Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Sistema di preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo - Origine delle merci - Certificato d' origine contenente l' indicazione di un paese di destinazione diverso da uno Stato membro - Decadenza dal diritto all' esenzione doganale - Rilascio a posteriori di un nuovo certificato che consente di fruirne - Ammissibilità - Presupposti
[Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 3749/83 e 693/88]
Massima
Il diritto al regime di preferenze tariffarie concesse dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo viene meno qualora il certificato d' origine "modulo A", rilasciato all' atto dell' esportazione delle merci a norma dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88, relativi alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle dette preferenze tariffarie, menzioni come paese di destinazione un paese diverso da uno Stato membro della Comunità europea.
Tuttavia, qualora i prodotti di cui è causa soddisfino le condizioni di origine poste dalla normativa comunitaria e il rilascio del certificato contenente l' indicazione di un altro paese di destinazione sia dovuto ad una situazione eccezionale, nulla osta al rilascio di un nuovo certificato a posteriori, ex art. 23 dei citati regolamenti, da parte dell' autorità governativa competente del paese di esportazione, e tale nuovo certificato dev' essere preso in considerazione per la concessione dell' esenzione doganale purché ricorrano tutti gli altri presupposti di validità previsti dalla normativa comunitaria.
Una situazione eccezionale ai sensi dei citati regolamenti sussiste qualora l' indicazione di un paese terzo come paese di destinazione derivi da un' operazione di compensazione con detto paese concernente le merci di cui trattasi, le quali poi, non essendo richieste in tale paese, sono rivendute in altri mercati.
Parti
Nel procedimento C-368/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Tolosa (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Administration des douanes
e
Solange Chiffre,
domanda vertente sull' interpretazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) della Commissione 23 dicembre 1983, n. 3749 (GU L 372, pag. 1), e 4 marzo 1988, n. 693 (GU L 77, pag. 1), relativi alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg (relatore), giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora Chiffre e la ditta Bonnieux, parte civilmente responsabile, dall' avv. Hervé Tassy, del foro di Marsiglia;
- per il governo francese, dal signor Jean-Louis Falconi, segretario agli affari esteri presso il ministero degli Affari esteri, e dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore della direzione degli affari giuridici presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;
- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore d' amministrazione presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, e Virgina Melgar, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Chiffre e della ditta Bonnieux, del governo francese e della Commissione all' udienza del 16 settembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 ottobre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 marzo 1991, pervenuta alla Corte il 23 settembre 1992, la Cour d' appel di Tolosa ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione sull' interpretazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) della Commissione 23 dicembre 1983, n. 3749 (GU L 372, pag. 1), e 4 marzo 1988, n. 693 (GU L 77, pag. 1), ambedue relativi alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo.
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia fra l' Amministrazione doganale francese e la signora Chiffre, procuratore della ditta Bonnieux, in merito ai presupposti per l' ottenimento dell' esenzione dai dazi doganali all' atto dell' importazione di taluni prodotti originari dell' India.
3 Nel corso del 1987 e del 1988, la Bonnieux, spedizioniere doganale, presentava all' Amministrazione doganale francese venti dichiarazioni per l' immissione al consumo in Francia, per conto della ditta ALJA France, di abiti di cuoio originari dell' India.
4 Per poter fruire della sospensione totale dei dazi doganali in forza del sistema di preferenze tariffarie generalizzate concesse dalla Comunità a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo, la Bonnieux produceva, con le dichiarazioni doganali, certificati di origine "modulo A" predisposti dalle autorità indiane, dalla cui casella n. 12 risultava che le merci dovevano essere esportate rispettivamente nella Repubblica socialista Cecoslovacca e nella Repubblica popolare di Polonia.
5 La Bonnieux segnalava tuttavia alle autorità francesi che detti certificati menzionavano quelle destinazioni perché le merci cui si riferivano facevano parte di acquisti compensativi tra i paesi dell' Est e l' India. Infatti, quando i paesi dell' Est vendono materiale in India, gli acquirenti indiani che non dispongono di valute in misura sufficiente, pagano il materiale con merci come pelli e abiti. Poiché tali merci non sono richieste nei paesi dell' Est, questi ultimi le rivendono in altri mercati, ad esempio in Francia, dove vengono spedite direttamente.
6 L' Amministrazione doganale francese, senza contestare l' origine delle merci, riteneva tuttavia che i prodotti importati dalla Bonnieux non potessero fruire del regime preferenziale, dato che la casella n. 12 dei certificati prodotti da tale ditta non menzionava la Comunità europea né uno Stato membro, come esigono i citati regolamenti.
7 Veniva pertanto richiesto il pagamento del dazio del 7%, che viene di norma applicato alle merci di quel tipo. Poiché la signora Chiffre rifiutava il pagamento, essa veniva perseguita in solido con la Bonnieux dinanzi al Tribunal d' instance di Albi. Con sentenza 25 settembre 1990, detto tribunale condannava la signora Chiffre a un' ammenda di 2 000 FF.
8 Il 28 settembre 1990 l' Amministrazione doganale francese impugnava detta sentenza dinanzi alla Cour d' appel di Tolosa, che ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il beneficio del regime preferenziale CEE/PVS (Comunità economica europea - paesi in via di sviluppo), che comporta l' esenzione dai dazi doganali, vada necessariamente perduto quando il certificato d' origine modulo A, rilasciato al momento dell' esportazione dei prodotti, indicava uno Stato diverso da uno Stato membro della CEE".
9 I presupposti per l' ottenimento, per prodotti provenienti da un paese in via di sviluppo, della sospensione dei dazi doganali in forza del sistema di preferenze tariffarie generalizzate sono stabiliti, per quel che riguarda le dichiarazioni emesse entro il 1 gennaio 1988, dal regolamento n. 3749/83 e, per quel che riguarda le dichiarazioni successive, dal regolamento n. 693/88.
10 Il certificato d' origine "modulo A", la cui elaborazione e rilascio sono disciplinati in modo identico dagli artt. 16-24 nonché dalle note e dagli allegati dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88, costituisce il titolo per aver diritto all' applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all' art. 1 di detti regolamenti.
11 La casella n. 12 di detto certificato, su cui verte il presente procedimento, contiene una dichiarazione dell' esportatore, secondo la quale le merci di cui trattasi soddisfano le condizioni di origine richieste dal paese di destinazione per fruire del regime di preferenze tariffarie. Il testo completo della dichiarazione prevista alla casella n. 12 è il seguente:
"Il sottoscritto dichiara che le menzioni e indicazioni di cui sopra sono esatte, che tutte le merci sono state prodotte in ... [nome del paese] e soddisfano le condizioni d' origine richieste dal sistema generalizzato di preferenze per essere esportate in ... (nome del paese importatore).
Luogo e data, firma della persona autorizzata".
12 La nota esplicativa n. 9 dell' allegato I del regolamento n. 693/88, cui corrisponde la nota n. 8 dell' allegato I del regolamento n. 3749/83, precisa che la casella n. 12 del certificato
"(...) deve essere debitamente completata con la menzione 'Comunità economica europea' o con la menzione di uno Stato membro".
13 In tale sistema, fra gli elementi costitutivi del certificato, la menzione "Comunità economica europea" o quella di uno Stato membro nella casella n. 12 del certificato d' origine è un presupposto fondamentale per la concessione delle preferenze tariffarie previste dai regolamenti comunitari. Infatti, detta menzione rappresenta l' unico mezzo di cui dispongono le amministrazioni doganali degli Stati membri per accertare il rispetto da parte dell' esportatore delle norme del sistema di preferenze tariffarie della Comunità relative all' origine delle merci.
14 Se pertanto, come nel caso di specie, il certificato d' origine "modulo A" viene predisposto a destinazione di un paese diverso da uno Stato membro della Comunità economica europea o dalla Comunità europea stessa, esso non può essere preso in considerazione per l' applicazione del sistema di preferenze tariffarie nella Comunità.
15 Contrariamente a quanto affermato dalla signora Chiffre e dalla Bonnieux, l' art. 12 dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88, ai sensi del quale
"l' accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti sul certificato e quelle figuranti sui documenti presentati all' ufficio doganale per l' adempimento delle formalità d' importazione delle merci non comporta ipso facto l' invalidità del certificato se è accertato chiaramente che esso si riferisce effettivamente ai prodotti presentati",
non si applica al caso di specie.
16 Infatti, qualora il paese in cui è presentato il certificato per l' ottenimento delle preferenze tariffarie non corrisponda a quello indicato nella casella n. 12 del certificato d' origine, la discordanza non può essere considerata lieve. In tal caso non è escluso che le norme d' origine vigenti nel paese di destinazione indicato nel certificato siano diverse dalle norme d' origine vigenti nella Comunità e che pertanto le autorità doganali competenti nello Stato membro di destinazione effettiva non siano in grado di accertare, sulla scorta del certificato d' origine presentato, il rispetto delle norme d' origine vigenti nella Comunità.
17 Si deve d' altronde aggiungere che un certificato del genere non può neppure essere sostituito con un altro certificato che indichi come paese di destinazione quello in cui la concessione delle preferenze tariffarie è effettivamente richiesta conformemente all' art. 22 dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88. Questa disposizione prevede che
"La sostituzione di uno o più certificati di origine, modulo A, mediante uno o più certificati di origine, modulo A, è sempre possibile, purché sia fatta nell' ufficio doganale della Comunità ove si trovano i prodotti".
18 Come è stato sottolineato dai governi britannico e francese, questa disposizione riguarda solo il caso in cui un complesso di merci consegnate, originariamente destinate ad essere esportate in uno Stato membro, venga avviato, in tutto o in parte, in un altro Stato membro per esservi immesso in libera pratica. Poiché in tale ipotesi i cambiamenti non riguardano l' origine dei prodotti ma unicamente elementi interni nella Comunità, spetta all' Amministrazione doganale competente nella Comunità emettere un nuovo certificato con l' indicazione dello Stato membro cui sono destinate le merci. Tuttavia, come è previsto dalla nota esplicativa n. 7 in allegato al regolamento n. 3749/83 e dalla nota esplicativa n. 8 nell' allegato I del regolamento n. 693/88, continuano ad essere indicati nella casella n. 12 del certificato di sostituzione non solo il paese d' origine, ma anche il paese di destinazione così come risultano dal certificato iniziale.
19 Questa disposizione non si applica invece qualora la rettifica riguardi la dichiarazione dell' esportatore contenuta nella casella n. 12. La responsabilità di attestare la veridicità della dichiarazione incombe infatti unicamente all' autorità governativa competente del paese di esportazione che fruisce del sistema di preferenze tariffarie.
20 Infine occorre ancora esaminare se in un caso come quello di cui trattasi le autorità competenti dello Stato esportatore, nella specie le autorità indiane, possano rilasciare successivamente, ai sensi dell' art. 23 dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88, un nuovo certificato d' origine con cui confermino che le merci di cui è causa soddisfano anche le norme di origine della Comunità o di uno degli Stati membri della Comunità europea.
21 L' art. 23 del regolamento n. 693/88 dispone:
"1. In via eccezionale, il certificato può essere rilasciato dopo l' esportazione effettiva dei prodotti cui si riferisce, se non sia stato possibile rilasciarlo al momento dell' esportazione in seguito ad errori, omissioni involontarie o circostanze particolari e purché le merci non siano state esportate prima di trasmettere alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste all' articolo 26.
2. L' autorità governativa competente può rilasciare a posteriori un certificato soltanto dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell' esportatore sono conformi alla documentazione di esportazione corrispondente e che non è stato rilasciato alcun certificato di origine al momento dell' esportazione dei prodotti in questione.
I certificati di origine rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni 'délivré a posteriori' o 'issued retrospectively' scritta nella casella n. 4 del modulo A".
22 Il governo francese ritiene che questa disposizione non autorizzi, in circostanze come quelle di cui trattasi, il rilascio successivo di un nuovo certificato d' origine poiché, contrariamente a quanto presuppone questa disposizione, un certificato d' origine "modulo A" è già stato rilasciato all' atto dell' esportazione delle merci di cui è causa.
23 I governi belga e britannico nonché la Commissione sostengono la tesi opposta. A loro parere, quando il certificato d' origine è stato rilasciato per l' esportazione delle merci in un paese diverso da uno degli Stati membri della Comunità, deve essere considerato inesistente per quel che riguarda l' esportazione delle merci verso la Comunità e pertanto alla luce dei regolamenti comunitari.
24 Si deve rilevare in proposito che il certificato d' origine ha lo scopo di garantire che le merci di cui è causa rispondano alle norme d' origine imposte dal paese di destinazione indicato nella casella n. 12 del certificato ma non comporta nessun impegno da parte delle autorità governative competenti del paese di esportazione per quel che riguarda l' applicazione delle norme d' origine imposte da un altro paese. Poiché gli effetti e la portata di detto certificato sono strettamente limitati all' applicazione del sistema di preferenze tariffarie del paese indicato nella casella n. 12, esso non può in alcun modo essere preso in considerazione per l' applicazione del sistema di preferenze tariffarie di un altro paese.
25 Ne risulta che la condizione cui l' art. 23, n. 2, dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88 subordina il rilascio di un certificato d' origine a posteriori, e cioè che non sia stato rilasciato nessun certificato all' atto dell' esportazione dei prodotti di cui è causa, dev' essere considerata soddisfatta se il certificato iniziale non menziona il paese di destinazione effettiva nella casella n. 12.
26 Tuttavia, l' art. 23, n. 1, dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88 limita il rilascio a posteriori di un certificato d' origine alle situazioni eccezionali.
27 Operazioni di compensazione, come quelle che vengono svolte nel caso di specie tra l' India e i paesi dell' Est, soddisfano detta condizione. Esse sono infatti caratterizzate dal fatto che le merci sono scambiate in un altro Stato contro altre merci e non contro una somma di denaro e che, qualora non richieste nel paese di destinazione, esse sono quindi rivendute in altri mercati.
28 Per tale motivo i certificati d' origine riportano in primo luogo il paese dell' operatore che partecipa all' acquisto compensativo, dato che, al momento della conclusione del contratto, il mercato in cui i prodotti di cui è causa verranno poi rivenduti non è sempre noto con certezza.
29 Infine, qualora i prodotti di cui è causa soddisfino le condizioni di origine comunitarie, nulla osta al rilascio a posteriori a tal fine di un nuovo certificato da parte dell' autorità governativa competente del paese d' esportazione ai sensi dell' art. 23 dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88. Il nuovo certificato deve pertanto essere preso in considerazione dall' autorità doganale competente nella Comunità per la concessione dell' esenzione doganale prevista dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità, purché ricorrano tutti gli altri presupposti di validità previsti dalla normativa comunitaria.
30 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la questione pregiudiziale nel senso che il diritto al regime di preferenze tariffarie concesse dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo viene meno qualora il certificato d' origine "modulo A", rilasciato all' atto dell' esportazione delle merci a norma dei regolamenti nn. 3749/83 e 693/88, menzioni come paese di destinazione un paese diverso da uno Stato membro della Comunità europea. Tuttavia l' esenzione doganale non può essere negata qualora l' autorità governativa competente del paese di esportazione abbia rilasciato a posteriori un nuovo certificato che soddisfi le condizioni stabilite dal diritto comunitario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dai governi francese, belga e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Tolosa con ordinanza 7 marzo 1991, dichiara:
Il diritto al regime di preferenze tariffarie concesse dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo viene meno qualora il certificato d' origine "modulo A", rilasciato all' atto dell' esportazione delle merci a norma dei regolamenti (CEE) della Commissione 23 dicembre 1983, n. 3749, e 4 marzo 1988, n. 693, relativi alla definizione della nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo, menzioni come paese di destinazione un paese diverso da uno Stato membro della Comunità europea. Tuttavia l' esenzione doganale non può essere negata qualora l' autorità governativa competente del paese di esportazione abbia rilasciato a posteriori un nuovo certificato che soddisfi le condizioni stabilite dal diritto comunitario.
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