Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Cereali ° Prelievo di corresponsabilità ° Operazioni gravate ° Immissione dei prodotti sul mercato ° Nozione ° Vendita con patto di riscatto ad un trasformatore ° Inclusione ° Rimborso, in caso di esercizio del diritto di riscatto, del prelievo riscosso per trasformazioni effettuate da un terzo per conto del produttore che utilizza i prodotti trasformati nella propria azienda ° Esclusione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3779/88]
Massima
Tenuto conto dello scopo perseguito dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, che è quello di limitare le eccedenze strutturali sul mercato, l' immissione dei prodotti sul mercato costituisce il criterio che consente di differenziare gli operatori al fine di decidere se essi debbano o no essere assoggettati al prelievo. Si verifica immissione sul mercato non appena un produttore si privi del possesso dei cereali da lui prodotti per venderli al trasformatore, chiunque questi sia, anche se, successivamente, detto produttore riacquista i cereali dal trasformatore sotto forma di prodotto lavorato.
In un regime di vendita con patto di riscatto, vi è immissione sul mercato dei cereali al momento della vendita effettuata dal produttore. Anche se l' esercizio del diritto di riscatto ripristina, secondo il diritto nazionale, la situazione precedente alla vendita, esso non cancella l' effetto che questa vendita, aumentando il volume dei quantitativi offerti, ha avuto sul mercato e sul livello dei prezzi. Ne consegue che tale regime non giustifica un rimborso del prelievo ai sensi del regolamento n. 3779/88, relativo al rimborso del prelievo per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore.
Parti
Nella causa C-411/92,
Repubblica francese, rappresentata dal signor P. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, addetto principale di amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento parziale della decisione della Commissione 23 settembre 1992, 92/491/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio finanziario 1989 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" (GU L 298, pag. 23),
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler (relatore), F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 19 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 maggio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 1992 la Repubblica francese, in forza dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, ha chiesto l' annullamento parziale della decisione della Commissione 23 settembre 1992, 92/491/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio finanziario 1989 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia" (GU L 298, pag. 23), in quanto questa decisione dichiara non ammissibili al finanziamento comunitario talune spese per il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali.
2 Per porre rimedio alle eccedenze strutturali che caratterizzano il mercato dei cereali, il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), come modificato, prevede un prelievo di corresponsabilità, integrato da un prelievo di corresponsabilità supplementare, ai quali sono assoggettati in particolare i cereali che subiscono una prima trasformazione.
3 L' art. 1, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1986, n. 2040, relativo alle modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (GU L 173, pag. 65), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 12 agosto 1986, n. 2572 (GU L 229, pag. 25), ha esentato dal prelievo di corresponsabilità le prime trasformazioni effettuate da un produttore nella sua azienda agricola, sempreché il prodotto ottenuto dalla trasformazione fosse utilizzato ai fini dell' alimentazione degli animali nella stessa azienda e sempreché talune altre condizioni fossero soddisfatte.
4 Con sentenza 29 giugno 1988, causa 300/86, Van Landschoot (Racc. pag. 3443), la Corte ha dichiarato invalido l' art. 1, n. 2, secondo comma, del citato regolamento n. 2040/86, come modificato, in quanto esso non contemplava esenzioni per le prime trasformazioni di cereali effettuate fuori dell' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell' azienda.
5 In considerazione di questa sentenza, con il regolamento (CEE) 26 luglio 1988, n. 2324 (GU L 202, pag. 39), la Commissione ha modificato il regolamento (CEE) 26 maggio 1988, n. 1432, recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali (GU L 131, pag. 37), che essa aveva emanato in sostituzione del citato regolamento n. 2040/86.
6 A termini dell' art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1432/88, come modificato dal citato regolamento n. 2324/88:
"(...) per 'immissione sul mercato' s' intendono le vendite (comprese le operazioni di baratto) da parte dei produttori, dei prodotti di cui (...), tal quali oppure sotto forma di prodotti, trasformati, all' eccezione delle pannocchie di granturco raccolte e triturate per essere insilate in un' azienda agricola, alle imprese di ammasso, di commercializzazione e di trasformazione, ad altri produttori e all' organismo d' intervento".
7 Il regolamento (CEE) della Commissione 2 dicembre 1988, n. 3779, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore (GU L 332, pag. 17), nell' art. 1, n. 1, dispone che:
"Gli organismi competenti designati dagli Stati membri rimborsano, anteriormente al 30 giugno 1989 ai produttori, su richiesta di questi ultimi, gli importi dei prelievi di corresponsabilità trattenuti:
° (...)
° sulle operazioni di trasformazione di cereali consegnati o messi a disposizione di un' impresa da un produttore (lavoro per conto terzi) in vista di una utilizzazione successiva nella sua azienda, avvenute fino al 26 luglio 1988 nel quadro dell' articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/88".
8 Il regime tributario francese istituito per dare attuazione alla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), ha sancito un significato più restrittivo del lavoro per conto terzi di quello risultante dal citato regolamento n. 3779/88, in quanto soltanto la trasformazione di cereali con ritiro della stessa partita è considerata come lavoro per conto terzi, mentre una trasformazione con ritiro di una partita equivalente è considerata come una doppia vendita, che non consente pertanto l' esonero dal prelievo.
9 Per garantire che nell' ipotesi di una trasformazione con ritiro dell' equivalente gli operatori economici francesi fruiscano, alle stesse condizioni vigenti negli altri Stati membri, dell' esonero dai prelievi, l' Office national interprofessionnel des céréales ha istituito una procedura di vendita con patto di riscatto ai sensi dell' art. 1659 del codice civile francese. L' esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore determina la risoluzione della vendita e rimette le parti nella situazione in cui si trovavano prima della vendita, senza operare un nuovo mutamento.
10 Nel sistema istituito in Francia, il produttore che ritiene gli debba essere riservata una determinata quantità di cereali per il proprio consumo o per una trasformazione successiva la vende con patto di riscatto, vale a dire con condizione risolutiva, all' ammassatore o al trasformatore al prezzo in vigore il giorno della vendita, ma pagando il prelievo di corresponsabilità. Il patto di riscatto ha soltanto l' effetto di vietare all' ammassatore o al trasformatore di utilizzare le quantità di cui così dispone a beneficio di un terzo, quanto meno senza il consenso del venditore. Soltanto nel caso in cui il produttore non abbia bisogno di tutte le quantità cedute con patto di riscatto, queste sono vendute sul mercato, essendo stato il prelievo pagato a monte. In relazione alle quantità rese al produttore il prelievo viene rimborsato poiché tali quantità sono utilizzate dal produttore stesso.
11 Nella decisione impugnata 23 settembre 1992 la Commissione si rifiutava di riconoscere la conformità al diritto comunitario del rimborso dei prelievi effettuati dalle autorità francesi. Nella relazione di sintesi 27 luglio 1992, relativa ai risultati del controllo per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, per l' esercizio finanziario 1989, la Commissione osservava in particolare che il citato regolamento n. 1432/88, riferendosi alla vendita, aveva voluto assoggettare i cereali al prelievo già all' atto della loro immissione sul mercato e che il regolamento n. 3779/88 prendeva in considerazione quale unico caso di esonero il lavoro per conto terzi, in quanto non vi erano né vendita, né immissione sul mercato, né pertanto un prezzo che avrebbe potuto influenzare l' equilibrio del mercato.
12 A sostegno del ricorso di annullamento la Repubblica francese deduce in sostanza che il sistema della vendita con patto di riscatto è il solo che consenta di esonerare dai prelievi la trasformazione di cereali effettuata per conto di un produttore fuori della sua azienda, pur rispettando le disposizioni tributarie francesi. Il meccanismo della vendita con patto di riscatto non comporterebbe l' effettiva immissione sul mercato del prodotto venduto e non pregiudicherebbe pertanto lo scopo del regime di corresponsabilità, cioè quello di riassestare il settore dei cereali.
13 La Commissione replica che i cereali venduti con patto di riscatto sono, al momento della vendita, immessi sul mercato e danno luogo alla fissazione e al pagamento di un prezzo, il che giustifica la riscossione dei prelievi. La risoluzione della vendita conseguente all' esercizio del diritto di riscatto non sarebbe in grado di neutralizzare a posteriori l' effetto esercitato dalla vendita sull' equilibrio del mercato e pertanto di giustificare il rimborso dei prelievi.
14 Per statuire sulla fondatezza del ricorso occorre ricordare che lo scopo della disciplina comunitaria in fatto di prelievo di corresponsabilità è quello di limitare le eccedenze strutturali di cereali sul mercato e che questo scopo giustifica il sottoporre al prelievo solo la trasformazione di cereali messi sul mercato, giacché le partite di cereali smaltite in circuito chiuso non contribuiscono a costituire eccedenze (v. sentenze 29 giugno 1988, Van Landschoot, dianzi citata, punto 11, e 20 settembre 1990, causa C-203/89, Van Landschoot, Racc. pag. I-3509, punto 22).
15 Nella citata sentenza 20 settembre 1990 la Corte ha rilevato (punto 24) che l' esistenza o l' assenza di immissione dei prodotti sul mercato è l' elemento che, tenuto conto dello scopo perseguito dal prelievo di corresponsabilità, costituisce il criterio che consente di differenziare gli operatori al fine di decidere se essi debbano o no essere assoggettati al prelievo.
16 Essa ha affermato (punto 25) che si verifica immissione sul mercato non appena un produttore si privi del possesso dei cereali da lui prodotti per venderli al trasformatore, chiunque questi sia, anche se, successivamente, detto produttore riacquista i cereali dal trasformatore sotto forma di prodotto lavorato.
17 Orbene, va rilevato che nel regime della vendita con patto di riscatto, istituito dalle autorità francesi, vi è immissione sul mercato dei cereali al momento della vendita effettuata dal produttore. Infatti, questa vendita, aumentando il volume dei quantitativi offerti sul mercato, incide sui prezzi e pone il produttore-venditore con patto di riscatto nella stessa situazione di qualsiasi altro venditore.
18 L' esercizio del diritto di riscatto, anche se secondo il diritto civile francese ripristina la situazione precedente alla vendita, non cancella l' effetto che questa vendita ha avuto sul mercato e sul livello dei prezzi e non è quindi consona allo scopo di ridurre le eccedenze nel settore dei cereali. Ne consegue che in questo caso un rimborso del prelievo non è giustificato.
19 Il ricorso di annullamento deve pertanto essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 A norma dell' art. 69 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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