Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ambiente ° Valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti ° Direttiva 85/337 ° Provvedimenti nazionali di attuazione tardivi che esentano dall' obbligo di valutazione le procedure di autorizzazione avviate prima della loro entrata in vigore ma dopo la scadenza del termine di attuazione ° Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/337, art. 12, n. 1)
Massima
L' art. 12, n. 1, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev' essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro che ha recepito detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione, di esentare, mediante una disposizione transitoria, dagli obblighi relativi alla valutazione dell' impatto ambientale stabiliti dalla direttiva i progetti la cui procedura di approvazione fosse stata avviata prima dell' entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988.
Parti
Nel procedimento C-396/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof della Baviera, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bund Naturschutz in Bayern eV,
Richard Stahnsdorf e altri 40,
e
Freistaat Bayern;
intervenienti:
Stadt Vilsbiburg,
Landkreis Landshut,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva (CEE) del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris (relatore), R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il Bund Naturschutz in Bayern eV, dall' avv. U. Kaltenegger, del foro di Landshut,
° per i ricorrenti nella causa principale figuranti sotto i nn. 5-41, Birnkammer e a., dall' avv. E. Schoenefelder, del foro di Monaco,
° per il Freistaat Bayern, dal signor M.A. Dauses, professore presso l' università di Bamberg,
° per la città di Vilsbiburg, dal signor P. Barteit, primo borgomastro,
° per la Repubblica federale di Germania, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il medesimo ministero, in qualità di agenti,
° per il Regno dei Paesi Bassi, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente,
° per il Regno Unito, dalla signora S. Cochrane, Treasury Solicitor, in qualità di agente, e dal signor Derrick Wyatt, barrister,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Waegenbaur, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, e dall' avv. A. Boehlke, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Bund Naturschutz in Bayern eV, delle Birnkammer e a., del Freistaat Bayern, della città di Vilsbiburg, rappresentata dai signori P. Barteit e G. Nord, secondo borgomastro, del governo tedesco, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora S.L. Hudson, assistant Treasury Solicitor, e dal signor D. Wyatt, QC, e della Commissione all' udienza del 22 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 maggio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 novembre 1992, pervenuta in cancelleria il successivo 18 novembre, il Verwaltungsgerichtshof della Baviera ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40, in prosieguo: la "direttiva").
2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra il Bund Naturschutz in Bayern eV, un' organizzazione ecologica, e altri 41 ricorrenti, essenzialmente agricoltori, e il Freistaat Bayern (Stato federato di Baviera) vertente sulla legittimità, alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva, della procedura di approvazione dei progetti di costruzione di due tronchi della nuova strada federale B 15 in Baviera.
3 La direttiva è stato adottata sulla base degli artt. 100 e 235 del Trattato CEE. Secondo il primo 'considerando' di detta direttiva, i programmi d' azione delle Comunità europee in materia ambientale "(...) affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull' ambiente (...)" e, secondo l' ottavo 'considerando' , "(...) i progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull' ambiente [e] (...) debbono essere per principio sottoposti ad una valutazione sistematica".
4 L' art. 1 della direttiva così dispone:
"1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell' impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per progetto:
° la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
° altri interventi sull' ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
° (...)".
5 L' art. 2, n. 1, della direttiva prevede che "gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell' autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell' articolo 4".
6 Secondo il n. 2 del medesimo articolo, "la valutazione dell' impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva" e, secondo il n. 3 dello stesso articolo, "gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva". Tuttavia gli Stati membri debbono allora esaminare, conformemente alla medesima disposizione, se sia opportuna un' altra forma di valutazione ed informare preventivamente la Commissione dei motivi che giustificano l' esenzione concessa.
7 L' art. 4, n. 1, della direttiva dispone, inoltre, che "fatto salvo l' articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell' allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10". L' allegato I menziona, al punto 7, tra l' altro, la costruzione di autostrade e le vie di rapido scorrimento.
8 Gli artt. da 5 a 10 contengono disposizioni riguardanti, in particolare, le misure che gli Stati membri debbono adottare, affinché i committenti forniscano talune informazioni di modo che le autorità nazionali, ma anche gli altri Stati membri, che possono essere interessati al progetto considerato siano consultati e il pubblico sia informato. Per quanto riguarda quest' ultimo, l' art. 6, n. 2, prevede, in particolare, che gli Stati membri vigilano affinché qualsiasi domanda di autorizzazione nonché le informazioni fornite dal committente siano messe a disposizione del pubblico, al quale deve essere data la possibilità di esprimere il suo parere.
9 Conformemente all' art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di tre anni a partire dalla sua notifica. Dato che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985, detto termine è scaduto il 3 luglio 1988.
10 Dagli atti risulta che, nella Repubblica federale di Germania, la direttiva è stata trasposta tardivamente con la legge 12 febbraio 1990, entrata in vigore il 1 agosto 1990 (BGBl 1990 I, pag. 205). Questa legge di trasposizione contiene, all' art. 1, il "Gesetz ueber die Umweltvertraeglichkeitspruefung" (legge relativa alla valutazione sull' impatto ambientale, in prosieguo: l' "UVPG"). L' art. 22, n. 1, dell' UVPG prevede un regime transitorio, secondo il quale i procedimenti già intrapresi debbono essere conclusi conformemente alle disposizioni di tale legge, qualora il progetto non sia stato ancora reso noto al pubblico al momento dell' entrata in vigore della legge considerata.
11 E' stato così introdotto un regime di esenzione dagli obblighi stabiliti dalla direttiva per i procedimenti di autorizzazione già iniziati, qualora il relativo progetto fosse già reso di pubblica conoscenza al momento dell' entrata in vigore della legge considerata, cioè il 1 agosto 1990.
12 La controversia di cui alla causa principale verte sulla costruzione di due tronchi della nuova strada federale B 15 in Baviera, collegamento stradale di una lunghezza complessiva di 103 km, i cui progetti e il cui tracciato sono stati decisi da parecchi anni. Il primo tronco controverso è il tronco Geisenhausen-Haarbach, della lunghezza di 6,9 km, il secondo, conosciuto con il nome di "deviazione di Vilstal", e dalla lunghezza di circa 3 km, deve collegare la nuova strada B 15 alla strada statale B 388 onde servire come circonvallazione della città di Vilsbiburg.
13 Dall' ordinanza di rinvio emerge che la direzione delle autostrade di Baviera, committente dell' opera, ha depositato domande di approvazione dei progetti dei due tronchi considerati il 7 settembre 1988 e il 9 novembre 1989, cioè successivamente al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva, e prima del 1 agosto 1990, data di entrata in vigore della legge di trasposizione. Questi progetti sono stati messi a disposizione del pubblico alla fine del 1989. Con due decisioni del 16 dicembre 1991, il governo della Bassa Baviera ha approvato i progetti considerati. In applicazione dell' art. 22, n. 1, della menzionata UVPG, non è stata effettuata alcuna valutazione dell' impatto ambientale di detti progetti, conformemente a quanto previsto dalla direttiva.
14 Il Bund Naturschutz in Bayern eV e gli altri 41 interessati hanno proposto ricorsi di annullamento avverso le due menzionate decisioni di approvazione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof della Baviera. I ricorrenti hanno sostenuto che la direttiva, che è stata trasposta tardivamente nella Repubblica federale di Germania, non consentiva l' introduzione di un regime transitorio nazionale, quale quello istituito dall' art. 22, n. 1, dell' UVPG.
15 Nutrendo dubbi circa la conformità del regime transitorio considerato con gli obblighi stabiliti dalla direttiva, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 12 della direttiva debba essere interpretato nel senso che
a) gli Stati membri devono prendere, entro il 3 luglio 1988, le misure necessarie affinché tutti i progetti pubblici autorizzati per la prima volta dopo questa data, e che ricadono nella sfera d' applicazione della direttiva, siano conformi agli obblighi da essa stabiliti,
o nel senso che
b) gli Stati membri, pur essendo obbligati a prendere le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 3 luglio 1988, possono tuttavia adottare un regime transitorio per le procedure d' autorizzazione già iniziate.
2) Nel caso in cui la prima questione venga risolta nel senso indicato alla lett. b):
se l' art. 12 della direttiva debba essere interpretato nel senso che
a) la data limite da applicare ad ogni regime transitorio dev' essere il 3 luglio 1988
o nel senso che
b) gli Stati membri possono far riferimento, nell' ambito di un regime transitorio, a una data successiva: quella dell' entrata in vigore delle norme interne d' attuazione della direttiva.
3) Nel caso in cui la seconda questione venga risolta nel senso indicato alla precedente lett. b):
se il termine 'progetti' , di cui agli artt. 1, 3, 4 e allegato I, n. 7, della direttiva, applicato alle autostrade e alle superstrade, debba intendersi nel senso che una valutazione dell' impatto ambientale
a) dev' essere operata unicamente per il tratto di strada sottoposta ad autorizzazione
o nel senso che
b) dev' essere operata andando oltre i limiti spaziali di questo tratto, con riferimento al raccordo stradale considerato nella sua totalità".
Sulle due prime questioni
16 Come indicato nel precedente punto 13, dall' ordinanza di rinvio risulta che la procedura che ha portato alle due decisioni di autorizzazione che costituiscono l' oggetto della causa principale è stata avviata dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva. Le prime due questioni vanno esaminate alla luce di questo elemento.
17 Con tali questioni, il giudice nazionale vuole sapere, in sostanza, se l' art. 12, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro che ha trasposto detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione, di esentare, mediante un norma transitoria, dagli obblighi relativi alla valutazione dell' impatto ambientale prescritti dalla direttiva, i progetti alla cui procedura di autorizzazione era stato dato inizio prima dell' entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988.
18 A questo proposito va rilevato che nessun elemento della direttiva consente di interpretare la stessa nel senso che autorizzi gli Stati membri a esentare dall' obbligo di valutazione dell' impatto ambientale i progetti le cui procedure di autorizzazione sono state avviate dopo la data limite del 3 luglio 1988. Anzi, tutte le disposizioni della direttiva sono state formulate in funzione della considerazione che quest' ultima avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti giuridici degli Stati membri entro e non oltre il 3 luglio 1988.
19 Pertanto, indipendentemente dalla questione se la direttiva consenta ad uno Stato membro di introdurre un regime transitorio concernente le procedure di autorizzazione iniziate e già in corso prima della scadenza del 3 luglio 1988, la direttiva, comunque, osta, per procedure iniziate dopo tale data, all' introduzione di un regime, quale quello considerato nella causa principale, mediante una legge nazionale che, in violazione della direttiva, traspone tardivamente quest' ultima nel proprio ordinamento giuridico interno. Una siffatta interpretazione porterebbe ad una proroga della scadenza del 3 luglio 1988 e sarebbe in contrasto con gli obblighi che derivano da detta direttiva.
20 Le prime due questioni sollevate debbono essere pertanto risolte dichiarando che l' art. 12, n. 1, della direttiva dev' essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro che ha recepito detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione, di esentare, mediante una disposizione transitoria, dagli obblighi relativi alla valutazione dell' impatto ambientale stabiliti dalla direttiva i progetti la cui procedura di approvazione fosse stata avviata prima dell' entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988.
Sulla terza questione
21 La terza questione viene proposta solo per il caso in cui alle prime due questioni sia data una soluzione in senso contrario a quella sopra formulata. Poiché tale non è stata la soluzione data dalla Corte, non occorre risolvere la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dai governi tedesco e olandese, come pure dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof della Baviera con ordinanza 5 novembre 1992, dichiara:
L' art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev' essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro che ha recepito detta direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di trasposizione, di esentare, mediante una disposizione transitoria, dagli obblighi relativi alla valutazione dell' impatto ambientale stabiliti dalla direttiva i progetti la cui procedura di approvazione fosse stata avviata prima dell' entrata in vigore della legge nazionale di trasposizione di detta direttiva, ma dopo il 3 luglio 1988.
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