Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-316/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Ingolf Pernice, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e dal signor Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, Bundesministerium fuer Wirtschaft, Villemombler Strasse 76, Bonn,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540/CEE, relativa all' accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli relativi a tale professione (GU L 322, pag. 20), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente della Quarta e della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1992, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540/CEE, relativa all' accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli relativi a tale professione (GU L 322, pag. 20), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato.
2 Ai sensi dell' art. 11 della direttiva "Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione".
3 La Commissione sostiene che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del combinato disposto dell' art. 11 della direttiva e degli artt. 189, terzo comma, e 5 del Trattato non adottando i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva nel suo ordinamento giuridico nazionale.
4 Il governo tedesco non contesta il fatto che, alla scadenza del termine fissato da tale direttiva, esso non aveva ancora trasposto la direttiva nell' ordinamento giuridico nazionale. Esso osserva tuttavia che l' iter legislativo è quasi arrivato a conclusione.
5 Dato che la trasposizione non è stata effettuata nel termine stabilito, va dichiarato l' inadempimento nei termini che risultano dalle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
6 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania è risultata soccombente nei suoi mezzi per cui va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540/CEE, relativa all' accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli relativi a tale professione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CEE.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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