Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Scelta della formula A ° Operatore economico debitore del prelievo ° Produttore ° Sostituzione dell' acquirente al produttore in caso di irregolarità commesse dal primo nel calcolo dei quantitativi di riferimento ° Esclusione
[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 1371/84, art. 12, nn. 2 e 4, n. 3005/85 e n. 1546/88, art. 15, n. 4]
2. Stati membri ° Obblighi ° Obbligo di punire le violazioni del diritto comunitario ° Portata
(Trattato CEE, art. 5)
Massima
1. L' art. 12, n. 4, nella versione originaria del regolamento n. 1371/84, l' art. 12, n. 2, successivamente divenuto l' art. 12, n. 4, del medesimo regolamento, nella versione modificata con regolamento n. 3005/85, come pure l' art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare sul latte, debbono essere interpretati nel senso che, nell' ambito della formula A, soltanto i produttori, e non l' acquirente, sono debitori dell' importo dovuto a saldo a titolo di prelievo supplementare sul latte, anche quando detto importo è dovuto in conseguenza della riduzione, con effetto retroattivo, dei quantitativi di riferimento dei produttori e il calcolo inizialmente erroneo di detti quantitativi era ascrivibile al comportamento colpevole dell' acquirente o dei suoi incaricati. Il regime comunitario di prelievo supplementare non prevede, infatti, la sostituzione dell' acquirente al produttore in quanto debitore, qualora detto acquirente commetta irregolarità nella fissazione dell' importo del prelievo della cui riscossione è incaricato.
2. Quando una normativa comunitaria non contiene alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di infrazione o faccia su questo punto rinvio alle disposizioni di legge, di regolamento e amministrative nazionali, l' art. 5 del Trattato fa obbligo agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario. Tale obbligo si riferisce a ogni azione di diritto amministrativo, tributario o civile, diretta a riscuotere o a recuperare imposte o tasse eluse in modo fraudolento o a ottenere il risarcimento del danno.
Parti
Nel procedimento C-352/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Milchwerke Koeln/Wuppertal eG
e
Hauptzollamt Koeln-Rheinau,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 12, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), dell' art. 12, n. 4, del medesimo regolamento, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1985, n. 3005 (GU L 288, pag. 10), e dell' art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg (relatore), giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Milchwerke Koeln/Wuppertal eG, dall' avv. Lueder Meyer-Arndt, del foro di Colonia;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, dello studio Schoen, Nolte, Finkelnburg e Clemm, con sede in Amburgo e in Bruxelles;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale e della Commissione all' udienza del 30 settembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 agosto 1992, pervenuta in cancelleria il 9 settembre successivo, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 12, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), dell' art. 12, n. 4, del medesimo regolamento, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1985, n. 3005 (GU L 288, pag. 10), e dell' art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Milchwerke Koeln/Wuppertal eG e lo Hauptzollamt Koeln-Rheinau (in prosieguo: lo "Hauptzollamt") in merito ad un prelievo supplementare di cui la prima sarebbe debitrice in ragione di una riduzione, con effetto retroattivo, di quantitativi di riferimento dovuta ad un erroneo calcolo di detti quantitativi alla stessa ascrivibile.
3 A seguito della fusione con la Milchversorgung Rheinland eG la ricorrente nella causa principale ne è divenuta il successore in tutti i diritti e gli obblighi. La Milchversorgung Rheinland eG comprava latte dai produttori affiliati, i quali, allo stesso tempo, ne erano soci. Prima della fusione, taluni responsabili facevano calcolare deliberatamente, in maniera erronea, il quantitativo di riferimento attribuito ad un gran numero di affiliati. A questi ultimi venivano, di conseguenza, attribuiti quantitativi di riferimento troppo elevati. La Milchversorgung Rheinland versava all' organismo competente il prelievo supplementare risultante dai superamenti delle consegne rispetto a detti quantitativi di riferimento, inesatti.
4 A seguito di controlli effettuati nel 1989, lo Hauptzollamt annullava in 309 casi, con effetto retroattivo, il quantitativo di riferimento calcolato in modo inesatto sostituendolo con un quantitativo di riferimento meno elevato. Con avvisi di pagamento 12 e 14 giugno 1991 esso esigeva dalla ricorrente nella causa principale, in qualità di debitore d' imposta, il versamento del prelievo supplementare rimasto impagato, per un ammontare complessivo di 5 975 480,49 DM.
5 L' opposizione proposta allo Hauptzollamt non sortiva effetto alcuno e la ricorrente nella causa principale adiva allora il Finanzgericht di Duesseldorf con un ricorso inteso ad ottenere l' annullamento dei due avvisi soprammenzionati.
6 Ritenendo che la decisione da adottare dipendesse dall' interpretazione e dalla validità della normativa comunitaria considerata, detto giudice ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, quando si applica la formula A dell' art. 5 quater, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, l' acquirente sia, ai sensi dell' art. 12, n. 4, del regolamento n. 1371/84, nella sua versione originaria, debitore del prelievo relativo ai quantitativi garantiti di latte, sorto a causa di una riduzione retroattiva dei quantitativi di riferimento per le consegne, qualora i collaboratori dell' acquirente stesso abbiano provocato la fissazione erronea di quantitativi di riferimento troppo elevati ed abbiano fatto in modo che i prelievi relativi ai quantitativi garantiti di latte non fossero versati nell' ammontare dovuto.
2) Se nelle stesse circostanze illustrate al n. 1, l' acquirente sia debitore del prelievo in forza dell' art. 12, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1371/84, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 3005/85, ed in forza dell' art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88.
3) In caso di soluzione affermativa delle prime due questioni: Se gli artt. 12, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1371/84 e 15, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88 siano validi nella misura in cui, quando si applica la formula A dell' art. 5 quater, n. 1, del regolamento n. 804/68, designano anche l' acquirente come debitore del prelievo".
7 Nella motivazione della sua ordinanza, il giudice a quo ritiene che l' interpretazione delle precitate disposizioni non consenta di sostenere la tesi dello Hauptzollamt, secondo la quale, anche nel contesto della formula A (formula produttore), il prelievo supplementare sarebbe dovuto dalla ricorrente nella causa principale, nella sua qualità di acquirente. Secondo il giudice a quo una siffatta soluzione sarebbe priva di fondamento giuridico.
8 In limine va ricordato che allo scopo di tenere sotto controllo, sul mercato della Comunità, l' aumento della produzione lattiero-casearia pur consentendone le evoluzioni e gli adattamenti strutturali necessari, l' art. 5, lett. c), del regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), nel testo integrato con regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), ha istituito per cinque anni un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca.
9 Detto articolo ha previsto l' attuazione di tale regime di prelievo, secondo una delle seguenti formule:
Formula A
Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
Formula B
Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.
10 Nell' ambito della formula A, il prelievo viene percepito a cura dell' acquirente da ogni produttore, in applicazione dell' art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
Sulle due prime questioni
11 Con queste due questioni, che si devono esaminare congiuntamente, il giudice nazionale vuole sapere se l' art. 12, n. 4, nella versione originaria del regolamento n. 1371/84, l' art. 12, n. 2, divenuto l' art. 12, n. 4, del medesimo regolamento n. 1371/84, nella versione risultante dal regolamento n. 3005, come pure l' art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88 debbano essere interpretati nel senso che, nell' ambito della formula A, soltanto i produttori, e non l' acquirente, sono debitori dell' importo dovuto a saldo a titolo di prelievo supplementare sul latte, anche quando tale importo è dovuto in conseguenza della riduzione, con effetto retroattivo, dei quantitativi di riferimento dei produttori e il calcolo, inizialmente erroneo, di detti quantitativi era ascrivibile al colpevole comportamento dell' acquirente o dei suoi incaricati.
12 Come emerge dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio, lo Hauptzollamt considera, in primo luogo, che nell' ambito della formula A soltanto i produttori di latte sono in linea di principio debitori del prelievo supplementare. Tuttavia, dall' art. 12 del regolamento n. 1371/84 e dall' art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/84, deduce che in talune circostanze, come quelle che si riscontrano nella causa principale, dove l' insufficienza del prelievo supplementare percepito è imputabile agli acquirenti, questi ultimi sono personalmente obbligati al pagamento dell' importo dovuto a saldo.
13 La tesi sostenuta dallo Hauptzollamt non può essere accolta.
14 Il legislatore comunitario ha lasciato agli Stati membri la scelta tra le formule A e B, le quali designano debitori diversi.
15 Poiché la Repubblica federale di Germania ha optato per la formula A, i produttori sono i soli debitori del prelievo supplementare sul latte. Pertanto, un acquirente di latte, come la ricorrente nella causa principale, non è debitore del prelievo supplementare.
16 Un acquirente non può essere dichiarato debitore del prelievo supplementare in virtù delle disposizioni contemplate nelle questioni pregiudiziali, le quali obbligano gli acquirenti a versare all' organismo competente l' importo del prelievo percepito da ciascun produttore.
17 Dal meccanismo posto in essere emerge, infatti, che l' acquirente, pur essendo tenuto al pagamento degli importi percepiti, non è egli stesso debitore del prelievo supplementare.
18 I regolamenti adottati dalla Commissione per l' applicazione del regime di prelievo non hanno apportato alcuna modifica per quanto riguarda l' operatore economico debitore del prelievo supplementare. In virtù dell' art. 12, n. 4, della versione iniziale del regolamento n. 1371/84, al quale lo Hauptzollamt fa riferimento, il produttore resta debitore dell' importo dovuto a saldo, nell' ipotesi in cui l' importo pagato a titolo di prelievo supplementare sia inferiore a quello che effettivamente era dovuto.
19 Secondo lo Hauptzollamt, si dovrebbe poter derogare a questo regime nell' ipotesi di irregolarità commesse da un acquirente nel calcolo dei quantitativi di riferimento inizialmente attribuiti.
20 Una siffatta soluzione è inammissibile.
21 Il regime comunitario di prelievo supplementare non prevede la sostituzione dell' acquirente al produttore in quanto debitore, qualora detto acquirente commetta irregolarità nella fissazione dell' importo del prelievo della cui riscossione è incaricato. L' importo non percepito resta a carico del produttore.
22 Nonostante la necessità di combattere i comportamenti fraudolenti, una sanzione che consista nel sostituire l' acquirente al produttore presuppone una previa base legale che ne definisca i presupposti e la portata.
23 Si deve osservare che spetta agli Stati membri lottare efficacemente contro le frodi. A questo proposito, secondo la Corte, quando una normativa comunitaria non contiene alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di infrazione o faccia su questo punto rinvio alle disposizioni di legge, di regolamento e amministrative nazionali, l' art. 5 del Trattato fa obbligo agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario (v. sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punto 23, e 10 luglio 1990, causa C-326/88, Hansen, Racc. pag. I-2911, punto 17, e ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a., Racc. pag. I-3365, punto 17 in fine). Come precisato dall' avvocato generale nel paragrafo 17 delle sue conclusioni, l' obbligo fondato sull' art. 5 del Trattato si riferisce a ogni azione di diritto amministrativo, tributario o civile, diretta a riscuotere o a recuperare imposte o tasse eluse in modo fraudolento o a ottenere il risarcimento del danno.
24 Alla luce dell' insieme degli elementi sopra considerati, le prime due questioni vanno risolte dichiarando che l' art. 12, n. 4, nella versione originaria del regolamento n. 1371/84, l' art. 12, n. 2, successivamente divenuto l' art. 12, n. 4, del medesimo regolamento n. 1371/84, nella versione modificata con regolamento n. 3005/85, come pure l' art. 15, n. 4, del regolamento n. 1546/88 debbono essere interpretati nel senso che, nell' ambito della formula A, soltanto i produttori, e non l' acquirente, sono debitori dell' importo dovuto a saldo a titolo di prelievo supplementare sul latte, anche quando detto importo è dovuto in conseguenza della riduzione, con effetto retroattivo, dei quantitativi di riferimento dei produttori e il calcolo inizialmente erroneo di detti quantitativi era ascrivibile al comportamento colpevole dell' acquirente o dei suoi incaricati.
Sulla terza questione
25 Tenuto conto della soluzione data alle prime due questioni, la terza questione diviene priva d' oggetto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Duesseldorf con ordinanza 18 agosto 1992, dichiara:
L' art. 12, n. 4, nella versione originaria del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, l' art. 12, n. 2, divenuto l' art. 12, n. 4, del medesimo regolamento n. 1371/84, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1985, n. 3005, come pure l' art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 debbono essere interpretati nel senso che, nell' ambito della formula A, soltanto i produttori, e non l' acquirente, sono debitori dell' importo dovuto a saldo a titolo di prelievo supplementare sul latte, anche quando detto importo è dovuto in conseguenza della riduzione, con effetto retroattivo, dei quantitativi di riferimento dei produttori e il calcolo inizialmente erroneo di detti quantitativi era ascrivibile al comportamento colpevole dell' acquirente o dei suoi incaricati.
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