Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Corte dei conti ° Trattamento economico dei membri ° Pensioni ° Pensione di reversibilità ° Determinazione ° Importo massimo della pensione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2290/77, artt. 10 e 16]
Massima
Dalle varie modifiche subite dal regolamento n. 2290/77, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti, emerge che il legislatore ha voluto favorire la vedova in caso di decesso del membro verificatosi durante il periodo di permanenza in carica, ma tale favor del legislatore è stato sempre accompagnato dalla volontà, espressa nell' art. 16, n. 2, del regolamento medesimo, di evitare che l' importo totale riconosciuto alla vedova ed ai figli a carico potesse superare l' importo massimo della pensione che sarebbe spettato al membro deceduto a seguito della cessazione dalle funzioni. Nel caso di un membro deceduto nel corso del proprio mandato, tale importo massimo corrisponde all' importo massimo della pensione previsto dall' art. 10 del regolamento stesso, vale a dire il 70% dell' ultimo stipendio base.
Parti
Nella causa C-416/92,
Signora H., rappresentata dall' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean-Marie Stenier e Jan Inghelram, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti 12 ottobre 1992 con cui è stata liquidata la pensione di reversibilità riconosciuta alla signora H. ed ai figli a seguito del decesso, in corso di mandato, del coniuge, membro della Corte dei conti,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 13 ottobre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 gennaio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 14 dicembre 1992, la signora H., vedova del signor H., ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della Corte dei conti 12 ottobre 1992 con cui venivano definitivamente fissate la pensione di reversibilità vedovile spettante alla ricorrente e quella spettante ai figli a carico in quanto orfani.
2 Il signor H. era membro della Corte dei conti. Aveva assunto le funzioni il 17 ottobre 1987. Il 15 marzo 1992 decedeva, nel corso del proprio mandato, a seguito di un incidente stradale.
3 L' art. 16, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 18 ottobre 1977, n. 2290, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 19 maggio 1981, n. 1416 (GU L 142, pag. 1), così dispone:
"1. La vedova ed i figli a carico di un membro o di un ex membro della Corte dei conti che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso beneficiano di una pensione di riversibilità.
Tale pensione è pari:
- per la vedova al 60%
- per ciascun orfano di padre al 10%
- per ciascun orfano di padre e di madre al 20%
della pensione maturata a norma dell' articolo 10 dal membro o dall' ex membro della Corte dei conti al giorno del suo decesso.
Tuttavia, se il membro della Corte dei conti è deceduto in corso di mandato,
- la pensione di riversibilità per la vedova è pari al 36% dello stipendio base percepito al momento del decesso,
- la pensione di riversibilità del primo orfano di padre e di madre non può essere inferiore al 12% dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di padre e madre, l' importo totale della pensione di riversibilità è ripartito in parti eguali tra gli orfani aventi diritto.
2. Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo accordate non possono superare l' importo della pensione del membro o dell' ex membro della Corte dei conti, sulla base della quale sono determinate. All' occorrenza, l' ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati proporzionalmente alle percentuali previste sopra".
4 L' importo della pensione del membro o dell' ex membro è stabilito dall' art. 10, primo comma, ai sensi del quale:
"La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,50% dell' ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare. L' ammontare massimo della pensione è pari al 70% dell' ultimo stipendio base percepito".
5 Nella decisione impugnata, la Corte dei conti rileva, anzitutto, che il coniuge deceduto, avendo esercitato le sue funzioni per quattro anni e quattro mesi, avrebbe avuto diritto ad una pensione lorda pari al 19,5% del proprio ultimo stipendio base, dal quale si dovrebbero poi detrarre i contributi versati alla cassa di assicurazione contro le malattie e le imposte. Partendo da tale importo, la Corte dei conti ha determinato, sulla base dell' art. 16, n. 1, secondo capoverso, del regolamento n. 2290/77, l' importo mensile della pensione di reversibilità dei due orfani. Atteso che il signor H. è deceduto nel corso del proprio mandato, la Corte dei conti ha determinato la pensione di reversibilità della vedova ai sensi dell' art. 16, n. 1, terzo capoverso, primo trattino, del menzionato regolamento. Da tale importo la Corte ha quindi detratto i contributi per la cassa malattia e le imposte.
6 Considerato che l' importo totale delle pensioni di reversibilità superava l' importo della pensione maturata dal signor H. in ragione dei quattro anni e quattro mesi di permanenza in carica, la Corte dei conti applicava l' art. 16, n. 2, del regolamento n. 2290/77 riducendo proporzionalmente la pensione di reversibilità della vedova e degli orfani.
7 A sostegno del ricorso la signora H. deduce la violazione, rispettivamente, dell' art. 16 del regolamento n. 2290/77 e del principio di non discriminazione.
8 Secondo la ricorrente, la pensione di reversibilità vedovile deve essere determinata in base alle specifiche disposizioni di cui all' art. 16, n. 1, terzo capoverso, applicabili nell' ipotesi in cui un membro deceda nel corso del proprio mandato. In tal modo, a base della pensione dovrebbe essere assunto lo "stipendio base percepito al momento del decesso" e non la "pensione del membro o dell' ex membro" ai sensi del n. 2 del medesimo articolo. Conseguentemente, la riduzione prevista dalla detta disposizione non potrebbe trovare applicazione ai fini della determinazione della pensione di reversibilità ad essa spettante.
9 Secondo la Corte dei conti, invece, il menzionato n. 2 dell' art. 16 si applica all' "ammontare massimo delle pensione (...) da assegnarsi" ai sensi del precedente n. 1. Conseguentemente, la riduzione dovrebbe applicarsi a tutte le pensioni di reversibilità di orfano e vedovili, indipendentemente dal fatto che il membro sia deceduto o meno nel corso del proprio mandato.
10 Nessuna delle tesi sostenute dalle parti appare accettabile.
11 Da un lato, l' applicazione sistematica del n. 2 dell' art. 16 anche nel caso in cui il membro sia deceduto nel corso del proprio mandato implica, ad esempio, che i superstiti non avranno diritto ad alcuna pensione ove il decesso del membro si verifichi prima della maturazione del diritto alla pensione. Se è pur vero che tale svantaggio si riduce progressivamente con lo svolgimento del mandato, resta nondimeno il fatto che esso scompare completamente solo con il compimento dell' ottavo anno di esercizio delle funzioni, vale a dire nel momento in cui il membro avrebbe maturato il diritto, sulla base dell' art. 10, ad una pensione di collocamento a riposo pari a otto volte il 4,5%, vale a dire al 36% dell' ultimo stipendio, percentuale identica a quella prevista dall' art. 16, n. 1, terzo capoverso, in favore della vedova.
12 D' altro canto, ove si accogliesse la tesi della signora H., secondo cui l' art. 16, n. 2, riguarda le sole ipotesi in cui la pensione di reversibilità è determinata sulla base del n. 1, secondo capoverso, del medesimo articolo, tale disposizione finirebbe per avere senso, come illustrato dall' avvocato generale al paragrafo 39 delle proprie conclusioni, solamente nel caso in cui, ad esempio, il membro deceduto nel corso del mandato lasci il coniuge e più di dieci figli a carico. Solamente in tale ipotesi, infatti, il cumulo delle quote pari al 10% per ogni orfano potrebbe superare il tetto massimo dell' importo della pensione cui il membro deceduto avrebbe avuto diritto.
13 Alla luce di tali considerazioni e muovendo dalla genesi dell' art. 16, ci si deve chiedere quale sia la finalità delle disposizioni del n. 1, terzo capoverso, e del n. 2.
14 A tal riguardo, dall' esame delle varie modifiche apportate alla normativa di cui trattasi emerge la volontà del legislatore di favorire la vedova in caso di decesso del membro verificatosi nel corso del mandato. Tuttavia, dai successivi adeguamenti delle aliquote delle pensioni risulta la costante volontà degli autori di tali disposizioni di impedire che l' importo totale riconosciuto ai superstiti possa superare l' importo massimo della pensione che sarebbe spettata al membro deceduto all' atto della cessazione dal servizio.
15 L' evoluzione della normativa attinente al trattamento economico dei membri e degli ex membri delle istituzioni europee evidenzia come la finalità di disposizioni quali l' art. 16, n. 2, del regolamento n. 2290/77 fosse, sin dall' inizio, quella di ricomprendere tutti i casi di determinazione di pensioni di reversibilità e di far sì che l' importo totale di tali pensioni non superasse il massimo della pensione spettante al membro per effetto del collocamento a riposo.
16 Atteso che il signor H. è deceduto nel corso del proprio mandato, il tetto massimo applicabile all' importo totale delle pensioni concesse ai superstiti corrisponde quindi all' "ammontare massimo della pensione" di collocamento a riposo previsto dall' art. 10 del regolamento, vale a dire al 70% dell' ultimo stipendio base.
17 Assumendo come importo massimo quello della pensione che sarebbe spettata al signor H. il giorno del decesso e limitando conseguentemente le pensioni a favore dei superstiti, la Corte dei conti ha violato le disposizioni di cui agli artt. 10 e 16 del regolamento n. 2290/77.
18 La decisione della Corte dei conti 12 ottobre del 1992 deve essere quindi annullata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte dei conti, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Corte dei conti 12 ottobre 1992, con cui sono state determinate le pensioni di reversibilità vedovile e di orfano in favore della signora H. e dei figli, è annullata.
2) La Corte dei conti è condannata alle spese.
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