Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Atti delle istituzioni ° Direttive ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Insufficienza di semplici prassi amministrative
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)
Massima
Semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di un' adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che derivano agli Stati membri, destinatari della direttiva, in virtù dell' art. 189 del Trattato.
Parti
Nella causa C-384/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori (GU L 382, pag. 36), alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura (GU L 71, pag. 34), ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi (GU L 71, pag. 36), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 ottobre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far constatare che, omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori (GU L 382, pag. 36), alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153, pag. 30), alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura (GU L 71, pag. 34), ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi (GU L 71, pag. 36), l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE.
2 In virtù dell' art. 13, primo comma, della direttiva 88/661, dell' art. 9 della direttiva 89/361, dell' art. 5, primo comma, della direttiva 90/118 e dell' art. 3, primo comma, della direttiva 90/119: "Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione".
3 La Commissione ha sostenuto che, dato il carattere vincolante delle direttive, l' Irlanda era obbligata ad adottare le disposizioni necessarie alla trasposizione di queste quattro direttive nella propria normativa interna.
4 L' Irlanda si limita a indicare che le disposizioni legislative necessarie per attuare le dette direttive sono in corso di preparazione e che, in attesa della loro adozione, le regole previste dalle direttive vengono nella pratica rispettate.
5 Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte relativa all' attuazione delle direttive, semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell' amministrazione, e prive di un' adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi che derivano dal Trattato (v., in particolare, sentenze 15 febbraio 1983, causa 145/82, Commissione/Italia, Racc. pag. 711, punto 10 della motivazione; 17 novembre 1992, causa C-236/91, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5933, punto 6 della motivazione).
6 Di conseguenza l' Irlanda, la quale non nega di dover ancora adottare le misure legislative necessarie alla trasposizione delle direttive nel suo diritto interno, non può sottrarsi, nemmeno provvisoriamente, a quest' obbligo invocando l' esistenza di una prassi amministrativa che sarebbe conforme alle regole fissate dalle direttive.
7 Ciò considerato, si deve constatare l' inadempimento, nei limiti precisati dal ricorso della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. L' Irlanda è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Omettendo di adottare nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1988, 88/661/CEE, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali della specie suina riproduttori, alla direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/361/CEE, concernente gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura, alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/118/CEE, sull' ammissione alla riproduzione dei riproduttori suini di razza pura, ed alla direttiva del Consiglio 5 marzo 1990, 90/119/CEE, relativa all' ammissione dei riproduttori suini ibridi, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del Trattato CEE.
2) L' Irlanda è condannata alle spese.
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