Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Assoggettamento degli accessori sanitari importati ad esami già effettuati nello Stato membro d' origine ° Giustificazione ° Tutela della sanità pubblica ° Insussistenza
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)
Massima
Trasgredisce gli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato uno Stato membro che assoggetti gli accessori sanitari sterili provenienti da altri Stati membri a prove o analisi di laboratorio già effettuate in questi Stati membri e i cui risultati possono essere trasmessi alle sue autorità. Infatti, sebbene gli Stati membri, in assenza di una normativa comunitaria completa in materia, possano istituire misure volte ad assicurare che i prodotti importati non nuocciano alla sanità pubblica, ciò può avvenire solo a condizione che le misure adottate siano idonee a realizzare l' obiettivo di tutela della salute e che questo obiettivo non possa essere realizzato con provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari.
Parti
Nella causa C-373/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A.C. Jessen, membro del servizio giuridico, e dalla signora V. Melgar, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor J. Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, sottoponendo gli accessori sanitari sterili provenienti da altri Stati membri a prove o analisi di laboratorio già effettuate in questi Stati membri e i cui risultati possono essere trasmessi alle autorità belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H. von Holstein
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 maggio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 settembre 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che, sottoponendo gli accessori sanitari sterili provenienti da altri Stati membri a prove o analisi di laboratorio già effettuate in questi Stati membri e i cui risultati possono essere trasmessi alle autorità belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
2 La messa in commercio dei medicinali in Belgio è disciplinata, in particolare, dal regio decreto 6 giugno 1960 relativo alla fabbricazione, alla preparazione e al rifornimento all' ingrosso dei medicinali e alla loro distribuzione (Moniteur belge 22 giugno 1960, pag. 4684).
3 L' art. 15, 2 , del regio decreto prevede che i medicinali provenienti dagli altri Stati membri possono essere messi in commercio in Belgio soltanto dopo essere stati assoggettati ad un esame che accerti la loro piena conformità alle leggi e ai regolamenti di questo paese.
4 Tale obbligo si applica, in particolare, agli accessori sanitari sterili, che sono definiti al punto 1, parte B, lett. d)-g), dell' art. 1 del regio decreto:
"d) I fili chirurgici, ossia qualunque filo sterile, di qualsiasi natura, utilizzato in chirurgia;
e) le bende sterili, ossia qualunque materiale idrofilo o cardato, di qualsiasi natura, presentato come sterile;
f) il materiale sterile per iniezione, perfusione, trasfusione o drenaggio nonché le sonde e i cateteri, ossia qualunque recipiente, tubo, ago contagocce e qualunque oggetto presentato come sterile e destinato all' iniezione, perfusione, trasfusione o drenaggio nonché qualsiasi materiale destinato agli interventi medici ed ostetrici presentato come sterile;
g) il materiale per sostituzione o protesi interna, ossia qualunque prodotto o apparecchio di qualsiasi natura, ad esclusione delle sostanze di origine umana, destinato ad essere introdotto, in modo duraturo o definitivo, nell' organismo mediante intervento chirurgico".
5 I trasgressori dell' obbligo in parola sono passibili di azioni giudiziarie e di provvedimenti amministrativi. E' per questo motivo che, ai sensi dell' art. 53 del regio decreto, le partite di medicinali che non sono state assoggettate all' esame prescritto dovranno essere sistematicamente controllate, ad ogni successiva importazione, da un laboratorio autorizzato.
6 La Commissione ritiene che la prescrizione di un esame al momento dell' ingresso degli accessori sanitari sterili nel territorio belga costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci, non giustificato dalla tutela della sanità pubblica qualora un esame analogo sia già stato eseguito nello Stato membro di origine ed i risultati di tale esame possano essere trasmessi alle autorità belghe.
7 Il governo belga non contesta l' inadempimento censurato e annuncia che è in fase preparatoria un progetto di decreto inteso a rendere la normativa in questione compatibile con il Trattato.
8 Per statuire sul presente ricorso, occorre ricordare che, in assenza di una normativa comunitaria completa in materia, gli Stati membri possono istituire misure volte ad assicurare che i prodotti importati non nuocciano alla sanità pubblica, a condizione che le misure adottate siano idonee a realizzare l' obiettivo di tutela della salute e che quest' obiettivo non possa essere realizzato con provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari (v. sentenza 8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2575).
9 A tale riguardo, occorre rilevare che, come ha ammesso il governo belga, la prescrizione di un esame è superflua allorché i prodotti importati sono già stati oggetto, nello Stato membro di origine, di un esame analogo a quello che viene effettuato nel territorio nazionale ed i risultati di questo esame possono essere trasmessi alle autorità nazionali.
10 Conseguentemente si deve dichiarare che, sottoponendo gli accessori sanitari sterili provenienti da altri Stati membri a prove o analisi di laboratorio già effettuate in questi Stati membri e i cui risultati possono essere trasmessi alle autorità belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasto soccombente, il Regno del Belgio deve essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Sottoponendo gli accessori sanitari sterili provenienti da altri Stati membri a prove o analisi di laboratorio già effettuate in questi Stati membri e i cui risultati possono essere trasmessi alle autorità belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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