Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Miscuglio pastorizzato composto di polpa di noce di cocco macinata e pressata e di talune altre sostanze ° Classificazione nella sottovoce 2106 90 99 della nomenclatura combinata
Massima
Una sostanza derivata da un miscuglio pastorizzato, omogeneizzato e quindi essiccato con sistema spray, ottenuto da polpa di noce di cocco macinata e pressata, cui prima della essiccazione per la polverizzazione sono stati aggiunti malto-destrina e caseinato di sodio e che contiene una percentuale trascurabile di fibre ed almeno il 5% di saccarosio, va classificata nella sottovoce 2106 90 99 della nomenclatura combinata.
Parti
Nel procedimento C-377/92,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH
e
Oberfinanzdirektion Muenchen,
domanda vertente sull' interpretazione della Tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 267, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet, e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore,
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH, dal signor Hinrich Glashoff, consigliere fiscale,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Angela Bardenhewer e Blanca Rodríguez Galindo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistite dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti, all' udienza del 1 luglio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 settembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 agosto 1992, giunta alla Corte il successivo 12 ottobre, il Bundesfinanzhof ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione della Tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 267, pag. 1).
2 Detta questione è redatta come segue:
"Se la Tariffa doganale comune (nella versione di cui alla nomenclatura combinata del 1990) debba essere interpretata nel senso che va classificata nella sottovoce 2106 90 99, in quanto (altra) preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, 'polvere di noce di cocco' , composta da un miscuglio pastorizzato, omogeneizzato e quindi essiccato con sistema spray, ottenuto da polpa di noce di cocco macinata e pressata, cui prima della essiccazione per la polverizzazione sono stati aggiunti malto-destrina e caseinato di sodio".
3 Per l' esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.
4 Per i motivi esposti dall' avvocato generale nelle conclusioni del 16 settembre 1993, si deve risolvere la questione del giudice a quo nel senso che una sostanza derivata da un miscuglio pastorizzato, omogeneizzato e quindi essiccato con sistema spray, ottenuto da polpa di noce di cocco macinata e pressata, cui prima dell' essiccazione per la polverizzazione sono stati aggiunti malto-destrina e caseinato di sodio e che contiene una percentuale trascurabile di fibre e almeno il 5% di saccarosio, va classificata nella sottovoce 2106 90 99 della Tariffa doganale comune.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
5 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 26 agosto 1992, dichiara:
Una sostanza derivata da un miscuglio pastorizzato, omogeneizzato, e quindi essiccato con sistema spray, ottenuto da polpa di noce di cocco macinata e pressata, cui prima dell' essiccazione per la polverizzazione sono stati aggiunti malto-destrina e caseinato di sodio e che contiene una percentuale trascurabile di fibre e almeno il 5% du saccarosio, va classificata nella sottovoce 2106 90 99 della Tariffa doganale comune.
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