Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Concorrenza ° Accordi ° Divieto ° Esenzione ° Sistema di prezzi imposti per i libri attuato in uno Stato membro ° Elementi rilevanti ° Esistenza di una zona linguistica unica ricomprendente diversi Stati membri
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
2. Concorrenza ° Accordi ° Divieto ° Esenzione ° Giustificazione ° Effetti benefici ° Localizzazione
(Trattato CEE, art. 85, n. 3)
3. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione che costituisce applicazione delle norme in materia di concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)
Massima
1. Nell' ipotesi in cui due Stati formino una zona linguistica unica, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del diniego opposto dalla Commissione ad una domanda di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato, relativa ad un sistema di prezzi imposti per i libri attuato in uno di tali Stati membri, non può sottrarsi all' esigenza di verificare in qual misura, in considerazione dell' esistenza di tale zona linguistica unica, gli obiettivi perseguiti dal detto sistema, le restrizioni alla concorrenza che ne derivino nonché il rapporto tra gli obiettivi e le restrizioni dovessero essere oggetto di valutazione in base agli stessi criteri ovvero a criteri differenti, a seconda che l' analisi riguardasse solamente il territorio dello Stato membro per il quale il sistema era stato realizzato o il mercato comunitario.
2. Nessun elemento desumibile dal testo o dallo spirito dell' art. 85, n. 3, del Trattato consente di interpretare tale disposizione nel senso che la possibilità ivi prevista di dichiarare inapplicabili le disposizioni di cui al n. 1 del medesimo articolo a taluni accordi che contribuiscono a migliorare la funzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico sia subordinata alla condizione che tali effetti benefici si producano unicamente sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui le imprese aderenti all' accordo siano stabilite e non sul territorio di altri Stati membri. Una siffatta interpretazione è inconciliabile con gli obiettivi fondamentali della Comunità e con le nozioni stesse di mercato comune e di mercato interno.
3. Ancorché la Commissione non sia tenuta dall' art. 190 del Trattato a discutere tutti i punti di fatto e di diritto dedotti dalle imprese che chiedono un provvedimento di esenzione, la motivazione di ogni decisione che arrechi pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità e agli Stati membri nonché ai cittadini interessati di conoscere i criteri in base ai quali la Commissione ha applicato il Trattato.
Non soddisfa a tale obbligo la decisione di diniego di esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato, che si richiami alle decisioni emanate da un giudice nazionale competente in materia di concorrenza invocate dal ricorrente quale elemento di prova degli effetti benefici degli accordi per i quali l' esenzione sia stata richiesta, senza peraltro discuterne il contenuto e senza fornire alcuna spiegazione che indichi i motivi per i quali le conclusioni raggiunte dal detto giudice sarebbero da considerarsi prive di pertinenza.
Parti
Nel procedimento C-360/92 P,
Publishers Association, con sede a Londra, rappresentata dagli avv.ti J. Lever, QC, M. Pelling e R.W.R. Thompson, barristers, e R. Griffith, solicitor, dello studio Clifford Chance, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
sostenuta da
Clé ° The Irish Book Publishers Association, con sede a Dublino, rappresentata dagli avv.ti J.D. Cooke, SC, e R. Heron, solicitor, dello studio Matheson, Ormsby & Prentice, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,
e da
Booksellers Association of Great Britain and Ireland, con sede a Londra, rappresentata dagli avv.ti C. Quigley, barrister, e M. Nathanson, solicitor, dello studio Penningtons, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 9 luglio 1992 nella causa T-66/89, Publishers Association/Commissione (Racc. pag. II-1995),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor N. Forwood, QC, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
1) Pentos plc, con sede in Londra, e
2) Pentos Retailing Group Ltd, con sede in Birmingham
rappresentate dall' avv. R.P. Falkner, solicitor, dello studio Norton Rose, Kempson House, Po Box 570, Camomile Street, Londra EC 3A 7AN,
intervenienti,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), presidente, facente funzione di presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalla Publishers Association, dalla Clé ° The Irish Book Publishers Association, rappresentata dall' avv. M.B. Shipsey, barrister, dalla Booksellers Association of Great Britain e Ireland e dalla Commissione all' udienza del 10 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1992, la Publishers Association (in prosieguo: la "PA") ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 1992, causa T-66/89, Publishers Association/Commissione (Racc. pag. II-1995; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con cui il Tribunale medesimo ha respinto la domanda della ricorrente diretta all' annullamento della decisione della Commissione 12 dicembre 1988, 89/44/CEE, relativa ad una procedura a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/27.393 e IV/27.394, Publishers Association ° Accordi per la vendita dei libri a prezzo netto; GU 1989, L 22, pag. 12, in prosieguo: la "decisione").
2 Gli antefatti della controversia sono descritti nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
"2. Gli accordi oggetto della decisione impugnata sono due e sono stati stipulati nell' ambito della Publishers Association (in prosieguo: 'PA' ) che rappresenta un' ampia maggioranza (70-80%) degli editori stabiliti nel Regno Unito. Gli editori partecipanti al primo accordo sono membri della PA, mentre quelli che partecipano al secondo non lo sono. Secondo la PA, i suoi membri non hanno l' obbligo di aderire all' accordo.
3. L' accordo stipulato tra i membri della PA e quello stipulato tra coloro che non ne sono membri contengono sostanzialmente le stesse clausole. L' unica differenza esistente tra i due accordi riguarda il meccanismo di esecuzione previsto.
Il contenuto degli accordi 'Net Book Agreements'
4. Gli accordi, stipulati nel 1957 con la denominazione 'Net Book Agreements' (in prosieguo: gli 'NBA' ), prevedono condizioni generali di vendita uniformi dei libri a prezzo netto, cosiddetti 'net books' . Secondo tali condizioni generali di vendita, non è consentito in linea di principio vendere o mettere in vendita un libro a prezzo imposto, o permettere che sia venduto al pubblico, ad un prezzo inferiore al prezzo netto imposto dall' editore. Le eccezioni a tale divieto (libri in giacenza e di seconda mano) sono espressamente disciplinate dalle condizioni generali di vendita che permettono, inoltre, di vendere un libro a prezzo imposto con sconto alle biblioteche, ai depositari non esercitanti la professione di libraio (book agents) ed agli acquirenti di grandi quantitativi, quando costoro sono in possesso di un' autorizzazione previa rilasciata a tale scopo dall' associazione. L' entità e le condizioni dello sconto sono fissate con la detta autorizzazione.
5. Tali condizioni si applicano a tutte le vendite al pubblico effettuate nel Regno Unito o in Irlanda da grossisti o dettaglianti, quando l' editore che cura la pubblicazione o la distribuzione del libro in questione sceglie di metterlo in commercio a un prezzo imposto al minuto. Per contro, le condizioni generali di vendita non si applicano alle vendite dirette di un editore ad un cliente non commerciante.
6. D' altra parte, gli accordi prevedono un meccanismo di esecuzione. Le imprese interessate hanno delegato il consiglio della PA quale mandatario per raccogliere informazioni relative ad inadempimenti contrattuali commessi dai librai e, in maniera generale, qualsiasi violazione delle condizioni di smercio a cui sono soggetti i 'net books' (...).
7. In forza del punto iv) degli accordi, il consiglio dell' associazione ha stabilito una disciplina che, sulla base di formule uniformi, autorizza i librai a concedere sconti alle biblioteche, ai depositari non esercitanti la professione di libraio (book agents) ed agli acquirenti di grandi quantitativi. L' autorizzazione è accordata in modo specifico a ciascun depositario non libraio o acquirente di grandi quantitativi interessati.
(...)
12. Il 'Code of Allowances' , pubblicato dalla PA in forma di promemoria, contiene la prassi commerciale normalmente osservata in materia di sconti accordati sui libri a prezzo imposto. Le riduzioni, le nuove edizioni, le edizioni economiche e l' invenduto sono solitamente annunciati in anticipo con un comunicato dell' editore nella stampa specializzata. Sovente gli sconti o altri vantaggi, pecuniari o in natura, sono accordati in funzione del periodo di giacenza in magazzino. Il codice viene applicato esclusivamente sul mercato interno.
13. Speciali regole (' Book Club Regulation' ) sono destinate alle edizioni per i club del libro e sono applicabili alle operazioni relative a tali club compiute nel territorio del Regno Unito. In base a tali regole, gli editori possono concedere diritti speciali soltanto ai club del libro iscritti presso l' associazione, previa sottoscrizione ed accettazione della disciplina in parola. Quest' ultima contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni che tali club devono soddisfare nell' offrire e mettere in vendita i libri e prevede talune limitazioni in materia di pubblicità. Un club del libro può procedere alla vendita ai saldi delle scorte in eccedenza di un titolo soltanto col consenso dell' editore che ha concesso la licenza. Secondo la PA, la disciplina relativa ai club del libro è applicabile unicamente nel Regno Unito.
14. Dal 1955, la PA consente l' organizzazione di una fiera annuale nazionale del libro. Quest' ultima offre ai librai e agli editori la possibilità, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla PA, di vendere a un prezzo inferiore al prezzo imposto titoli a lenta rotazione e di finanziare in tal modo il rinnovo delle scorte di magazzino.
15. Infine, l' associazione pubblica un repertorio delle librerie (' Directory of Booksellers' ), aggiornato ogni due mesi, che enumera le librerie rispondenti a determinati requisiti e che hanno assunto l' impegno di osservare le condizioni generali di vendita dei libri a prezzo imposto.
(...)
I dati statistici accertati
17. Secondo gli elementi riportati dalla decisione impugnata e non contestati dalla PA, l' industria editoriale britannica è una delle più importanti a livello mondiale e nella Comunità. I principali dati quantitativi del mercato possono essere indicati pressappoco come segue: il totale delle nuove pubblicazioni ammonta a 40 000 all' anno, di cui l' 80% è pubblicato dai membri della PA; il 65% dei titoli è venduto sul mercato britannico, mentre il resto viene esportato; il 25% delle esportazioni è diretto ad altri Stati membri, il 4,5% all' Irlanda. Quanto alle importazioni in tale paese, va rilevato che l' 80% proviene dal Regno Unito e che tali importazioni rappresentano più del 50% del totale delle vendite di libri.
18. E' altrettanto pacifico tra le parti che il 75% circa dei libri venduti nel Regno Unito o esportati dagli editori britannici in Irlanda vengono messi in commercio come libri a prezzo imposto.
La valutazione del giudice nazionale in ordine alla validità degli NBA
19. La Restrictive Practices Court (autorità competente nel Regno Unito in materia di concorrenza) esaminava a più riprese la validità degli NBA alla luce della normativa britannica e si pronunciava favorevolmente al riguardo, per la prima volta, nel 1962. Detto giudice dichiarava infatti, a proposito dell' accordo concluso tra i membri della PA, che: i) l' eliminazione degli NBA priverebbe il pubblico di benefici o vantaggi particolari, in quanto ciò implicherebbe un aumento dei prezzi, la riduzione del numero di librerie che dispongono di giacenze e la diminuzione del numero e della varietà dei titoli pubblicati, ii) il pubblico non subirebbe alcun sensibile pregiudizio per il fatto del mantenimento degli NBA, di contro agli inconvenienti che risulterebbero dalla loro eliminazione, e iii) conseguentemente gli NBA non sarebbero contrari all' interesse pubblico.
20. Nel 1964, la Restrictive Practices Court dichiarava, nell' ambito di un procedimento sommario (' summary proceeding' ), che l' accordo concluso tra i 'non membri' non era contrario all' interesse pubblico e questo per motivi identici a quelli indicati nella decisione del 1962.
21. Nel 1968, la validità degli NBA veniva di nuovo esaminata dalla Restrictive Practices Court in riferimento alle nuove disposizioni del Resale Prices Act 1964. La Corte, seguendo lo stesso ragionamento della decisione del 1962, accordava un' esenzione dal divieto generale di fissazione dei prezzi stabilito dal Resale Prices Act 1964".
3 All' art. 1 della decisione, la Commissione rilevava che i due accordi, denominati "Net Book Agreements" (in prosieguo: gli "NBA"), conclusi nell' ambito della PA, nonché talune norme di esecuzione e altre norme ad essi relative costituivano violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE nella parte riguardante il commercio dei libri tra Stati membri.
4 All' art. 2 della decisione medesima la Commissione respingeva la domanda di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE, presentata dalla PA, in base al rilievo che le restrizioni imposte dagli accordi non erano indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi dedotti, vale a dire evitare la riduzione del numero delle librerie che dispongono di scorte, la riduzione delle vendite e delle tirature e quindi l' aumento del prezzo dei libri.
5 Agli artt. 3 e 4 la Commissione ingiungeva infine alla PA di porre fine all' infrazione e di trasmettere preventivamente alla Commissione stessa, ai fini dell' approvazione, un progetto di comunicazione da inviare agli editori, alle librerie e ai club del libro per informarli delle conseguenze derivanti dalla decisione con riguardo al commercio dei libri tra il Regno Unito e gli altri Stati membri.
6 Nel 1989 la PA proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte. Il presidente della Corte, pronunciandosi su domanda di provvedimenti urgenti, disponeva, con ordinanza 13 giugno 1989, la sospensione dell' esecuzione degli artt. 2-4 della decisione medesima. Il Tribunale, dinanzi al quale la causa veniva rinviata nel novembre del 1989 in base alle nuove norme in materia di competenza, respingeva il ricorso con la sentenza impugnata.
7 Per quanto attiene alla decisione censurata dalla ricorrente, emerge in particolare dalla sentenza impugnata che:
"72. Nei punti 71-76 della decisione è presa in esame la questione del carattere indispensabile di un sistema collettivo di prezzi fissi nel commercio librario per raggiungere gli obiettivi asseriti dall' associazione ricorrente. Pur menzionando gli obiettivi perseguiti dal sistema NBA, cioè il fatto di evitare la diminuzione delle scorte con la conseguenza di più basse tirature, un aumento del prezzo dei libri e l' esaurimento dei titoli a bassa tiratura, la Commissione evita di pronunciarsi sulla questione se tali obiettivi siano in realtà conseguiti e se il sistema di distribuzione sia il più adatto al raggiungimento di tali obiettivi nel contesto nazionale. Al contrario, essa sottolinea nella decisione che si tratta di pronunciarsi su un sistema di fissazione di prezzi che, esteso alle esportazioni verso altri Stati membri, in particolare l' Irlanda, come anche alle importazioni e (re)importazioni provenienti da altri Stati membri, inclusa l' Irlanda, ostacola la concorrenza sui prezzi risultante dal commercio intracomunitario (punto 75). Nella decisione si precisa che, per raggiungere gli obiettivi soprammenzionati, la PA ha istituito un sistema collettivo che impone, per una determinata opera, un prezzo identico in tutte le librerie, di modo che non si abbia concorrenza di prezzo per uno stesso titolo (punto 73, terzo comma). Emerge a questo punto dalla decisione ch' essa rimanda alla rilevanza delle restrizioni previste dal sistema NBA, quali vengono illustrate nei punti 50-59. Considerata la natura delle restrizioni previste dal sistema NBA ed il loro impatto sul commercio intracomunitario, nella decisione si rileva che la PA deve dimostrare che la realizzazione degli obiettivi contemplati dagli accordi esige un sistema collettivo, anziché uno individuale di fissazione verticale dei prezzi (punto 71)".
8 Con il ricorso in esame la PA chiede l' annullamento della sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge il motivo relativo all' erronea motivazione dell' art. 2 della decisione, riguardante il rigetto della domanda di esenzione presentata dalla ricorrente ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato (punti 71-116 della motivazione). La sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge il motivo relativo all' insussistenza di violazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato non è, invece, oggetto di gravame.
9 Come emerge dalla risposta fornita dalla PA ad un quesito scritto posto dalla Corte, l' oggetto dell' impugnazione riguarda più in particolare la conferma, operata dalla sentenza del Tribunale, delle valutazioni compiute dalla Commissione quanto all' insussistenza del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza derivanti dagli NBA, dalle decisioni della PA riguardanti gli sconti riconosciuti alle biblioteche e ai depositari non professionisti nonché gli sconti di quantità, dalla normativa attinente ai club del libro e dalle decisioni relative alle condizioni applicabili alla fiera annuale nazionale del libro [art. 1, lett. a), b), d), e e), della decisione].
10 Per contro, l' impugnazione non riguarda la normativa detta "Code of Allowances" e la decisione della PA riguardante i requisiti necessari affinché le librerie possano figurare nella "Directory of Booksellers" [art. 1, lett. c) e f), della decisione], pratiche alle quali la PA aveva già dichiarato, nel corso della fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale, di voler rinunciare.
11 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 novembre 1992, le società Pentos plc, impresa esercente attività di libreria, e Pentos Retailing Group Ltd, una delle sue filiali, chiedevano di poter intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con atti depositati nella cancelleria della Corte, rispettivamente in data 16 e 18 dicembre 1992, la Clé ° The Irish Book Publishers Association (associazione irlandese di editori, in prosieguo: la "Clé"), e la Booksellers Association of Great Britain and Ireland (associazione di librerie del Regno Unito e dell' Irlanda, in prosieguo: la "Booksellers Association"), chiedevano di intervenire a sostegno delle conclusioni della PA. Con ordinanze 8 marzo 1993, la Corte autorizzava tali interventi.
I motivi di impugnazione
12 Con il primo motivo, la PA, sostenuta dalla Clé e dalla Booksellers Association, afferma che il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto confermando, al punto 72 della sentenza, la tesi della Commissione secondo cui la PA ha instaurato un "sistema collettivo" che impone, per un determinato libro, uno stesso prezzo a tutte le librerie, mentre gli NBA consentono ad ogni editore di imporre individualmente i prezzi di vendita. Secondo la PA, i soli elementi collettivi del sistema risiedono nel fatto che tali accordi autorizzano la PA a comunicare condizioni tipo a tutte le librerie del Regno Unito e dell' Irlanda, che essi pongono le librerie in grado di gestire la propria attività imprenditoriale in maniera razionale, che essi prevedono deroghe comuni ai prezzi imposti e, infine, che essi consentono alla PA di sorvegliare l' applicazione di tali condizioni tipo.
13 Con il secondo motivo la PA fa valere che il Tribunale, ai punti 85-87 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore laddove non ha rilevato che il richiamo della Commissione alla propria decisione 25 novembre 1981, 82/123/CEE, relativa ad una procedura a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/428 ° VBBB/VBVB; GU 1982, L 54, pag. 36, e sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19; in prosieguo: la "causa dei libri in lingua olandese"), era privo di pertinenza alla luce delle diversità rispetto agli accordi di cui trattasi nel presente procedimento.
14 La PA ritiene, inoltre, che la tesi della Commissione esposta al punto 87 della sentenza ° secondo cui tale riferimento rileverebbe solo quale richiamo di un principio generale in base al quale i vantaggi di un sistema all' interno di un mercato nazionale non ne rendono indispensabile l' applicazione al commercio dei libri tra Stati membri ° sia anch' essa priva di pertinenza. L' argomento principale della PA sarebbe, infatti, sempre stato quello secondo cui gli NBA erano indispensabili per consentire ai lettori irlandesi di godere degli stessi vantaggi del pubblico britannico e non quello secondo cui l' imposizione collettiva dei prezzi di vendita, così come era benefica per il mercato interno, era anche indispensabile il commercio tra Stati membri. Secondo la PA, tale errore di diritto avrebbe dovuto essere censurato dal Tribunale.
15 Con il terzo motivo la PA fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto laddove ha confermato la tesi della Commissione secondo cui gli NBA non erano indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza esprimersi sulla questione se questi fossero realmente raggiunti o meno. Al fine di poter verificare il carattere indispensabile dell' accordo, il Tribunale avrebbe dovuto anzitutto individuare gli obiettivi degli NBA, quindi esaminare se, ed eventualmente in qual misura, gli NBA li avessero effettivamente conseguiti e, infine, se fosse possibile raggiungerli mediante mezzi meno restrittivi per la concorrenza.
16 Con il quarto motivo la PA contesta al Tribunale di aver erroneamente interpretato l' art. 85, n. 3, del Trattato, laddove ha ritenuto, al punto 84, ultima frase, della sentenza impugnata, che la PA, associazione di editori stabiliti nel Regno Unito, non poteva legittimamente far leva, al fine di dimostrare il carattere indispensabile degli NBA, sugli eventuali effetti negativi che potevano nascere sul mercato irlandese a seguito della soppressione degli NBA.
17 Con il quinto motivo la PA sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto laddove ha respinto, allo stesso punto 84 della sentenza, l' argomento secondo cui il sistema degli NBA crollerebbe ove il suo campo d' applicazione fosse limitato al mercato nazionale. La PA nega, infatti, di aver mai dedotto tale argomento.
18 Con il sesto motivo, la PA deduce una serie di errori di diritto commessi dal Tribunale con riferimento ai giudizi della Restrictive Practices Court (in prosieguo: la "RPC").
19 Anzitutto, essa non avrebbe mai sostenuto, come invece affermato dal Tribunale al punto 79 della sentenza, che la Commissione e il Tribunale fossero vincolati dagli accertamenti della RPC in ordine agli effetti positivi degli NBA sul mercato interno del Regno Unito, ma avrebbe solamente inteso avvalersi, a sostegno della propria domanda di esenzione, degli accertamenti e degli elementi sui quali gli stessi NBA si fondavano.
20 Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto allo stesso punto che la Commissione avesse tenuto sufficientemente conto delle conclusioni della RPC. Dal punto 43 della decisione della Commissione non risulterebbe, infatti, che questa abbia esaminato le conclusioni contenute in tali decisioni.
21 Il Tribunale sarebbe infine incorso in un errore di diritto laddove, al punto 77 della sentenza, si è richiamato all' affermazione della PA secondo cui le conclusioni della RPC, con cui venivano rilevati i vantaggi degli NBA, si applicavano tanto al commercio intracomunitario quanto alle vendite di libri di produzione nazionale sul territorio del Regno Unito. La PA non avrebbe mai sostenuto nulla di simile, bensì avrebbe meramente fatto valere che di tali vantaggi godevano tanto il pubblico irlandese quanto quello britannico.
22 Con il settimo motivo la PA fa valere che erroneamente il Tribunale ha esaminato separatamente i quattro argomenti da essa dedotti a sostegno del carattere indispensabile degli NBA (punti 96-115 della sentenza impugnata), mentre, secondo la PA stessa, dal complesso dei problemi indicati in tali argomenti deriva l' inutilità dell' imposizione individuale di prezzi di vendita, divenendo conseguentemente indispensabile un sistema come quello degli NBA al fine di poter raggiungere gli obiettivi perseguiti.
23 Con l' ottavo motivo la PA ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto laddove non ha rilevato la contraddizione tra la decisione contestata e la comunicazione della Commissione al Consiglio 27 novembre 1985 [COM(85) 681 def.], in cui si affermava che la fissazione del prezzo di vendita dei libri costituiva un contributo positivo al fine di salvaguardare le librerie di rilevanti dimensioni.
24 Occorre esaminare, in primo luogo, il terzo motivo che occupa un ruolo centrale nella tesi svolta a sostegno dell' impugnazione. Tale motivo deve essere peraltro posto in relazione con il quarto e il quinto motivo, in cui si contesta l' analisi compiuta dal Tribunale in ordine alla distinzione tra gli effetti nazionali e gli effetti intracomunitari degli NBA.
25 Con tali motivi si contesta sostanzialmente al Tribunale di non aver preso in considerazione le conseguenze dell' esistenza di una zona linguistica unica che realizza in Irlanda e nel Regno Unito un solo mercato del libro. Tale omissione avrebbe impedito al Tribunale di procedere ad un controllo sufficientemente approfondito delle valutazioni compiute dalla Commissione in ordine all' insussistenza del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza risultanti dall' applicazione degli NBA.
26 Al punto 83 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato anzitutto che "la prova che i vantaggi intrinseci al sistema NBA a livello nazionale sono estesi anche agli scambi intracomunitari potrebbe eventualmente tornare utile nel caso in cui il rifiuto della Commissione di accordare alla ricorrente l' esenzione richiesta si fondasse sull' insussistenza della condizione relativa alla promozione del progresso tecnico o economico. Orbene, si deve rilevare che quest' ultima condizione non è controversa nel caso di specie, poiché il motivo del rigetto della richiesta della PA riguarda esclusivamente il carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza derivanti dall' applicazione degli NBA. Pertanto, l' esame dei vantaggi degli NBA sul mercato nazionale, ammesso che siano dimostrati, non è necessario ai fini della valutazione da parte del Tribunale della legittimità della decisione di rigetto adottata dalla Commissione".
27 Così ragionando non sarebbe stata tenuta in debito conto la necessità di verificare in qual misura, in considerazione dell' unicità della zona linguistica sopra menzionata, gli obiettivi perseguiti dagli NBA, le restrizioni alla concorrenza che ne risultavano nonché il rapporto tra obiettivi e restrizioni dovevano essere oggetto di valutazione in base agli stessi criteri ovvero a criteri differenti a seconda che l' analisi riguardasse solamente il territorio britannico o il mercato comunitario.
28 Inoltre, al punto 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato "che la PA, associazione di editori stabiliti nel Regno Unito, non può legittimamente far leva sugli effetti negativi che potrebbero verificarsi sul mercato irlandese, anche se tale mercato fa parte di una zona linguistica comune".
29 Tale considerazione è viziata da errore di diritto. Infatti, nessun elemento desumibile dal testo o dallo spirito dell' art. 85, n. 3, del Trattato consente di interpretare tale disposizione nel senso che la possibilità ivi prevista di dichiarare inapplicabili le disposizioni di cui al n. 1 del medesimo articolo a taluni accordi che contribuiscono a migliorare la funzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico sia subordinata alla condizione che tali effetti benefici si producano unicamente sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui le imprese aderenti all' accordo siano stabilite e non sul territorio di altri Stati membri. Una siffatta interpretazione è inconciliabile con gli obiettivi fondamentali della Comunità e con le nozioni stesse di mercato comune e di mercato interno.
30 Infine, per quanto attiene alla decisione della RPC, il Tribunale ha rilevato al punto 79 della sentenza impugnata che, "come emerge dal punto 43 della decisione, la Commissione non ha ignorato la decisione emessa dal giudice britannico. Tuttavia, come la Commissione ha fatto rilevare a giusto titolo, il giudice nazionale, che peraltro aveva statuito prima dell' adesione del Regno Unito e dell' Irlanda alle Comunità europee, non si è pronunciato direttamente sul carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza nel mercato comune risultanti dagli NBA. Nei limiti in cui questo giudice ha affrontato indirettamente la questione del commercio estero, esso ha riconosciuto che la PA non aveva provato che l' eliminazione degli NBA causerebbe una sostanziale riduzione delle esportazioni. Si deve pertanto ritenere che la decisione non è inficiata da insufficiente motivazione per il fatto ch' essa non ha confutato in modo specifico né gli accertamenti effettuati dalla Restrictive Practices Court nel 1962 né le prove fornite dalla ricorrente, intese a dimostrare che la situazione del mercato librario non ha subito sostanziali modifiche dal 1962. In ogni caso va segnalato che, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, punto 40 della motivazione, nell' applicazione delle norme di concorrenza del Trattato non possono prevalere prassi giudiziarie nazionali, anche ammesso che esse siano comuni a tutti gli Stati membri".
31 Tale ragionamento è viziato da difetto di motivazione laddove non emerge che il Tribunale abbia verificato l' esattezza dell' affermazione della ricorrente riassunta al punto 77 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
"La ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe dovuto, in virtù del principio di buona amministrazione, porre in non cale gli accertamenti dei fatti che risultano dalla decisione della Restrictive Practices Court del Regno Unito del 1962, benché essa non fosse vincolata da questa decisione nell' esercizio delle sue competenze. La PA segnala in proposito che l' accertamento, ad opera del giudice britannico, del carattere indispensabile degli NBA è applicabile sia al commercio tra gli Stati sia alle vendite, nel territorio nazionale, dei libri di produzione nazionale. Gli accertamenti del giudice nazionale avrebbero mantenuto tutta la loro validità sino alla data della decisione, sia per il mercato britannico che per quello dell' Irlanda. La ricorrente assume del pari di avere fornito, dinanzi alla Commissione, un' importante serie di prove, le quali dimostravano che la situazione non ha subito cambiamenti significativi da quando la Restrictive Practices Court ha emesso la sua decisione (...)".
32 Dalle considerazioni che precedono emerge che la sentenza impugnata è viziata da vari errori di diritto. Essa deve essere conseguentemente annullata senza che occorra esaminare gli altri motivi del ricorso.
33 Ai sensi dell' art. 54, primo comma, seconda frase, dello Statuto CEE della Corte di giustizia, quest' ultima, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, condizione che sussiste nella specie.
Sul ricorso d' annullamento proposto dinanzi al Tribunale avverso la decisione della Commissione
34 Nel ricorso d' annullamento la PA ha dedotto vari motivi. Tuttavia, come rilevato al precedente punto 8, la sentenza del Tribunale, nella parte in cui respinge il motivo relativo all' insussistenza di violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, non è stata oggetto di impugnazione ed è pertanto passata in giudicato.
35 Occorre quindi pronunciarsi sul motivo della erronea motivazione dell' art. 2 della decisione riguardante il rigetto della domanda di esenzione.
36 In primo luogo, la PA fa valere che la motivazione della decisione, per quanto attiene all' analisi del carattere indispensabile delle restrizioni alla concorrenza (punti 71-86 della decisione), è fondata su elementi contraddetti dalle prove prodotte a sostegno della domanda di esenzione. Tra queste, la PA fa in particolare riferimento alle decisioni della RPC da cui risulterebbe, da un lato, che la fissazione da parte degli editori di prezzi di vendita al dettaglio per i "net books" non potrebbe sopravvivere a lungo una volta venuti meno gli NBA (LR 3RP 246, 312), e, dall' altro, che la soppressione degli NBA determinerebbe una diminuzione quantitativa e qualitativa delle librerie che dispongono di scorte, un aumento del prezzo dei libri e una riduzione del numero dei titoli pubblicati (LR 3RP 246, 322).
37 In secondo luogo, la PA fa valere che la decisione è fondata su una serie di errori materiali e di logica e, in particolare con riguardo al riferimento, contenuto nel punto 75 della decisione, alla causa relativa ai libri in lingua olandese.
38 Atteso che i due argomenti della PA sono sostanzialmente volti a dimostrare che la decisione non ha tenuto in debito conto l' argomento dedotto dalla PA stessa, relativo agli effetti negativi che la decisione produce sul commercio intracomunitario e, in particolare, sul mercato irlandese del libro, occorre esaminarli congiuntamente.
39 Ai sensi dell' art. 190 del Trattato CEE, le decisioni devono essere obbligatoriamente motivate. Conformemente a costante giurisprudenza, anche se la Commissione non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto dedotti dalle imprese che chiedono un provvedimento di esenzione, la motivazione di ogni decisione che arreca pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità e di portare a conoscenza sia degli Stati membri sia dei cittadini interessati i criteri in base ai quali la Commissione ha applicato il Trattato.
40 Nella specie, le decisioni della RPC sono state addotte dalla PA quale elemento di prova essenziale dei pretesi effetti benefici. Gli argomenti dedotti, secondo i quali gli accertamenti della RPC in ordine agli effetti benefici degli NBA del Regno Unito erano anch' essi pertinenti al fine di poter valutare gli effetti di tali accordi in Irlanda, appaiono fondati in considerazione della unicità della zona linguistica.
41 Ciò premesso, la Commissione avrebbe dovuto esaminare gli argomenti che la PA ha fatto valere richiamandosi alle decisioni della RPC.
42 Orbene, si deve rilevare anzitutto che, anche se al punto 43 della decisione la Commissione ha menzionato le decisioni pronunciate dal giudice nazionale, essa non ha fatto altro che ricordare la loro esistenza, senza discuterne il contenuto.
43 Si deve rilevare, inoltre, che la Commissione, al punto 72 della decisione, in cui ha riassunto gli argomenti della PA, ha omesso qualsiasi richiamo alle conclusioni della RPC nonché ai benefici degli NBA sul mercato irlandese del libro.
44 La decisione della Commissione non contiene, quindi, alcuna spiegazione che giustifichi le ragioni per le quali le conclusioni della RPC e i documenti forniti dalla PA a sostegno della propria tesi sarebbero privi di pertinenza. Ne consegue che, in considerazione dell' esistenza di una zona linguistica comune costituita dai mercati britannico e irlandese, la Commissione non ha sufficientemente motivato la propria decisione su tale punto.
45 Al punto 75 della decisione la Commissione fa riferimento all' applicazione degli NBA alle esportazioni verso altri Stati membri, in particolare l' Irlanda. Il punto 75 della decisione così recita:
"(...) Compito della Commissione, in questo caso, è di trattare del sistema di fissazione dei prezzi esteso alle esportazioni verso altri Stati membri, in particolare l' Irlanda, come anche delle importazioni e delle reimportazioni da altri Stati membri, inclusa l' Irlanda. Il sistema, come è applicato attualmente, impedisce la concorrenza sui prezzi derivanti dal commercio tra Stati membri a livello della distribuzione. La Commissione ha già definito nella sua decisione 82/123/CEE, nel caso n. IV/428 ° VBBB/VBVB, che, allo scopo di conseguire un miglioramento nella pubblicazione e distribuzione dei libri in causa, non è indispensabile mantenere uno schema collettivo di prezzi di vendita che comporta restrizioni della concorrenza negli Stati membri, come quelle contenute negli accordi in questione".
46 Si deve tuttavia rilevare che, nella causa relativa ai libri di lingua olandese, l' accordo contestato comportava in particolare l' obbligo per ogni editore di fissare, per ogni propria singola pubblicazione, un prezzo di vendita al consumatore che doveva essere rispettato sino alla vendita al dettaglio e instaurava un sistema di autorizzazioni tra editori e librerie che impediva in tal modo qualsiasi concorrenza con editori e librerie non autorizzati.
47 Il sistema concepito dalle associazioni di editori e di librerie fiamminghe e olandesi differiva, quindi, da quello attuato dagli NBA, descritto dal Tribunale ai punti 4 e 5 della sentenza impugnata, richiamati supra al punto 2. Infatti, gli NBA costituiscono accordi che prevedono condizioni tipo uniformi per la vendita dei libri a prezzo imposto, applicabili unicamente qualora l' editore scelga di immettere in commercio un libro come "net book".
48 Si deve quindi rilevare che tale richiamo alla causa relativa ai libri in lingua olandese è manifestamente inappropriato e costituisce di per sé un errore di motivazione.
49 Si deve pertanto annullare l' art. 2 della decisione e, conseguentemente, i successivi artt. 3 e 4, per violazione di forme sostanziali ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, senza necessità di esaminare gli altri motivi dedotti dalla PA.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 A termini dell' art. 122 del regolamento di procedura, quando l' impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest' ultima statuisce sulle spese. A termini dell' art. 69, n. 2, applicabile al procedimento d' impugnazione ai sensi dell' art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione, essendo rimasta soccombente con riguardo ai principali motivi dedotti, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte, dalla parte ricorrente del presente giudizio di impugnazione, nonché le spese sostenute dinanzi alla Corte dalla Clé ° The Irish Book Publishers Association e dalla Booksellers Association of Great Britain and Ireland per il loro intervento.
51 Ai sensi dell' art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che una parte interveniente diversa dagli Stati membri e dalle istituzioni sopporti le proprie spese. Ciò premesso, le parti intervenienti Pentos plc e Pentos Retailing Group Ltd sopporteranno le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 9 luglio 1992 nella causa T-66/89 è annullata.
2) Gli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 12 dicembre 1988, 89/44/CEE, relativa ad una procedura a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/27.393 e IV/27.394, Publishers Association ° Accordi per la vendita dei libri a prezzo netto), sono annullati.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché tutte le spese sostenute, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte, dalla ricorrente del presente giudizio di impugnazione, nonché le spese sostenute dinanzi alla Corte dalla Clé ° The Irish Publishers Association e dalla Booksellers Association of Great Britain and Ireland per il loro intervento.
4) La Pentos plc e la Pentos Retailing Group Ltd sopporteranno le proprie spese.
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