Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, ovvero in transito attraverso detti paesi.
2) L' espressione "periodo di 24 ore" di cui all' art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85 dev' essere intesa come riferentesi a qualsiasi arco di tempo di questa durata avente inizio nel momento in cui, dopo la fine di un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo. Nel caso in cui il riposo giornaliero sia preso in due o tre periodi separati, il calcolo deve iniziarsi alla fine del periodo di durata non inferiore alle otto ore.
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