Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Sussidio alla trasformazione del latte scremato in caseina e caseinati ° Controlli di competenza degli Stati membri ° "Sorveglianza permanente" dell' impresa produttrice e della composizione della caseina e dei caseinati ° Nozione ° Conseguenze che vanno tratte dal risultato dei controlli
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 756/70, art. 3, n. 3]
2. Agricoltura ° FEAOG ° Liquidazione dei conti ° Termine per la produzione di informazioni integrative da parte dello Stato membro ° Invito a fornire le dette informazioni formulato dalla Commissione dopo la scadenza del termine inizialmente impartito ° Conseguenze
Massima
1. Nell' ambito del controllo affidato al competente ente di intervento nazionale, la nozione di "sorveglianza permanente" ai sensi dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 756/70, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati, implica che, qualora dalle analisi ufficiali risulti che una parte delle partite che hanno superato i controlli interni eseguiti dal trasformatore non sono in realtà conformi ai requisiti del detto regolamento e non danno quindi diritto ad aiuto, le autorità nazionali sono tenute a effettuare ulteriori controlli, onde accertare se le altre partite per cui è stata presentata domanda di aiuto sono effettivamente conformi ai requisiti del regolamento, ovvero a effettuare un' opportuna estrapolazione, basandosi sul calcolo delle probabilità.
2. Qualora la Commissione, nel corso del procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG per un determinato esercizio, inviti lo Stato membro, dopo la scadenza del termine impartitogli per la presentazione delle informazioni supplementari, a fornire ulteriori informazioni senza imporre una scadenza, essa non può negare l' imputazione al FEAOG degli importi controversi allegando la tardività dei chiarimenti forniti dalle autorità nazionali dopo la scadenza del termine inizialmente impartito.
Parti
Nella causa C-413/92,
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Emile Reuter,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione della Commissione 23 settembre 1992, K(92)1783 def., pubblicata con il riferimento 92/491/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio finanziario 1989 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 298, pag. 23),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), R. Joliet, G.C. Rodríguez Iglesias e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 10 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 maggio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 dicembre 1992, la Repubblica federale di Germania ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento parziale della decisione della Commissione 23 settembre 1992, K(92)1783 def., pubblicata con il riferimento 92/491/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio finanziario 1989 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 298, pag. 23, in prosieguo: la "decisione controversa"), nella parte in cui esclude l' importo di 432 000 DM dal finanziamento comunitario.
2 Il regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1970, n. 756, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU L 91, pag. 28, in prosieguo: il "regolamento"), vigente all' epoca dei fatti in esame, dispone nell' art. 3, n. 1, lett. b), che "i produttori di caseina o caseinati possono beneficiare dell' aiuto soltanto (...) se si sottopongono ad un controllo effettuato dall' organismo d' intervento competente". Il n. 3 del medesimo articolo precisa inoltre che "il controllo di cui al paragrafo 1, lett. b), consiste almeno nella sorveglianza permanente dell' impresa produttrice e della composizione della caseina e dei caseinati". La nozione di sorveglianza permanente non è definita nel regolamento.
3 Risulta dagli atti di causa che, all' epoca dei fatti, le procedure di controllo delle imprese produttrici di caseina e di caseinati, applicate nella Repubblica federale di Germania, prevedevano una fase svolta all' interno dell' impresa produttrice e una fase ufficiale.
4 Nell' ambito della prima fase, i produttori procedevano direttamente al prelievo dei campioni da ciascuno dei lotti di caseina e di caseinati prodotti, ne effettuavano le analisi riportandone poi i risultati in un registro di laboratorio. I produttori inoltravano una domanda di aiuto soltanto quando i risultati delle analisi erano soddisfacenti.
5 Nell' ambito della seconda fase, i funzionari incaricati di effettuare il controllo si recavano almeno una volta a settimana in ciascuna delle imprese produttrici per una verifica in loco. Durante ogni sopralluogo essi controllavano, in base alla documentazione loro esibita, se l' impresa aveva svolto regolarmente le analisi interne previste dalla normativa vigente. Inoltre, nel corso di almeno due dei sopralluoghi mensili, gli stessi funzionari prelevavano campioni di ogni partita di caseina e di caseinati inviandoli direttamente per le analisi ai laboratori ufficiali competenti. Infine, ad intervalli variabili da quattro a sei mesi, veniva eseguito un controllo finale in ciascuna impresa, in esito al quale venivano adottate le decisioni definitive in merito alla concessione dell' aiuto.
6 Nella decisione controversa, la Commissione rifiutava di imputare a carico del FEAOG l' importo di 432 000 DM corrisposto dalla Repubblica federale di Germania ad alcuni produttori tedeschi per quantitativi di latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati.
7 A giustificazione di tale rifiuto, la Commissione contestava il sistema di controllo applicato in Germania. Nella sua "relazione di sintesi", nella parte relativa alla decisione controversa, essa formulava i seguenti rilievi: "(...) in caso di risultati soddisfacenti viene approvata la totalità dell' aiuto richiesto per quel mese. Ma se, per contro, i risultati sono insoddisfacenti, l' eventuale ammenda imposta dalle autorità tedesche è limitata unicamente all' aiuto dovuto per la partita da cui è stato prelevato il campione. Il FEAOG considera scorretto tale modo di procedere (...)".
8 La Repubblica federale di Germania ha quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale ha dedotto tre diversi motivi.
Sul primo motivo
9 Nell' ambito del primo motivo la Repubblica federale di Germania afferma che il sistema di controllo applicato in Germania all' epoca dei fatti garantiva la sorveglianza permanente dei produttori di caseina e di caseinati ai sensi del regolamento. Ogni partita prodotta è stata effettivamente sottoposta ad un controllo interno ed i risultati hanno trovato conferma nei controlli ufficiali nel 95% dei casi, giungendo ad un riscontro del 98% se si prescinde dai dati relativi al superamento del tenore massimo in germi termofili di difficile individuazione.
10 La Commissione, dal canto suo, afferma di non aver alcuna obiezione da sollevare, di per sé, in merito al sistema applicato in Germania. I suoi rilievi riguarderebbero, infatti, esclusivamente le conseguenze che le autorità tedesche traggono dall' applicazione del detto sistema nel caso in cui le analisi ufficiali diano un esito negativo in contrasto con le analisi interne.
11 In risposta ad un quesito rivolto dalla Corte, la Commissione ha chiarito a tale riguardo che, quando un' impresa presentava una domanda di aiuto relativa a cento partite le quali, in base ai prelievi effettuati nell' ambito dei controlli interni, risultavano conformi ai requisiti del regolamento e le autorità amministrative eseguivano, in sede di controllo ufficiale, dieci prelievi di cui uno con risultati insoddisfacenti, le autorità tedesche escludevano la concessione dell' aiuto soltanto in relazione alla partita il cui campione aveva dato esito negativo, pur mantenendo l' aiuto per le rimanenti 99 partite, e ciò nonostante che il campione negativo rappresentasse il 10% dei prelievi ufficiali. Orbene, secondo la Commissione, nei casi in cui il risultato di un controllo ufficiale si discostava dall' esito del controllo interno, le autorità tedesche avrebbero dovuto procedere ad ulteriori controlli di laboratorio o ad una estrapolazione dei risultati. Nessuna delle due procedure essendo stata applicata dalle autorità tedesche, la Commissione ha effettuato direttamente l' estrapolazione dei risultati prevista nell' ambito della liquidazione dei conti del FEAOG.
12 La tesi della Commissione va condivisa.
13 E' senz' altro vero che, nell' ambito del sistema applicato in Germania all' epoca dei fatti in esame, ogni partita prodotta veniva assoggettata ad un controllo interno e che, complessivamente, vi era un' ampia concordanza tra i risultati dei controlli interni e quelli dei controlli ufficiali. Tuttavia, la prassi seguita non garantiva l' esistenza di questa stessa concordanza in tutti i casi in cui l' aiuto veniva corrisposto. Nell' ipotesi in cui il controllo eseguito in sede ufficiale dava un esito negativo, l' affidabilità delle analisi effettuate internamente dall' impresa interessata andava necessariamente messa in dubbio. Le autorità tedesche avrebbero quindi dovuto effettuare ulteriori controlli per verificare se le altre partite per le quali era stata presentata una domanda da parte dell' impresa fossero effettivamente conformi ai requisiti posti dal regolamento, oppure procedere all' estrapolazione dei risultati, basandosi sul calcolo delle probabilità.
14 Orbene, è pacifico che le autorità tedesche non hanno fatto ricorso né alla prima né alla seconda delle procedure sopra menzionate.
15 Stando così le cose, il primo motivo va disatteso.
Sul secondo motivo
16 Con il secondo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che se vi è stata un' errata interpretazione da parte sua del diritto comunitario questa sarebbe dovuta all' atteggiamento assunto dalla Commissione. Infatti, nella relazione di sintesi, relativa alle conclusioni dei lavori preparatori per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, per gli esercizi 1974 e 1975 (in prosieguo: la "relazione di sintesi 1974-1975"), la Commissione rilevava che "in Germania il sistema vigente non prevede che, nel caso di analisi negative, i risultati vengano estrapolati su tutto il periodo di rappresentatività del campione (...). I risultati negativi e i risultati con classificazione di qualità superiore possono allora essere attribuiti soltanto alle partite di produzione da cui provengono i relativi campioni". La prassi seguita dalle autorità tedesche è stata quindi, secondo il governo ricorrente, espressamente dichiarata compatibile con il diritto comunitario. Avendo in seguito mutato questa sua opinione, la Commissione avrebbe dovuto richiamare tempestivamente l' attenzione del governo federale su questa circostanza, dando a quest' ultimo la possibilità di uniformarsi ai nuovi criteri.
17 La Commissione riconosce di non aver contestato, nella relazione di sintesi 1974-1975, il principio su cui è fondato il metodo di controllo tedesco. Tuttavia vi era in questa relazione una frase importante con la quale si precisava che "in caso di risultati negativi vengono effettuate analisi specifiche". Con l' espressione "analisi specifiche" si intendevano alcune analisi supplementari eseguite su campioni non ancora sottoposti ad un controllo ufficiale in laboratorio. Solo a tale condizione, sostiene la Commissione, il metodo tedesco, basato su una procedura interna di controllo, può soddisfare i requisiti dell' art. 3 del regolamento. Un controllo sistematico, ma di natura esclusivamente amministrativa, non sarebbe sufficiente se, in caso di risultati negativi, non venissero effettuati i prelievi supplementari sopra menzionati.
18 Nella replica, il governo ricorrente contesta la tesi secondo la quale l' obbligo di effettuare ulteriori prelievi di campioni in caso di risultati negativi discenderebbe dalla relazione di sintesi 1974-1975, affermando quindi che esso poteva legittimamente ritenere che il sistema di controllo adottato fosse approvato dalla Commissione.
19 Peraltro, lo stesso governo sottolinea che nel corso dei controlli ufficiali venivano prelevati alcuni campioni di riserva che, in caso di risultati negativi, sarebbero stati sottoposti su richiesta delle imprese ad un' ulteriore verifica in un altro laboratorio.
20 A tale riguardo, e anche nell' ipotesi in cui un' indicazione inesatta contenuta nella relazione di sintesi della Commissione abbia potuto comportare l' annullamento della decisione impugnata, si deve rilevare che l' interpretazione data dalla Commissione all' espressione "analisi specifiche" è la sola che garantisca la coerenza del sistema.
21 Infatti, in caso di esito negativo, l' unico modo per verificare l' affidabilità delle analisi interne non ancora controllate mediante un' analisi ufficiale è quello di eseguire controlli supplementari sulle stesse partite. Le autorità tedesche non potevano pertanto ragionevolmente ritenere che tale espressione facesse riferimento alla verifica effettuata presso un altro laboratorio delle analisi già eseguite in sede di controllo ufficiale.
22 Stando così le cose il secondo motivo va disatteso.
Sul terzo motivo
23 Con il terzo motivo, la Repubblica federale di Germania afferma che l' importo di 432 000 DM escluso dal finanziamento comunitario comprende 24 365 DM che, anche nell' ipotesi in cui venissero accolti i criteri definiti dalla Commissione, andrebbero imputati al FEAOG.
24 Quest' ultima somma è costituita da due importi di cui il primo, pari a 6 668 DM, riguarda un quantitativo di caseina che in un primo momento era stato erroneamente considerato difettoso.
25 Nella controreplica, la Commissione riconosce di aver commesso un errore nell' attribuire tale importo a carico della Repubblica federale di Germania.
26 Quanto al secondo importo, pari a 17 697 DM, esso risulta da un elenco costellato di errori che riportava il numero di campioni negativi per ciascun produttore. In tale elenco, questo stesso numero risultava più elevato poiché sia i campioni principali prelevati su una partita sia i campioni di controllo erano stati considerati negativi.
27 Il governo ricorrente sottolinea di aver segnalato con telecopia 24 aprile 1992 tale errore alla Commissione, ma che quest' ultima non aveva effettuato alcuna correzione. Indubbiamente, il documento era stato inviato dopo la scadenza del termine del 15 luglio 1991 fissato dalla Commissione; tuttavia, con lettera 1 agosto 1991, quest' ultima aveva chiesto alla Repubblica federale di Germania di presentare ulteriori documenti in relazione agli aiuti in materia di caseina, senza però far riferimento al termine del 15 luglio e senza fissarne un altro.
28 Secondo la Commissione, la lettera 1 agosto 1991 altro non era che una sintesi delle conclusioni di una riunione svoltasi a Bruxelles il 21 giugno 1991, nel corso della quale le autorità tedesche erano state invitate a produrre una documentazione integrativa. Benché fosse stata inviata per telecopia dopo la scadenza del termine del 15 luglio, essa non implicava in alcun modo una riapertura del termine o una possibile disapplicazione dello stesso. La Commissione ha tuttavia ammesso in udienza che, qualora la domanda fosse stata presentata tempestivamente, i chiarimenti forniti dalle autorità tedesche avrebbero giustificato l' imputazione al FEAOG della somma di cui trattasi.
29 E' indubbio che la lettera 1 agosto 1991 è stata presentata come una sintesi delle conclusioni della riunione bilaterale svoltasi prima della scadenza del termine inizialmente fissato per la presentazione delle osservazioni da parte del governo ricorrente. Tuttavia, alcuni elementi potevano indurre quest' ultimo a ritenere che la Commissione fosse disposta a prendere in considerazione anche le informazioni fornite dopo la scadenza del termine stesso.
30 In primo luogo, la lettera 1 agosto 1991 era stata inviata varie settimane dopo la riunione sopra menzionata e due settimane dopo la scadenza del termine. In secondo luogo, tale lettera non conteneva alcun riferimento a tale termine. In terzo luogo, la circostanza che il ritardo nell' invio della lettera fosse dovuto all' esigenza di tradurne il testo in lingua tedesca non è stata chiarita al destinatario stesso ed è pertanto irrilevante.
31 Di conseguenza, il terzo motivo deve essere accolto.
32 La decisione della Commissione K(92)1783 def., pubblicata nella Gazzetta ufficiale con il riferimento 92/491, va quindi annullata nella parte in cui esclude l' imputazione al FEAOG dell' importo pari a 24 365 DM corrispondente all' ammontare di aiuti alla trasformazione del latte scremato in caseina e caseinati.
33 Il ricorso è respinto per il resto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta sostanzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 23 settembre 1992, K(92)1783 def., pubblicata nella Gazzetta ufficiale con il riferimento 92/491/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio finanziario 1989 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui non imputa al FEAOG l' importo di 24 365 DM corrispondente all' ammontare di aiuti alla trasformazione del latte scremato in caseina e in caseinati.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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