Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Competenza della Comunità ° Misure di conservazione delle risorse della pesca in alto mare ° Inclusione
2. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Misure tecniche di conservazione ° Regolamento che limita l' uso delle reti da posta derivanti ° Fondamento giuridico ° Disposizioni che disciplinano la politica comune della pesca ° Presa in considerazione concomitante di osservazioni attinenti alla tutela dell' ambiente ° Irrilevanza
[Trattato CEE, artt. 39 e 130 S; regolamento (CEE) del Consiglio n. 345/92]
3. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Obblighi internazionali della Comunità ° Misure tecniche di conservazione ° Potere discrezionale del Consiglio nonostante l' emissione di pareri scientifici ° Divieto dell' uso di talune reti da posta derivanti ° Legittimità
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 170/83, art. 2, e n. 345/92]
4. Pesca ° Conservazione delle risorse del mare ° Misure tecniche di conservazione ° Divieto dell' uso delle reti da posta derivanti ° Concessione da parte del Consiglio, nell' ambito del suo potere discrezionale, di una deroga limitata ° Violazione del principio della stabilità relativa delle catture e degli scopi della politica comune della pesca ° Insussistenza
[Trattato CEE, art. 39; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 170/83, art. 4, n. 1, e n. 345/92, art. 1, punto 8]
Massima
1. Nelle materie rientranti nelle sue attribuzioni, per quanto riguarda l' alto mare la Comunità ha la stessa competenza normativa che è riconosciuta dal diritto internazionale allo Stato di bandiera o di registrazione della nave. In particolare, essa è competente ad adottare nei confronti delle navi che battono bandiera di uno Stato membro o che sono registrate in uno Stato membro misure intese alla conservazione delle risorse della pesca in alto mare.
2. La limitazione dell' uso delle reti da posta derivanti, imposta dal regolamento n. 345/92, recante undicesima modifica del regolamento n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, è stata adottata allo scopo precipuo di assicurare la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche, nonché la limitazione dello sforzo di pesca. Pertanto, questa disciplina costituisce parte integrante della politica agricola comune, il cui obiettivo consiste in particolare, ai sensi dell' art. 39 del Trattato, nell' assicurare lo sviluppo razionale della produzione e nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e poteva, dunque, essere validamente adottata in base soltanto alle disposizioni che regolano la politica comune della pesca. Sebbene anche considerazioni relative alla tutela dell' ambiente abbiano contribuito all' adozione del detto regolamento, questo non rientrava tuttavia, soltanto per questo motivo, nell' art. 130 S del Trattato.
3. Dal dettato dell' art. 2 del regolamento n. 170/83, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca, risulta che le dette misure di conservazione non devono necessariamente essere pienamente conformi ai pareri scientifici disponibili e che la mancanza o la natura non probante di tale parere non deve impedire al Consiglio di adottare le misure da esso reputate indispensabili per realizzare gli scopi della politica comune della pesca.
Per questo, il Consiglio ha potuto, senza eccedere i limiti del suo potere discrezionale nell' attuazione della politica agricola comune, vietare, mediante il regolamento n. 345/92, l' uso di grandi reti da posta derivanti. Infatti, da un lato, i pareri scientifici disponibili non hanno preso in considerazione il problema dello sfruttamento equilibrato di tutte le risorse biologiche del mare su basi durevoli ed a condizioni economiche e sociali appropriate e, dall' altro, il Consiglio, formulando il divieto di cui trattasi nell' ambito dell' obbligo internazionale della Comunità di cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell' alto mare, non ha fatto che aderire ad una posizione ampiamente diffusa sul piano internazionale.
4. Limitando, attraverso l' art. 1, punto 8, del regolamento n. 345/92, nell' esercizio del suo potere discrezionale, a 5 km e soltanto fino al 31 dicembre 1993 la deroga al divieto delle reti da posta derivanti che superano i 2,5 km, il Consiglio, che ha inteso avviarsi gradualmente verso l' obiettivo finale di un divieto di qualsiasi rete di questo tipo che superi i 2,5 km, non ha violato il principio della stabilità relativa né ha compromesso gli altri obiettivi della politica comune della pesca. Da un lato, infatti, il principio della stabilità relativa delle catture di cui all' art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83 riguarda soltanto la ripartizione fra i vari Stati membri, per ciascuna specie di pesce considerata, del volume delle catture disponibili per la Comunità e quindi non è in discussione, giacché i pescatori degli Stati membri, anche se devono rinunciare a talune modalità di cattura, possono continuare a pescare. Dall' altro, nel perseguire i vari scopi della politica agricola comune, compresi quelli della politica comune della pesca, elencati nell' art. 39 del Trattato, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra detti scopi considerati separatamente e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze economiche in considerazione dei quali esse adottano le loro decisioni.
Parti
Nel procedimento C-405/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce di La Roche-sur-Yon (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Établissements Armand Mondiet SA
e
Armement Islais SARL,
domanda vertente sulla validità dell' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 42, pag. 15),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per l' Armement Islais, dall' avv. Béatrice Ghelber, del foro di Parigi;
° per il Consiglio delle Comunità europee, dai signori Jean-Paul Jacqué, direttore del servizio giuridico, e John Carbery, consigliere presso lo stesso servizio, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' Armement Islais, del Consiglio e della Commissione all' udienza dell' 8 luglio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 settembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 novembre 1992, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre seguente, il Tribunal de commerce di La Roche-sur-Yon ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative alla validità dell' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 42, pag. 15).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Établissements Armand Mondiet SA (in prosieguo: la "Mondiet"), con sede in Francia, e la società Armement Islais, anch' essa con sede in Francia, in ordine al pagamento di duecento reti da posta derivanti per la pesca del tonno, che quest' ultima aveva ordinato alla prima nell' agosto 1991.
3 Dal fascicolo trasmesso alla Corte si evince che nel novembre 1991 l' Armement Islais, la quale utilizzava reti da posta derivanti di circa 7 km di lunghezza per la pesca del tonno nell' Atlantico nord-orientale, aveva annullato questa commessa a causa dell' emanazione, da parte del Consiglio, del regolamento n. 345/92, dianzi citato.
4 L' art. 1, punto 8, del detto regolamento ha introdotto nel regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 288, pag. 1), un nuovo art. 9 bis, il quale vieta a qualsiasi nave di tenere a bordo o effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 km; tuttavia, questa disposizione stabilisce che fino al 31 dicembre 1993 le navi che hanno praticato la pesca del tonno germone con reti da posta derivanti nell' Atlantico nord-orientale durante almeno i due anni precedenti l' entrata in vigore del citato regolamento n. 345/92, possono utilizzare reti la cui lunghezza totale non superi i 5 km.
5 In conformità al n. 4 dell' art. 9 bis, questa disposizione si applica, ad eccezione del Baltico, dei Belts e dell' OEresund, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e, fuori di queste acque a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o che sono registrate in uno Stato membro.
6 In seguito all' annullamento della commessa da parte dell' Armement Islais, la Mondiet ha adito il Tribunal de commerce di La Roche-sur-Yon con una domanda di pagamento della merce di cui trattasi.
7 Quest' organo giurisdizionale ha ritenuto che l' emanazione del citato regolamento n. 345/92 potesse costituire un caso di forza maggiore tale da dispensare l' Armement Islais dal suo obbligo di eseguire il contratto stipulato tra le parti, a condizione tuttavia che questo regolamento non fosse illegittimo.
8 Considerando che la soluzione della controversia comportava pertanto una valutazione della validità della normativa comunitaria di cui trattasi, il Tribunal de commerce di La Roche-sur-Yon ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1.1. Se il regolamento del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, possa, in quanto modifica del regolamento di applicazione del regolamento n. 170/83, disporre una limitazione alla libertà di pesca in alto mare ai cittadini comunitari.
1.2. In caso di soluzione negativa, se il detto regolamento possa vietare, nelle zone soggette alla giurisdizione degli Stati membri (zone economiche esclusive e acque territoriali), la detenzione a bordo di reti da posta derivanti di una certa lunghezza, poiché detto divieto rende impossibile la pesca con dette reti, praticata essenzialmente in alto mare.
2.1. Se sia consentito a questo regolamento passare arbitrariamente sotto silenzio gli unici pareri scientifici disponibili, vale a dire:
° la relazione del Comité permanent pour la recherche et les statistiques (Comitato permanente per la ricerca e le statistiche) de la Commission internationale pour la conservation des thonidés (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi);
° e, soprattutto, la relazione Ifremer-IEO, relazione pur tuttavia commissionata dalla Commissione, e dove viene precisato che non vi è alcun problema di risorse di tonno né di danni per altre specie animali.
2.2. Se, al contrario, il regolamento debba conformarsi a detti pareri scientifici disponibili.
2.3. Se il detto regolamento possa essere stato validamente adottato per ragioni simboliche.
2.4. Se il regolamento possa limitare a 5 km e fino al 31 dicembre 1993 la deroga a detto divieto.
2.5. Se, per quanto riguarda il limite nel tempo dell' eventuale deroga, il regolamento possa disporre che detta deroga sarà prorogata soltanto alla luce di pareri scientifici che dimostrino l' assenza di qualsiasi rischio ecologico e se non si ponga in essere con questo un' inversione dell' onere della prova.
Se ciò costituisca un intervento arbitrario che rende il regolamento nullo nella parte in cui limita la deroga consentita alle navi che hanno praticato la pesca con reti da posta derivanti nell' Atlantico nord-orientale durante i due anni precedenti l' entrata in vigore del presente regolamento.
3. Se il limite alla deroga, che non ha in apparenza fondamento, sia anch' esso in contrasto con il principio della stabilità relativa e con le finalità della politica comune, tanto più che i pescatori francesi del tonno bianco con reti da posta derivanti sembrano essere i soli a pescare da almeno due anni prima dell' entrata in vigore del regolamento e quindi a rientrare nel contesto di questa deroga.
4.1. Se il detto regolamento sia illegittimo dal momento che è stato adottato su una base ecologica, quantunque si tratti di un regolamento 'recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca' , esso stesso regolamento d' applicazione del regolamento base n. 170/83 'che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca' .
4.2. Se il regolamento possa essere adottato in modo altrettanto valido, anche su basi ecologiche prive di fondamento scientifico, ma in funzione, a quanto pare, della pressione di talune multinazionali dell' ecologia, dotate di grandi mezzi finanziari e di lobbies importanti, come sottolineato dal signor Marin, membro della Commissione delle Comunità europee, preposto alla pesca, quando non è per niente dimostrato che la loro azione sia fondata, anche in minima parte, su elementi razionali e che altre associazioni ecologiche prendono la difesa degli operatori che chiedevano una limitazione a 5 miglia marittime.
5. Se il detto regolamento possa essere stato validamente adottato sulla base di 'preoccupazioni espresse dalle organizzazioni ecologiche e da numerosi pescatori, anche nella Comunità (...)' .
Se si sia in presenza di una decisione arbitraria che sacrifica il più debole a favore del più forte.
6. Se vi sia discriminazione tra i pescatori in considerazione del fatto che il regolamento trova applicazione dappertutto, compreso l' Atlantico, sfera di competenza della commissione internationale per la conservazione dei tonnidi dell' Atlantico, ma non nel mar Baltico, nei Belts e nell' OEresund, sfera di competenza della Commissione internazionale della pesca del Baltico.
Se si tratti di situazioni analoghe da trattare in modo identico.
7.1. Se vi sia inadattabilità tra il quattordicesimo 'considerando' vertente sulla risoluzione dell' ONU, del resto senza forza vincolante, ed il divieto.
7.2. Se la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell' ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna) possa costituire una motivazione per il regolamento controverso, dal momento che pare vietare soltanto la cattura intenzionale o l' uso di reti, se impiegate per la cattura o l' uccisione in massa o non selettiva, di talune specie protette tra cui i delfini, mammiferi di cui gli ecologisti fanno menzione.
Se anche a questo riguardo vi sia un' inadattabilità del sedicesimo 'considerando' al testo del regolamento.
7.3. Se il regolamento di cui trattasi possa diminuire le attività di pesca quando afferma che se ne deve evitare solo 'la diffusione e l' incremento incontrollato' (diciottesimo 'considerando' )".
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dell' ambito normativo della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
10 Dalle questioni pregiudiziali emerge che l' Armement Islais mette in dubbio la validità dell' art. 1, punto 8, del citato regolamento n. 345/92, facendo valere in sostanza che la Comunità non è competente a disciplinare la conservazione delle risorse della pesca in alto mare, che il Consiglio non poteva adottare questo regolamento in base soltanto alle disposizioni relative alla politica comune della pesca, che il divieto delle reti di più di 2,5 km di lunghezza è illegittimo, che la disposizione di cui trattasi non poteva validamente limitare la deroga da essa prevista a questo divieto e, infine, che questa disposizione crea discriminazioni tra i pescatori dei vari Stati membri. Occorre pertanto esaminare questi punti uno dopo l' altro.
Sulla competenza della Comunità a disciplinare la conservazione delle risorse della pesca in alto mare (questioni 1.1 e 1.2)
11 L' Armement Islais sostiene che l' art. 1, punto 8, del regolamento n. 345/92 è illegittimo in quanto la Comunità non è competente ad adottare misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque marittime non soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.
12 Per risolvere la questione 1.1 si deve rilevare che dalla costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 14 luglio 1976, cause riunite 3/76, 4/76 e 6/76, Kramer, Racc. pag. 1279; 16 febbraio 1978, causa 61/77, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 417; 25 luglio 1991, causa C-258/89, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3977, e 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation, Racc. pag. I-6019) risulta che, per quanto riguarda l' alto mare, la Comunità, nelle materie rientranti nelle sue attribuzioni, ha la stessa competenza normativa che è riconosciuta dal diritto internazionale allo Stato di bandiera o di registrazione della nave.
13 In materia di pesca questa competenza è prevista dalla Convezione di Ginevra 29 aprile 1958 sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche d' alto mare (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 559, pag. 285), la quale a questo proposito codifica norme generali sancite dalla consuetudine internazionale, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (Terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ° Documenti ufficiali, vol. XVII, 1984, Doc. A/Conf.62/122 e corr. pagg. 157-231; in prosieguo: la "Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare"). Quest' ultima non è ancora entrata in vigore, ma gran parte delle sue disposizioni è considerata espressione della fase attuale del diritto internazionale marittimo consuetudinario.
14 L' art. 6 della citata Convenzione di Ginevra 29 aprile 1958 riconosce l' interesse degli Stati rivieraschi per le risorse biologiche nella parte d' alto mare adiacente le loro acque giurisdizionali. Inoltre, gli artt. 117 e 118 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare impongono a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d' alto mare (v. sentenza Poulsen e Diva Navigation, dianzi citata, punto 11 della motivazione).
15 Da quanto precede emerge che la Comunità è competente ad adottare nei confronti delle navi che battono bandiera di uno Stato membro o che sono registrate in uno Stato membro misure intese alla conservazione delle risorse della pesca in alto mare.
16 Poiché la questione 1.1 richiede pertanto una soluzione positiva, non occorre pronunciarsi sulla questione 1.2 posta dal giudice a quo, relativa alla competenza del Consiglio a vietare la detenzione a bordo delle reti da posta derivanti.
Sul fondamento giuridico del regolamento n. 345/92 (questioni 4.1, 4.2 e 5)
17 L' Armement Islais fa valere che il citato regolamento n. 345/92, adottato in base al regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), così come modificato, non è valido in quanto è stato adottato non per ragioni di conservazione delle risorse della pesca, ma per considerazioni ecologiche relative alla tutela delle specie catturate accessoriamente alla specie bersaglio. Pertanto, il regolamento di cui trattasi avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio all' unanimità in base agli artt. 130 R e 130 S del Trattato.
18 A questo proposito, in primo luogo si deve rilevare che il regolamento di cui trattasi istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, fra le quali, in particolare, una limitazione dell' uso delle reti da posta derivanti.
19 In secondo luogo, occorre sottolineare che dai 'considerando' del detto regolamento si evince che le suddette misure sono state adottate dal Consiglio allo scopo precipuo di garantire la tutela dei fondali di pesca, la conservazione delle risorse biologiche del mare ed il loro sfruttamento equilibrato, nonché la limitazione dello sforzo di pesca.
20 Così, ai termini del terzo 'considerando' del citato regolamento n. 345/92 "la situazione di molti stock ittici nelle acque della Comunità è preoccupante e richiede l' adozione di misure di conservazione adeguate alle circostanze, al fine di salvaguardare il settore economico che dipende da tali risorse alieutiche, tenendo conto della situazione già precaria di quest' ultimo".
21 Il quattordicesimo 'considerando' del regolamento si richiama alla risoluzione n. 44/225 adottata il 22 dicembre 1989 dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite, relativa alla pesca con grandi reti pelagiche derivanti e alle sue conseguenze sulle risorse biologiche degli oceani e dei mari. Questa risoluzione, con la quale i membri della Comunità internazionale sono stati invitati a decretare, entro e non oltre il 30 giugno 1992, "moratorie su tutte le operazioni di pesca d' altura con grandi reti pelagiche derivanti" ed a "cessare immediatamente qualsiasi nuovo ampliamento della pesca con le grandi reti pelagiche derivanti nel Pacifico settentrionale e in tutti gli alti mari fuori dall' oceano Pacifico", secondo i suoi 'considerando' è basata sul fatto che la pesca con tali reti è "unanimemente considerata compromettere l' effettiva conservazione delle risorse biologiche del mare (...)".
22 Il diciassettesimo 'considerando' del regolamento ricorda che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, i cui artt. 117 e 118 impongono a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d' alto mare e di adottare individualmente o collettivamente le misure che devono essere applicate dai loro cittadini per garantire la conservazione di queste risorse.
23 Infine, ai termini del diciottesimo 'considerando' del regolamento, "la diffusione e l' incremento incontrollato delle attività di pesca con reti da posta derivanti possono provocare gravi inconvenienti in termini di aumento dello sforzo di pesca (...)", per cui è "opportuno disciplinare le attività di pesca con tali reti".
24 Occorre dunque rilevare che la limitazione dell' utilizzo delle reti da posta derivanti, prevista dal regolamento di cui trattasi, è stata adottata allo scopo precipuo di assicurare la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche, nonché la limitazione dello sforzo di pesca. Pertanto, questa disciplina costituisce parte integrante della politica agricola comune, il cui obiettivo consiste in particolare, ai sensi dell' art. 39 del Trattato, nell' assicurare lo sviluppo razionale della produzione e nel garantire la sicurezza negli approvvigionamenti, e poteva, dunque, essere validamente adottata dal Consiglio in base soltanto alle disposizioni che regolano la politica comune della pesca.
25 Questa constatazione non è pregiudicata né dal fatto che il sedicesimo 'considerando' del citato regolamento n. 345/92 richiama la Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell' ambiente naturale in Europa (GU 1982, L 38, pag. 3), e che il diciannovesimo 'considerando' di questo regolamento accenna alle "preoccupazioni espresse dalle organizzazioni ecologiche", né dal fatto che il diciottesimo 'considerando' del regolamento controverso menziona la preoccupazione del legislatore comunitario di tutelare le specie pescate accessoriamente con le grandi reti da posta derivanti.
26 Infatti, dalla costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 29 marzo 1990, causa C-62/88, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-1527, punto 19 della motivazione) risulta che gli artt. 130 R e 130 S del Trattato mirano a conferire alla Comunità una competenza per iniziare un' azione specifica in materia di ambiente. Questi articoli lasciano tuttavia impregiudicate le competenze di cui dispone la Comunità in forza di altre disposizioni del Trattato, anche se i provvedimenti da adottare in virtù di queste ultime perseguono al tempo stesso uno degli obiettivi di tutela dell' ambiente.
27 Questa interpretazione è d' altronde confermata dall' art. 130 R, n. 2, seconda frase, del Trattato in forza del quale "le esigenze connesse con la salvaguardia dell' ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità". Questa disposizione, che riflette il principio secondo cui qualsiasi misura comunitaria deve rispondere alle esigenze di tutela dell' ambiente, implica che un provvedimento comunitario non può rientrare nell' azione della Comunità in materia di ambiente per il solo fatto che tiene conto di dette esigenze (v. sentenza Grecia/Consiglio, dianzi citata, punto 20 della motivazione, e sentenza 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2867, punto 22 della motivazione).
28 Ne consegue che, sebbene anche considerazioni relative alla tutela dell' ambiente abbiano contribuito all' adozione del regolamento controverso, questo non rientrava tuttavia, soltanto per questo motivo, nell' art. 130 S del Trattato.
Sul divieto delle reti di più di 2,5 km (questioni 2.1, 2.2, 2.3, 7.1, 7.2 e 7.3)
29 L' Armement Islais ritiene, in primo luogo, che il divieto delle reti da posta derivanti che superano i 2,5 km di lunghezza non sia giustificato da ragioni scientifiche. Il regolamento contenente questo divieto non menzionerebbe alcun dato scientifico né alcuna relazione scientifica. Orbene, i pareri scientifici disponibili non avrebbero accertato l' esistenza di alcuna minaccia per le scorte di tonno bianco nell' Atlantico nord-orientale, a cui questo divieto era ritenuto rispondere.
30 A questo proposito si deve rilevare che, ai sensi dell' art. 2 del citato regolamento n. 170/83, le misure di conservazione necessarie "sono elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca", previsto dall' art. 12 di detto regolamento, il cui carattere consultivo è sottolineato dal tredicesimo 'considerando' .
31 Dal dettato stesso di questa disposizione risulta che le misure di conservazione delle risorse della pesca non devono essere pienamente conformi ai pareri scientifici e che la mancanza o la natura non probante di tale parere non deve impedire al Consiglio di adottare le misure da esso reputate indispensabili per realizzare gli scopi della politica comune della pesca.
32 Occorre aggiungere che la Corte ha già dichiarato (v. sentenza 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa, Racc. pag. I-4023, punto 8 della motivazione), a proposito della presa in considerazione da parte del Consiglio di dati scientifici, che il controllo giurisdizionale deve limitarsi, considerato il potere discrezionale di cui gode il Consiglio nell' attuazione della politica agricola comune, ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero che l' autorità di cui trattasi non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
33 Per quanto riguarda la disciplina di cui trattasi, si deve rilevare anzitutto che i pareri scientifici disponibili si sono limitati ad esaminare lo stato delle scorte di tonno bianco e l' interazione dei vari materiali da pesca, senza tuttavia preoccuparsi del problema dello sfruttamento equilibrato di tutte le risorse biologiche del mare su basi durevoli ed a condizioni economiche e sociali appropriate, che costituisce uno degli scopi della politica comune della pesca di cui all' art. 1 del regolamento n. 170/83, dianzi citato.
34 Si deve poi rilevare che dai 'considerando' del citato regolamento n. 345/92 risulta che il divieto di cui trattasi è stato formulato dal Consiglio nell' ambito dell' obbligo internazionale della Comunità di cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d' alto mare, per far fronte all' aumento delle attività di pesca e per garantire la tutela delle varie scorte di pesce.
35 Peraltro, è pacifico che queste considerazioni hanno indotto numerosi Stati ed organizzazioni internazionali a vietare le grandi reti da posta derivanti ovvero a suggerirne il divieto in quanto la loro utilizzazione comporta catture accessorie rilevanti.
36 Pertanto, adottando il provvedimento di cui trattasi, il Consiglio si è soltanto uniformato ad una posizione ampiamente diffusa sul piano internazionale. Stando così le cose, non può essergli rimproverato di aver ecceduto i limiti del suo potere discrezionale vietando l' uso delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza.
37 In secondo luogo, l' Armement Islais assume che taluni dei 'considerando' del citato regolamento n. 345/92 sono errati e non possono pertanto costituire un fondamento valido per il divieto delle reti di più di 2,5 km.
38 A questo proposito, esso osserva anzitutto che la citata risoluzione n. 44/225, che l' Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 22 dicembre 1989 e alla quale fa riferimento il quattordicesimo 'considerando' del regolamento, non può essere fatta valere per giustificare l' adozione di quest' ultima. Questa risoluzione riguarderebbe soltanto le grandi reti pelagiche derivanti che possono avere una lunghezza superiore a 50 km, mentre i pescatori francesi avrebbero accettato un' autolimitazione della lunghezza delle reti a cinque miglia nautiche e utilizzerebbero di fatto reti che non superano i 7 km.
39 L' Armement Islais fa valere poi che neanche la Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell' ambiente naturale in Europa, menzionata nel sedicesimo 'considerando' del regolamento di cui trattasi, è pertinente. Questa Convenzione si limita a vietare la cattura o l' uccisione in massa e non selettiva di talune specie protette, mentre l' uso delle reti da posta derivanti non porterebbe affatto a tale risultato.
40 Infine, il diciottesimo 'considerando' , ai termini del quale si devono evitare la diffusione e l' incremento incontrollati delle attività di pesca con reti da posta derivanti, non può validamente giustificare una riduzione delle attività di pesca delle navi che hanno già utilizzato tali reti.
41 Neppure questi argomenti possono essere condivisi.
42 Infatti, per quanto riguarda l' affermazione dell' Armement Islais relativa al quattordicesimo 'considerando' del regolamento, si deve rilevare che, anche se la risoluzione n. 44/225 delle Nazioni Unite menziona le grandi reti pelagiche che possono superare i 50 km di lunghezza, essa non fornisce alcuna definizione della nozione di grandi reti derivanti e non contiene alcun elemento che consenta di affermare che essa esclude dalla sua sfera d' applicazione le reti di più di 2,5 km.
43 Si deve aggiungere che il comitato scientifico e tecnico della pesca, di cui all' art. 12 del regolamento n. 170/83 considera grandi reti quelle la cui lunghezza complessiva supera circa 1 km. Peraltro, la Convenzione sul divieto della pesca con le grandi reti derivanti nel Pacifico meridionale, stipulata a Wellington il 24 novembre 1989, si applica a reti aventi una lunghezza superiore a 2,5 km.
44 Per quanto riguarda l' argomento relativo al carattere non pertinente della citata Convenzione di Berna per giustificare il divieto controverso, va ricordato che l' art. 8 di questa Convenzione dispone che le parti contraenti vietano l' uso di tutti i mezzi non selettivi di cattura e di uccisione e dei mezzi che possono comportare localmente la scomparsa o turbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di una specie. Orbene, come è stato detto in precedenza (punto 36), l' uso delle grandi reti da posta derivanti corrisponde, secondo una posizione ampiamente diffusa sul piano internazionale, ad un metodo di pesca non selettivo che comporta rilevanti catture accessorie, le quali mettono in pericolo la sopravvivenza di specie diverse da quelle cacciate.
45 Per quanto riguarda l' argomento dedotto dall' Armement Islais in ordine al diciottesimo 'considerando' del regolamento, è sufficiente rilevare che il Consiglio ha potuto ritenere, senza eccedere i limiti del suo potere discrezionale, che il prevedibile incremento delle attività di pesca con le reti da posta derivanti richiedesse una limitazione della lunghezza di queste reti, applicabile a tutti i pescatori, al fine di tutelare le varie scorte di pesce.
Sulla limitazione della deroga al divieto delle reti di più di 2,5 km (questioni 2.4, 2.5 e 3)
46 L' Armement Islais ritiene che l' art. 1, punto 8, del citato regolamento n. 345/92 non potesse validamente limitare a 5 km e fino al 31 dicembre 1993 la deroga al divieto delle reti da posta derivanti. A questo proposito, essa assume in sostanza che tale limitazione non è compatibile con il principio della stabilità relativa e con gli scopi della politica comune della pesca.
47 Al fine di esaminare la fondatezza di queste affermazioni, in limine si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenza Fedesa, dianzi citata, punto 8 della motivazione), il controllo giurisdizionale deve limitarsi, considerato il potere discrezionale di cui gode il Consiglio nell' attuazione della politica agricola comune, ad accertare che il provvedimento di cui trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero che l' autorità non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
48 Orbene, occorre rilevare che nel caso di specie non esiste alcun elemento che consenta di affermare che, limitando la deroga di cui trattasi, il Consiglio ha commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere ovvero ha manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
49 Pertanto, non può essere rimproverato al legislatore comunitario di aver limitato la deroga di cui trattasi a favore delle navi che hanno praticato la pesca del tonno bianco con reti da posta derivanti nell' Atlantico nord-orientale durante, almeno, i due anni precedenti l' entrata in vigore del regolamento di cui trattasi, allo scopo di istituire una fase di adattamento per i pescatori che dipendono economicamente dall' utilizzazione di questo tipo di reti, come precisa il ventesimo 'considerando' del regolamento n. 345/92. Infatti, la disposizione transitoria di cui trattasi mira ad introdurre una riduzione graduale della lunghezza delle reti da posta derivanti, al fine di realizzare progressivamente lo scopo di detto regolamento, vale a dire una limitazione di queste reti a 2,5 km.
50 Inoltre, si deve sottolineare che una misura tecnica che limita la possibilità di taluni pescatori di avvalersi di un metodo di pesca da loro impiegato nel passato, non può essere considerata in contrasto con il principio della stabilità relativa. Infatti, questo principio di cui all' art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 170/83 riguarda soltanto la ripartizione fra i vari Stati membri, per ciascuna specie di pesce considerato, del volume delle catture disponibili per la Comunità. Orbene, questo principio non è in discussione giacché i pescatori degli Stati membri possono continuare a pescare, come prevede la normativa di cui trattasi, la quale si limita a ridurre l' utilizzazione di talune modalità di cattura.
51 Per quanto riguarda gli altri scopi della politica comune della pesca, è sufficiente ricordare che la Corte ha già dichiarato (sentenza 20 ottobre 1977, causa 29/77, Roquette/Francia, Racc. pag. 1835, punto 30 della motivazione) che, nel perseguire i vari scopi della politica agricola comune elencati nell' art. 39 del Trattato, le istituzioni comunitarie devono garantire la conciliazione permanente che può essere richiesta da eventuali contraddizioni fra detti scopi considerati separatamente e, se del caso, dare all' uno o all' altro di essi la preminenza temporanea resa necessaria dai fatti o dalle circostanze economiche in considerazione dei quali esse adottano le loro decisioni.
52 L' Armement Islais fa valere inoltre che la disposizione di cui trattasi è illegittima, in quanto ha stabilito che la deroga può essere prorogata soltanto "alla luce di basi scientifiche che dimostrano l' assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso".
53 A questo proposito, è sufficiente rilevare che il legislatore comunitario ha sempre la facoltà di modificare la sua normativa, anche in mancanza di una disposizione espressa in tal senso.
Sulla discriminazione tra pescatori (questione 6)
54 Secondo l' Armement Islais, l' art. 9 bis di cui trattasi crea discriminazioni tra i pescatori dei vari Stati membri. Così, il fatto che, ai sensi del n. 4 della detta disposizione, il divieto delle reti da posta derivanti di più di 2,5 km di lunghezza non si applichi al mar Baltico, ai Belts e all' OEresund, penalizzerebbe indebitamente i pescatori dell' Atlantico nord-orientale rispetto a quelli del Baltico, potendo questi ultimi praticare la pesca con reti che arrivano fino a 21 km.
55 A questo proposito, è sufficiente rilevare che la disposizione di cui trattasi non si applica al Baltico a causa del fatto che la Comunità non ha competenza su questo mare. Infatti, in seguito all' adesione della Comunità alla Convenzione sul mar Baltico (GU 1983, L 237, pag. 5, e 1984, L 96, pag. 42), il potere normativo per le specie presenti in questo mare spetta alla Commissione internazionale della pesca del mar Baltico, come sottolinea del resto il ventiduesimo 'considerando' del citato regolamento n. 345/92. Per contro, non essendo la Comunità parte contraente della Convenzione per la conservazione dei tonnidi dell' Atlantico, il suo potere di adottare misure di gestione della pesca nell' Atlantico nord-orientale non è compromesso. Stando così le cose, la situazione del mar Baltico non può essere paragonata a quella esistente nell' Atlantico nord-orientale e non può pertanto esservi discriminazione tra i pescatori operanti in una di queste zone e quelli dell' altra zona.
56 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che occorre rispondere al giudice a quo che dall' esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità dell' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de commerce di La Roche-sur-Yon con sentenza 24 novembre 1992, dichiara:
Dall' esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità dell' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.
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