Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento ° Sentenza della Corte che accerta l' inadempimento ° Termine per l' esecuzione
(Trattato CEE, art. 171)
Massima
L' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che l' esecuzione di una sentenza che accerta l' inadempimento di uno Stato membro sia iniziata immediatamente e si concluda entro termini il più possibile ristretti.
Parti
Nella causa C-345/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Ingolf Pernice, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile Reuter,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato, in quanto non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per eseguire la sentenza della Corte di giustizia 17 settembre 1987 nella causa 412/85 (Racc. pag. 3503) e, quindi, per una completa attuazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 febbraio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 agosto 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato, in quanto non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per eseguire la sentenza della Corte di giustizia 17 settembre 1987 nella causa 412/85 (Racc. pag. 3503) e, quindi, per una completa attuazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2 Con la detta sentenza la Corte ha dichiarato che, autorizzando con l' art. 22, n. 3, del Bundesnaturschutzgesetz deroghe ai provvedimenti di protezione degli uccelli contemplati nella direttiva summenzionata 79/409, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
3 Poiché non le sono stati comunicati i provvedimenti che avrebbero dovuto adottare le autorità tedesche per garantire l' esecuzione della sentenza dianzi citata, la Commissione ha iniziato il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato in esito al quale ha proposto il presente ricorso per inadempimento.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 La Repubblica federale di Germania osserva che le norme necessarie per l' esecuzione della sentenza della Corte dovrebbero essere prossimamente approvate dagli organi legislativi.
6 Si deve sottolineare che, anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale l' esecuzione di una sentenza deve aver luogo, l' interesse connesso ad un' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e si concluda entro termini il più possibile ristretti (v. sentenza 13 luglio 1988, causa 169/87, Commissione/Repubblica francese, Racc. pag. 4093, punto 14 della motivazione).
7 Occorre pertanto constatare l' inadempimento conformemente alle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato in quanto non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per eseguire la sentenza della Corte di giustizia 17 settembre 1987 nella causa 412/85 e, quindi, per una completa attuazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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