Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Art. 119 del Trattato ° Applicabilità ai regimi pensionistici aziendali privati ° Accertamento nella sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88 ° Elevazione dell' età pensionabile delle donne, per ripristinare una situazione di parità di trattamento, al livello di quella degli uomini relativamente ai periodi lavorativi compresi fra la data della sentenza e l' istituzione di un' età pensionabile uniforme ° Giustificazione tratta da difficoltà finanziarie ° Illiceità ° Applicazione ai lavoratori di sesso maschile, per quanto concerne tali periodi, del regime vigente per i lavoratori di sesso femminile ° Abolizione, relativamente ai periodi lavorativi successivi alla data dell' uniformazione dell' età pensionabile, dei vantaggi precedentemente concessi alle donne ° Liceità ° Adozione di provvedimenti, sia pure transitori, che limitino le conseguenze sfavorevoli dell' uniformazione per le donne ° Illiceità
(Trattato CEE, art. 119)
Massima
L' art. 119 del Trattato osta a che un datore di lavoro o un regime pensionistico aziendale i quali, onde conformarsi alla sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, e ripristinare una situazione di parità di trattamento, adottino i provvedimenti necessari per fissare un' età pensionabile uniforme per gli uomini e per le donne, elevino l' età pensionabile delle donne al livello di quella degli uomini, per quanto concerne i periodi lavorativi compresi fra la data della sentenza e la data dell' entrata in vigore dei detti provvedimenti. A questo proposito, non è lecito al datore di lavoro o al regime pensionistico eccepire le loro difficoltà finanziarie. Per il suddetto periodo, le spettanze di pensione dei lavoratori di sesso maschile devono essere calcolate in funzione della stessa età pensionabile dei lavoratori di sesso femminile. Infatti, una volta che una discriminazione in materia di retribuzione sia stata accertata dalla Corte, e fintantoché non siano state adottate dal regime misure che ripristinano le parità di trattamento, l' osservanza dell' art. 119 può essere garantita solo concedendo alle persone della categoria sfavorita gli stessi vantaggi di cui fruiscono le persone della categoria privilegiata.
Per contro, per quanto riguarda i periodi lavorativi successivi alla data dell' entrata in vigore della parificazione dei presupposti, l' art. 119, il quale prescrive unicamente che i lavoratori e le lavoratrici percepiscano la stessa retribuzione per lo stesso lavoro, non osta a provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento mediante una riduzione dei vantaggi delle persone in precedenza privilegiate. Sono però esclusi provvedimenti, sia pure transitori, destinati a limitare le conseguenze sfavorevoli che l' elevazione dell' età pensionabile delle donne può comportare per le stesse.
Per quanto riguarda, infine, i periodi lavorativi antecedenti al 17 maggio 1990, la citata sentenza ha escluso l' applicabilità dell' art. 119 alle spettanze di pensione ad essi relative. Ne risulta che il diritto comunitario non imponeva alcun obbligo tale da giustificare provvedimenti che riducessero a posteriori i vantaggi di cui avevano fruito le donne.
Parti
Nel procedimento C-408/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Industrial Tribunal di Bedford (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Constance Christina Ellen Smith e altre
e
Avdel Systems Ltd,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE a proposito dei vari modi possibili di uniformare le età pensionabili dei lavoratori di sesso maschile e dei lavoratori di sesso femminile nei regimi pensionistici aziendali,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini (relatore) J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Smith e altre, dalla signora Vereena Jones, Equal Opportunities Commission, assistita dagli avvocati Michael J. Beloff, QC, e Clive Lewis, barrister,
° per l' Avdel Systems Ltd, dal signor P.J. Martin, Engineering Employers Federation, assistito dall' avvocato David Pannick, QC,
° per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avvocati Stephen Richards e Nicholas Paines, barristers,
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Karen Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Smith e altre, dell' Avdel Systems Ltd, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 15 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 maggio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 2 novembre 1992, giunta in cancelleria il successivo 6 dicembre, l' Industrial Tribunal di Bedford ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 119 dello stesso Trattato a proposito dei vari modi possibili di uniformare l' età pensionabile dei lavoratori di sesso maschile e dei lavoratori di sesso femminile nei regimi pensionistici aziendali.
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora Smith e altre quattro lavoratrici, da un lato, e la società Avdel Systems Ltd, dall' altro, in materia di parificazione dell' età pensionabile dei lavoratori di sesso maschile e dei lavoratori di sesso femminile.
3 Le attrici nella causa principale sono state o sono ancora iscritte al regime pensionistico aziendale Avdel Pension & Life Assurance Plan, istituito dal loro datore di lavoro, Avdel Systems Ltd.
4 Il regime, convenzionalmente escluso dal regime pensionistico nazionale collegato al reddito (contracted out of State Earnings Related Pension Scheme), è alimentato dai contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. In particolare, esso conferisce agli iscritti il diritto di riscuotere una pensione aziendale al compimento dell' età della pensione.
5 Fino al 30 giugno 1991 l' età della pensione era fissata a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Il 1 luglio 1991 detta età è stata fissata a 65 anni per entrambi i sessi. Secondo la sentenza di rinvio, la modifica riguarda tanto le prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi al 1 luglio 1991 quanto le prestazioni spettanti per periodi lavorativi anteriori a detta data.
6 In conseguenza dell' elevazione dell' età della pensione per le donne dal 1 luglio 1991:
a) se una donna cessa l' attività lavorativa a 60 anni, la sua pensione è soggetta ad una riduzione attuariale del 4% annuo per ogni anno intercorrente fra la data del pensionamento e il compimento del 65 anno di età, mentre, in base al precedente regime, essa avrebbe percepito una pensione ad aliquota intera;
b) se una donna interrompe l' iscrizione al regime prima dei 65 anni, le spettanze di pensione già maturate e trasferibili ad un altro regime o utilizzabili per l' acquisto di una polizza assicurativa sono calcolate in base ad un' età pensionistica pari a 65 anni;
c) se una donna va in pensione a 60 anni, le prestazioni di pensione acquisite in precedenza presso un altro datore di lavoro in base al presupposto del pensionamento all' età di 60 anni, e le cui spettanze sono state trasferite al regime attuale, sono soggette ad una riduzione attuariale analoga a quella di cui alla lett. a). Tuttavia, considerati complessivamente, i versamenti di pensione corrispondenti a dette prestazioni non possono scendere sotto il limite della garanzia fornita, in termini monetari, al momento in cui le spettanze di pensione sono state trasferite al nuovo regime.
7 L' Industrial Tribunal di Bedford è stato adito da 78 lavoratrici la cui situazione economica, a causa dell' elevazione della loro età pensionabile al livello di quella degli uomini, è peggiorata rispetto a quella rispondente alle loro aspettative in base alla precedente disciplina.
8 Le cinque attrici nella causa principale sono state scelte come casi tipo corrispondenti a varie situazioni:
a) le lavoratrici andate in pensione dopo il 1 luglio 1991 tra i 60 e i 65 anni d' età. Secondo le nuove norme la loro pensione è stata ridotta, in alcuni casi, anche del 20%;
b) le lavoratrici tuttora in attività, ma che non sono più iscritte al regime. Ad esse spetta una pensione differita in base alle spettanze maturate durante la loro iscrizione al regime, ma l' ammontare di tale pensione è calcolato in base alla normale età pensionabile di 65 anni.
c) le lavoratrici ancora in attività e che hanno trasferito al regime pensionistico le spettanze maturate presso un altro datore di lavoro. Se dette persone vanno in pensione tra i 60 e i 65 anni, le loro spettanze di pensione sono soggette alla soprammenzionata riduzione attuariale del 4% annuo fino al compimento del 65 anno d' età.
9 In tale contesto l' Industrial Tribunal di Bedford ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Qualora un regime pensionistico aziendale preveda età normali di pensionamento differenti per l' uomo e la donna (65 e, rispettivamente, 60 anni) e il datore di lavoro cerchi, alla luce della sentenza nella causa Barber, di rimuovere detta discriminazione, se sia in contrasto con l' art. 119 del Trattato di Roma il fatto che il datore di lavoro fissi in 65 anni l' età uniforme di pensionamento per gli uomini e le donne
i) con riferimento a prestazioni pensionistiche aziendali ricevute dai dipendenti in base agli anni di servizio successivi alla data dell' uniformazione, cioè il 1 luglio 1991;
ii) con riferimento a prestazioni pensionistiche aziendali ricevute dai dipendenti in base agli anni di servizio maturati al 17 maggio 1990 o dopo tale data, ma prima della data dell' uniformazione, cioè il 1 luglio 1991;
iii) con riferimento a prestazioni pensionistiche aziendali ricevute dai dipendenti in base agli anni di servizio maturati prima del 17 maggio 1990, essendo la data dell' uniformazione il 1 luglio 1991.
2) In caso di soluzione negativa dell' intera questione sub 1) o di parte di essa, se l' art. 119 imponga al datore di lavoro l' obbligo di limitare per quanto possibile le conseguenze sfavorevoli per le donne le cui prestazioni risentano della decisione del datore di lavoro stesso di abolire la differenza nell' età di pensionamento.
3) In caso di soluzione affermativa dell' intera questione sub 1 o di parte di essa, se sia conforme all' art. 119 il fatto che il datore di lavoro invochi il principio di obiettiva giustificazione facendo riferimento alle esigenze dell' azienda o a quelle del regime pensionistico aziendale come giustificazione di qualsiasi riduzione delle prestazioni erogate alle donne e, in caso affermativo, quali fattori rilevino nell' accertare se tale oggettiva giustificazione sia fornita".
Sulla prima questione
10 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede lumi sul margine di manovra di cui dispone un regime pensionistico aziendale che, dopo l' accertamento dell' incompatibilità con l' art. 119 del Trattato della fissazione di età di pensionamento diverse per gli uomini e per le donne, adotti provvedimenti per ripristinare la parità tanto per il passato quanto per il futuro.
11 Si deve ricordare che, nella sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889, in prosieguo: la "sentenza Barber"), la Corte ha affermato che le pensioni versate dai regimi di deroga convenzionale rientrano nella sfera d' applicazione dell' art. 119 del Trattato (punto 28), che vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra i lavoratori e le lavoratrici, quale che sia il meccanismo che genera tale ineguaglianza. Pertanto, la fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso è in contrasto con l' art. 119, anche se la differenza tra l' età di pensionamento degli uomini e quella delle donne è analoga a quella stabilita dal regime legale nazionale (punto 32).
12 Tuttavia, considerazioni tassative di certezza del diritto hanno indotto la Corte a dichiarare che l' efficacia diretta dell' art. 119 può essere fatta valere, per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi convenzionali privati, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, data della sentenza, salvo per i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano esperito un' azione giurisdizionale o proposto un ricorso equivalente a norma del diritto nazionale (punto 5 del dispositivo della sentenza Barber, come precisato dalla Corte segnatamente nella sentenza 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever (Racc. pag. I-4879).
13 E' per conformarsi alla sentenza Barber che il regime pensionistico di cui trattasi nella causa principale ha adottato il provvedimento controverso. A questo scopo esso ha optato per uno dei due mezzi che consentono di ripristinare la parità di trattamento: invece di conferire agli uomini lo stesso vantaggio di cui fruivano le donne, cioè invece di abbassare la loro età pensionabile al livello di quella delle donne, il regime ha elevato anche in relazione al passato, e perciò per il periodo anteriore alla sentenza Barber, l' età pensionabile delle donne al livello di quella degli uomini, il che ha provocato un peggioramento della situazione delle lavoratrici.
14 Di conseguenza, la questione pregiudiziale va intesa come diretta ad accertare se sia consentito, per ripristinare una situazione di parità, privare la categoria privilegiata (nella fattispecie le donne), per il passato come per il futuro, del vantaggio di cui fruiva, con riferimento tanto alla data dell' entrata in vigore di tale misura (nella fattispecie il 1 luglio 1991) quanto a quella della sentenza Barber (17 maggio 1990), che ha accertato la discriminazione che doveva venir abolita.
15 A questo proposito si deve osservare che nella sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne (Racc. pag. 455, punto 15), la Corte, in relazione a una domanda di risarcimento a motivo di una discriminazione subita in materia di retribuzione, proposta dinanzi al giudice nazionale, ha affermato che il fatto che l' art. 119 si trovi in un contesto in cui si parla della parificazione delle condizioni di lavoro nel senso del progresso toglie ogni valore all' obiezione secondo la quale detto articolo potrebbe essere osservato anche qualora non venissero aumentate le retribuzioni più modeste.
16 Inoltre, nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz (Racc. pag. I-297, punti 18-20), la Corte ha precisato che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via di contrattazione collettiva o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato agli altri lavoratori, regime che, in mancanza della corretta trasposizione dell' art. 119 nell' ordinamento nazionale, resta il solo sistema di riferimento valido.
17 Ne consegue che, una volta che una discriminazione in materia di retribuzione sia stata accertata dalla Corte, e fintantoché non siano state adottate dal regime misure che ripristinano la parità di trattamento, l' osservanza dell' art. 119 può essere garantita solo concedendo alle persone della categoria sfavorita gli stessi vantaggi di cui fruiscono le persone della categoria privilegiata.
18 L' applicazione di questo principio alla fattispecie significa che, per il periodo che va dal 17 maggio 1990, data della sentenza Barber, al 1 luglio 1991, data in cui il regime di cui trattasi ha adottato misure per ripristinare la parità di trattamento, le spettanze di pensione dei lavoratori di sesso maschile vanno calcolate in funzione della stessa età pensionabile dei lavoratori di sesso femminile.
19 Quanto ai periodi lavorativi antecedenti al 17 maggio 1990, basta osservare che la sentenza Barber ha escluso l' applicabilità dell' art. 119 alle prestazioni pensionistiche spettanti per tali periodi, e che, pertanto, i datori di lavoro ed il regime pensionistico non sono più tenuti a garantire la parità di trattamento per dette prestazioni.
20 Ne risulta che, per quanto riguarda tali periodi, il diritto comunitario non imponeva alcun obbligo tale da giustificare provvedimenti che riducessero a posteriori i vantaggi di cui avevano fruito le donne.
21 Quanto ai periodi lavorativi compiuti dopo l' entrata in vigore delle norme miranti ad eliminare la discriminazione, nella fattispecie il 1 luglio 1991, l' art. 119 del Trattato non osta a provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento mediante una riduzione dei vantaggi delle persone in precedenza privilegiate. L' art. 119, infatti, prescrive unicamente che i lavoratori e le lavoratrici percepiscano la stessa retribuzione per lo stesso lavoro, senza tuttavia fissare un determinato livello.
22 Si deve perciò risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 119 del Trattato osta a che un datore di lavoro, che adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza Barber, elevi l' età pensionabile delle donne al livello di quella degli uomini per quel che riguarda i periodi lavorativi compresi tra il 17 maggio 1990, data di detta sentenza, e la data di entrata in vigore di detti provvedimenti. Invece, per i periodi lavorativi posteriori a quest' ultima data, l' art. 119 non gli impedisce di seguire tale criterio. Per i periodi lavorativi anteriori al 17 maggio 1990, il diritto comunitario non imponeva alcun obbligo tale da giustificare misure che riducessero a posteriori i vantaggi di cui avevano fruito le donne.
Sulla seconda questione
23 Con la seconda questione il giudice a quo chiede se, qualora l' art. 119 consenta di elevare l' età pensionabile delle donne al livello di quella degli uomini, i regimi pensionistici aziendali che operano questa parificazione debbano limitare per quanto possibile le conseguenze sfavorevoli di tale modifica per le donne.
24 Vista la soluzione data alla prima questione, la seconda si pone solo per quanto riguarda i periodi lavorativi posteriori all' entrata in vigore delle misure che ripristinano la parità aumentando l' età pensionabile delle donne.
25 A questo proposito è sufficiente osservare che la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di retribuzione costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e che, data l' efficacia diretta dell' art. 119, la sua applicazione da parte del datore di lavoro dev' essere immediata e completa.
26 Di conseguenza, qualora, dopo aver constatato una discriminazione, un datore di lavoro ripristini la parità per il futuro, riducendo i vantaggi della categoria privilegiata, la parità da conseguire non può essere soggetta a condizioni di gradualità, che si risolverebbero, anche se solo temporaneamente, in una conservazione della discriminazione.
27 Si deve perciò risolvere la seconda questione dichiarando che l' elevazione dell' età pensionabile delle donne al livello di quella degli uomini, decisa da un datore di lavoro per eliminare una discriminazione in materia di pensioni aziendali, per quel che riguarda le prestazioni dovute per periodi lavorativi futuri, non può essere accompagnata da provvedimenti, sia pure transitori, destinati a limitare le conseguenze sfavorevoli che tale elevazione può avere per le donne.
Sulla terza questione
28 Con la terza questione si chiede in sostanza se, nei casi nei quali l' art. 119 osta a che il ripristino della parità di trattamento sia realizzato attraverso l' elevazione dell' età pensionabile delle donne, un regime pensionistico aziendale possa ciononostante adottare questo criterio richiamandosi a giustificazioni obiettive relative alle esigenze dell' azienda o alle proprie esigenze.
29 Tale questione riguarda le prestazioni di pensione dovute in base a periodi lavorativi compresi fra il 17 maggio 1990, data della sentenza Barber, e la data dell' entrata in vigore dei provvedimenti diretti a ripristinare la parità di trattamento elevando l' età pensionabile delle donne. In realtà, come è stato sopra rilevato, solo per questi periodi non è lecito seguire tale modo di procedere.
30 A questo proposito, si deve osservare che, anche ammesso che in questo contesto fosse possibile prendere in considerazione giustificazioni obiettive relative alle esigenze dell' azienda o a quelle del regime pensionistico aziendale interessato, tale regime non potrebbe richiamarsi, a giustificazione dell' aumento dell' età pensionabile delle donne durante detto periodo, a difficoltà finanziarie rilevanti come quelle di cui ha tenuto conto la Corte nella sentenza Barber, poiché detto lasso di tempo è relativamente breve e, comunque, imputabile al comportamento del regime stesso.
31 Si deve dunque risolvere la terza questione dichiarando che l' art. 119 del Trattato osta a che un regime pensionistico aziendale, richiamandosi alle proprie difficoltà o a quelle dell' azienda interessata, elevi a posteriori l' età pensionabile delle donne per i periodi lavorativi compresi tra il 17 maggio 1990 e l' entrata in vigore dei provvedimenti con i quali il regime di cui trattasi ha ripristinato la parità di trattamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dai governi tedesco, olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Industrial Tribunal di Bedford con sentenza 2 novembre 1992, dichiara:
1) L' art. 119 del Trattato osta a che un datore di lavoro, che adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza 17 maggio 1990, Barber (causa C-262/88), elevi l' età pensionabile delle donne al livello di quella degli uomini per quel che riguarda i periodi lavorativi compresi tra il 17 maggio 1990 e la data di entrata in vigore di detti provvedimenti. Invece, per i periodi lavorativi posteriori a quest' ultima data, l' art. 119 non gli impedisce di seguire tale criterio. Per i periodi lavorativi anteriori al 17 maggio 1990, il diritto comunitario non imponeva alcun obbligo tale da giustificare misure che riducessero a posteriori i vantaggi di cui avevano fruito le donne.
2) L' elevazione dell' età pensionabile delle donne al livello di quella degli uomini, decisa, a seguito della suddetta sentenza Barber, da un datore di lavoro per eliminare una discriminazione in materia di pensioni aziendali, per quel che riguarda le prestazioni dovute per periodi lavorativi futuri, non può essere accompagnata da provvedimenti, sia pure transitori, destinati a limitare le conseguenze sfavorevoli che tale elevazione può avere per le donne.
3) L' art. 119 del Trattato osta a che un regime pensionistico aziendale, richiamandosi alle proprie difficoltà o a quelle dell' azienda interessata, elevi a posteriori l' età pensionabile delle donne per i periodi lavorativi compresi tra il 17 maggio 1990 e l' entrata in vigore dei provvedimenti con i quali il regime ha ripristinato la parità di trattamento.
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