Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Materie grasse ° Integrazione per i semi oleosi ° Fissazione anticipata ° Regime di cauzione ° Inosservanza del termine di identificazione dei semi oggetto della domanda di integrazione ° Incameramento della cauzione ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1594/83, art. 5; regolamento (CEE) della Commissione n. 2681/83, art. 23, n. 2]
Massima
Lo scopo perseguito dall' art. 5 del regolamento n. 1594/83 e dall' art. 23, n. 2, del regolamento n. 2681/83, i quali prevedono, in caso di fissazione anticipata dell' importo dell' integrazione per la trasformazione dei semi oleosi, l' incameramento della cauzione costituita, allorché l' identificazione dei semi in un oleificio o in un' impresa di produzione di alimenti per animali non è richiesta entro il termine stabilito dal certificato d' integrazione comunitario, è quello di lottare contro le operazioni speculative delle imprese di trasformazione. Le suddette disposizioni sono idonee a raggiungere questo scopo, dato che in caso di diminuzione dei prezzi sul mercato mondiale l' integrazione è più elevata che al momento della fissazione anticipata, il che, in mancanza di qualsiasi sanzione, potrebbe indurre gli operatori interessati a lasciar decorrere il termine ed a rinunciare così alla fissazione anticipata, in modo da ottenere un' integrazione più elevata.
Le dette disposizioni non vanno neppure oltre quanto è necessario per raggiungere lo scopo perseguito, in quanto un operatore economico che, per speculare, non abbia proceduto entro il termine previsto dal regolamento all' identificazione dei semi, non può legittimamente aspirare a che la sanzione sia limitata alla riduzione dell' integrazione effettivamente assegnata allorché, contrariamente alle sue previsioni, il prezzo sul mercato mondiale è aumentato al momento dell' identificazione. Nel caso in cui la mancata identificazione dei semi entro il termine non sia il risultato di un' operazione speculativa, le suddette disposizioni evitano le difficoltà amministrative e di valutazione degli elementi probatori che comporta un sistema basato sull' analisi del comportamento degli interessati e presentano così il doppio vantaggio della semplicità e dell' efficacia. Inoltre, l' incameramento della cauzione, che si verifica soltanto qualora non vi sia un caso di forza maggiore, è sufficientemente modulato in quanto è proporzionale alla quantità dei semi oleosi non identificati. Ne consegue che le disposizioni dianzi citate non violano il principio di proporzionalità.
Parti
Nel procedimento C-339/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
ADM OElmuehlen GmbH, OElwerke Spyck
e
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM),
domanda vertente sulla validità dell' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1983, n. 1594, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi (GU L 163, pag. 44), e dell' art. 23, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1983, n. 2681, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi (GU L 266, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la ricorrente nella causa principale, dall' avv. Gerhard Limberg, del foro di Francoforte sul Meno;
° per il Consiglio delle Comunità europee, dal signor Bernhard Schloh, consigliere giuridico, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Walter Grupp, del foro di Bruxelles;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, rappresentata dall' avv. Thomas Tschentscher, del foro di Francoforte sul Meno, del Consiglio e della Commissione, all' udienza del 1 luglio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 luglio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 4 agosto 1992, pervenuta in cancelleria il 13 agosto seguente, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità dell' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1983, n. 1594, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi (GU L 163, pag. 44), e dell' art. 23, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1983, n. 2681, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi (GU L 266, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra la società ADM OElmuehlen GmbH, OElwerke Spyck (in prosieguo: la "ADM") e la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: la "BALM"), per quanto riguarda l' incameramento, da parte della ADM, di una cauzione versata nell' ambito del regime di integrazione per la trasformazione dei semi oleosi di colza, di ravizzone e di girasole.
3 Nell' ambito di questo regime l' importo dell' integrazione è pari alla differenza tra il prezzo indicativo in vigore ed il prezzo del mercato mondiale.
4 L' art. 3, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1594/83, così come modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1988, n. 2180 (GU L 191, pag. 11), precisa che questo importo è quello in vigore il giorno in cui lo Stato membro interessato identifica i semi nell' oleificio in cui sono stati trasformati oppure nell' impresa di produzione di alimenti in cui sono incorporati negli alimenti.
5 Ai sensi del terzo comma di questa disposizione, così come modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1986, n. 935 (GU L 87, pag. 5), l' importo dell' integrazione può tuttavia essere fissato in anticipo, su richiesta dell' interessato, in base all' importo valido il giorno di presentazione della domanda, adattato, ai sensi dell' art. 7, n. 1, dello stesso regolamento, così come modificato del pari dal regolamento n. 935/86, in funzione "della differenza tra il prezzo indicativo valido tale giorno e quello valido il giorno di identificazione dei semi" e, "eventualmente, di un importo correttivo".
L' art. 5, terzo comma, modificato, del regolamento n. 1594/83 dispone che: "(...) il rilascio della parte di un certificato relativa alla 'fissazione anticipata' è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l' impegno di richiedere l' identificazione dei semi in un oleificio o in un' impresa di produzione di alimenti per animali situati nella Comunità durante il periodo di validità della parte di certificato in questione; la cauzione è interamente o parzialmente incamerata, qualora entro tale periodo la richiesta di identificazione non venga presentata o venga presentata soltanto per una parte del quantitativo di cui trattasi".
6 Il certificato di cui trattasi è stato istituito dall' art. 4 di questo regolamento, modificato dal regolamento n. 935/86, e le cui modalità di applicazione sono specificate, in particolare, dall' art. 5 del citato regolamento 21 settembre 1983, n. 2681. Esso consta di due parti, una denominata I.D., destinata a fornire la prova che i semi raccolti nella Comunità sono stati identificati in un oleificio o in un' impresa di produzione di alimenti per animali, e l' altra, denominata A. P., attestante, se del caso, la fissazione anticipata dell' importo dell' integrazione.
7 L' art. 23, n. 2, del regolamento n. 2681/83 stabilisce che:
"(...) se gli obblighi di cui all' articolo 10, paragrafo 2, non sono stati adempiuti, il deposito cauzionale viene incamerato proporzionalmente alla quantità corrispondente alla differenza tra:
a) il 93% della quantità netta indicata nel certificato
e
b) la quantità identificata all' impresa, determinata conformemente al metodo definito all' allegato I.
Tuttavia, se la quantità identificata è inferiore al 7% della quantità netta indicata nel certificato, il deposito cauzionale viene incamerato totalmente (...)".
8 Ai termini dell' art. 10, n. 2, dello stesso testo legislativo:
"La parte A.P. del certificato obbliga a sottoporre al controllo di cui all' articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1594/83, durante la sua validità, i semi in esso indicati (...)".
9 Il 21 gennaio 1991 la BALM rilasciava alla ADM, su sua domanda di fissazione anticipata dell' importo di un' integrazione per i semi oleosi e previa costituzione di una cauzione di DM 565 200, il corrispondente certificato A.P. per 4 000 000 di kg di semi di girasole provenienti dal raccolto del 1990. Sul certificato veniva annotato che la sottoposizione a controllo dei semi interessati doveva avvenire al più tardi il 31 maggio 1991.
10 A seguito di una verifica la BALM constatava che la merce non era stata posta sotto controllo durante il periodo di validità del suddetto certificato, per cui dichiarava la cauzione incamerata.
11 Avverso tale decisione la ADM proponeva opposizione sostenendo che la mancata sottoposizione a controllo entro il termine prescritto dipendeva da un grave errore di disattenzione, avendo la persona responsabile dimenticato di presentare il certificato.
12 La sua opposizione veniva rigettata con decisione 12 novembre 1991. Essa ha presentato pertanto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se siano validi l' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1983, n. 1594, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi (GU L 163 del 22 giugno 1983), e l' art. 23, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1983, n. 2681, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi (GU L 266 del 28 settembre 1983)".
13 I dubbi del giudice a quo riguardano la validità delle disposizioni di cui trattasi con riguardo al principio di proporzionalità. Esso si domanda se sia necessario ricorrere all' incameramento della cauzione per imporre l' osservanza dell' obbligo di procedere nei termini all' identificazione dei semi, o se lo scopo di impedire operazioni speculative possa essere conseguito con altri provvedimenti meno restrittivi, in particolare la riduzione dell' importo dell' integrazione. Inoltre, esso osserva che la cauzione non deve garantire un pagamento e che l' operatore subisce un danno patrimoniale senza ottenere, in casi come quello in esame, un vantaggio patrimoniale ingiustificato.
14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dell' ambito normativo della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
15 Al fine di stabilire se la disposizione oggetto della questione pregiudiziale sia conforme al principio di proporzionalità, si deve verificare se i mezzi cui essa fa ricorso siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena, Racc. pag. 4587, punto 15 della motivazione).
16 Secondo il sesto 'considerando' del regolamento n. 1594/83, lo scopo perseguito dall' esigenza della costituzione di una cauzione e dalla sanzione del suo incameramento, quando la richiesta di identificazione non è effettuata entro il termine stabilito dal certificato, è quello di evitare operazioni speculative.
17 Come ha osservato a buon diritto la Commissione, i prezzi del mercato mondiale subiscono notevoli oscillazioni. Orbene, in caso di diminuzione dei prezzi sul mercato, l' integrazione è più elevata che al momento della fissazione anticipata, il che, in mancanza di qualsiasi sanzione, potrebbe indurre l' interessato a lasciare decorrere il termine e a rinunciare quindi alla fissazione anticipata, in modo da ottenere un' integrazione più elevata legata all' evoluzione del prezzo effettivo sul mercato mondiale.
18 Ne consegue che il provvedimento controverso è idoneo a raggiungere lo scopo della lotta contro le operazioni speculative delle imprese di trasformazione. La prima condizione dell' osservanza del principio di proporzionalità è dunque soddisfatta.
19 Si deve poi verificare se il provvedimento controverso vada oltre quanto è necessario per raggiungere questo scopo, vale a dire se lo scopo connesso alla sanzione dell' incameramento della cauzione possa essere raggiunto con provvedimenti meno onerosi per gli operatori economici.
20 L' importo della cauzione di cui all' art. 5 del regolamento n. 1594/83 è fissato in 6 ECU per 100 kg dall' art. 21, n. 1, del regolamento n. 2681/83. Secondo la Commissione, questo importo corrisponde, per esperienza, alla differenza possibile tra l' integrazione fissata in anticipo e quella che sarebbe stata dovuta alla data di identificazione dei semi, se non vi fosse stata una fissazione anticipata.
21 Il principio di proporzionalità non impone una sanzione consistente, come suggerisce il giudice nazionale, in una riduzione dell' integrazione.
22 E' vero che tale sistema sarebbe idoneo a ridurre la sanzione subita dagli operatori economici i quali non hanno rispettato il termine di cui all' art. 11, n. 1, del regolamento n. 2681/83 e i quali nel sistema attuale non solo ricevono, se del caso, un' integrazione inferiore a quella prefissata, a causa dell' evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale, ma inoltre perdono in tutto o in parte la cauzione.
23 Orbene, nessuna ragione impone di prendere in considerazione questo pregiudizio. Un operatore economico che, per speculare, non abbia proceduto entro il termine previsto dal regolamento all' identificazione dei semi, non può legittimamente aspirare ad una riduzione della sanzione allorché, contrariamente alle sue previsioni, il prezzo sul mercato mondiale è aumentato al momento dell' identificazione di questi semi.
24 La presa in considerazione dell' integrazione effettivamente assegnata potrebbe essere prevista nel caso in cui la mancata identificazione dei semi entro il termine previsto dal regolamento non sia il risultato di un' operazione speculativa.
25 Tuttavia, un sistema basato sull' analisi del comportamento degli interessati comporterebbe difficoltà amministrative e di valutazione degli elementi probatori, connesse ai controlli necessari per la personalizzazione della sanzione. Il sistema controverso evita tali difficoltà e comporta il doppio vantaggio della semplicità e dell' efficacia.
26 La scelta, da parte del legislatore comunitario, dello strumento della cauzione è del resto adatta al carattere volontario del regime di fissazione anticipata (v. sentenza 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Racc. pag. 1125, punto 9 della motivazione), regime che consente agli interessati di adottare decisioni senza correre il rischio di un' integrazione eventualmente più esigua in caso di rincaro dei prezzi sul mercato mondiale.
27 Inoltre, l' incameramento della cauzione è sufficientemente modulato dall' art. 23, n. 2, del regolamento n. 2681/83, in quanto la cauzione viene incamerata proporzionalmente alla quantità di semi oleosi non identificati. Infine, l' art. 24 dello stesso regolamento ammette che la cauzione sia svincolata, o la validità del certificato prorogata, quando la mancata osservanza dei termini di identificazione deriva da un caso di forza maggiore.
28 Stando così le cose, il sistema di cui trattasi non viola il principio di proporzionalità.
29 Occorre dunque risolvere la questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l' esame della questione non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art. 5 del regolamento n. 1594/83 e dell' art. 23, n. 2, del regolamento n. 2681/83.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania) con ordinanza 4 agosto 1992, dichiara:
L' esame della questione non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1983, n. 1594, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi, e dell' art. 23, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1983, n. 2681, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi.
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