Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Dentisti - Convenzioni concluse da dentisti con casse di assicurazione contro le malattie - Disposizione nazionale che impone un tirocinio preparatorio a un cittadino di un altro Stato membro, abilitato all' esercizio della professione, ma in possesso unicamente di un titolo rilasciato da uno Stato terzo - Ammissibilità - Riconoscimento dell' equipollenza del diploma da parte di un altro Stato membro - Irrilevanza
(Direttive del Consiglio 78/686/CEE, artt. 3 e 20, e 78/687/CEE, art. 1, n. 4)
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Dentisti - Convenzioni concluse da dentisti con casse di assicurazione contro le malattie - Disposizione nazionale che impone un tirocinio preparatorio a un cittadino di un altro Stato membro, abilitato all' esercizio della professione, in possesso unicamente di un titolo rilasciato da uno Stato terzo, ma che abbia svolto la professione in vari Stati membri - Obbligo delle autorità competenti di esaminare la corrispondenza tra l' esperienza professionale richiesta dalla legge nazionale e quella già acquisita dall' interessato
(Trattato CEE, art. 52)
Massima
1. L' art. 20 della direttiva 78/686, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, non vieta ad uno Stato membro di esigere da un cittadino di un altro Stato membro, che non sia in possesso di alcuno dei titoli indicati all' art. 3 della direttiva medesima, il compimento di un tirocinio preparatorio al fine di poter essere convenzionato come dentista con una cassa di assicurazione contro le malattie, quando questi sia abilitato all' esercizio della professione nel territorio del primo Stato.
Parimenti, il detto art. 20 non dispensa dal compimento del tirocinio preparatorio il cittadino di uno Stato membro che sia in possesso di un diploma rilasciato in uno Stato terzo, qualora tale diploma sia stato riconosciuto da un altro Stato membro come equipollente a uno dei diplomi indicati all' art. 3 della direttiva.
Se, per essere esonerati dal tirocinio preparatorio, fosse sufficiente essere cittadini di uno Stato membro ed avere esercitato la professione in uno Stato della Comunità per un determinato periodo, senza dover possedere alcun altro requisito aggiuntivo relativo alla formazione professionale, la direttiva 78/686 non avrebbe operato alcuna distinzione tra i cittadini comunitari che facciano richiesta di convenzione prima della scadenza del periodo di 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva e quelli che ne facciano richiesta successivamente, vale a dire quando siano divenute operanti le garanzie risultanti dai requisiti fissati dalla direttiva 78/687 in materia di formazione teorica e pratica. Inoltre, come emerge dall' art. 1, n. 4, della direttiva 78/687, il riconoscimento da parte di uno Stato membro dei titoli rilasciati da Stati terzi, ancorché riconosciuti come equipollenti in uno o più Stati membri, non ha effetto vincolante nei confronti degli altri Stati membri.
2. L' art. 52 del Trattato non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di negare l' accesso alla convenzione come dentista con una cassa di assicurazione contro le malattie a un cittadino di un altro Stato membro - che non sia in possesso di alcuno dei diplomi indicati all' art. 3 della direttiva 78/686, ma che sia stato abilitato ad esercitare e abbia esercitato la professione tanto nel primo quanto nel secondo Stato membro - a causa del mancato compimento del tirocinio preparatorio imposto dalla normativa del primo Stato, senza verificare se, ed in caso affermativo in qual misura, l' esperienza di cui l' interessato comprovi già il possesso, compresa quella acquisita come dentista convenzionato con una cassa di assicurazione contro le malattie in un altro Stato membro, corrisponda a quella richiesta dalla normativa medesima.
Parti
Nel procedimento C-319/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Salomone Haim
e
Kassenzahnaerztliche Vereinigung Nordrhein (Associazione dei medici dentisti convenzionati della Renania del Nord),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 20 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), e, in subordine, dell' art. 52 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, M. Díez de Velasco e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Salomone Haim, dall' avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia;
- per la Kassenzahnaerztliche Vereinigung Nordrhein, dall' avv. Peter Scholich, del foro di Colonia;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Salomone Haim e della Commissione all' udienza del 6 ottobre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 20 maggio 1992, pervenuta alla Corte il 28 luglio seguente, il Bundessozialgericht tedesco ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 20 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), e, in subordine, dell' art. 52 del Trattato CEE.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Salomone Haim e la Kassenzahnaerztliche Vereinigung Nordrhein (associazione dei medici dentisti convenzionati della Renania del Nord, in prosieguo: la "KVN") a seguito del diniego di quest' ultima di iscrivere il signor Haim nell' albo tedesco dei dentisti convenzionati con le casse di assicurazione-malattia.
3 La direttiva 78/686 mira al mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi di dentista tassativamente elencati all' art. 3 e rilasciati dagli Stati medesimi. Il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le attività di dentista è attuato dalla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE (GU L 233, pag. 10). Ai sensi dell' art. 2 della direttiva 78/686, i diplomi rilasciati in uno Stato membro rispondenti ai criteri minimi di formazione teorica e pratica fissati dalla direttiva 78/687 sono automaticamente riconosciuti negli altri Stati membri.
4 A termini dell' art. 20 della direttiva 78/686,
"gli Stati membri che esigono dai loro cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per poter essere convenzionati in qualità di dentisti di una cassa di assicurazione-malattia possono imporre gli stessi obblighi ai cittadini degli altri Stati membri per un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Tuttavia, la durata del tirocinio non può superare i sei mesi".
5 Quest' ultima disposizione è stata trasposta nell' ordinamento tedesco per mezzo dell' art. 3 della Zulassungsverordnung fuer Kassenzahnaerzte (regolamento in materia di convenzioni con medici dentisti mutualisti, in prosieguo: il "regolamento tedesco"), ai sensi del quale l' iscrizione nell' albo dei dentisti convenzionati è subordinata, da un lato, al riconoscimento della qualifica di dentista e, dall' altro, al compimento di un tirocinio preparatorio di due anni. Tuttavia, sono esonerati dal requisito del tirocinio preparatorio i dentisti che abbiano acquisito un diploma riconosciuto sulla base del diritto comunitario in un altro Stato membro e che abbiano chiesto l' iscrizione successivamente al 30 giugno 1986. Per coloro che abbiano presentato domanda anteriormente a tale data, il tirocinio preparatorio è di sei mesi.
6 Il signor Haim è cittadino italiano, titolare di un diploma di dentista rilasciato nel 1946 dall' università di Istanbul in Turchia. Il 18 settembre 1981, otteneva dal Regierungspraesident di Arnsberg il riconoscimento della propria qualifica di medico dentista nella Repubblica federale di Germania, il che gli consentiva l' esercizio della professione a titolo privato.
7 Nel 1982, il diploma turco del signor Haim veniva riconosciuto dal ministro belga dell' Educazione nazionale e della cultura francese come equipollente al "diploma di laureato in scienze dentarie previsto dalla legge belga". Per effetto di tale dichiarazione di equipollenza, il signor Haim lavorava quindi per un periodo di otto anni a Bruxelles come dentista convenzionato con una cassa di assicurazione-malattia.
8 Nel 1988 il signor Haim presentava domanda presso la KVN ai fini dell' iscrizione nell' albo dei medici dentisti abilitati ad essere convenzionati con una cassa di assicurazione-malattia. Il 10 agosto 1988 la KVN respingeva tale domanda di iscrizione sulla base del rilievo che il signor Haim non aveva compiuto il tirocinio preparatorio di due anni richiesto dal regolamento tedesco. L' impugnazione di tale provvedimento veniva respinta, il 28 marzo 1990, dal Sozialgericht di Duesseldorf e, successivamente, il 24 ottobre 1990, dal Landessozialgericht della Renania del Nord-Westfalia.
9 Il signor Haim proponeva quindi ricorso per cassazione dinanzi al Bundessozialgericht affinché venisse dichiarato che egli era esonerato, ai sensi dell' art. 20 della direttiva 78/686, dall' obbligo di previo compimento del tirocinio preparatorio di due anni previsto dal regolamento tedesco. Ritenendo sussistere un problema interpretativo del diritto comunitario, il Bundessozialgericht disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 20 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), vada interpretato nel senso che gli Stati membri che esigono dai propri cittadini il compimento di un periodo di tirocinio per potere essere convenzionati con una cassa malattia non possano più imporre, dal 1986 in poi, tale requisito ai cittadini di un altro Stato membro, che nello Stato di stabilimento siano già abilitati, a norma del diritto interno, all' esercizio della professione pur non possedendo alcuno dei titoli riconosciuti ai sensi della direttiva.
2) In caso di soluzione negativa, se dalle citate disposizioni risulti in ogni caso il diritto all' accesso alla convenzione, senza svolgimento del periodo di tirocinio, per i cittadini di altri Stati membri che posseggano un diploma di uno Stato terzo riconosciuto equipollente da un altro Stato membro a un diploma conseguito secondo le norme del proprio ordinamento e indicato nelle direttive.
3) In caso di risposta negativa, se, ai sensi dell' art. 52 del Trattato CEE, possa essere negato, per difetto del periodo di tirocinio, l' accesso alla convenzione ad un cittadino di un altro Stato membro che non possieda alcun diploma contemplato dalla direttiva ma sia abilitato all' esercizio della professione tanto nell' altro Stato membro quanto nello Stato di stabilimento, senza verificare se la sua precedente esperienza professionale soddisfi in tutto o in parte tale requisito".
Sulla prima questione
10 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede essenzialmente se l' art. 20 della direttiva 78/686 faccia divieto ad uno Stato membro di imporre ad un cittadino di un altro Stato membro, che non sia in possesso di alcuno dei titoli indicati all' art. 3 della direttiva medesima, un tirocinio preparatorio al fine di poter essere convenzionato come dentista con una cassa di assicurazione-malattia, laddove questi sia abilitato all' esercizio della professione sul territorio del primo Stato.
11 Per risolvere la questione occorre ricollocare la disposizione di cui trattasi nel suo contesto normativo.
12 L' art. 20 fa parte del capitolo contenente le disposizioni finali della direttiva 78/686 e riguarda unicamente l' ipotesi specifica delle convenzioni concluse dai dentisti con le casse di assicurazione-malattia. Il divieto, sancito dall' art. 20, di imporre il requisito del tirocinio ai cittadini comunitari successivamente al 30 giugno 1986 trova la sua spiegazione nel fatto che i diplomi dei cittadini degli Stati membri, elencati all' art. 3 della direttiva 78/686, offrono, alla scadenza del periodo di otto anni decorrente dal momento della notifica della direttiva, tutte le garanzie per quanto attiene ai requisiti di formazione professionale dei rispettivi titolari.
13 Prima della scadenza di tale periodo, invece, l' art. 20, muovendo dalla considerazione che le garanzie risultanti dai requisiti di formazione professionale teorica e pratica dettati dalla direttiva 78/687 non possono essere ancora efficaci, riconosce agli Stati membri la facoltà di esigere il compimento di un tirocinio preparatorio di una durata massima di sei mesi, ove tale condizione valga anche per i loro propri cittadini.
14 Il signor Haim sostiene che, essendo cittadino di uno Stato membro ed essendo stato abilitato all' esercizio della professione dentistica nella Repubblica federale di Germania, non debba assolvere il tirocinio previsto dalla detta disposizione. A nulla rileverebbe, a suo parere, il fatto di aver acquisito la propria formazione professionale in uno Stato terzo.
15 Tale argomento non può essere accolto.
16 Se, infatti, per essere esonerati dal tirocinio preparatorio, fosse sufficiente essere cittadini di uno Stato membro ed aver esercitato la professione in uno Stato della Comunità per un determinato periodo, senza possedere alcun altro requisito aggiuntivo relativo alla formazione professionale, la direttiva 78/686 non avrebbe operato alcuna distinzione tra i cittadini comunitari che facciano richiesta di convenzione prima della scadenza del periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della direttiva e quelli che ne facciano richiesta successivamente. Orbene, l' art. 20 si basa proprio su tale distinzione coerentemente con il sistema delle direttive 78/686 e 78/687.
17 Ne deriva che la sfera d' applicazione dell' art. 20 coincide con quella della direttiva alla quale appartiene e che esso riguarda unicamente i titolari di un diploma rilasciato dagli Stati membri.
18 La prima questione pregiudiziale deve essere quindi risolta nel senso che l' art. 20 non vieta ad uno Stato membro di esigere da un cittadino di un altro Stato membro, che non sia in possesso di alcuno dei titoli elencati all' art. 3 della direttiva medesima, un tirocinio preparatorio al fine di poter essere convenzionato come dentista con una cassa di assicurazione-malattia, quando questi sia abilitato all' esercizio della professione sul territorio del primo Stato.
Sulla seconda questione
19 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede se l' art. 20 della direttiva 78/686 esoneri dall' obbligo del tirocinio preparatorio il cittadino di uno Stato membro che sia in possesso di un diploma rilasciato da uno Stato terzo, quando tale diploma sia stato riconosciuto da un altro Stato membro come equipollente ad uno dei diplomi indicati all' art. 3 della direttiva.
20 La soluzione della questione va ricercata nell' art. 1, n. 4, della direttiva 78/687, ai sensi del quale la direttiva medesima
"non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli Stati membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l' accesso all' attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro".
21 Dal testo normativo sopra richiamato emerge, come affermato dalla Corte nella sentenza di pari data Tawil-Albertini (causa C-154/93, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 13), che il riconoscimento da parte di uno Stato membro dei titoli rilasciati da Stati terzi, ancorché riconosciuti come equipollenti in uno o più Stati membri, non ha effetto vincolante nei confronti degli altri Stati membri.
22 La seconda questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che l' art. 20 della direttiva 78/686 non esonera dall' obbligo del tirocinio preparatorio il cittadino di uno Stato membro che sia in possesso di un diploma rilasciato da uno Stato terzo, laddove tale diploma sia stato riconosciuto da un altro Stato membro come equipollente a uno dei diplomi indicati all' art. 3 della direttiva.
Sulla terza questione
23 Con la terza questione il giudice a quo chiede se l' art. 52 del Trattato consenta alle autorità competenti di uno Stato membro di negare l' accesso alla convenzione come dentista con una cassa di assicurazione-malattia ad un cittadino di un altro Stato membro - che non sia in possesso di alcuno dei diplomi indicati all' art. 3 della direttiva 78/686 ma che sia stato abilitato all' esercizio ed abbia effettivamente esercitato la professione tanto nel primo quanto nel secondo Stato membro - a causa del mancato compimento del tirocinio preparatorio postulato dalla normativa del primo Stato, senza verificare se tale requisito debba ritenersi totalmente o parzialmente soddisfatto in considerazione dell' esperienza professionale acquisita dall' interessato.
24 L' art. 52 del Trattato mira a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro.
25 Una fattispecie come quella in esame, in cui un cittadino comunitario si avvalga della libertà, riconosciutagli dal Trattato, di stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza, rientra nella sfera di applicazione di tale disposizione.
26 Come già affermato dalla Corte nella sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc. pag. I-2357, punto 15), requisiti nazionali di qualificazione, ancorché applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, possono produrre l' effetto di frapporre ostacoli all' esercizio, da parte dei cittadini di altri Stati membri, del diritto di stabilimento loro garantito dall' art. 52 del Trattato. Tale potrebbe essere il caso se le norme nazionali considerate facessero astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite dall' interessato in un altro Stato membro.
27 Nella stessa sentenza la Corte ha precisato inoltre (punto 16) che spetta allo Stato membro, al quale sia stata presentata la domanda di abilitazione all' esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, sia subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l' interessato ha acquisito ai fini dell' esercizio della medesima professione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali.
28 Sulla base dello stesso principio, si deve ritenere nella specie che le autorità nazionali competenti debbano tener conto, al fine di verificare se l' obbligo del tirocinio prescritto dalla normativa nazionale sia soddisfatto, dell' esperienza professionale del ricorrente nella causa principale, ivi compresa quella acquisita quale medico dentista convenzionato con una cassa assicurazione-malattia in un altro Stato membro.
29 La terza questione deve essere quindi risolta nel senso che l' art. 52 del Trattato non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di negare l' accesso alla convenzione come dentista con una cassa di assicurazione-malattia ad un cittadino di un altro Stato membro - che non sia in possesso di alcuno dei diplomi indicati all' art. 3 della direttiva 78/686, ma che sia stato abilitato all' esercizio e abbia esercitato la professione tanto nel primo quanto nel secondo Stato membro - a causa del mancato compimento del tirocinio preparatorio imposto dalla normativa del primo Stato, senza verificare se, ed in caso affermativo in qual misura, l' esperienza di cui l' interessato comprovi già il possesso corrisponda a quella richiesta dalla normativa medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 20 maggio 1992, dichiara:
1) L' art. 20 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, non vieta ad uno Stato membro di esigere da un cittadino di un altro Stato membro, che non sia in possesso di alcuno dei titoli elencati all' art. 3 della direttiva medesima, un tirocinio preparatorio al fine di poter essere convenzionato come dentista con una cassa di assicurazione-malattia, quando questi sia abilitato all' esercizio della professione sul territorio del primo Stato.
2) L' art. 20 della direttiva 78/686 non esonera dall' obbligo del tirocinio preparatorio il cittadino di uno Stato membro che sia in possesso di un diploma rilasciato da uno Stato terzo, laddove tale diploma sia stato riconosciuto da un altro Stato membro come equipollente a uno dei diplomi indicati all' art. 3 della direttiva.
3) L' art. 52 del Trattato non consente alle autorità competenti di uno Stato membro di negare l' accesso alla convenzione come dentista con una cassa di assicurazione-malattia ad un cittadino di un altro Stato membro - che non sia in possesso di alcuno dei diplomi indicati all' art. 3 della direttiva 78/686, ma che sia stato abilitato all' esercizio e abbia esercitato la professione tanto nel primo quanto nel secondo Stato membro - a causa del mancato compimento del tirocinio preparatorio imposto dalla normativa del primo Stato, senza verificare se, ed in caso affermativo in qual misura, l' esperienza di cui l' interessato comprovi già il possesso corrisponda a quella richiesta dalla normativa medesima.
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