Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Insufficienza di mere prassi amministrative
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
Massima
Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri destinatari di una direttiva in virtù dell' art. 189 del Trattato.
CLgr
Parti
Nella causa C-381/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ufficio del signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1988, 88/407/CEE, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU 1988, L 194, pag. 10), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/120/CEE, recante modifica della direttiva del Consiglio 88/407/CEE (GU 1990, L 71, pag. 37), e alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU 1988, L 382, pag. 15), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1988, 88/407/CEE, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194, pag. 10), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/120/CEE, recante modifica della direttiva del Consiglio 88/407/CEE (GU L 71, pag. 37), e alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU L 382, pag. 15), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CEE.
2 Per quanto riguarda la direttive 88/407 e 90/120, la cui trasposizione doveva avvenire il 1 gennaio e, rispettivamente, il 1 aprile 1990, il governo irlandese ha invocato, a giustificazione del suo ritardo, la complessità delle modifiche legislative richieste. Ha sostenuto che le misure di esecuzione sarebbero entrate in vigore il più presto possibile e che, ad ogni modo, ad esse in pratica già veniva data applicazione, dato che le importazioni in Irlanda di sperma surgelato di animali della specie bovina venivano effettuate in conformità alle prescrizioni delle direttive considerate.
3 Il 16 settembre 1993, il governo irlandese informava effettivamente la Commissione di avere adottato le European Communities (Trade in Bovine Breeding Animals, their Semen, Ova and Embryos) Regulations 1993 (S.I. n. 259 del 1993), che traspongono dette direttive nel diritto irlandese.
4 Con lettera pervenuta alla Corte il 24 novembre 1993, dopo le conclusioni dell' avvocato generale, la Commissione ha rinunciato al ricorso nella parte relativa alle direttive 88/407 e 90/120, precisando di continuare il procedimento per quanto riguarda la direttiva 88/658.
5 Non debbono pertanto esaminarsi i motivi relativi alle direttive 88/407 e 90/120.
6 Per quanto riguarda la direttiva 88/658, la cui trasposizione doveva avvenire al più tardi il 1 luglio 1990 e, con riferimento a talune disposizioni, il 1 gennaio 1992, il governo irlandese sostiene di averne assicurato la trasposizione nel proprio ordinamento giuridico interno mediante misure amministrative, cioè, più precisamente, mediante istruzioni impartite ai funzionari competenti che, del resto, ha comunicato alla Commissione il 7 giugno 1991. Aggiunge, che, in ogni caso, la direttiva non è ormai più applicabile, poiché è stata sostituita dalla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1), entrata in vigore il 1 gennaio 1993. Ciò considerato, ritiene che non possa più essergli imputato alcun inadempimento.
7 Si deve, in primo luogo, ricordare che semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato (sentenza 17 novembre 1992, causa C-236/91, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5933, punto 6).
8 In secondo luogo, va rilevato che la direttiva 92/5 non ha soppresso gli obblighi imposti dalla direttiva 88/658 ma li ha semplicemente aggiornati. Ciò considerato, per quanto la direttiva 88/658 non sia più in vigore dal 1 gennaio 1993, soltanto l' effettiva trasposizione della direttiva 92/5 avrebbe consentito di ritenere che l' Irlanda ha posto rimedio all' inadempimento ascrittole nel contesto del presente ricorso. Ad ogni modo, l' Irlanda non sostiene di aver trasposto quest' ultima direttiva.
9 Di conseguenza, si deve constatare l' inadempimento nei termini formulati nelle conclusioni della Commissione relative alla direttiva 88/658.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell' art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, sempreché ciò non appaia giustificato dal comportamento dell' altra parte. L' Irlanda ha dato attuazione alle direttive 88/407 e 90/120 solo dopo la presentazione del ricorso e deve essere pertanto condannata alle relative spese. Poiché è rimasta soccombente nei restanti punti del ricorso, in applicazione dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, vanno poste a suo carico anche le corrispondenti spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CEE.
2) L' Irlanda è condannata alle spese.
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