Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Vino ° Designazione e presentazione dei vini ° Vini di qualità prodotti in regioni determinate ° Utilizzazione del termine "château" da parte di viticoltori i quali gestiscono particelle che facevano parte della tenuta di un maniero ed effettuano la vinificazione nei locali della loro cooperativa ° Ammissibilità ° Partecipazione alla cooperativa di viticoltori che gestiscono particelle che non facevano parte della suddetta tenuta ° Irrilevanza nel caso di utilizzazione di procedimenti affidabili che evitino la mescolanza delle uve
[Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 997/81, art. 5, n. 1, e 3201/90, art. 6]
Massima
L' art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, il quale subordina l' utilizzazione del termine "château", per indicare il nome dell' azienda viticola in cui il vino di cui trattasi è stato ottenuto, alla doppia condizione che il vino sia interamente ottenuto da uve raccolte nelle vigne facenti parte della medesima azienda e che la vinificazione sia stata effettuata in quest' ultima, così come l' art. 6 del regolamento n. 3201/90, che l' ha modificato e che è formulato in termini analoghi, non osta all' utilizzazione del suddetto termine da parte di viticoltori i quali producono uve su fondi che fanno parte dell' antica tenuta di un maniero, hanno costituito una cooperativa ed effettuano la vinificazione nei locali di quest' ultima.
Il fatto che una società cooperativa comprenda fra i suoi soci alcuni viticoltori i cui fondi provengono dal frazionamento dell' antica tenuta di un maniero ed altri viticoltori i quali ottengono uva all' esterno di detta tenuta non è tale da escludere l' applicazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81 o dell' art. 6 del regolamento n. 3201/90, una volta che vengano fissati procedimenti affidabili affinché le uve ottenute dai primi non vengano miscelate con quelle ottenute dai secondi.
Parti
Nel procedimento C-403/92,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation francese, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Claire Lafforgue, nata Baux,
François Baux
e
Château de Calce SCI,
Société coopérative de Calce,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 106, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Joliet (relatore), G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Claire Lafforgue e il signor François Baux, dagli avv.ti Jacques Boré e Olivier Monroux, del foro di Libourne, e dall' avv. Lise Funck-Brentano, del foro di Parigi,
° per la société civile immobilière Château de Calce e per la société coopérative de Calce, dall' avv. Laurent Parmentier, del foro di Parigi,
° per il governo francese, dal signor Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Louis Falconi, segretario degli Affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti,
° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo Braguglia, avvocato dello Stato,
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Claire Lafforgue e del signor François Baux, della société civile immobilière Château de Calce e della société coopérative de Calce, del governo francese e della Commissione all' udienza del 2 dicembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 febbraio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 17 dicembre 1991, pervenuta alla Corte il 2 dicembre 1992, la Cour de cassation francese ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 106, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento di esecuzione"), in combinato disposto con qualsiasi altra normativa di diritto comunitario, al fine di risolvere una controversia concernente l' utilizzazione della denominazione "château".
2 Detta controversia vede di fronte, da un lato, la signora Claire Baux, coniugata Lafforgue, e il di lei fratello, signor François Baux (in prosieguo: i "litisconsorti Baux-Lafforgue"), viticoltori residenti a Calce-par-Rivesaltes (Pirenei orientali, Francia), e, dall' altro, altri viticoltori associati nella société coopérative de Calce, nonché nella société civile immobilière Château de Calce, in merito all' utilizzazione da parte di tali due società della denominazione "Château de Calce".
3 Dalla documentazione agli atti risulta che i proprietari di una tenuta sita in Calce-par-Rivesaltes, comprendente caseggiati costituenti un maniero nonché alcuni terreni, frazionavano e vendevano con rogito 14 agosto 1863 i loro fondi a numerose famiglie del villaggio. Lo stesso maniero costituiva successivamente oggetto di divisione.
4 La signora Baux è attualmente proprietaria della parte principale dei resti di tale maniero. Attorno a quest' ultimo, suo fratello ed essa possiedono tre ettari di vigneto il cui prodotto viene trasformato in vino dagli stessi nelle cantine poste all' interno del maniero. Il loro vino gode della denominazione di origine controllata "Côtes du Roussillon". Per porre in commercio detto vino, i litisconsorti Baux-Lafforgue hanno deciso di adottare la denominazione "Château Lafforgue", da essi depositata il 28 luglio 1986, quale marchio, presso l' Institut national de la propriété industrielle (Istituto nazionale per la proprietà industriale; in prosieguo: l' "INPI").
5 Gli altri viticoltori del villaggio, una cinquantina all' incirca, discendenti degli acquirenti della rimanente parte della tenuta, sono proprietari per parte loro di 150 ettari di vigneti siti in tale antica tenuta. Essi, insieme ad altri viticoltori, hanno costituito la société coopérative de Calce, nei locali della quale vinificano i raccolti ottenuti dalle loro particelle individuali. Il loro vino gode parimenti della denominazione di origine controllata "Côtes du Roussillon". Il 4 ottobre 1986 questi viticoltori hanno costituito la société civile immobilière Château de Calce, la quale ha acquistato in particolare una porzione secondaria del maniero, nonché un edificio che comprende una parte dell' antico muro di cinta e una finestra contigua al caseggiato della signora Lafforgue. Il 5 dicembre 1986 la société coopérative de Calce, ai fini della messa in commercio dei suoi vini, ha depositato presso l' INPI il marchio "Château de Calce".
6 Il 13 febbraio 1987 i litisconsorti Baux-Lafforgue citavano in giudizio la société civile immobilière Château de Calce e la société coopérative de Calce dinanzi al Tribunal de grande instance di Perpignano (Francia) affinché quest' ultimo dichiarasse che la signora Lafforgue, in qualità di proprietaria del maniero di Calce, era l' unica a poter utilizzare detto nome e che pertanto, in primo luogo, la société civile immobilière non poteva utilizzare i termini "Château de Calce" nella sua ragione sociale e che, in secondo luogo, la société coopérative non poteva utilizzare le medesime parole come marchio. Con sentenza 22 settembre 1988 detto Tribunal accoglieva la domanda dei litisconsorti Baux-Lafforgue. Tale giudice riteneva infatti che i termini "Château de Calce" fossero collegati alla proprietà della signora Lafforgue e che la loro utilizzazione da parte delle due società rischiasse di essere fonte di confusione nella mente dei consumatori, confusione tanto più grande dato che i litisconsorti Baux-Lafforgue sono essi stessi produttori di vino. Tale sentenza veniva tuttavia riformata dalla Cour d' appel di Montpellier (Francia) con sentenza 12 luglio 1989. Secondo tale giudice, tutti gli assegnatari delle terre, nonché i loro discendenti, conservano il diritto alla denominazione "Château de Calce" in conseguenza del frazionamento, persino qualora essi non siano proprietari dei caseggiati che costituiscono il maniero.
7 I litisconsorti Baux-Lafforgue facevano allora ricorso in cassazione contro tale sentenza, adducendo come motivazione principale il fatto che la Cour d' appel di Montpellier aveva violato l' art. 5 del regolamento di esecuzione, il quale subordina l' utilizzazione da parte di un' azienda viticola del termine "château" alla doppia condizione che il vino sia interamente ottenuto da uve raccolte nei vigneti facenti parte di detta azienda e che la vinificazione sia stata effettuata presso quest' ultima. Queste due condizioni non sarebbero soddisfatte dalla coopérative de Calce. I litisconsorti Baux-Lafforgue sostenevano infatti che detta disposizione prescrive che un vino denominato "château" sia ottenuto esclusivamente da uve raccolte in un' unica azienda viticola denominata château, in modo che siano garantiti la veridicità dell' origine di tale vino e il requisito del suo trattamento uniforme. Orbene, una cooperativa agricola della quale facciano parte vari viticoltori i quali gestiscono vigneti differenti non potrebbe garantire una produzione unica e uniforme, la quale possa divenire marchio di un vino. I litisconsorti Baux-Lafforgue ritenevano inoltre che la denominazione "Château de Calce" possa essere utilizzata per un vino solo a condizione che la vinificazione delle uve ottenute nelle vigne facenti parte dell' azienda viticola denominata "château" venga compiuta nelle cantine di detta azienda. Orbene, secondo i litisconsorti Baux-Lafforgue, i soci della cooperativa non hanno la proprietà del maniero di Calce e non possono conseguentemente mantenere il diritto di denominare il loro vino "Château de Calce", poiché tale diritto è subordinato al trattamento nelle cantine del maniero.
8 Poiché veniva chiamata in causa dinanzi ad essa l' interpretazione dell' art. 5, n. 1, e la sua applicazione alla fattispecie, la Cour de cassation francese decideva di sollevare due questioni pregiudiziali, così formulate:
"1) Se la normativa di cui trattasi possa applicarsi quando viticoltori producono vino, avente diritto a una denominazione di origine controllata, sui fondi della tenuta di un maniero che hanno costituito oggetto di una divisione, e si sono uniti in una società cooperativa nei cui locali si lavora il prodotto del raccolto ai fini della vinificazione.
2) Se la soluzione sia diversa qualora fra i soci della cooperativa vi siano viticoltori i cui fondi non facevano parte dell' antica tenuta del maniero".
Sulla prima questione
9 Con la sua prima questione il giudice di rinvio mira in sostanza ad accertare se l' art. 5, n. 1, del regolamento di esecuzione osti all' utilizzazione del termine "château" da parte di viticoltori i quali producano uve su fondi facenti parte dell' antica tenuta di un maniero, abbiano costituito una società cooperativa ed effettuino la vinificazione nei locali di quest' ultima.
10 Al riguardo conviene anzitutto rilevare che i vini francesi i quali godono di una denominazione di origine controllata, come quelli prodotti dai litisconsorti Baux-Lafforgue e dalla société coopérative de Calce, sono considerati vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i "v.q.p.r.d.") [v. art. 16, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 54, pag. 48), e l' art. 15, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59)].
11 Per quanto concerne i v.q.p.r.d., il regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 54, pag. 99; in prosieguo: il "regolamento sulla designazione dei vini"), enuncia innanzi tutto nel suo art. 12, n. 1, le indicazioni che l' etichettatura deve contenere. L' art. 12, n. 2, aggiunge poi:
"Per i v.q.p.r.d. la designazione sull' etichettatura può essere completata dall' indicazione:
(...)
m) del nome dell' azienda viticola o dell' associazione di aziende viticole in cui è stato prodotto il v.q.p.r.d. in questione, che possa rafforzarne il prestigio, purché tale indicazione sia disciplinata da modalità di applicazione o, in mancanza di esse, da disposizioni dello Stato membro produttore;
(...)".
12 In sede di attuazione di tale norma, l' art. 5 del regolamento di esecuzione, cui fanno richiamo i litisconsorti Baux-Lafforgue, dispone:
"1. Per indicare il nome dell' azienda viticola nella quale il vino in questione è stato ottenuto conformemente al disposto (...) dell' art. 12, paragrafo 2, lett. m), del regolamento (CEE) n. 355/79, i termini
° 'château' , 'domaine' , (...)
nonché le loro illustrazioni, possono essere utilizzati soltanto se il vino a causa proviene esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda.
2. Gli Stati membri produttori possono:
a) stabilire, per i vini ottenuti da uve raccolte nel loro territorio, criteri complementari in ordine all' utilizzazione dei termini e delle illustrazioni di cui al paragrafo 1;
b) limitare l' utilizzazione di uno o più di detti termini ed illustrazioni ad alcune categorie di vini ottenute nel loro territorio;
(...)".
13 L' art. 5, n. 1, si limita pertanto a precisare le condizioni per l' utilizzazione di un certo numero di termini, tra i quali quello di "château", per indicare il nome di un' azienda viticola. Tali condizioni ammontano a due, e cioè, in primo luogo, che il vino sia interamente ottenuto da uve raccolte nell' azienda di cui trattasi e, in secondo luogo, che la vinificazione sia stata effettuata nella medesima azienda.
14 Tale duplice requisito è finalizzato a uno scopo di tutela e di corretta informazione del consumatore. Infatti, l' art. 43 del regolamento sulla designazione dei vini dispone sostanzialmente che la designazione di questi ultimi non deve creare confusione sull' origine del prodotto. Esso precisa al riguardo che detta designazione dev' essere tale da non creare un' opinione erronea relativamente all' identità o alla qualità delle persone fisiche o giuridiche o di un' associazione di persone che partecipano o hanno partecipato alla produzione o al circuito commerciale del prodotto in questione.
15 La disciplina comunitaria oggetto del presente procedimento ha voluto assicurare ai consumatori che acquistano vino recante talune denominazioni di prestigio, quale quella di "château", che le fasi principali del processo di elaborazione di detto vino, e cioè quelle che vanno dalla raccolta alla vinificazione, sono state realizzate sotto l' effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l' esclusiva responsabilità del titolare di un' azienda, al quale possa essere ascritta la qualità del prodotto.
16 L' art. 5, n. 1, del regolamento di esecuzione non definisce che cosa sia un' azienda viticola. Esso però attua l' art. 12, n. 2, lett. m), del regolamento sulla designazione dei vini, il quale invece pone sullo stesso piano l' azienda singola e l' associazione di aziende, purché l' indicazione del nome del titolare sia disciplinata da modalità di applicazione. Pertanto si deve ritenere che l' art. 5, il quale costituisce una fra le modalità d' applicazione così previste, quando parla "dell' azienda viticola", faccia riferimento al tempo stesso all' ipotesi di aziende singole e a quella di associazioni di aziende.
17 L' art. 5, n. 2, autorizza tuttavia gli Stati membri a subordinare l' utilizzazione del termine "château" a condizioni ulteriori e a limitare detta utilizzazione a talune categorie di vini.
18 Nel rimettere pertanto alle autorità nazionali la facoltà di adottare disposizioni restrittive, la stessa disciplina comunitaria non pretende la presenza di un maniero sui fondi dove l' uva è stata ottenuta.
19 Questa stessa disciplina comunitaria non esige neppure che la vinificazione venga compiuta in impianti posti all' interno di una tenuta che comprenda un maniero. Esso non implica nemmeno che i viticoltori siano essi stessi proprietari degli impianti di vinificazione. Pertanto la circostanza che detta vinificazione sia compiuta in impianti di proprietà di una società cooperativa formata da viticoltori è parimenti irrilevante alla luce del diritto comunitario, purché le uve siano tutte ottenute in vigneti che fanno parte di questa azienda e purché vengano fissati procedimenti affidabili al fine di garantire la vinificazione separata delle uve ottenute sui terreni appartenenti all' antica tenuta del maniero.
20 Occorre pertanto concludere che la disciplina comunitaria oggetto del presente procedimento non osta all' utilizzazione del termine "château" da parte di viticoltori i cui fondi provengano dall' antica tenuta di un maniero e i quali abbiano costituito una società cooperativa.
21 Poiché il giudice nazionale ha sollevato la sua questione non solo riguardo al regolamento di esecuzione di quello sulla designazione dei vini, ma anche riguardo a qualsiasi altra normativa comunitaria applicabile, occorre precisare che il regolamento sulla designazione dei vini è stato abrogato, a decorrere dal 4 settembre 1989, dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13). Tuttavia le norme di cui all' art. 11, n. 2, lett. m), di quest' ultimo regolamento sono identiche a quelle di cui all' art. 12, n. 2, lett. m), del regolamento sulla designazione dei vini. Il regolamento di esecuzione è stato parimenti abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1991, dal regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3201/90"). L' art. 6 di quest' ultimo regolamento è però formulato in termini analoghi a quelli dell' art. 5 del regolamento di esecuzione. Ne discende che l' interpretazione fornita in questa sede vale anche nell' ambito dei regolamenti attualmente vigenti.
22 Occorre pertanto rispondere al giudice nazionale che l' art. 5, n. 1, del regolamento n. 997/81, così come l' art. 6 del regolamento n. 3201/90, non osta all' utilizzazione del termine "château" da parte di viticoltori i quali producono uve su fondi che fanno parte dell' antica tenuta di un maniero, hanno costituito una cooperativa ed effettuano la vinificazione nei locali di quest' ultima.
Sulla seconda questione
23 Con la sua seconda questione la Cour de cassation francese chiede se l' art. 5, n. 1, del regolamento di esecuzione osti a che il termine "château" venga utilizzato per designare il nome di un' azienda viticola sull' etichetta di un v.q.p.r.d., quando la vinificazione è stata realizzata nei locali di una cooperativa che ricomprende fra i suoi soci alcuni viticoltori, i cui fondi non provengono dall' antica tenuta del maniero.
24 Occorre rilevare al riguardo che la circostanza che taluni soci della cooperativa coltivino terreni che non appartengono all' antica tenuta del maniero e i quali, pertanto, non producono necessariamente uve di qualità paragonabile a quella delle uve ottenute sui fondi che fanno parte dell' antica tenuta è ininfluente, una volta che vengano fissati procedimenti affidabili affinché le uve ottenute all' esterno dell' antica tenuta del maniero non vengano miscelate con quelle ottenute da quest' ultima.
25 Occorre pertanto rispondere al giudice nazionale che il fatto che una società cooperativa comprenda fra i suoi soci alcuni viticoltori, i cui fondi provengono dal frazionamento dell' antica tenuta di un maniero, ed altri viticoltori, i quali ottengono uva all' esterno di detta tenuta, non è tale da escludere l' applicazione delle norme in oggetto, una volta che vengano fissati procedimenti affidabili affinché le uve ottenute dai primi non vengano miscelate con quelle ottenute dai secondi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dai governi francese e italiano nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Cour de cassation francese con sentenza 17 dicembre 1991, dichiara:
1) L' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, così come l' art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, non osta all' utilizzazione del termine "château" da parte di viticoltori i quali producono uve su fondi che fanno parte dell' antica tenuta di un maniero, hanno costituito una cooperativa ed effettuano la vinificazione nei locali di quest' ultima.
2) Il fatto che una società cooperativa comprenda fra i suoi soci alcuni viticoltori, i cui fondi provengono dal frazionamento dell' antica tenuta di un maniero, ed altri viticoltori, i quali ottengono uva all' esterno di detta tenuta, non è tale da escludere l' applicazione delle norme in oggetto, una volta che vengano fissati procedimenti affidabili affinché le uve ottenute dai primi non vengano miscelate con quelle ottenute dai secondi.
Full & Egal Universal Law Academy