Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Nozione ° Ostacoli derivanti da norme nazionali che disciplinano in maniera non discriminatoria le modalità di vendita ° Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato ° Normativa che vieta la messa in commercio al di fuori delle farmacie degli alimenti per lattanti ° Assenza di produzione nazionale ° Irrilevanza ° Presupposti
(Trattato CEE, art. 30)
Massima
Non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali fra Stati membri l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato.
Tali requisiti sono soddisfatti da una disciplina nazionale che riserva la vendita di latte trasformato per lattanti in linea di massima alle sole farmacie, di modo che essa sfugge all' ambito di applicazione dell' art. 30. Infatti tale disciplina, che comporta una limitazione della libertà commerciale degli operatori economici senza incidere sulle caratteristiche degli stessi prodotti contemplati, riguarda modalità di vendita di talune merci, in quanto vieta la vendita, fuori delle sole farmacie, del latte di cui sopra e determina perciò in modo generale i punti di vendita nei quali può venire distribuito. Inoltre, applicandosi, indipendentemente dall' origine dei prodotti di cui trattasi, a tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, essa non pregiudica la vendita dei prodotti provenienti da altri Stati membri in modo diverso da quella dei prodotti nazionali.
Queste considerazioni non vengono scalfite dal fatto che lo Stato membro interessato non produce direttamente latte trasformato per lattanti. Infatti l' applicabilità dell' art. 30 ad un provvedimento nazionale di polizia generale del commercio, che contempla tutti i prodotti interessati, senza fare distinzioni in base alla loro origine, non può dipendere da una circostanza di fatto puramente fortuita e, per di più, variabile nel tempo, con il rischio di sfociare nell' assurda conseguenza che la stessa disciplina rientrerebbe nella sfera dell' art. 30 in taluni Stati membri, ma ne esulerebbe in taluni altri. La situazione sarebbe diversa solo se risultasse che la disciplina di cui trattasi tutela una produzione nazionale affine al latte trasformato per lattanti proveniente da altri Stati membri o che è in concorrenza con altri tipi di latte di questo genere.
Parti
Nella causa C-391/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor R. Pellicer, membro del servizio giuridico, e dalla signora M.V. Melgar, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, in seguito dal signor H. Van Lier, membro del servizio giuridico, e dalla signora Melgar, assistiti dall' avv. N. Dontas, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dai signori P. Kamarineas, avvocato dello Stato, P. Athanassoulis, procuratore ad lites, e dalla signora C. Sitara, procuratore ad lites presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la constatazione che, prescrivendo all' art. 10 del decreto n. A2/oik.361 del 29 gennaio 1988 la vendita esclusivamente in farmacia del latte trasformato per lattanti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler (relatore), P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 14 febbraio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 aprile 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che, prescrivendo all' art. 10 del decreto n. A2/oik.361 del 29 gennaio 1988 la vendita esclusivamente in farmacia del latte trasformato per lattanti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 30 del Trattato CEE.
2 Nella Repubblica ellenica, l' art. 10 del decreto n. A2/oik.361 del ministro della Sanità, del 29 gennaio 1988, relativo alla vendita di preparati per lattanti e alimenti per lo svezzamento, stabilisce che il latte trasformato per lattanti può venir distribuito unicamente in farmacia, salvo nei comuni sprovvisti di farmacia, nei quali è consentita la vendita in altri spacci.
3 In seguito ad una denuncia presentata nell' aprile 1988 dall' associazione ellenica delle imprese produttrici di alimenti per lattanti, la Commissione ha ritenuto che la disciplina ellenica summenzionata costituisse una misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, vietata dall' art. 30 del Trattato, e andasse oltre i limiti di ciò che era necessario per perseguire gli obiettivi di tutela della salute dei lattanti e di stimolo dell' allattamento materno. Di conseguenza, con lettera 10 agosto 1989, la Commissione, conformemente all' art. 169 del Trattato, ha invitato il governo ellenico a presentare le sue difese circa l' addebito mossogli.
4 In una lettera del 5 marzo 1990 il governo ellenico rispondeva che la vendita esclusiva in farmacia del latte per lattanti non incideva sulle importazioni di detto prodotto dagli altri Stati membri e dunque non costituiva misura d' effetto equivalente ai sensi dell' art. 30 del Trattato. D' altro canto, detta misura gli appariva giustificata, sotto il profilo dell' art. 36 del Trattato CEE, in quanto necessaria e idonea per tutelare la salute e la vita dei lattanti durante i primi cinque mesi critici di esistenza.
5 Ritenendo che la disciplina ellenica causasse una grave restrizione alla libera circolazione delle merci nella Comunità e non fosse giustificata dalla tutela della salute conformemente all' art. 36 del Trattato, il 28 ottobre 1991 la Commissione emetteva un parere motivato conformemente all' art. 169 del Trattato. In detto parere essa osservava che la Repubblica ellenica, vietando la vendita fuori delle farmacie del latte trasformato per lattanti, era venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 30 del Trattato e la invitava ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere entro il termine di due mesi dal ricevimento.
6 Il governo ellenico non replicava a detto parere motivato, né modificava la disciplina contestata dalla Commissione, che quindi promuoveva il presente ricorso.
7 A sostegno del ricorso, la Commissione fa presente che una disciplina nazionale che riserva, in linea di massima, alle farmacie la vendita di una certa categoria di prodotti costituisce misura d' effetto equivalente vietata dall' art. 30 del Trattato in quanto il divieto di talune forme di vendita canalizza la distribuzione e può dunque ostacolare, anche se indirettamente, l' interscambio comunitario dei prodotti in questione. Rispondendo a una domanda della Corte, la Commissione ha precisato che la disciplina litigiosa non costituisce una semplice limitazione di talune modalità di vendita ai sensi della sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097), ma comporta effetti restrittivi sugli scambi rendendo più difficili e più onerose le importazioni dei prodotti in questione provenienti dagli altri Stati membri: in realtà, se detti prodotti avessero potuto venir venduti nei supermercati, il loro prezzo si sarebbe ridotto, il che avrebbe fatto aumentare la domanda e quindi il volume delle importazioni.
8 Il governo ellenico nega che la sua disciplina costituisca misura d' effetto equivalente ai sensi dell' art. 30 del Trattato. A suo giudizio, la misura contestata dalla Commissione avrebbe unicamente l' effetto di limitare la libertà commerciale degli operatori economici e soddisferebbe le condizioni poste dalla Corte nella sentenza Keck e Mithouard, già ricordata, esulando quindi dalla sfera d' applicazione dell' art. 30. D' altro canto esso fa osservare che il provvedimento litigioso non ha comportato né una diminuzione del consumo di latte per lattanti nell' anno in cui è entrata in vigore la misura litigiosa rispetto all' anno precedente, né un aumento dei prezzi dei prodotti in questione, né difficoltà di approvvigionamento per i consumatori.
9 Ai sensi dell' art. 30 del Trattato, le restrizioni quantitative all' importazione, come le altre misure d' effetto equivalente, sono vietate fra Stati membri.
10 Secondo una costante giurisprudenza, costituisce misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).
11 Una disciplina nazionale che riserva la vendita del latte trasformato per lattanti alle sole farmacie non ha lo scopo di disciplinare gli scambi di merci fra Stati membri.
12 E' vero che una normativa del genere può restringere il volume delle vendite e, di conseguenza, il volume delle vendite del latte trasformato per lattanti proveniente dagli altri Stati membri, in quanto priva gli operatori economici che non siano farmacisti della possibilità di vendere detti prodotti. E' però opportuno chiedersi se questa possibilità sia sufficiente a far definire la normativa in questione misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, ai sensi dell' art. 30 del Trattato.
13 A questo proposito, si deve ricordare che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali fra Stati membri, ai sensi della citata giurisprudenza Dassonville, l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato (v., in particolare, la sentenza Keck e Mithouard, già ricordata, punti 16 e 17; sentenze 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Huenermund e a., Racc. pag. I-6787, punto 21, e 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Société d' importation Edouard Leclerc-Siplec, Racc. pag. I-179, punto 21).
14 Quanto alla disciplina ellenica contestata dalla Commissione in questa sede, si deve constatare che detti requisiti sono soddisfatti.
15 Quindi detta disciplina, che comporta una limitazione della libertà commerciale degli operatori economici senza incidere sulle caratteristiche degli stessi prodotti contemplati, riguarda modalità di vendita di talune merci, in quanto vieta la vendita, fuori delle sole farmacie, del latte trasformato per lattanti e determina perciò in modo generale i punti di vendita nei quali può venir distribuito.
16 Inoltre, la disciplina censurata dalla Commissione, che si applica, indipendentemente dall' origine dei prodotti, a tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, non pregiudica la vendita dei prodotti provenienti da altri Stati membri in modo diverso da quella dei prodotti nazionali.
17 Queste constatazioni non vengono scalfite dal fatto, invocato dalla Commissione, che la Repubblica ellenica non produce direttamente latte trasformato per lattanti. Infatti l' applicabilità dell' art. 30 del Trattato ad un provvedimento nazionale di polizia generale del commercio, che contempla tutti i prodotti interessati, senza fare distinzioni in base alla loro origine, non può dipendere da una circostanza di fatto puramente fortuita e, per di più, variabile nel tempo, con il rischio di sfociare nell' assurda conseguenza che la stessa disciplina rientrerebbe nella sfera dell' art. 30 in taluni Stati membri, ma ne esulerebbe in taluni altri.
18 La situazione sarebbe diversa solo se risultasse che la disciplina litigiosa tutela una produzione nazionale affine al latte trasformato per lattanti proveniente dagli altri Stati membri o che è in concorrenza con altri tipi di latte di questo genere.
19 Nella fattispecie la Commissione non ha però dimostrato che vi fosse una situazione siffatta.
20 Da quanto precede emerge che la disciplina ellenica contestata dalla Commissione si limita a circoscrivere i centri di distribuzione dei prodotti in questione disciplinando la loro vendita, senza però impedire l' accesso al mercato di prodotti provenienti dagli altri Stati membri o svantaggiarli particolarmente.
21 Così stando le cose, la disciplina ellenica che riserva la vendita di latte trasformato per lattanti in linea di massima alle sole farmacie esula dalla sfera d' applicazione dell' art. 30 del Trattato, sicché il ricorso della Commissione va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. La Commissione è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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