Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Regolamenti
(Trattato CEE, art. 190)
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Discriminazione tra produttori o consumatori ° Fissazione di una data limite per provvedere alla semina e per presentare le domande di pagamento compensativo nell' ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ° Fissazione in relazione a criteri obiettivi adeguati alle necessità del funzionamento dell' organizzazione comune ° Ripercussioni diverse a seconda dei produttori ° Insussistenza di discriminazione
(Trattato CEE, art. 40, n. 3, 2 comma; regolamento del Consiglio n. 1765/92, art. 10, n. 2)
3. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Scopi ° Contemperamento ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Stabilizzazione dei mercati, sicurezza degli approvvigionamenti e tenore di vita equo dei produttori ° Riforma del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
(Trattato CEE, art. 39; regolamento del Consiglio n. 1765/92)
4. Diritto comunitario ° Principi ° Tutela del legittimo affidamento ° Limiti ° Modifica della normativa concernente un' organizzazione comune dei mercati ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Spostamento, con un congruo preavviso, della data limite per la presentazione delle domande di sovvenzioni comunitarie ° Violazione ° Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1765/92)
5. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Principio della preferenza comunitaria ° Portata ° Limiti
Massima
1. La motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato dev' essere adeguata alla natura dell' atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Non si può tuttavia esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono oggetto, qualora l' atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte.
2. L' instaurazione di una politica agricola comune richiede l' adozione di regole comuni che possono avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell' orientamento individuale della loro produzione o a seconda delle condizioni locali, ma che non possono tuttavia considerarsi alla stregua di una discriminazione vietata dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato quando si basano su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell' organizzazione comune di mercato.
E' questo il caso dell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 1765/92, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, il quale subordina la concessione del pagamento compensativo al rispetto di una data limite per provvedere alla semina e per presentare la domanda. Infatti, la fissazione di tale data limite è volta a garantire il controllo e l' efficacia del regime dei pagamenti suddetti, non ha per effetto di escludere a priori i produttori di alcuno Stato membro e può variare in funzione delle condizioni climatiche.
3. Nel perseguire scopi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono provvedere al contemperamento permanente che può essere richiesto da eventuali contraddizioni fra i vari scopi fissati dall' art. 39 del Trattato separatamente considerati e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la precedenza temporanea resa necessaria da fatti o circostanze economiche in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni.
Non costituisce quindi violazione dell' art. 39 l' istituzione di un nuovo regime di sostegno in favore dei coltivatori di taluni seminativi dal quale può derivare una riduzione della produzione comunitaria e dei redditi di taluni produttori quando una riforma siffatta miri, mediante il ravvicinamento dei prezzi comunitari e dei prezzi mondiali, a stabilizzare i mercati e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, che è cosa diversa dall' autosufficienza, e quando le perdite di reddito sono controbilanciate dai pagamenti compensativi di cui possono fruire i produttori.
4. Gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ciò vale in particolare in un settore come quello della politica agricola comune e delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica costanti adattamenti in funzione dei mutamenti della situazione economica. Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall' istituzione dell' organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento.
Questa conclusione si impone a maggior ragione quando l' innovazione introdotta dalla nuova normativa si limita a spostare di quindici giorni la data limite per la presentazione delle domande di sovvenzioni comunitarie e quando i produttori interessati hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alla nuova normativa.
5. Il principio della preferenza comunitaria, sebbene rappresenti un elemento che le istituzioni comunitarie possono prendere in considerazione nell' ambito della politica agricola comune, può pesare sulle loro decisioni soltanto dopo che siano stati valutati tutti i fattori economici che influenzano il commercio mondiale. Tale preferenza non ha in alcun caso il carattere di un presupposto legale la cui violazione comporti l' illegittimità del provvedimento considerato.
Parti
Nella causa C-353/92,
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Fokion Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica ellenica, 117, Val Ste Croix,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor Jean-Paul Jacqué, direttore del servizio giuridico, e dalla signora Sofia Kyriakopoulou, membro del medesimo servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xenophon A. Yataganas, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali della Repubblica ellenica, del Consiglio e della Commissione all' udienza del 18 gennaio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 10 settembre 1992, la Repubblica ellenica ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (in prosieguo: il "regolamento base", GU L 181, pag. 12).
2 Tale regolamento istituisce un regime di pagamenti compensativi a favore dei coltivatori che operano nel settore dei cereali, delle piante proteiche e dei semi oleosi, tra cui i semi di soia.
3 Ai sensi dell' art. 2, n. 5, del regolamento suddetto, "il pagamento compensativo è concesso nel quadro di: a) un 'regime generale' accessibile a tutti i produttori o b) un 'regime semplificato' riservato ai piccoli produttori". I produttori di quest' ultima categoria, definita nell' art. 8, n. 2, possono optare per il regime generale o per quello semplificato.
4 A norma dell' art. 2, n. 5, i produttori che richiedono il pagamento compensativo nell' ambito del regime generale hanno l' obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda, ricevendo una compensazione a fronte di tale obbligo. In base alle disposizioni dell' art. 8, n. 3, il regime semplificato non prevede l' obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, ma il pagamento compensativo viene corrisposto all' aliquota valevole per i cereali, a prescindere dal tipo di seminativi effettivamente coltivati. Come risulta dagli artt. 4 e 5 del medesimo regolamento, l' aliquota che si applica ai cereali è notevolmente inferiore a quella prevista per i semi oleosi.
5 Inoltre, a termini del diciassettesimo 'considerando' del regolamento base del Consiglio, i pagamenti compensativi per una superficie determinata devono essere corrisposti con frequenza annuale.
6 L' art. 10 del regolamento base del Consiglio, che stabilisce, nei nn. 1 e 2, le condizioni e le modalità del versamento dei pagamenti compensativi, così recita:
"1. Il pagamento compensativo per i cereali e per le piante proteiche nonché la compensazione per l' obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione sono effettuati tra il 16 ottobre e il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto.
2. Una domanda di pagamento compensativo può essere presa in considerazione soltanto se, entro il 15 maggio che precede il raccolto in causa, il produttore interessato:
- ha provveduto alla semina;
- ha presentato la domanda.
(...)".
E' quest' ultima disposizione che si trova al centro della controversia.
7 L' art. 12, primo comma, settimo trattino, precisa infine la procedura di adozione delle modalità di attuazione del regolamento base e, segnatamente, delle modalità "che consentono di variare le date di cui all' articolo 10, paragrafo 2 (...) per determinate regioni per tener conto di condizioni climatiche eccezionali che causino l' inapplicabilità delle date normali".
8 Il regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1992, n. 2294, recante modalità d' applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (GU L 221, pag. 22, in prosieguo: il "regolamento di attuazione"), la cui efficacia decorre dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, così recita nell' art. 2, n. 1:
"1. Il pagamento compensativo di cui all' articolo 5, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio è concesso esclusivamente per le superfici investite a oleaginose:
(...)
b) alle quali si applichi il regime generale di cui all' articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio;
c) per le quali una domanda, comprendente un piano colturale, è stata presentata all' autorità competente entro la data fissata dallo Stato membro per i semi oleosi e la regione di cui trattasi, data che non deve essere posteriore a quella indicata nell' allegato I;
d) interamente seminate, al più tardi alla data in parola, a colza, ravizzone, girasole o soia (...)
(...)
2. Qualora la situazione climatica non consenta la semina delle colture oleaginose prima della data indicata nell' allegato I, le superfici che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 vengono considerate ammissibili soltanto dopo che la conferma dell' avvenuta semina è stata presentata all' autorità competente. Le zone in cui si applica la presente disposizione e le scadenze per la presentazione della conferma dell' avvenuta semina vengono stabilite secondo la procedura di cui all' articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio" (GU 172, pag. 3025).
L' allegato I del regolamento di attuazione, cui fa riferimento la disposizione sopra riportata, fissa la data limite per la presentazione della domanda e per le operazioni di semina al "15 maggio precedente la campagna di commercializzazione".
9 E' assodato che i produttori greci di semi di soia sono "piccoli produttori" ai sensi del regolamento base e possono pertanto, in forza dell' art. 8, n. 1, dello stesso regolamento, optare per il regime generale o per il regime semplificato ai fini del versamento del pagamento compensativo.
10 Risulta inoltre dal fascicolo che i semi di soia possono essere oggetto di due diverse coltivazioni: una coltivazione detta principale e un coltivazione definita secondaria, la quale precede oppure segue quella principale.
11 Secondo quanto affermato dal governo ricorrente, il periodo più adatto alla coltivazione dei semi di soia nella Repubblica ellenica va dal 20 aprile al 15 luglio e i piccoli produttori seminano in generale la soia per la coltivazione secondaria solo dopo il 15 maggio. Poiché a norma dell' art. 10, n. 2, del regolamento base la data limite per la semina è fissata proprio al 15 maggio, tale disposizione avrebbe sostanzialmente l' effetto di escludere questi piccoli produttori dal pagamento compensativo previsto per le coltivazioni secondarie.
12 Per questa ragione, il governo ellenico chiede alla Corte di annullare il regolamento base. A sostegno del suo ricorso esso fa valere cinque motivi relativi alla violazione, rispettivamente, dell' obbligo di motivazione, del principio di non discriminazione, dell' art. 39 del Trattato e dei principi della tutela del legittimo affidamento e della preferenza comunitaria.
Sulla ricevibilità
13 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, eccepisce l' irricevibilità del ricorso, deducendo che l' art. 10, n. 2, del regolamento base non si applica ai pagamenti compensativi per le coltivazioni di soia, che sono le uniche considerate nel presente ricorso. Il n. 2 di detto articolo, infatti, andrebbe letto congiuntamente al n. 1, il quale, secondo il suo tenore, riguarda esclusivamente i pagamenti compensativi per i cereali e per le piante proteiche. I pagamenti relativi ai semi oleosi, e quindi ai semi di soia, sarebbero invece disciplinati dal regolamento di attuazione che non è stato impugnato in questa sede.
14 A tale riguardo è sufficiente rilevare che, a tenore dell' art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento di attuazione, il pagamento compensativo è concesso esclusivamente per le superfici investite a oleaginose alle quali si applichi il regime generale. Per contro, come ha osservato l' avvocato generale nel paragrafo 21 delle sue conclusioni, i pagamenti compensativi a favore dei piccoli produttori di soia che hanno optato per il regime semplificato rientrano nella sfera di applicazione del regolamento base, del quale è chiesto l' annullamento nel presente ricorso.
15 L' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Consiglio dev' essere pertanto respinta.
Nel merito
Sul motivo relativo alla carenza di motivazione
16 A sostegno di tale motivo il governo ellenico richiama anzitutto il secondo 'considerando' del regolamento base dal quale risulta che il nuovo regime di sostegno, da applicarsi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, è stato istituito per migliorare l' equilibrio del mercato e che, per conseguire tale obiettivo, occorre ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale, compensando la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori comunitari che seminano i prodotti in questione.
17 Il governo ellenico osserva ancora che i produttori di soia che effettuano la semina dopo il 15 maggio, com' è vero soprattutto nel caso dei piccoli produttori greci che praticano la coltivazione secondaria, si trovano ad essere esclusi dal pagamento compensativo, il che contrasterebbe con l' obiettivo fondamentale del regolamento sopra citato, laddove con la precedente disciplina essi fruivano invece di un sostegno economico. Orbene, il regolamento base non conterrebbe alcuna disposizione specifica che possa giustificare un' esclusione siffatta. Il regolamento base andrebbe pertanto dichiarato invalido per carenza di motivazione.
18 Questo motivo non può essere accolto. Come il Consiglio ha fondatamente affermato, il regolamento base è adeguatamente motivato in tutti i suoi elementi.
19 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato dev' essere adeguata alla natura dell' atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Emerge inoltre dalla predetta giurisprudenza come non si possa esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono oggetto, qualora l' atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte (v. sentenza 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073, punto 16).
20 In particolare, il diciottesimo 'considerando' del regolamento base richiama espressamente la necessità di "stabilire le condizioni di applicazione dei pagamenti compensativi e precisare a quale momento questi ultimi debbano essere versati ai produttori". La facoltà di fissare una data limite per provvedere alla semina e presentare la domanda non è quindi esclusa.
21 Peraltro, il regolamento di cui trattasi non fa altro che riprendere la nozione di data limite già prevista, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, nel regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1991, n. 3766, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU L 356, pag. 17, in prosieguo: il "regolamento n. 3766/91"). Il fatto che la data limite stabilita (il 15 maggio) fosse diversa dalla data precedentemente fissata (il 30 maggio) non era tale da richiedere una motivazione specifica, come ha osservato l' avvocato generale nel paragrafo 44 delle sue conclusioni.
22 Infine, la data di cui all' art. 10, n. 2, del regolamento controverso non è immutabile poiché l' art. 12, n. 1, settimo trattino, del medesimo regolamento stabilisce la procedura da adottare per modificare tale data in determinate regioni in cui condizioni climatiche eccezionali ne causino l' inapplicabilità.
23 Alla luce di quanto precede, si deve quindi considerare che il regolamento base, nella parte in cui subordina il versamento dei pagamenti compensativi alla condizione che le operazioni di semina siano state completate e la relativa domanda sia stata presentata entro il termine del 15 maggio, è sufficientemente motivato ai sensi dell' art. 190 del Trattato, come interpretato dalla Corte. Di conseguenza, il motivo relativo alla carenza di motivazione dev' essere respinto.
Sul motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione
24 Secondo il governo ellenico, i piccoli produttori greci sono vittime di una discriminazione rispetto alla medesima categoria di coltivatori degli altri Stati membri. Infatti coloro che tra i primi praticano la coltivazione secondaria della soia effettuano la semina dopo il 15 maggio poiché, viste le caratteristiche del terreno e le condizioni climatiche della Repubblica ellenica, il periodo più adatto alla semina della soia andrebbe dal 20 aprile al 15 luglio. Negli altri Stati membri, invece, il periodo di semina sarebbe più breve e le relative operazioni verrebbero generalmente svolte molto prima del 15 maggio. Considerato che la data controversa viene imposta indiscriminatamente a produttori che si trovano in situazioni oggettivamente diverse, il principio della parità di trattamento enunciato dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CEE sarebbe stato violato.
25 A tale riguardo, occorre ricordare che l' instaurazione di una politica agricola comune richiede l' adozione di regole comuni che possono avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda dell' orientamento individuale della loro produzione o a seconda delle condizioni locali, ma che non possono tuttavia considerarsi alla stregua di una discriminazione vietata dall' art. 40, n. 3, del Trattato quando si basano su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell' organizzazione comune di mercato (v., in particolare, sentenza 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti, Racc. pag. 2301).
26 L' art. 10, n. 2, del regolamento base rientra in questa categoria di regole.
27 Ai sensi del sedicesimo 'considerando' , infatti, "i produttori che richiedono il beneficio [del regime semplificato] devono accettare determinate procedure per agevolare i controlli". Da questo 'considerando' , combinato con il diciottesimo già citato, emerge che l' obbligo di rispettare una data limite per provvedere alla semina e per presentare la domanda è dovuto, in particolare, all' intento di garantire nel contempo la possibilità di controllo e l' efficacia del regime dei pagamenti compensativi.
28 La fissazione della data controversa risulta pertanto adeguata alle necessità del funzionamento globale dell' organizzazione comune di mercato.
29 Questa data, peraltro, non può considerarsi discriminatoria. Infatti, poiché il periodo più adatto per la semina della soia ha inizio il 20 aprile, secondo quanto affermano le stesse autorità elleniche, i piccoli produttori greci hanno la possibilità, al pari degli analoghi produttori degli altri Stati membri, di effettuare la semina e di presentare la domanda per la concessione di un pagamento compensativo entro il 15 maggio.
30 Occorre infine ricordare che, come ha sottolineato il Consiglio, la data limite del 15 maggio non è affatto immutabile e può, ai sensi dell' art. 12, primo comma, settimo trattino, del regolamento base, variare in determinate regioni in funzione delle condizioni climatiche.
31 Da quanto precede deriva che il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è infondato.
Sul motivo relativo all' inosservanza dell' art. 39 del Trattato
32 Il governo ellenico sostiene anzitutto che l' art. 10, n. 2, del regolamento base è in contrasto con due degli obiettivi della politica agricola comune.
33 Da una parte, ai produttori di soia che effettuano la semina dopo il 15 maggio non verrebbe garantito un tenore di vita equo, ai sensi dell' art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato CEE. Poichè tale coltivazione è esclusa dal beneficio del pagamento compensativo per effetto dell' art. 10, n. 2, i redditi di questi produttori risulterebbero conseguentemente ridotti.
34 D' altra parte, i produttori verrebbero così dissuasi dal praticare la coltivazione della soia dopo il 15 maggio, sicché non sarebbe più garantita la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità prevista dall' art. 39, n. 1, lett. d), del Trattato.
35 Il governo ellenico richiama inoltre l' art. 39, n. 2, ai sensi del quale, nell' elaborazione della politica agricola comune si deve considerare "il carattere particolare dell' attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell' agricoltura". Sotto tale profilo, quindi, la politica sociale in questo settore dovrebbe tendere a ridurre le disparità esistenti tra i grandi e i piccoli produttori. Orbene, nella fattispecie, i coltivatori che effettuano dopo il 15 maggio la semina della soia come coltivazione secondaria sarebbero prevalentemente piccoli produttori, mentre i grandi produttori si limiterebbero alla sola coltivazione principale. Poiché l' art. 10, n. 2, del regolamento base esclude i primi dal beneficio dei pagamenti compensativi, le differenze tra le due categorie di produttori risulterebbero ancor più accentuate.
36 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nel perseguire scopi della politica agricola comune, le istituzioni comunitarie devono provvedere al contemperamento permanente che può essere richiesto da eventuali contraddizioni fra i vari scopi fissati dall' art. 39 del Trattato separatamente considerati e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la precedenza temporanea resa necessaria da fatti o circostanze economiche in considerazione dei quali esse adottano le proprie decisioni (v., in particolare, sentenza 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 10).
37 Orbene, ai sensi del già citato secondo 'considerando' del regolamento base, il nuovo regime di sostegno è stato istituito per migliorare l' equilibrio del mercato mediante il ravvicinamento dei prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale e per compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori che seminano i prodotti in questione.
38 Questo obiettivo, come ha giustamente rilevato il Consiglio, contribuisce già di per sé a stabilizzare i mercati e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ai sensi dell' art. 39, n. 1, lett. c) e d), anche se dovesse derivarne una riduzione della produzione comunitaria e dei redditi di taluni produttori.
39 Tali riduzioni non sono di natura tale da inficiare la legittimità del regolamento base. Le perdite di reddito, infatti, sono controbilanciate dai pagamenti compensativi di cui possono fruire i piccoli produttori di soia della Repubblica ellenica. A tale riguardo, occorre rilevare che non risulta dagli atti del fascicolo che la suddetta categoria di produttori si trovi nell' impossibilità assoluta di completare le operazioni di semina entro la data del 15 maggio. E' assodato, peraltro, che le autorità elleniche non hanno in alcun modo sollecitato presso le autorità comunitarie una modifica della data stabilita dall' art. 10, n. 2, del regolamento base, come consente, a determinate condizioni, l' art. 12, primo comma, settimo trattino, del medesimo regolamento.
40 Si deve inoltre precisare che l' art. 39, n. 1, lett. d), mira a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità, ma non prescrive invece, contrariamente a quanto sostiene il governo ellenico, che la Comunità sia autosufficiente.
41 Alla luce di quanto precede, non si può ritenere che, nel fissare la data limite del 15 maggio, il Consiglio abbia violato l' art. 39 del Trattato.
42 Di conseguenza, il motivo relativo alla violazione della disposizione suddetta dev' essere respinto.
Sul motivo relativo alla trasgressione del principio del legittimo affidamento
43 Il governo ellenico fa valere che in nessuno dei numerosi regolamenti comunitari adottati sin dagli anni 70 al fine di sostenere economicamente la produzione di soia la data di completamento delle operazioni di semina sulle superfici considerate costituiva un presupposto per la concessione dell' aiuto economico. Il legittimo affidamento degli operatori economici, fondato proprio su tale continuità, sarebbe stato violato dal regolamento base giacché esso impone il rispetto della data limite del 15 maggio per poter fruire dei pagamenti compensativi.
44 Per giurisprudenza costante, anche se il principio del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare assegnamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie (v. sentenza 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerías de Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 34). Ciò vale in particolare in un settore come quello della politica agricola comune e delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica costanti adattamenti in funzione dei mutamenti della situazione economica (v., in tal senso, sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 33).
45 Ne discende che gli operatori economici non possono far valere un diritto quesito alla conservazione di un vantaggio loro derivante dall' istituzione dell' organizzazione comune dei mercati e del quale hanno fruito in un determinato momento (v. sentenza Delacre e a./Commissione, già citata, punto 34).
46 Tale conclusione s' impone a maggior ragione nel caso di specie poiché il regolamento (CEE) n. 3766/91, applicabile al raccolto del 1992, prevedeva già, nell' art. 4, n. 7, una data limite, fissata al 30 maggio, per la presentazione delle domande di sovvenzioni per le coltivazioni secondarie di soia. Di conseguenza, l' unica innovazione introdotta dall' art. 10, n. 2, del regolamento base è la scelta del 15 anziché del 30 maggio come data limite.
47 Si deve rilevare inoltre che il nuovo regime istituito nel 1992 dal regolamento base si applica soltanto a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994. Ne consegue che i produttori di soia hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per adeguare la loro attività di semina, nell' ambito di una coltivazione secondaria, alla nuova normativa che si è limitata ad anticipare di 15 giorni la data limite fissata nel regolamento precedente.
48 Dalle considerazioni che precedono si ricava che il motivo relativo alla trasgressione del principio del legittimo affidamento dev' essere anch' esso respinto.
Sul motivo relativo alla violazione del principio della preferenza comunitaria
49 Secondo il governo ellenico, il Consiglio, nell' adottare l' art. 10, n. 2, del regolamento base, ha violato il principio della preferenza comunitaria.
Infatti, i produttori comunitari, poiché non possono fruire dei pagamenti compensativi per la soia proveniente da superfici seminate dopo il 15 maggio, sarebbero svantaggiati sul piano della concorrenza rispetto ai produttori dei paesi terzi, che sono in grado di offrire i propri prodotti sul mercato comunitario a prezzi inferiori.
50 Su questo punto, è sufficiente rilevare che il principio della preferenza comunitaria, sebbene rappresenti un elemento che le istituzioni comunitarie possono prendere in considerazione nell' ambito della politica agricola comune, può pesare sulle loro decisioni soltanto dopo che siano stati valutati tutti i fattori economici che influenzano il commercio mondiale. Come ha giustamente osservato l' avvocato generale nei paragrafi 78-82 delle sue conclusioni, tale preferenza non ha in alcun caso il carattere di un presupposto legale, la cui violazione comporti l' illegittimità del provvedimento considerato.
51 Di conseguenza il governo ellenico non può fondatamente far valere una violazione del principio della preferenza comunitaria da parte del Consiglio.
52 Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il ricorso della Repubblica ellenica dev' essere respinto per intero.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica ellenica è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. A norma dell' art. 69, n. 4, del medesimo regolamento, la Commissione sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese. La Commissione sopporterà le proprie spese.
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