Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Controlli sistematici alla frontiera sulla composizione e sulla qualità del latte scremato in polvere destinato ad essere denaturato o trasformato in un altro Stato membro e che dà diritto ad un aiuto ° Controlli che non possono basarsi né sulla normativa comunitaria pertinente né sulle esigenze riconosciute dall' art. 36 del Trattato ° Inammissibilità ° Controlli per sondaggio ° Ammissibilità
[Trattato CEE, artt. 34 e 36; regolamenti (CEE) della Commissione n. 1624/76, art. 2, nn. 1 e 4, come modificato dal regolamento n. 1726/79, e n. 1725/79, art. 10]
2. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse d' effetto equivalente ° Riscossione di un onere pecuniario al momento di controlli sistematici, non conformi alla normativa comunitaria, effettuati alla frontiera all' atto dell' esportazione di latte scremato in polvere in un altro Stato membro ° Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 9 e 12; regolamenti della Commissione n. 1624/76 e n. 1725/79)
Massima
1. Controlli effettuati sistematicamente alla frontiera da parte dello Stato membro di spedizione e destinati ad accertare la composizione e la qualità del latte scremato in polvere prima di esser denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, che può per questo motivo fruire di un aiuto, non essendo né previsti dalla normativa comunitaria pertinente, e cioè l' art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, e l' art. 10 del regolamento n. 1725/79, né giustificati da una delle esigenze riconosciute dall' art. 36 del Trattato, costituiscono misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' esportazione negli scambi fra Stati membri vietate dall' art. 34 del Trattato.
Viceversa controlli alla frontiera aventi lo stesso scopo sono ammissibili solo se vengono effettuati per sondaggio.
2. Un onere pecuniario riscosso da uno Stato membro in occasione di controlli effettuati alla frontiera all' esportazione di latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, mentre, a causa del loro carattere sistematico, tali controlli non possono trovare fondamento nei regolamenti nn. 1624/76 e 1725/79, costituisce una tassa d' effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12 del Trattato, anche se corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo.
Parti
Nel procedimento C-426/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Repubblica federale di Germania
e
Deutsches Milch-Kontor GmbH,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell' aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro (GU L 180, pag. 9), nella versione di cui all' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726 (GU L 199, pag. 10), sull' interpretazione dell' art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979 n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), e sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 16 e 95 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco (relatore), C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Repubblica federale di Germania, dall' avv. Thomas Tschentscher, del foro di Francoforte sul Meno;
° per la Deutsches Milch-Kontor GmbH, dall' avv. Barbara Festge, del foro di Amburgo;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Georg M. Berrisch e Hans-Juergen Rabe, rispettivamente del foro di Bruxelles e di Amburgo;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Repubblica federale di Germania, rappresentata dall' avv. Thomas Tschentscher, assistito dal signor Karl-Wolfgang Komarek, perito, della Deutsches Milch-Kontor GmbH e della Commissione all' udienza del 10 febbraio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 27 agosto 1992, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre successivo, il Bundesverwaltungsgericht (Terza Sezione) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell' aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro (GU L 180, pag. 9), nella versione di cui all' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726 (GU L 199, pag. 10), sull' interpretazione dell' art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979 n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), e sull' interpretazione degli artt. 9, 12, 16 e 95 del Trattato CEE.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra l' impresa Deutsches Milch-Kontor GmbH (in prosieguo: la "DMK") e l' amministrazione tedesca [il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l' alimentazione e le foreste), in prosieguo: il "BEF"], per quanto riguarda l' onere delle spese afferenti i controlli sistematici effettuati alla frontiera all' atto dell' esportazione da parte della DMK in Italia di latte scremato in polvere che fruisce di restituzioni all' esportazione.
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), dispone, nell' art. 10, n. 1, che al latte scremato in polvere utilizzato per l' alimentazione degli animali e che risponda a determinati requisiti vengono concessi aiuti.
4 In conformità al n. 2 dello stesso art. 10, il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all' alimentazione degli animali (GU L 169, pag. 4).
5 Come principio generale, l' aiuto viene concesso nello Stato membro in cui il latte scremato in polvere è destinato all' alimentazione degli animali o utilizzato per la produzione di alimenti composti per animali. Tuttavia, l' art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 986/68 autorizza gli Stati membri a versare un aiuto anche per il latte scremato in polvere prodotto nel loro territorio, ma denaturato o utilizzato nel territorio di un altro Stato membro. In tal caso, le condizioni di concessione dell' aiuto sono stabilite dal regolamento n. 1624/76, nella versione modificata dal regolamento n. 1726/79, ambedue già citati. Gli Stati membri si sono avvalsi di tale possibilità solo per l' esportazione di latte scremato in polvere in Italia, a partire dal 15 luglio 1976.
6 L' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, prevede due controlli destinati ad accertare che sia dovuta una restituzione all' esportazione. Il primo, vertente sulla composizione e sulla qualità del latte scremato in polvere, avviene nello Stato esportatore. Il secondo, effettuato nello Stato in cui ha luogo la trasformazione (Italia), consiste nell' accertare che il prodotto sia stato effettivamente utilizzato per la preparazione di alimenti per animali.
7 Il primo controllo è quello previsto dall' art. 10 del regolamento n. 1725/79, già citato.
8 Per quanto riguarda il secondo controllo, il n. 2 dello stesso art. 10 recita:
"(...) le modalità di controllo, determinate dallo Stato membro interessato, devono soddisfare almeno alle seguenti condizioni:
(...)
b) I controlli sulle imprese interessate si svolgono in loco e riguardano, in particolare, le condizioni di fabbricazione (...).
c) Detti controlli sono frequenti e imprevisti. Essi sono effettuati almeno una volta ogni 14 giorni di fabbricazione. La loro frequenza viene decisa tenendo conto, in particolare, dell' entità dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzato dall' impresa interessata e della frequenza del controllo approfondito della sua contabilità a norma della lettera d).
(...)
d) I controlli di cui alla lettera c) sono completati da un controllo approfondito e imprevisto dei documenti commerciali e della contabilità (...)".
9 La DMK esporta in Italia latte scremato in polvere da essa acquistato in Germania. Tale latte è destinato ad essere trasformato, nello Stato destinatario, in alimenti composti per animali. Il trasporto viene effettuato mediante autocarri, su ciascuno dei quali è caricata una partita di circa 25 tonnellate .
10 Il BEF ha verificato se il latte scremato in polvere esportato dalla DMK in Italia potesse essere ammesso a fruire dell' aiuto previsto dal regolamento n. 986/68.
11 A tal fine, esso ha fatto prelevare dall' ufficio doganale d' esportazione un campione del carico di ciascun autocarro, che è stato poi analizzato. Per motivi d' ordine economico e pratico, i controlli soprammenzionati sono stati effettuati, contemporaneamente alle altre formalità d' esportazione, dalla dogana tedesca che è intervenuta nell' ambito dell' assistenza amministrativa.
12 Il BEF ha addebitato alla DMK le spese d' analisi dei campioni così prelevati, per un importo di 112 DM per campione, basandosi sull' art. 12 della Beihilfenverordnung-Magermilch (regolamento tedesco sugli aiuti al latte scremato). Tra il 29 aprile e l' 8 settembre 1980, per 152 campioni sono stati così emessi avvisi di pagamento per un totale di 17 081,28 DM.
13 Il ricorso proposto dalla DMK avverso tali avvisi di pagamento è stato respinto in primo grado dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con sentenza 20 aprile 1983.
14 Adito in sede di appello, il Verwaltungsgerichtshof dell' Assia, con sentenza 5 giugno 1989, ha annullato i suddetti avvisi. Esso si è basato sulla considerazione che l' art. 10, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1725/79 prescrive solo un controllo per sondaggio. Dato che, per motivi tecnici, l' esportatore può trasportare il latte scremato in polvere in partite di 25 tonnellate al massimo, il controllo sistematico di ciascuna di queste partite equivarrebbe ad una frequenza non prevista dalle disposizioni comunitarie. Inoltre, dovendo sopportare l' onere delle spese di controllo, la DMK si troverebbe svantaggiata rispetto agli operatori economici che esportano latte scremato in polvere in Italia da altri Stati membri. Tenuto conto dell' esiguità dei margini di utile realizzati nell' industria lattiero-casearia, le spese richieste dal BEF pari a 112 DM per ogni 25 tonnellate non costituirebbero più "spese normali per i controlli" ai sensi della sentenza della Corte 15 settembre 1982, causa 233/81, Denkavit (Racc. pag. 2933).
15 Il BEF ha proposto ricorso in cassazione dinanzi ("Revision") al Bundesverwaltungsgericht (in prosieguo: il "giudice di rinvio").
16 Ritenendo che la lite sollevasse vari problemi di interpretazione del diritto comunitario, e benché vincolato, in quanto giudice del diritto, dagli accertamenti di fatto del Verwaltungsgerichtshof dell' Assia, il giudice di rinvio ha deciso, con ordinanza 27 agosto 1992, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l' art. 2, n. 4, prima frase, del regolamento (CEE) 2 luglio 1976, n. 1624, nella formulazione dell' art. 1 del regolamento (CEE) 26 luglio 1979, n. 1726, vada interpretato nel senso che all' atto dell' esportazione in Italia, mediante autocarri, di latte scremato in polvere prodotto in Germania al fine della produzione di alimenti composti per animali le competenti autorità, per poter rilasciare l' attestato menzionato in tale disposizione, debbono far prelevare ed esaminare un campione dal carico di ogni autocarro.
2) Quali criteri, in caso di soluzione negativa della questione n. 1), si debbano trarre dal combinato disposto dell' art. 2, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1624/76, nella formulazione dell' art. 1 del regolamento (CEE) n. 1726/79, e dell' art. 10 del regolamento (CEE) n. 1725/79 per la soluzione della questione relativa alla frequenza con cui debbono o possono avvenire prelievi di campioni all' atto dell' esportazione di latte scremato in polvere in Italia mediante autocarri.
3) Se sia compatibile col divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali (artt. 9, 12 e 16 del Trattato CEE), col divieto di discriminazione (art. 95 del Trattato CEE) e con il restante diritto comunitario imporre all' esportatore, sulla base di disposizioni di diritto nazionale, l' intero costo dei controlli, continuativi o occasionali.
17 Le prime due questioni costituiscono due aspetti di uno stesso problema. Occorre esaminarle insieme.
Sulla prima e sulla seconda questione
18 Con la prima questione, il giudice di rinvio chiede se l' attestato previsto dall' art. 2, n. 4, del regolamento n. 1624/76, come modificato dal regolamento n. 1726/79, possa essere redatto solo nel caso in cui l' autorità competente abbia fatto prelevare e controllare un campione del carico di ciascun autocarro al momento dell' esportazione del latte scremato in polvere. In caso di soluzione negativa, la seconda questione mira a far precisare la frequenza con cui debbono essere effettuati i controlli.
19 Si deve osservare che i controlli sistematici di cui trattasi nella causa principale vengono effettuati alla frontiera.
20 In materia di controlli sanitari effettuati alla frontiera, la Corte ha già affermato che, in ragione, fra l' altro, degli indugi connessi alle operazioni di controllo e delle maggiori spese di trasporto che ne possono derivare per l' importatore, i controlli di cui trattasi sono atti a rendere le importazioni o le esportazioni più difficili o più onerose (v. sentenza 15 dicembre 1976, causa 35/76, Simmenthal, Racc. pag. 1871, punto 14).
21 Tale principio si applica pure ad altre categorie di controlli alla frontiera, in particolare a una normativa nazionale che prescriva l' ispezione sistematica delle merci al momento del passaggio della frontiera (v. sentenza 20 settembre 1988, causa 190/87, Moormann, Racc. pag. 4689, punto 8).
22 Ne consegue che negli scambi intracomunitari qualsiasi controllo sistematico alla frontiera costituisce un ostacolo che può contravvenire agli artt. 30 e 34 del Trattato. Di conseguenza, l' instaurazione di un controllo del genere può essere ammessa solo in condizioni debitamente giustificate.
23 Tali principi sono stati recepiti dalla direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (GU L 359, pag. 8), sostituita dal 1 gennaio 1993 con il regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1). Tale direttiva, che non si applica alla causa principale, giacché posteriore a fatti di causa, prescrive nell' art. 2, n. 1, come modificato dalla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/342/CEE (GU L 187, pag. 47), che i controlli alla frontiera siano effettuati per sondaggio, tranne che in circostanze debitamente giustificate. Come la Corte ha già rilevato nella sentenza 28 novembre 1989, causa C-186/88, Commissione/Germania (Racc. pag. 3997, punto 14), la direttiva 83/643 non consente formalità od obblighi che esulino dall' ambito di ciò che si può normalmente esigere, al passaggio della frontiera, per qualsiasi merce, indipendentemente dalla sua natura.
24 La prima e la seconda questione pregiudiziale devono quindi essere esaminate alla luce dei principi sopra enunciati.
25 I controlli controversi nella fattispecie sono stati istituiti per verificare l' osservanza della normativa comunitaria nel settore delle restituzioni all' esportazione del latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti per animali in uno Stato membro diverso da quello in cui il latte è prodotto. Si deve quindi accertare se essi siano stati espressamente previsti dalle disposizioni comunitarie.
26 A questo proposito, dall' esame della normativa menzionata dal giudice a quo, e cioè l' art. 2, n. 1, lett. a), e n. 4, primo comma, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, e l' art. 10 del regolamento n. 1725/79, non risulta che i controlli debbano essere effettuati alla frontiera.
27 Infatti, il citato art. 2, n. 1, lett. a), prevede soltanto che il latte scremato in polvere costituisca oggetto del controllo di cui all' art. 10 del regolamento n. 1725/79. Viceversa, l' art. 2, n. 1, lett. c), relativo al controllo da effettuare nel paese di destinazione, precisa che le merci devono essere sottoposte in quest' ultimo Stato "ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti". Esso contiene inoltre un riferimento al "giorno di espletamento delle formalità doganali d' esportazione" del latte scremato in polvere, senza far menzione della possibilità, per lo Stato membro esportatore, di effettuare controlli al momento del passaggio della frontiera.
28 Quanto all' art. 10 del regolamento n. 1725/79, esso prevede due controlli distinti, e cioè, nel n. 1, quello del "tenore massimo di acqua" del latte scremato in polvere e, nel n. 2, quello dell' "utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela nella fabbricazione degli alimenti composti".
29 Per il secondo controllo sono prescritte talune condizioni minime. Esso deve vertere in particolare sulla composizione del latte, delle miscele utilizzate e degli alimenti composti fabbricati [art. 10, n. 2, lett. a)], svolgersi presso le imprese interessate [n. 2, lett. b)], almeno una volta ogni quattordici giorni di fabbricazione [n. 2, lett. c)], ed essere completato da un controllo approfondito ed imprevisto dei documenti commerciali e della contabilità [n. 2, lett. d)].
30 Tuttavia, l' art. 10, n. 1, non precisa il luogo in cui i controlli devono essere effettuati. Quanto al n. 2, lett. b), del suddetto articolo, esso contempla solo i controlli effettuati nelle imprese di fabbricazione.
31 Infine, l' art. 2, n. 4, del regolamento n. 1624/76, nella versione modificata dal regolamento n. 1726/79, elenca le indicazioni che devono figurare nell' attestato steso "dall' autorità competente, comprovante che quest' ultima ha verificato l' osservanza del paragrafo 1, lettere a) e b)" del regolamento n. 1624/76. Esso aggiunge che "l' attestato deve essere conservato dall' ufficio doganale di partenza".
32 Tuttavia, il succitato n. 4 dell' art. 2 non prevede la stesura dell' attestato da parte dell' ufficio doganale di uscita, ma soltanto la sua conservazione da parte di questo. Poiché esso distingue tra "l' autorità competente" che spedisce l' attestato e "l' ufficio doganale di partenza" che lo conserva, risulta che il suddetto attestato viene redatto prima che la merce arrivi alla frontiera.
33 Di conseguenza, l' art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento n. 1624/76, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, e l' art. 10 del regolamento n. 1725/79 non esigono che i controlli controversi della lite siano effettuati alla frontiera.
34 Essendo effettuati alla frontiera ed in modo sistematico, i detti controlli contravvengono quindi all' art. 34 del Trattato, tenuto conto dei principi sopra ricordati.
35 Cionondimeno, occorre accertare se tali controlli siano giustificati ai sensi dell' art. 36 del Trattato.
36 Il governo tedesco sostiene che essi sono stati effettuati alla frontiera per motivi di ordine economico e pratico. Comunque, i controlli sistematici alla frontiera non costituirebbero che la contropartita di un sistema al quale l' operatore economico aderisce volontariamente e dal quale egli trae vantaggi.
37 La Commissione ritiene che i controlli alla frontiera costituiscano il solo modo per evitare le frodi che possono essere commesse durante il tragitto tra lo stabilimento di produzione e l' impresa di trasformazione.
38 Questi argomenti non possono essere accolti.
39 In primo luogo, a proposito dei motivi di ordine economico e pratico invocati, è sufficiente ricordare che l' art. 36 del Trattato non può servire a giustificare normative o prassi, anche utili, che tuttavia presentino aspetti restrittivi motivati essenzialmente dall' intento di ridurre l' impegno dell' amministrazione o le spese pubbliche, a meno che, in mancanza delle predette normative o prassi, tale impegno o tali spese superino manifestamente i limiti di quanto può essere ragionevolmente richiesto (v. sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper, Racc. pag. 613, punto 18). Inoltre, nella fattispecie gli oneri relativi ai controlli vengono ripercossi sugli operatori economici.
40 In secondo luogo, quanto alla tesi secondo cui i controlli sono la contropartita dei vantaggi ricavati dall' adesione volontaria ad un regime di restituzioni all' esportazione, è sufficiente rilevare che controlli sistematici non previsti dalle norme comunitarie in materia non possono costituire una contropartita del genere.
41 In terzo luogo, per quanto riguarda l' intento di evitare frodi durante il trasporto nel territorio dello Stato membro esportatore, si deve ricordare che le autorità nazionali hanno la facoltà di servirsi degli appositi strumenti offerti dal diritto interno per evitare le frodi nei confronti della normativa comunitaria; tuttavia, ciò non può ammettersi quando il diritto interno si ispira a criteri che non si conciliano con il sistema di garanzie e di prove stabilito dalla normativa comunitaria (v. sentenza 11 febbraio 1971, causa 39/70, Fleischkontor, Racc. pag. 49, punto 5).
42 Orbene, come si è rilevato sopra, nel caso presente controlli sistematici alla frontiera sono incompatibili con le disposizioni che regolano la libera circolazione delle merci ed in particolare con l' art. 34 del Trattato.
43 Inoltre, anche se i controversi controlli effettuati alla frontiera possono prevenire frodi al momento del trasporto all' interno del territorio tedesco, essi non consentono di garantire che la merce pervenga all' impresa di trasformazione soddisfacendo ancora le condizioni minime di composizione e di qualità prescritte dalla normativa comunitaria. Infatti, non può essere escluso che le frodi siano perpetrate durante il trasporto nel territorio degli Stati di transito o in quello dello stesso Stato destinatario.
44 Si deve tuttavia aggiungere che la prevenzione delle frodi sulla qualità e sulla composizione del prodotto che fruisce delle restituzioni all' esportazione costituisce una preoccupazione legittima degli Stati membri. Di conseguenza, non può essere escluso che questi continuino a controllare alla frontiera le partite esportate, a condizione che tali controlli vengano effettuati sporadicamente.
45 Le due prime questioni vanno quindi risolte dichiarando che l' art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento 2 luglio 1976, n. 1624, nella versione di cui al regolamento n. 1726/79, e l' art. 10 del regolamento n. 1725/79, combinati con l' art. 34 del Trattato, devono essere interpretati nel senso che essi non consentono che siano effettuati controlli sistematici alla frontiera per accertare che siano soddisfatte le condizioni relative alla composizione e alla qualità del latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, alle quali è subordinato il versamento di restituzioni all' esportazione. Le dette disposizioni non ostano tuttavia a controlli alla frontiera, purché tali controlli vengano effettuati solo per sondaggio.
Sulla terza questione
46 Con la terza questione, il giudice a quo chiede se le spese dei controlli sistematici alla frontiera poste a carico degli esportatori costituiscano tasse di effetto equivalente a dazi doganali contrastanti con gli artt. 9, 12 e 16 del Trattato, ovvero imposizioni interne discriminatorie ai sensi dell' art. 95 del Trattato.
47 Il governo tedesco rileva che gli oneri pecuniari considerati non sono né eccessivi rispetto alle spese effettive del controllo né tali da dissuadere gli operatori economici dall' effettuare le esportazioni alle quali essi si applicano. Tali oneri, quindi, sarebbero conformi ai criteri prescritti dalla Corte nella sentenza Denkavit, citata. Inoltre, essi costituirebbero la retribuzione di un servizio effettivamente reso all' esportatore, di importo proporzionato al suddetto servizio, e gioverebbero all' esportatore stesso garantendogli sotto il profilo del principio e dell' ammontare il diritto alla sovvenzione all' esportazione. Dato che le spese di controllo sono richieste all' esportazione in Italia come pure all' importazione in Germania o all' atto della trasformazione del prodotto nel territorio tedesco, gli oneri pecuniari in questione non sarebbero in contrasto con gli artt. 9, 12, 16 o 95 del Trattato.
48 La Commissione condivide la tesi del governo tedesco. A suo avviso, i controlli controversi non sono disciplinati in senso limitativo dal diritto comunitario. Inoltre, questo non conterrebbe disposizioni relative all' onere delle spese. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero porre tali spese a carico degli operatori economici interessati, nei limiti fissati dalla Corte nella sentenza Denkavit, citata. Poiché tali limiti non vengono superati nella fattispecie, secondo quanto accertato dal giudice a quo, le spese controverse sarebbero conformi ai regolamenti nn. 1624/76 e 1725/79. Tuttavia, per non rientrare nella categoria delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, gli oneri pecuniari dovrebbero soddisfare le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza 27 settembre 1988, causa 18/87, Commissione/Germania (Racc. pag. 5427, punto 8), cioè essere previsti dal diritto comunitario nell' interesse generale della Comunità, avere carattere obbligatorio ed uniforme per tutti i prodotti considerati e non eccedere il costo effettivo dei controlli. Tali condizioni sarebbero soddisfatte nella causa principale.
49 La DMK è di avviso contrario. Nessun beneficio potrebbe derivare all' esportatore dai controlli, giacché egli non è il destinatario dell' aiuto, bensì una semplice "cinghia di trasmissione" di questo. D' altra parte, l' onere finanziario così imposto agli operatori economici sarebbe tanto elavato da dissuaderli dal realizzare le operazioni in questione. Infine, le spese di controllo, in quanto sono poste a carico degli esportatori, violerebbero il principio della parità di trattamento, giacché tale situazione non sussisterebbe negli altri Stati membri e nemmeno nella stessa Germania per quanto riguarda il latte scremato in polvere esportato in Italia a fini diversi dalla preparazione di alimenti per animali.
50 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato (v., in particolare, sentenza 9 novembre 1983, causa 158/82, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 3573, punto 18).
51 Si deve ricordare che l' abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente costituisce un principio fondamentale del mercato comune, vigente per tutti i prodotti e tutte le merci, di guisa che qualsiasi eventuale eccezione, del resto da interpretarsi restrittivamente, dev' essere espressamente prevista (v. sentenze 13 novembre 1964, cause riunite 90/63 e 91/63, Commissione/Lussemburgo e Belgio, Racc. pag. 1199, e 20 aprile 1978, cause riunite 80/77 e 81/77, Commissionnaires Réunis, Racc. pag. 927, punto 24).
52 Nella ripetuta sentenza 15 settembre 1982, Denkavit, la Corte ha dichiarato (punto 13) che l' art. 10 del regolamento n. 1725/79 non osta a che uno Stato membro, a norma della propria legislazione nazionale, ponga le spese di controlli effettuati in forza di detta disposizione a carico dell' impresa interessata, qualora le somme da questa dovute corrispondano alle spese normali per controlli di questo genere e non siano di entità tale da distogliere le imprese dall' effettuare le operazioni che la concessione dell' aiuto mira ad incoraggiare.
53 Tale principio si applica solo ai controlli effettuati in conformità alle disposizioni dei regolamenti nn. 1624/76 e 1725/79. Orbene, come è stato affermato nella soluzione delle due prime questioni, tale condizione non è soddisfatta nella fattispecie, dato che i controlli controversi sono effettuati alla frontiera ed in modo sistematico.
54 Di conseguenza, in mancanza di una base legale e benché corrispondano ai costi effettivi dei controlli, gli oneri pecuniari controversi costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione vietate dagli artt. 9 e 12 del Trattato.
55 Poiché le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente e quelle relative alle imposizioni interne discriminatorie non possono essere applicate cumulativamente (v., in particolare, sentenza 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a 83/90, Compagnie commerciale de l' ouest, Racc. pag. I-1847, punto 22), non occorre esaminare la compatibilità degli oneri pecuniari controversi con l' art. 95 del Trattato.
56 La terza questione va quindi risolta nel senso che un onere pecuniario riscosso in occasione dei suddetti controlli sistematici alla frontiera costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12, anche se corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 27 agosto 1992, dichiara:
1) L' art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1976, n. 1624, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell' aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1726, e l' art. 10 del regolamento (CEE) 26 luglio 1979 n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all' alimentazione dei vitelli, combinati con l' art. 34 del Trattato CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non consentono che siano effettuati controlli sistematici alla frontiera per accertare che siano soddisfatte le condizioni relative alla composizione e alla qualità del latte scremato in polvere destinato alla preparazione di alimenti composti per animali in un altro Stato membro, alle quali è subordinato il versamento di restituzioni all' esportazione. Le dette disposizioni non ostano tuttavia a controlli alla frontiera, purché tali controlli vengano effettuati solo per sondaggio.
2) Un onere pecuniario riscosso in occasione dei suddetti controlli sistematici alla frontiera costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali all' esportazione, vietata dagli artt. 9 e 12, anche se corrisponde al costo effettivo di ciascun controllo.
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