Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Appalti di lavori pubblici delle Comunità europee ° Clausola compromissoria che attribuisce competenza alla Corte ° Contratto di appalto ° Domanda di attualizzazione del prezzo ° Domanda di pagamento di lavori e prestazioni supplementari
(Trattato CECA, art. 42; Trattato CEE, art. 181; Trattato CEEA, art. 153)
Parti
Nella causa C-338/92,
Compagnie d' entreprise CFE SA, società di diritto belga con sede in Bruxelles, con gli avv.ti Y. Hannequart e A. Delvaux, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. G. Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dal signor J. Campinos, giureconsulto, in qualità di agente, assistito dal signor D. Petersheim, membro del servizio giuridico, e dall' avv. V. Van Houtte-Van Poppel, del foro di Bruxelles, e successivamente dal signor D. Petersheim e dall' avv. Van Houtte-Van Poppel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere il pagamento di talune somme in relazione all' esecuzione di un contratto di appalto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, F.A. Schockweiler e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 10 giugno 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 11 agosto 1992, la Compagnie d' entreprise CFE (in prosieguo: la "CFE") ha proposto, ai sensi degli artt. 42 del Trattato CECA, 181 del Trattato CEE e 153 del Trattato CEEA, un ricorso inteso a fare condannare il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") al pagamento di talune somme in relazione all' esecuzione di un contratto d' appalto.
2 Tale contratto è disciplinato dal diritto belga ° e cioè il codice civile, il regio decreto 22 aprile 1977, relativo agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (Moniteur belge del 26 luglio 1977, pag. 9952, in prosieguo: il "regio decreto"), e il decreto ministeriale 10 agosto 1977, che stabilisce il capitolato generale d' oneri degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (Moniteur belge dell' 8 settembre 1977, pag. 10931, in prosieguo: il "capitolato generale d' oneri") ° nonché da un capitolato speciale d' oneri.
3 La controversia tra le parti verte su tre punti. Il primo riguarda una domanda di attualizzazione del prezzo dell' offerta della CFE in considerazione del ritardo con cui il Parlamento ha emesso l' ordine; il secondo riguarda una domanda di pagamento per la posa di pannelli di gesso che, a parere della CFE, non era compresa nell' ordine originario. La terza concerne una domanda di pagamento per la posa e la ricollocazione di rivestimenti murali che costituiscono, secondo la CFE, una prestazione supplementare.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, in particolare della stipulazione e dell' esecuzione del contratto, nonché delle disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano i rapporti tra le parti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla domanda di attualizzazione del prezzo
5 La CFE chiede un' attualizzazione del prezzo della sua offerta nella misura di 1 689 055 BFR. Mentre nell' atto introduttivo essa fa menzione di un' attualizzazione al giorno dell' ordine effettivo, ossia il 18 luglio 1988, sostiene nella replica che tale attualizzazione risulta dall' applicazione di una formula tecnica di revisione dei prezzi per il periodo che va dal marzo 1988, quando l' ordine avrebbe dovuto normalmente essere emesso, alla fine dell' ottobre 1988, epoca in cui essa avrebbe dovuto rinegoziare nuovi prezzi con i suoi subappaltatori.
6 A sostegno della sua domanda, la CFE invoca in via principale l' art. 16, n 1, del capitolato generale d' oneri, che le consentirebbe di far valere il ritardo con cui il Parlamento ha emesso l' ordine nonostante l' esistenza di una clausola del contratto che esclude qualsiasi revisione dei prezzi, e, in subordine, l' art. 16, n. 2, del capitolato generale d' oneri, il quale autorizza l' aggiudicatario che ha subito un danno molto rilevante, a chiedere la revisione del contratto nel caso in cui si verifichino circostanze imprevedibili.
7 Il Parlamento sostiene che la CFE ha modificato sostanzialmente la sua domanda nella fase della replica e che questa è quindi irricevibile ai sensi dell' art. 42, n 1, del regolamento di procedura della Corte.
8 Per quanto riguarda la fondatezza di questa domanda, il Parlamento fa una distinzione tra il periodo precedente la stipulazione del contratto e il periodo contrattuale vero e proprio. Per quanto riguarda il periodo precontrattuale, esso deduce che la CFE avrebbe potuto invocare l' art. 38 del capitolato generale d' oneri, che consente all' aggiudicatario, in caso di ritardo nella stipulazione del contratto, di rifiutarsi di firmare il contratto o di chiedere un supplemento di prezzo. Per quanto riguarda il periodo contrattuale, il Parlamento sostiene che i presupposti per l' applicazione dell' art. 16, nn. 1 e 2, non sussistono e che, anche ammettendo che così non sia, la CFE non soddisfa le condizioni sostanziali e formali previste ai nn. 3 e 4 dell' art. 16 del capitolato generale d' oneri.
9 Per quanto riguarda la ricevibilità, si deve osservare che la domanda verte su un' attualizzazione del prezzo dell' offerta in considerazione della tardività dell' attribuzione del contratto e che inoltre l' importo richiesto non è stato modificato nella replica rispetto all' atto introduttivo. L' osservazione, formulata nella replica, secondo la quale tale importo risulta dall' applicazione di una formula tecnica di revisione del prezzo per il periodo che va dalla data in cui il contratto avrebbe normalmente dovuto essere attribuito a quella in cui i contratti con i subappaltatori sono stati rinegoziati, costituisce solo una spiegazione dell' importo richiesto e non può considerarsi come una modifica della domanda nel corso del procedimento. Tale domanda della CFE è quindi ricevibile.
10 Per quanto riguarda il merito, occorre rilevare anzitutto che, come l' avvocato generale fa notare nel paragrafo 9 delle sue conclusioni, la diversità dei termini che figurano nel capitolato speciale d' oneri, a proposito della validità dell' offerta, della comunicazione della scelta dell' aggiudicatario, nonché dell' inizio e del completamento dei lavori, termini precisati nella relazione d' udienza, non consente di concludere che essi non siano tassativi.
11 Si deve poi osservare che, per quanto riguarda la stipulazione del contratto, la CFE ha omesso di avvalersi, al momento della notifica dell' ordine, di un' asserita tardività nell' emissione di questo, come le avrebbe eventualmente consentito l' art. 38 del capitolato generale d' oneri.
12 Va infine rilevato che la CFE non ha provato l' esistenza di carenze, lentezze o fatti qualsiasi, ai sensi dell' art. 16, n. 1, del capitolato generale d' oneri, del Parlamento, il quale, invece, ha osservato i termini previsti nel capitolato speciale d' oneri per procedere alla scelta dell' aggiudicatario. La CFE non ha nemmeno provato l' esistenza di un danno molto rilevante, non ragionevolmente prevedibile ai sensi dell' art. 16, n. 2. Infatti, come l' avvocato generale sottolinea nel paragrafo 12 delle sue conclusioni, non si può desumere dalla giurisprudenza belga in materia che un aumento dei prezzi dell' ordine del 4%, asserito dalla ricorrente, costituisca un pregiudizio molto rilevante. D' altronde, la CFE non può nemmeno sostenere di non aver potuto ragionevolmente prevedere tale aumento dei prezzi né evitarne le conseguenze procedendo il più rapidamente possibile, a partire dal 21 giugno 1988, data della comunicazione della scelta dell' aggiudicatario, alla stipulazione di contratti con i suoi subappaltatori.
13 In ogni caso, si deve rilevare che la CFE ha omesso di denunciare al più presto al committente i fatti e le circostanze in conformità all' art. 16, nn. 1 e 2, e di presentare, entro i termini previsti, reclami e ricorsi debitamente motivati e corredati di cifre, ai sensi dei nn. 3 e 4 dello stesso articolo.
14 Di conseguenza, il primo capo del ricorso va respinto.
Sulla domanda di pagamento per la posa di pannelli di gesso
15 La CFE sostiene che i lavori di posa di pannelli di gesso non erano contemplati né nel capitolato speciale d' oneri né nel piano di dettaglio ridotto dall' architetto e costituiscono quindi lavori supplementari: di conseguenza dev' esserle versato il relativo compenso, pari a 215 437 BFR, a norma dell' art. 42 del capitolato generale d' oneri.
16 Il Parlamento ribatte che i lavori contestati sono contemplati dall' art. 5.1.5. del capitolato speciale d' oneri e che, anche ammettendo che non siano menzionati nei piani di dettaglio, avrebbero dovuto essere eseguiti dall' aggiudicatario in quanto lavori accessori, ma necessari ai sensi dell' art. A 5.2. del capitolato speciale d' oneri. Comunque, la CFE avrebbe dovuto comunicare al committente che, a suo parere, tali lavori non erano conformi alle disposizioni contrattuali.
17 A questo proposito, si deve constatare come risulti chiaramente dall' art. 5.1.5. del capitolato speciale d' oneri che i lavori considerati comprendono tutti i tramezzi compresi nella zona delle tre sale e che tutti i tramezzi devono essere montati dalla soletta del pavimento fino al soffitto.
18 Va inoltre rilevato che la CFE ha omesso di far presente al committente, con lettera raccomandata, come prescritto dall' art. B 16.3. del capitolato speciale d' oneri, che l' ordine di esecuzione di tali lavori era, a suo parere, in contrasto con le prescrizioni contrattuali.
19 Si deve quindi respingere pure il secondo capo del ricorso.
Sulla domanda di pagamento per la posa e la ricollocazione dei rivestimenti murali
20 La CFE assume che la rimozione e la ricollocazione dei rivestimenti murali costituisce una prestazione supplementare non prevista nell' ordine iniziale e che, in conformità all' art. 42 del capitolato generale d' oneri, il Parlamento deve versarle l' importo di 393 600 BFR.
21 Il Parlamento ribatte che tali lavori rientravano nei compiti affidati alla ricorrente e che non sussistono presupposti di cui all' art. 42.
22 A questo proposito, occorre rilevare, come l' avvocato generale ha sottolineato nel paragrafo 17 delle sue conclusioni, che i lavori di cui trattasi devono considerarsi come opera di falegnameria, nel senso ampio del termine, facente parte del lotto 5.1. affidato alla CFE, o, perlomeno, come un lavoro accessorio ai sensi dell' art. A 2.2. del capitolato speciale d' oneri.
23 Comunque, l' art. 42 del capitolato speciale d' oneri autorizza l' esecuzione di un lavoro che provochi spese supplementari per l' aggiudicatario solo nell' ipotesi in cui questi abbia redatto un preventivo ed ottenuto l' autorizzazione scritta del Parlamento. Orbene, la CFE ha proceduto all' esecuzione dei lavori senza eccepirne il carattere di prestazioni supplementari e senza avvalersi della procedura prevista dall' art. 42.
24 Alla luce di quanto precede, si deve respingere il terzo capo del ricorso e, pertanto, il ricorso nel suo insieme.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy