Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Restituzioni all' esportazione ° Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità degli Stati membri ° Interpretazione da parte della Commissione ° Mancanza di efficacia obbligatoria
2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Restituzioni all' esportazione ° Condizioni per la loro concessione ° Prodotti di qualità sana, leale e mercantile ° Mancanza di norme comunitarie che fissino i limiti massimi di radioattività per l' esportazione delle derrate alimentari contaminate verso i paesi terzi ° Applicazione per analogia delle norme vigenti per l' importazione degli stessi prodotti originari di paesi terzi ° Liceità
[Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 2730/79, art. 15, e 3665/87, art. 13]
3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Restituzioni all' esportazione ° Condizioni per la loro concessione ° Prodotti di qualità sana, leale e mercantile ° Valutazione il giorno dell' esportazione
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, artt. 3 e 13)
4. Unione doganale ° Procedimenti d' esportazione ° Modifica a posteriori delle dichiarazioni ° Modifica avente ad oggetto elementi che non potevano più essere accertati dalle autorità doganali ° Illiceità
[Direttiva del Consiglio 81/177/CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]
Massima
1. L' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di restituzioni all' esportazione dipende dagli enti nazionali designati a tale scopo. La Commissione può solo ricordare le norme comunitarie che gli Stati membri devono applicare e fornire loro, nell' ambito della sua collaborazione amministrativa con gli Stati membri, la sua interpretazione quanto all' applicazione di dette norme. Tale interpretazione non ha tuttavia alcuna natura obbligatoria e non può vincolare né le autorità competenti degli Stati membri né, a fortiori, i singoli.
2. All' epoca in cui, sul piano comunitario, vigevano, per quanto concerne l' osservanza per le derrate alimentari di taluni limiti massimi di radioattività, soltanto norme relative all' importazione di alcuni gruppi di prodotti agricoli originari di paesi terzi, le competenti autorità degli Stati membri erano legittimate ad applicare per analogia dette norme alle esportazioni di prodotti della stessa natura verso i paesi terzi, a norma dell' art. 15 del regolamento n. 2730/79 e dell' art. 13 del regolamento n. 3665/87. Infatti, spettava agli Stati membri stessi stabilire, per la concessione delle restituzioni all' esportazione di prodotti agricoli verso paesi terzi, i limiti massimi di radioattività in occasione dell' esame se i prodotti destinati all' esportazione fossero "prodotti di qualità sana, leale e mercantile" ai sensi di dette disposizioni; tale applicazione per analogia dei limiti massimi vigenti per l' importazione, che garantiva la parità di trattamento fra prodotti importati e prodotti esportati raccomandata dalla Commissione, non può essere contestata.
3. L' art. 13 del regolamento n. 3665/87 dev' essere applicato in combinato disposto con l' art. 3, nn. 1 e 4, dello stesso regolamento e dev' essere inteso nel senso che esso vieta la concessione di restituzioni all' esportazione per prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell' esportazione, come è definito dall' art. 3, n. 1.
4. Le condizioni dalle quali l' art. 7, n. 1, della direttiva 81/177, relativa all' armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, fa dipendere la modifica delle dichiarazioni in dogana devono essere interpretate restrittivamente onde impedire gli abusi. Una modifica, qualora sia chiesta dall' esportatore dopo che le merci lasciato l' ufficio doganale, può essere ammessa solo se essa riguarda elementi per i quali il servizio doganale è in grado di verificare l' esattezza anche in mancanza delle merci. Ciò non vale per una modifica che mira a mescolare in una partita unica varie partite di una stessa merce aventi caratteristiche diverse, e di cui una parte non rispondeva a taluni criteri, di modo che la partita unica soddisfi a detti criteri, poiché il fatto che le merci delle varie partite siano state mescolate dopo il carico non consente di garantire che il miscuglio ottenuto sia sufficientemente omogeneo per essere integralmente conforme ai criteri di cui trattasi. A questo proposito ha poca importanza il fatto che un controllo sia stato effettuato da un terzo, poiché le autorità doganali sono le uniche competenti in materia.
Parti
Nel procedimento C-371/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Dioikitiko Efeteio di Atene, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Elliniko Dimosio
e
Ellinika Dimitriaka AE,
domanda vertente sull' interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), come codificato col regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 (GU L 351, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg (relatore) e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Ellinika Dimitriaka AE, dagli avv. Fausto Capelli, del foro di Milano, e Ilias Chaliakopoulos, del foro di Atene;
° per il governo ellenico, dai signori Nikolaos Mavrikas, consigliere giuridico aggiunto presso l' avvocatura dello Stato, e Panagiotis Athanasoulis, procuratore dell' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Xenophon A. Yataganas, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Ellinika Dimitriaka, del governo ellenico e della Commissione all' udienza dell' 8 dicembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 gennaio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 marzo 1992, pervenuta in cancelleria il 23 settembre seguente, il Dioikitiko Efeteio (corte d' appello amministrativa di Atene) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni vertenti sull' interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), come codificato col regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 (GU L 351, pag. 1).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone lo Stato ellenico alla società Ellinika Dimitriaka per quanto concerne le condizioni per ottenere le restituzioni in occasione dell' esportazione nella Corea del Sud di grano duro.
3 Ai termini dell' art. 15 del regolamento n. 2730/79, come codificato dall' art. 13 del regolamento n. 3665/87,
"non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all' alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato".
4 A seguito dell' incidente avvenuto il 26 aprile 1986 presso la centrale nucleare di Cernobyl, la Commissione, con telex datato 24 luglio 1986, firmato dal direttore generale dell' agricoltura, comunicava alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri il suo punto di vista per quanto attiene all' osservanza delle condizioni necessarie per l' acquisto da parte dell' organo di intervento e per il beneficio delle restituzioni all' esportazione. Detto telex (n. VS-S-1/1187/86/D1/GG/G8) è redatto come segue:
"Si attira l' attenzione degli Stati membri sul fatto che le disposizioni comunitarie in materia di acquisto all' intervento prevedono generalmente che i prodotti offerti debbono essere di qualità sana, leale e commerciale, oppure non devono contenere sostanze nocive alla salute umana. D' altronde, qualsiasi prodotto agricolo non commerciabile a causa delle sue caratteristiche non può essere oggetto di un contratto di acquisto.
Inoltre, per quanto concerne i prodotti per i quali è riconosciuta una restituzione all' esportazione, si ricorda che, conformemente alla disposizione dell' art. 15 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GUCE L 317 del 12.12.1979), la restituzione può essere concessa solamente ai prodotti di qualità sana, leale e commerciale e che non debbono essere esclusi dall' alimentazione umana a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.
Tenendo conto di quanto precede e di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GUCE L 146 del 31.5.1986), si deve ritenere che i prodotti che non rispettano i limiti di tolleranza di radioattività fissati dall' art. 3 di detto regolamento non soddisfino le condizioni richieste per l' acquisto all' intervento o per la restituzione all' esportazione. Pertanto gli esborsi finanziari relativi non saranno presi in carico dal FEAOG".
5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 maggio 1986, n. 1707, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell' incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl (GU L 146, pag. 88), autorizzava le importazioni nella Comunità di alcuni gruppi di prodotti agricoli, fra l' altro il grano duro, originari di paesi terzi, fatta salva l' osservanza di alcuni limiti di tolleranza di radioattività. Ai sensi dell' art. 3 di detto regolamento, i limiti di tolleranza sono stati fissati come segue:
"la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a:
° 370 bq/kg per il latte delle voci 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune, nonché per le derrate alimentari destinate all' alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro a sei mesi di vita (...);
° 600 bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati".
6 Il principio enunciato nel summenzionato telex, secondo il quale nessuna restituzione all' esportazione dev' essere concessa qualora vengano superati i limiti di tolleranza di 370 e, rispettivamente, di 600 bq/kg che si applicano all' importazione, veniva confermato con il regolamento (CEE) della Commissione 9 novembre 1988, n. 3494, che modifica vari regolamenti, in particolare il regolamento (CEE) n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 306, pag. 24). L' art. 3 di detto regolamento aggiungeva il seguente comma all' art. 13 del precitato regolamento n. 3665/87:
"I prodotti che presentano un livello di radioattività superiore al livello massimo ammissibile previsto dalla normativa comunitaria non possono beneficiare di restituzioni. I livelli applicabili ai prodotti contaminati in seguito all' incidente alla centrale nucleare di Cernobyl, indipendentemente dalla loro origine, sono quelli fissati all' articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (...)".
7 Nell' aprile/maggio 1988, 55 000 t di grano duro venivano caricate per conto della società Ellinika Dimitriaka su una nave per essere esportate nella Corea del Sud. Il carico era composto da 25 000 t di grano duro raccolto in Grecia, con un tasso di contaminazione radioattiva di 1 078 bq/kg, e da due partite di grano duro originario della Francia, ammontanti a 24 500 t e a 5 500 t, sano o leggermente radioattivo.
8 Poiché il grano duro ellenico era troppo radioattivo per rispondere ai criteri che la Commissione aveva stabilito nel telex 24 luglio 1986, le partite di grano duro ellenico e francese venivano mescolate sulla nave. Da un' analisi effettuata dalla Wirtschaftskammer Weser-Ems in base a campioni che erano stati prelevati nelle stive della nave dalla società inglese di controllo Caleb Brett, su richiesta della Ellinika Dimitriaka, emergeva che il miscuglio di grano duro esportato presentava dopo il carico una contaminazione radioattiva di 470 bq/kg, vale a dire un tasso di contaminazione inferiore ai limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa comunitaria per l' importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di paesi terzi.
9 L' esportazione non veniva tuttavia effettuata mediante una sola dichiarazione doganale riguardante tutto il carico, ma con quattro dichiarazioni, la prima avente ad oggetto una partita di 14 000 t di grano duro ellenico non mescolato (dichiarazione 502/88), la seconda 7 000 t di grano francese (dichiarazione 530/88), la terza un miscuglio di 28 500 t di grano duro composto da 17 500 t di grano francese e da 11 000 t di grano ellenico (dichiarazione 536/88), mentre la quarta dichiarazione riguardava le restanti 5 500 t di grano francese (dichiarazione 643/88).
10 Per tale motivo le competenti autorità elleniche consideravano l' esportazione delle 55 000 t di grano duro di cui trattasi non come la fornitura di un unico prodotto mescolato, ma come la fornitura di due partite di grano distinte, vale a dire quella di grano ellenico e quella di grano francese. In ottemperanza al principio enunciato nel precitato telex della Commissione 24 luglio 1986, le autorità elleniche applicavano quindi il criterio di 600 bq/kg contemplato in caso di importazione dei prodotti agricoli provenienti da paesi terzi come in caso di esportazione dalla Comunità verso i paesi terzi. Di conseguenza, esse versavano le restituzioni per l' esportazione nella Corea del Sud per le 30 000 t di grano francese, ma le rifiutavano per le 25 000 t di grano ellenico che erano state mescolate con il grano francese.
11 La Ellinika Dimitriaka sollecitava quindi l' intervento della Commissione. Questa dichiarava al governo greco di essere disposta ad accettare che il FEAOG sostenesse le spese per la concessione integrale delle restituzioni all' esportazione tanto per il grano duro francese quanto per il grano duro ellenico, a condizione tuttavia che, in cambio, le autorità elleniche accettassero di modificare le dichiarazioni in dogana presentate dalla Ellinika Dimitriaka, onde renderle conformi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 24 febbraio 1981, 81/177/CEE, relativa all' armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (GU L 83, pag. 40).
12 Le autorità elleniche non accettavano però la proposta della Commissione. Esse comunicavano alla Commissione stessa che né la direttiva 81/177, né la legge ellenica per la sua attuazione consentivano la sostituzione delle quattro dichiarazioni in dogana originarie con un solo documento.
13 Dopo aver esperito tutti i rimedi giurisdizionali di diritto amministrativo, la Ellinika Dimitriaka adiva il tribunale amministrativo di prima istanza di Atene, il quale le dava ragione e condannava lo Stato ellenico a versarle le restituzioni all' esportazione che essa aveva chiesto, e a svincolare le cauzioni che aveva costituito per l' esportazione del grano duro controverso.
14 Contro detta sentenza lo Stato greco interponeva appello dinanzi al Dioikitiko Efeteio di Atene, che ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il telex della Commissione datato 24 luglio 1986, con il quale vengono estese alle esportazioni di prodotti verso i paesi terzi le tolleranze massime in materia di radioattività fissate per le importazioni degli stessi prodotti nella Comunità dal regolamento (CEE) n. 1707/86, sia valido e vincolante per gli Stati membri.
2) Se la Commissione e i competenti organi nazionali abbiano il potere di interpretare, in mancanza di una disposizione formale, l' art. 15 del regolamento (CEE) n. 2730/79, in vigore all' epoca [ora art. 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87], e di fissare per le esportazioni una disciplina analoga a quella delle importazioni per stabilire che cosa sia un prodotto di qualità sana, leale e mercantile, oppure se, in materia di restituzioni, perché l' organo nazionale possa decidere che l' esportatore non ha diritto all' aiuto in base all' art. 13 del regolamento n. 3665/87, sia necessaria una disciplina comunitaria di carattere vincolante che fissi esattamente i casi in cui è esclusa la concessione delle restituzioni e più precisamente se, per escludere le restituzioni all' esportazione di prodotti la cui contaminazione radioattiva superi quella tollerata per le importazioni degli stessi prodotti, fosse necessaria l' emanazione del regolamento n. 3494/88.
3) Qualora si ritenga possibile giungere per via interpretativa al divieto di concedere le restituzioni quando i prodotti non sono sani, conformemente alle condizioni stabilite per l' importazione degli stessi prodotti negli Stati membri, se l' elemento unico ed esclusivo cui ci si deve riferire per determinare le caratteristiche del carico sia la dichiarazione di esportazione nel giorno della sua accettazione da parte delle autorità doganali, ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 3665/87, e se perciò, da quel momento, sia irrilevante per il pagamento delle restituzioni comunitarie la mescolanza del carico nelle stive della nave, posto che il prodotto esportato, nel quale non possono più essere distinte le diverse partite che lo compongono, non superi le tolleranze massime in materia di radioattività, oppure se tale fatto renda necessaria la rettifica delle dichiarazioni di esportazione dopo la loro accettazione da parte delle autorità doganali.
4) Se le disposizioni dell' art. 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 si riferiscano esclusivamente al calcolo delle restituzioni all' esportazione e non riguardino l' art. 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87, che concerne l' esclusione della concessione del summenzionato aiuto comunitario quando i prodotti esportati non sono sani, col risultato che non è necessaria la rettifica delle relative dichiarazioni di esportazione".
Sulla prima questione
15 Con la prima questione il giudice nazionale chiede se il telex della Commissione 24 luglio 1986, che fissa i limiti di tolleranza di radioattività per le esportazioni di prodotti a destinazione di paesi terzi, sia valido e costituisca un atto che vincola gli Stati membri.
16 E' pacifico che l' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di restituzione all' esportazione dipende dagli enti nazionali designati a tale scopo (sentenza 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299).
17 A questo proposito la Commissione può solo ricordare le norme comunitarie che gli Stati membri devono applicare e fornire loro, nell' ambito della sua collaborazione amministrativa con gli stessi Stati membri, la sua interpretazione quanto all' applicazione di dette norme. Tale interpretazione non ha alcuna natura obbligatoria e non può vincolare né le autorità competenti degli Stati membri né, a fortiori, i singoli.
18 Tenuto conto della sua natura giuridica, non si pone la questione dell' invalidità di una simile interpretazione, vale a dire la questione se essa sia corretta o errata.
19 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che il telex della Commissione 24 luglio 1986, che fissa i limiti di tolleranza di radioattività per le esportazioni di prodotti a destinazione di paesi terzi, non è un atto che vincola gli Stati membri.
Sulla seconda questione
20 Con la seconda questione il giudice nazionale mira, in sostanza, a stabilire se, in mancanza di norme comunitarie obbligatorie in materia, le autorità competenti degli Stati membri fossero, all' atto delle esportazioni di cui trattasi, legittimate ad applicare per analogia a tali esportazioni i provvedimenti che erano stati adottati per l' importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi, a norma dell' art. 15 del regolamento n. 2730/79 e dell' art. 13 del regolamento n. 3665/87.
21 A questo proposito, si deve anzitutto ricordare che all' epoca dell' incidente di Chernobyl vi era in effetti sul piano comunitario un vuoto giuridico per quanto attiene alle norme che stabilivano i livelli massimi di contaminazione radioattiva delle derrate alimentari. Tale vuoto giuridico è stato colmato soltanto progressivamente con le norme comunitarie relative ai limiti di tolleranza di radioattività, vale a dire, per quanto concerne le importazioni nella Comunità di alcuni gruppi di prodotti agricoli originari di paesi terzi, col regolamento n. 1707/86, e, per quanto concerne le esportazioni di detti prodotti verso paesi terzi, mediante il regolamento n. 3494/88.
22 Ne discende che all' epoca delle esportazioni di cui trattasi vigevano, per quanto concerne l' osservanza di alcuni limiti di tolleranza di radioattività nella Comunità, soltanto norme relative all' importazione di alcuni gruppi di prodotti agricoli, fra l' altro il grano duro, originari di paesi terzi. Per contro, nessuna norma comunitaria era stata allora adottata in materia per l' esportazione degli stessi prodotti.
23 In mancanza di norme comunitarie obbligatorie in materia, spettava agli Stati membri stessi stabilire, per la concessione delle restituzioni all' esportazione di prodotti agricoli verso paesi terzi, i limiti di tolleranza di radioattività in occasione dell' esame se i prodotti agricoli destinati all' esportazione verso paesi terzi fossero "prodotti di qualità sana, leale e mercantile", ai sensi degli artt. 15 del regolamento n. 2730/79 e 13 del regolamento n. 3665/87.
24 Le autorità elleniche si sono avvalse di detta competenza applicando per analogia i limiti di tolleranza che erano già in vigore per le importazioni di prodotti agricoli nella Comunità alle esportazioni di prodotti agricoli a destinazione di paesi terzi. Tale modo di procedere non può essere contestato, poiché il principio di una siffatta parità di trattamento figurava già al punto 2 della raccomandazione (86/156/CEE) della Commissione 6 maggio 1986, inviata agli Stati membri e concernente il coordinamento delle misure nazionali adottate per i prodotti agricoli a seguito delle ricadute delle scorie radioattive provenienti dall' Unione sovietica (GU L 118, pag. 28), nonché nel precitato telex della Commissione 24 luglio 1986.
25 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, in mancanza di norme comunitarie obbligatorie in materia, le autorità competenti degli Stati membri erano legittimate, all' atto dell' esportazione di cui trattasi, ad applicare per analogia alle esportazioni dei prodotti della stessa natura verso paesi terzi i provvedimenti che erano stati adottati per l' importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi, a norma dell' art. 15 del regolamento n. 2730/79 e dell' art. 13 del regolamento n. 3665/87.
Sulla quarta questione
26 Con la quarta questione, che andrà risolta prima di esaminare la terza questione pregiudiziale, il giudice nazionale domanda se l' art. 3 del regolamento n. 3665/87 si applichi anche nel caso contemplato dall' art. 13 di detto regolamento, vale a dire quando i prodotti esportati non sono di "qualità sana, leale e mercantile" e, per questo motivo, non può essere concessa alcuna restituzione.
27 L' art.3 del regolamento n. 3665/87 dispone:
"1. Per giorno dell' esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d' esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.
2. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione determina:
a) il tasso della restituzione applicabile (...);
b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari (...).
3. E' assimilato all' accettazione della dichiarazione d' esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.
4. Il giorno di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
5. Il documento utilizzato all' atto dell' esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell' importo della restituzione, in particolare (...).
Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione d' esportazione, quest' ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura 'Codice restituzione' .
6. Al momento dell' accettazione o dell' intervento dell' atto i prodotti sono sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità".
28 L' art. 3, come si afferma esplicitamente nel suo n. 4, impone di "stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato". Orbene, l' art. 13 del regolamento n. 3665/87 ha per oggetto appunto tale questione, vale a dire la questione relativa alle caratteristiche o allo stato dei prodotti.
29 Occorre rilevare che l' art. 3 fa parte delle disposizioni generali del regolamento n. 3665/87. L' art. 13 del regolamento n. 3665/87 deve essere quindi applicato in combinato disposto con l' art. 3, nn. 1 e 4, di detto regolamento, e dev' essere inteso nel senso che esso vieta la concessione di restituzioni all' esportazione per prodotti che non erano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell' esportazione.
30 Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel senso che l' art. 3 del regolamento n. 3665/87 si applica anche nei casi contemplati dall' art. 13 di detto regolamento, vale a dire quando i prodotti esportati non sono di "qualità sana, leale e mercantile" e non può perciò essere concessa alcuna restituzione.
Sulla terza questione
31 Con la terza questione il giudice nazionale mira, in sostanza, a stabilire se, nelle circostanze quali quelle del caso di specie, siano soddisfatte le condizioni per la modifica a posteriori delle dichiarazioni in dogana.
32 Le condizioni della modifica a posteriori di una dichiarazione di esportazione sono enunciate dall' art. 7, n. 1, della direttiva 81/177. Tale disposizione è redatta come segue:
"1. Il dichiarante è autorizzato, a sua richiesta e con le riserve sotto indicate, a modificare (...) le dichiarazioni (...):
a) la modifica dev' essere chiesta prima che le merci siano uscite dall' ufficio doganale o dal luogo a tal fine designato, a meno che tale richiesta non riguardi elementi la cui esattezza può essere verificata dal servizio doganale anche in assenza delle merci;
b) la modifica non può più essere accordata se è chiesta dopo che il servizio doganale ha informato il dichiarante della propria intenzione di procedere a una visita delle merci o dopo che sia stata effettuata la constatazione dell' inesattezza delle indicazioni in questione;
c) la modifica non deve avere l' effetto che la dichiarazione riguardi merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente l' oggetto.
2. Il servizio doganale può ammettere o esigere che le modifiche di cui al paragrafo 1 siano effettuate mediante deposito di un' altra dichiarazione, sostitutiva della dichiarazione primitiva. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all' esportazione inerenti alle merci considerate e per l' applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l' esportazione è la data di accettazione della dichiarazione originaria".
33 E' pacifico che nel caso che è all' origine della causa principale nessuna modifica delle dichiarazioni è stata richiesta "prima che le merci siano uscite dall' ufficio doganale o dal luogo a tal fine designato". A norma dell' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 81/177, una modifica poteva quindi essere ammessa soltanto se la domanda di modifica delle dichiarazioni riguardava elementi per i quali il servizio doganale era in grado di verificare l' esattezza anche in mancanza delle merci.
34 La Commissione ha considerato all' udienza che ciò si verificava nella causa principale. Le autorità elleniche, che hanno controllato la radioattività delle varie partite di grano duro ellenico e francese, avrebbero potuto calcolare la radioattività del miscuglio di tali partite basandosi su un metodo matematico, prendendo in considerazione la media della radioattività di ciascuna partita di grano duro, e quindi verificare, anche in mancanza delle merci, l' esattezza dei dati forniti a sostegno della domanda di modifica delle dichiarazioni.
35 Questa tesi non può essere accolta. Infatti, come la stessa Commissione ha giustamente sottolineato, le condizioni dalle quali l' art. 7, n. 1, della direttiva fa dipendere la modifica delle dichiarazioni in dogana devono essere interpretate in maniera restrittiva onde impedire gli abusi. Orbene, se la Comunità ammettesse che un miscuglio di varie partite di grano duro fruisca di una restituzione basandosi solamente su considerazioni matematiche, senza verificare se il miscuglio abbia effettivamente avuto luogo, non si garantirebbe che le varie partite siano state sufficientemente mescolate per restare integralmente al di sotto dei livelli massimi vigenti in materia di radioattività.
36 La Ellinika Dimitriaka sostiene che, tenuto conto delle circostanze particolari dell' esportazione di cui trattasi, il diniego di applicare l' art. 7 della direttiva 81/177 risulta ingiustificato e sproporzionato. A questo proposito, essa fa valere come nella causa principale sia sufficientemente provato che il miscuglio è stato correttamente effettuato nelle stive della nave, come del resto riconosciuto espressamente dalla dogana di Stilida in una lettera 12 giugno 1989. Inoltre, da un' analisi effettuata su sua richiesta e la cui esattezza non è stata contestata, è emerso che il miscuglio di grano duro esportato presentava, dopo il carico, una radioattività di 470 bq/kg, vale a dire un tasso di contaminazione inferiore ai limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa comunitaria per l' importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari di paesi terzi.
37 Anche tale argomento deve essere respinto.
38 Esso non tiene conto del fatto che la possibilità di modificare a posteriori le dichiarazioni in dogana dipende dalla condizione che le autorità doganali nazionali effettuino un controllo sull' esattezza degli elementi nuovi o modificati del prodotto esportato rispetto alle originarie dichiarazioni in dogana.
39 Tale competenza è attribuita esclusivamente alle autorità doganali nazionali dalla normativa comunitaria e non può quindi essere equiparata ai controlli effettuati su richiesta di un operatore economico da enti che non siano stati autorizzati a tal fine dalle competenti autorità nazionali. Infatti, la competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali mira ad impedire qualsiasi tipo di abuso.
40 Tenuto conto di tutte tali considerazioni, si deve risolvere la terza questione nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, non sono soddisfatte le condizioni dalle quali dipende la modifica a posteriori delle dichiarazioni in dogana.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Dioikitiko Efeteio di Atene con ordinanza 19 marzo 1992, dichiara:
1) Il telex della Commissione 24 luglio 1986, che fissa i limiti di tolleranza di radioattività per le esportazioni di prodotti a destinazione di paesi terzi, non è un atto che vincola gli Stati membri.
2) In mancanza di norme comunitarie obbligatorie in materia, le autorità competenti degli Stati membri erano legittimate, all' atto dell' esportazione di cui trattasi, ad applicare per analogia alle esportazioni dei prodotti della stessa natura verso paesi terzi i provvedimenti che erano stati adottati per l' importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi, a norma dell' art. 15 del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, e dell' art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli.
3) L' art. 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 si applica anche nei casi contemplati dall' art. 13 di detto regolamento, vale a dire quando i prodotti esportati non sono di "qualità sana, leale e mercantile" e non può perciò essere concessa alcuna restituzione.
4) In circostanze come quelle della causa principale, non sono soddisfatte le condizioni dalle quali dipende la modifica a posteriori delle dichiarazioni in dogana.
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