Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Necessità di un previo contraddittorio - Valutazione del giudice nazionale - Conformità del provvedimento di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura - Accertamento non spettante alla Corte
(Trattato CEE, art. 177)
2. Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Questione d' interpretazione già risolta in una fattispecie analoga - Ammissibilità di una nuova domanda
(Trattato CEE, art. 177)
3. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente priva di pertinenza
(Trattato CEE, art. 177)
4. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione fra produttori o consumatori - Tributo interno riscosso sulle merci nazionali per alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale - Mancato rimborso in caso di esportazione - Insussistenza di discriminazione
(Trattato CEE, art. 40, n. 3, secondo comma)
5. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Riso - Restituzioni all' esportazione - Tributo interno riscosso sul riso di origine nazionale per alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale - Mancato rimborso all' esportazione - Liceità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1418/76, art. 17, n. 2]
Massima
1. Anche se nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato può risultare necessario, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia, che una questione pregiudiziale venga sollevata solo a seguito di un contraddittorio fra le parti, una simile esigenza non figura tra i presupposti prescritti per l' instaurazione del detto procedimento. Spetta quindi al solo giudice nazionale valutare la necessità di sentire il convenuto prima di emettere un' ordinanza di rinvio.
Non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura.
2. L' art. 177 del Trattato permette sempre ai giudici nazionali, ove lo ritengano opportuno, di deferire nuovamente alla Corte questioni di interpretazione, anche se queste hanno già costituito oggetto di una pronuncia pregiudiziale in una fattispecie analoga.
3. Nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità dell' emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni che essi sottopongono alla Corte. Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile solo se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale.
4. L' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il mancato rimborso di un tributo interno che colpisce le sole merci nazionali in occasione del loro acquisto o della loro trasformazione ed è destinato ad alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale non crea, in caso di esportazione delle dette merci, discriminazioni a danno degli operatori che ne sopportano l' onere poiché questi, diversamente dagli operatori che si riforniscono su un altro mercato, fruiscono di taluni servizi di cui il detto tributo costituisce la contropartita.
5. L' art. 17, n. 2, concernente le restituzioni all' esportazione, del regolamento n. 1418/76, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso, dev' essere interpretato nel senso che non osta a che un tributo interno gravante sul solo riso di origine nazionale in occasione del suo acquisto o della sua trasformazione e destinato ad alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale di riso non sia rimborsato all' esportatore del detto riso. Infatti tale tributo, privo di legami con le restituzioni all' esportazione e con il loro importo, non ha alcuna incidenza diretta sul funzionamento dei meccanismi previsti dal predetto regolamento e pertanto non si configura come un mezzo per diminuire l' importo delle restituzioni stesse.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-332/92, C-333/92 e C-335/92,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Conciliatura di Vercelli e dalla Pretura Circondariale di Vercelli, nelle cause dinanzi ad esse pendenti tra
Eurico Italia Srl,
Viazzo Srl,
F. & P. SpA
e
Ente Nazionale Risi,
domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 40, n. 3, e 5 del Trattato CEE nonché dell' art. 17, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso (GU L 166, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris (relatore), F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Eurico Italia Srl, la Viazzo Srl e la F. & P. SpA, dagli avv.ti Fausto Capelli, del foro di Milano, e Dario Casalini, del foro di Vercelli;
- per l' Ente Nazionale Risi, dagli avv.ti Alberto Santa Maria, del foro di Milano, Nico Schaeffer, del foro di Lussemburgo, e Giuseppe Pizzonia, del foro di Reggio Calabria;
- per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' Eurico Italia Srl, della Viazzo Srl e della F. & P. SpA, dell' Ente Nazionale Risi, del governo italiano e della Commissione all' udienza del 23 settembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con tre ordinanze 30 luglio 1992, pervenute in cancelleria il 4 e il 5 agosto successivi, la Conciliatura di Vercelli e la Pretura Circondariale di Vercelli hanno sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 40, n. 3, e 5 del Trattato CEE nonché dell' art. 17, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso (GU L 166, pag. 1), "e dei principi elementari di tassazione sul consumo dei beni nella Comunità europea".
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di tre controversie tra le imprese italiane Eurico Italia Srl (in prosieguo: la "Eurico Italia", nel procedimento C-332/92), Viazzo Srl (in prosieguo: la "Viazzo", nel procedimento C-333/92) e F. & P. SpA (in prosieguo: la "F. & P.", nel procedimento C-335/92), da un lato, e l' Ente Nazionale Risi (in prosieguo: l' "Ente Risi"), dall' altro, in merito ad un onere pecuniario denominato "diritto di contratto" percepito dall' Ente Risi ai sensi della normativa italiana in occasione dell' acquisto o della trasformazione in riso di risone di produzione italiana.
3 L' Ente Risi, persona giuridica che opera sotto il controllo dello Stato, è l' ente italiano di intervento nell' ambito dell' organizzazione comune del mercato del riso. Esso svolge inoltre attività consistenti, in particolare, nell' elaborazione di dati e di ricerche relativi alla produzione o al consumo del riso, nella repressione delle frodi in materia, nella promozione e nell' attuazione di iniziative intese a incrementare la produzione e il consumo del riso. Tali attività dell' Ente Risi sono finanziate mediante il "diritto di contratto".
4 In occasione di ogni contratto avente ad oggetto la cessione di risone italiano o, in mancanza di contratto, in caso di trasformazione di risone italiano da parte del produttore stesso, viene pagato un "diritto di contratto" dall' acquirente o, secondo i casi, dal produttore.
5 Le società Eurico Italia, Viazzo e F. & P. hanno acquistato taluni quantitativi di risone italiano di varietà "Ariete" e "Europa" per trasformarlo in riso e per esportarlo. Ai sensi della normativa vigente in Italia (artt. 8 e 9 del regio decreto legge 11 agosto 1933, n. 1183) esse hanno versato all' Ente Risi un "diritto di contratto", il cui importo ammontava, all' epoca dei fatti, a 1 000 LIT ogni 100 kg di risone.
6 L' Eurico Italia ha in seguito esportato il riso considerato in Polonia ed ha fruito, di conseguenza, di una restituzione all' esportazione, mentre la Viazzo e la F. & P. hanno esportato il risone trasformato rispettivamente in Francia e nel Regno Unito.
7 Considerando che in ragione di dette esportazioni il "diritto di contratto" doveva esserle rimborsato, ciascuna delle tre società ha proposto nei confronti dell' Ente Risi un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi alla Conciliatura di Vercelli e alla Pretura Circondariale di Vercelli. Esse hanno sostenuto, in sostanza, di subire, a motivo del mancato rimborso del "diritto di contratto", una discriminazione rispetto agli altri operatori comunitari. A questo riguardo hanno dedotto che il mancato rimborso del "diritto di contratto" comportava, per l' Eurico Italia, una diminuzione dell' importo della restituzione comunitaria che le era stata versata e, per la Viazzo e la F. & P., un aumento dei costi, il che le rendeva meno competitive. Questa discriminazione sarebbe incompatibile con il principio sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato e con i principi vigenti in materia di imposizione sui consumi nella Comunità.
8 La Conciliatura di Vercelli e la Pretura Circondariale di Vercelli, ritenendo che l' esito delle controversie dipendesse dall' interpretazione del Trattato e del citato regolamento n. 1418/76, hanno deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Nel procedimento C-332/92:
"1) Se in base al terzo paragrafo, secondo comma, dell' art. 40 del Trattato di Roma in relazione all' art. 5 dello stesso Trattato lo Stato italiano o l' Ente Risi, come Ente diverso dallo Stato, siano obbligati a rimborsare agli operatori del settore l' onere pecuniario (diritto di contratto) applicato sul risone prodotto in Italia, quando il riso derivato da tale risone non sia stato venduto in Italia ma esportato dai predetti operatori verso altri paesi.
2) Se il mancato rimborso dell' onere pecuniario (diritto di contratto) di cui sopra, in caso di esportazione, dall' Italia verso paesi terzi, del riso derivato da risone prodotto in Italia e assoggettato al diritto di contratto, oltre a costituire una violazione del divieto di discriminazione imposto dall' art. 40, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato di Roma, costituisca anche violazione dell' art. 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1418/76 in quanto riduce, soltanto per gli esportatori di riso prodotto in Italia, l' importo della restituzione comunitaria che, secondo il predetto art. 17, paragrafo 2, deve essere 'uguale per tutta la Comunità' ".
Nei procedimenti C-333/92 e C-335/92:
"1) Se in base al terzo paragrafo, secondo comma, dell' art. 40 del Trattato di Roma in relazione all' art. 5 dello stesso Trattato lo Stato italiano o l' Ente Risi, come ente diverso dallo Stato, siano obbligati a rimborsare agli operatori del settore l' onere pecuniario (diritto di contratto) applicato sul risone prodotto in Italia, quando il riso (o il riso semigreggio) derivato da tale risone non sia stato consumato in Italia ma venduto dai predetti operatori in altri paesi della Comunità europea.
2) Se il mancato rimborso dell' onere pecuniario (diritto di contratto) di cui sopra, in caso di vendita, dall' Italia verso altri paesi comunitari, del riso (o riso semigreggio) derivato dal risone prodotto in Italia e assoggettato al diritto di contratto, oltre a costituire una violazione del divieto di discriminazione imposto dall' art. 40, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato di Roma, costituisca anche violazione dei principi elementari di tassazione sul consumo dei beni nella Comunità europea secondo cui gli oneri applicati in un paese membro sui prodotti nazionali vengono rimborsati agli esportatori quando tali prodotti escono dal territorio dello Stato impositore".
9 Con ordinanza del presidente 14 settembre 1992, i tre procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza, ai sensi dell' art. 43 del regolamento di procedura.
Sulla ricevibilità
10 L' Ente Risi sostiene, in primo luogo, che le questioni sollevate debbono essere dichiarate irricevibili per il motivo che, in mancanza di contraddittorio dinanzi ai giudici nazionali, esso si è trovato nell' impossibilità di sollevare talune eccezioni che, eventualmente, avrebbero evitato il presente procedimento pregiudiziale.
11 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, indubbiamente, può risultare necessario, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia, che una questione pregiudiziale venga sollevata solo a seguito di un contraddittorio fra le parti. Si deve tuttavia rilevare che l' esistenza di un previo contraddittorio non figura tra i presupposti prescritti per l' instaurazione del procedimento previsto dall' art. 177 del Trattato e che spetta al solo giudice nazionale valutare la necessità di sentire il convenuto prima di emettere un' ordinanza di rinvio (v. sentenza 20 ottobre 1993, causa C-10/92, Balocchi, Racc. pag. I-5105, punti 13 e 14).
12 L' Ente Risi sostiene, in secondo luogo, che, secondo il diritto processuale italiano, da un lato, i giudici a quo sono incompetenti per materia a conoscere delle cause principali e, dall' altro, il procedimento d' ingiunzione promosso dalle imprese interessate è inammissibile poiché consente solo di condannare una parte e non di accertare l' esistenza di un credito, accertamento al quale mirano, in realtà, le domande delle ricorrenti nelle cause principali. Di conseguenza, secondo l' Ente Risi, se il giudice è, secondo il diritto nazionale, incompetente, o se la domanda proposta nella causa principale dev' essere dichiarata inammissibile, il giudice nazionale non può adire la Corte con una questione pregiudiziale.
13 A questo proposito si deve ricordare che, come è stato rilevato nella sentenza 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina (Racc. pag. 33, punto 7), non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura.
14 L' Ente Risi deduce, in terzo luogo, che l' esistenza di un precedente, quale la sentenza 12 luglio 1973, causa 2/73, Geddo (Racc. pag. 865), che dirime i problemi sollevati nelle cause principali, vietava ai giudici a quo di adire nuovamente la Corte, a meno che non avessero esposto le ragioni per le quali l' interpretazione già fornita dalla Corte avrebbe dovuto essere modificata.
15 Si deve ricordare a questo proposito che, a prescindere dal fatto che le questioni sulle quali la Corte si è pronunciata nella citata sentenza Geddo non sono identiche a quelle sollevate nei presenti procedimenti, l' art. 177 del Trattato permette sempre ai giudici nazionali, ove lo ritengano opportuno, di deferire nuovamente alla Corte delle questioni di interpretazione (v. sentenza 27 marzo 1963, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, Da Costa en Schaake, Racc. pag. 57, in particolare pag. 74).
16 L' Ente Risi sostiene altresì che le questioni sollevate non sono pertinenti ai fini della decisione delle cause principali. Sottolinea a questo proposito che, tenuto conto del loro trascurabile valore economico, le cause principali costituiscono cause "pilota", instaurate dinanzi ai giudici nazionali al solo scopo di ottenere una pronuncia della Corte.
17 A questo proposito, si deve rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. Il rigetto di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti dal detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale (v., in particolare, sentenza 16 luglio 1992, causa C-67/91, Asociación Española de Banca Privada e a., Racc. pag. I-4785, punti 25 e 26). Ma tale non è il caso nella fattispecie di cui alla causa principale.
18 L' Ente Risi sostiene infine che le questioni sollevate tendono in realtà ad ottenere una pronuncia sull' incompatibilità della normativa interna relativa al "diritto di contratto" con il diritto comunitario, il che non rientra nella competenza della Corte in sede di procedimento pregiudiziale.
19 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 177 del Trattato, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario. La Corte può tuttavia ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questi esposti, gli elementi attinenti all' interpretazione del diritto comunitario onde consentire al detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v. sentenza 11 giugno 1992, cause riunite C-149/91 e C-150/91, Sanders Adour e Guyomarc' h Orthez Nutrition animale, Racc. pag. I-3899, punto 10).
Nel merito
Sulla prima questione comune nei tre procedimenti
20 Con la prima questione i giudici nazionali mirano in sostanza a far stabilire se gli artt. 40, n. 3, secondo comma, e 5 del Trattato debbano essere interpretati nel senso che il mancato rimborso di un tributo interno, che colpisce i soli prodotti nazionali in occasione del loro acquisto o della loro trasformazione ed è destinato ad alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale, crei, in caso di esportazione dei detti prodotti in uno Stato membro o in un paese terzo, una discriminazione a danno degli operatori che ne sopportano l' onere.
21 Si deve in limine osservare che il fatto che il prodotto sia stato esportato in uno Stato membro della Comunità o in un paese terzo è ininfluente per la soluzione da dare a questa prima questione.
22 Per quanto riguarda l' art. 5 del Trattato, si deve ricordare che esso ha una formulazione così generica che non può essere applicato in maniera autonoma quando la situazione considerata è disciplinata da una disposizione specifica del Trattato - quale l' art. 40, n. 3, secondo comma - come si verifica nella fattispecie (v. sentenza 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie commerciale de l' Ouest e a., Racc. pag. I-1847, punto 19). Di conseguenza non occorre risolvere la prima questione nella parte in cui si riferisce all' art. 5 del Trattato.
23 Le ricorrenti nella causa principale sostengono che gli operatori che acquistano risone di origine italiana o i produttori che lo trasformano in riso sono vittime di una discriminazione perché la normativa italiana sul "diritto di contratto" produce l' effetto di assoggettare il risone di produzione italiana ad un regime diverso da quello del risone non prodotto in Italia.
24 Si deve osservare che gli operatori che acquistano o trasformano il risone italiano fruiscono dei servizi forniti dall' Ente Risi, menzionati sopra, nel punto 3, la cui contropartita è costituita dal "diritto di contratto". Ne consegue che questi operatori non subiscono alcuna discriminazione rispetto agli operatori che, approvvigionandosi su un altro mercato, non sono assoggettati al detto onere, ma non fruiscono neppure dei servizi dell' Ente Risi.
25 Le ricorrenti nella causa principale sostengono altresì che l' applicazione del "diritto di contratto" è discriminatoria, perché comporta una violazione della normativa comunitaria sulla fissazione dei prezzi unici e delle restituzioni all' esportazione. A questo riguardo esse sottolineano che, siccome le istituzioni comunitarie non tengono conto del "diritto di contratto" quando fissano il prezzo del riso e l' importo delle restituzioni all' esportazione, ne consegue un aumento dei costi per gli operatori italiani e, pertanto, una riduzione della loro competitività.
26 Questo argomento parte dal presupposto che il "diritto di contratto" applicato al risone italiano costituisca solo un onere che accresce i costi degli operatori italiani. Orbene, come si è rilevato in precedenza, questo diritto costituisce la contropartita dei servizi resi ai detti operatori dall' Ente Risi.
27 Sulla base delle considerazioni che precedono, la prima questione va risolta dichiarando che l' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il mancato rimborso di un tributo interno, che colpisce i soli prodotti nazionali in occasione del loro acquisto o della loro trasformazione ed è destinato ad alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale, non crea, in caso di esportazione dei detti prodotti, discriminazioni a danno degli operatori che ne sopportano l' onere.
Sulla seconda questione sollevata nel procedimento C-332/92
28 Con tale questione il giudice nazionale mira, in sostanza, a far stabilire se l' art. 17, n. 2, del citato regolamento n. 1418/76, che riguarda le restituzioni all' esportazione, debba essere interpretato nel senso che osta a che un tributo avente le caratteristiche soprammenzionate non sia rimborsato all' esportatore in caso di esportazione del prodotto considerato.
29 Secondo le ricorrenti nella causa principale, il fatto che il "diritto di contratto" non venga rimborsato quando il riso di origine italiana è esportato in un paese terzo implica, in realtà, una riduzione dell' importo della restituzione comunitaria a danno degli operatori che si riforniscono di riso italiano. Di conseguenza, il punto 2 del dispositivo della citata sentenza Geddo sarebbe incompleto in quanto la Corte vi avrebbe implicitamente riconosciuto il diritto per tutti gli operatori economici di ottenere il rimborso del detto onere.
30 Nella citata sentenza Geddo la Corte ha dichiarato che un siffatto tributo può contrastare con le disposizioni del regolamento che prevede restituzioni all' esportazione solo qualora si riveli come un mezzo per diminuire l' importo delle restituzioni stesse.
31 Si deve ricordare che questo tributo, destinato ad alimentare il bilancio dell' Ente Risi, colpisce l' acquirente di risone originario dell' Italia in occasione del contratto di acquisto e il produttore stesso qualora proceda alla trasformazione del detto risone. Tale onere pecuniario si applica pertanto al riso italiano indipendentemente dal fatto che sia esportato o consumato all' interno del paese.
32 Ne consegue che il diritto di contratto non ha alcun legame con le restituzioni all' esportazione, perché è esigibile in assenza di esportazione. Esso non ha neppure legami con l' ammontare di tali restituzioni e non ha alcuna incidenza diretta sul funzionamento dei meccanismi previsti dal citato regolamento n. 1418/76.
33 Di conseguenza, la seconda questione sollevata nel procedimento C-332/92 deve essere risolta dichiarando che l' art. 17, n. 2, del regolamento n. 1418/76, che riguarda le restituzioni all' esportazione, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un tributo avente le caratteristiche soprammenzionate non sia rimborsato all' esportatore del prodotto considerato, a meno che tale tributo non si riveli come un mezzo per diminuire l' importo delle restituzioni all' esportazione.
Sulla seconda questione sollevata nei procedimenti C-332/92 e C-335/92
34 Con tale questione il giudice nazionale mira, in sostanza, a far stabilire se i principi elementari di tassazione sul consumo dei beni nella Comunità ostino a che un tributo avente le caratteristiche del "diritto di contratto" non sia rimborsato all' esportatore, quando il prodotto colpito da tale tributo viene esportato in un altro Stato membro.
35 Si deve a questo riguardo rilevare che, indipendentemente dalla questione dell' esistenza di siffatti principi, il tributo avente le caratteristiche del "diritto di contratto", come sopra descritto, non costituisce un' imposta di consumo, ma, come ha giustamente rilevato la Commissione, un tributo parafiscale.
36 Ne consegue che non occorre risolvere la seconda questione sollevata nei procedimenti C-333/92 e C-335/92.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Conciliatura di Vercelli e dalla Pretura Circondariale di Vercelli, con ordinanze 30 luglio 1992, dichiara:
1) L' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il mancato rimborso di un tributo interno, che colpisce i soli prodotti nazionali in occasione del loro acquisto o della loro trasformazione ed è destinato ad alimentare un fondo di aiuto alla produzione nazionale, non crea, in caso di esportazione dei detti prodotti, discriminazioni a danno degli operatori che ne sopportano l' onere.
2) L' art. 17, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, relativo all' organizzazione comune del mercato del riso, che riguarda le restituzioni all' esportazione, dev' essere interpretato nel senso che non osta a che un tributo avente le caratteristiche soprammenzionate non sia rimborsato all' esportatore del prodotto considerato, a meno che tale tributo non si riveli come un mezzo per diminuire l' importo delle restituzioni all' esportazione.
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