Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Associazione dei paesi e territori d' oltremare ° Importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali dei prodotti originari dei paesi e territori d' oltremare ° Concessione di deroghe alle regole di origine ° Procedura ° Termine assegnato agli organi comunitari per decidere sulle richieste di deroga ° Dies a quo ° Ricevimento di una domanda completa dal punto di vista formale ° Accettazione tacita in mancanza di decisione entro il termine ° Decisione di rigetto adottata dalla Commissione dopo lo scadere del termine ° Illegittimità
(Decisione del Consiglio 91/482/CEE, allegato II, art. 30)
Massima
Nell' ambito dell' ammissione all' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente dei prodotti originari dei paesi e territori d' oltremare, il termine di sessanta giorni lavorativi assegnato agli organi comunitari dall' art. 30, n. 8, dell' allegato II della decisione del Consiglio 91/482/CEE, per decidere sulle richieste di deroga alle regole di origine che si applicano ai suddetti prodotti, e allo scadere del quale, in mancanza di decisione, la domanda si considera accettata, comincia a decorrere non appena il presidente del comitato di origine ha ricevuto una richiesta completa dal punto di vista formale, vale a dire contenente le informazioni necessarie ai sensi dell' art. 30, n. 1, secondo comma, dianzi citato, in combinato disposto con il n. 2, dimodoché il comitato di origine e la Commissione siano in grado di decidere nel merito se debbano accoglierla o respingerla. Non è necessario che le informazioni fornite siano considerate dalla Commissione giustificare la domanda, affinché il termine possa cominciare a decorrere, in quanto la questione se una domanda sia formalmente completa si distingue dalla sua valutazione nel merito. La Commissione può senz' altro chiedere informazioni integrative, ma l' uso di questa facoltà non può prolungare il termine.
Ne consegue che una decisione della Commissione con cui viene respinta, dopo lo scadere del termine di sessanta giorni lavorativi, una richiesta di deroga completa dal punto di vista formale all' atto del suo ricevimento è illegittima, per essere stata adottata quando la Commissione non era più competente ratione temporis, e deve essere annullata.
Parti
Nella causa C-430/92,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, viceconsiglieri giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor H. van Lier, consigliere giuridico, e dalla signora B. Rodríguez, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. J. Stuyck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 6 novembre 1992, C(92) 2655 def., con cui viene negata la deroga, richiesta dalle Antille olandesi, alla definizione della nozione di prodotti originari per quanto riguarda le videocassette preregistrate di cui al codice 8524 della nomenclatura combinata,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 5 maggio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1992, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, a norma dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 6 novembre 1992, C(92) 2655 def., con cui viene negata la deroga, richiesta dalle Antille olandesi, alla definizione della nozione di prodotti originari, per quanto riguarda le videocassette preregistrate di cui al codice 8524 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la "decisione impugnata").
2 In base all' art. 136 del Trattato CEE, da ultimo il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato la decisione 91/482/CEE, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1, e rettifica nella GU 1991, L 331, pag. 23; in prosieguo: la "decisione PTOM"). Nell' art. 101, n. 1, questa decisione stabilisce che: "I prodotti originari degli PTOM sono ammessi all' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d' effetto equivalente".
3 La definizione della nozione di "prodotti originari degli PTOM" è oggetto del titolo I dell' allegato II della decisione PTOM. Secondo l' art. 1 di questo allegato, un prodotto è considerato originario degli PTOM se è stato ivi interamente ottenuto o sufficientemente trasformato.
4 Le condizioni che devono essere soddisfatte affinché dei prodotti possano essere considerati sufficientemente trasformati negli PTOM sono stabilite dall' art. 3 dello stesso allegato. Per una serie di prodotti questa disposizione rinvia tuttavia all' allegato 2 dell' allegato II, il quale precisa, per ciascuno di essi, il grado delle lavorazioni o delle trasformazioni operate negli PTOM su materiali non originari, che conferisce al prodotto considerato il carattere di prodotto originario.
5 L' art. 30 dell' allegato II contiene deroghe a queste norme in materia di origine, che danno la possibilità di conferire lo status di prodotti originari di uno PTOM a prodotti che non potrebbero essere considerati tali in base alle norme dianzi citate. Il suo n. 1 recita quanto segue:
"Deroghe al presente allegato si possono adottare quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall' insediamento di nuove industrie.
Lo Stato membro o, all' occorrenza, le competenti autorità dello PTOM interessato informano la Comunità sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2.
La Comunità accoglie tutte le richieste debitamente giustificate ai sensi del presente articolo in particolare se una lavorazione o trasformazione sostanziale è stata fatta negli PTOM richiedenti; e che non possano arrecare gravi pregiudizi ad una industria comunitaria già stabilita".
Nel n. 2 sono elencati i punti sui quali devono, in particolare, vertere le informazioni che lo Stato membro o lo PTOM richiedente deve fornire. Questo paragrafo fa riferimento ad un formulario che figura nell' allegato 9 dell' allegato II, che deve essere compilato dal paese richiedente.
6 Ai termini del n. 8 dello stesso art. 30:
"a) Il Consiglio e la Commissione prendono tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto, comunque non oltre sessanta giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al presidente del comitato di origine. A tal fine si applica agli PTOM, mutatis mutandis, la decisione 90/523/CEE.
b) Se entro il termine di cui alla lettera a) non viene presa una decisione, la richiesta si considera accettata".
7 La decisione del Consiglio 8 ottobre 1990, 90/523/CEE, che stabilisce la procedura in materia di deroghe alle regole di origine di cui al protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE (GU L 290, pag. 33), cui si richiama il n. 8, lett. a), dianzi citato, nell' art. 2 dispone che il rappresentante della Commissione sottopone al comitato di origine, istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU 148, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 (GU L 174, pag. 11), un progetto di posizione comune entro i venti giorni lavorativi successivi al ricevimento di una richiesta di deroga. Il parere del comitato è formulato alla maggioranza di cui all' art. 148, n. 2, del Trattato CEE. La posizione comune della Comunità è adottata dalla Commissione quando è conforme al parere del comitato.
8 Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che con una lettera 27 maggio 1992 il governo delle Antille olandesi presentava al presidente del comitato di origine, attraverso la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso le Comunità, una richiesta di deroga ai sensi dell' art. 30 dell' allegato II della decisione PTOM. Tale richiesta, giunta al destinatario il 1 giugno 1992, riguardava videocassette preregistrate prodotte a Curaçao con materiali importati dalla Corea, dal Giappone e dagli Stati Uniti ed in seguito esportate nella Comunità e negli Stati Uniti. La richiesta conteneva il formulario, debitamente compilato, che figura nell' allegato 9 dell' allegato II della decisione PTOM e faceva menzione dell' effetto positivo dell' investimento progettato sull' economia delle Antille, nonché delle ragioni per le quali la norma sull' origine non poteva essere rispettata per il prodotto finito.
9 In seguito a questa richiesta, il 5 giugno 1992 la Commissione trasmetteva al comitato di origine una nota nella quale formulava talune perplessità riguardanti, in particolare, il carattere sensibile del prodotto di cui trattasi e la considerazione che i lavori che sarebbero stati eseguiti nelle Antille olandesi sembravano costituire soltanto un' operazione di portata relativamente minima. Inoltre, l' attenzione del comitato era richiamata sul fatto che il termine di sessanta giorni lavorativi, previsto dalla normativa di cui trattasi, aveva cominciato a decorrere il 1 giugno 1992.
10 Il 31 luglio 1992 la Commissione inviava al governo olandese una lettera nella quale informava che occorreva chiarire talune questioni prima dell' emanazione di una decisione sulla richiesta di deroga. In tale lettera essa osservava anche che il termine di sessanta giorni lavorativi avrebbe cominciato a decorrere non appena essa avesse ottenuto informazioni esaurienti su tali questioni.
11 Con lettera 18 agosto 1992 il governo olandese rinviava la Commissione, in ordine a taluni punti proposti nella lettera 31 luglio 1992, alle informazioni contenute nel formulario tipo allegato alla richiesta di deroga e sottolineava che le osservazioni della Commissione rientravano nella valutazione del merito della richiesta. Peraltro, nella riunione del comitato di origine del 7 ottobre 1992 il rappresentante olandese dichiarava che il termine di sessanta giorni lavorativi era scaduto il 31 agosto 1992 e che la richiesta di deroga andava considerata tacitamente accettata.
12 Con la decisione impugnata, i cui destinatari erano i Paesi Bassi e le Antille olandesi, la Commissione respingeva la richiesta di deroga di cui trattasi.
13 Nel suo atto introduttivo il governo olandese deduce in via principale che l' art. 30, n. 8, dell' allegato II della decisione PTOM, dianzi citato, non prevede la possibilità di proroga del termine di sessanta giorni lavorativi, che del resto è ampiamente sufficiente per consentire al comitato di origine e alla Commissione di chiedere ulteriori informazioni. Avendo il presidente del comitato di origine ricevuto la richiesta il 1 giugno 1992, questa si doveva considerare tacitamente accettata allo scadere del termine di cui trattasi, ovvero molto prima del 6 novembre 1992, data di emanazione della decisione impugnata.
14 Per contro, la Commissione sostiene che, secondo l' art. 30, n. 1, terzo comma, dianzi citato, le richieste di deroga devono essere debitamente giustificate per essere accettate e soltanto dal momento in cui contengono tutti gli elementi necessari per consentire alla Comunità di esaminarle comincia a decorrere il termine di cui trattasi. Nel caso di specie, la richiesta presentata dal governo delle Antille olandesi non conteneva tutte le informazioni necessarie.
15 In considerazione di queste posizioni divergenti, si pone la questione dell' interpretazione dell' art. 30, n. 8, lett. a), dell' allegato II della decisione PTOM, da cui risulta che il termine di sessanta giorni lavorativi comincia a decorrere dalla "data in cui la richiesta è pervenuta al presidente del comitato di origine".
16 Dal dettato di questa disposizione risulta sufficiente, affinché il termine di sessanta giorni cominci a decorrere, che la richiesta sia stata ricevuta dal presidente del suddetto comitato, purché tuttavia sia completa dal punto di vista formale.
17 L' art. 30, n. 1, secondo comma, dell' allegato II, in combinato disposto con il n. 2, precisa quando una domanda vada considerata formalmente completa. Questa dev' essere corredata di una documentazione giustificativa contenente informazioni il più possibile complete, in particolare sui vari punti elencati nel n. 2. Queste informazioni devono essere fornite dallo Stato membro o dallo PTOM richiedente mediante il formulario che figura nell' allegato 9 dell' allegato II.
18 Questo formulario contiene 21 caselle che devono essere compilate dal paese richiedente. Le informazioni richieste riguardano, in particolare, la denominazione commerciale, la classificazione doganale e il valore dei materiali da utilizzare originari di paesi terzi, di paesi ACP, della CEE o degli PTOM, le lavorazioni o le trasformazioni da effettuare in questi stessi paesi, il valore aggiunto per queste operazioni, il volume annuo previsto delle esportazioni verso la Comunità, il valore franco-fabbrica del prodotto finito, le ragioni per le quali la norma sull' origine non può essere rispettata per il prodotto finito, il valore degli investimenti realizzati o previsti, il personale previsto, la durata della deroga richiesta e, infine, le soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga.
19 Tenuto conto di quanto precede, occorre considerare che, affinché il termine di sessanta giorni lavorativi cominci validamente a decorrere, è sufficiente che la domanda contenga, in modo completo dal punto di vista formale, le informazioni richieste, di modo che il comitato di origine e la Commissione siano in grado di decidere nel merito se debbano accoglierla o respingerla. Pertanto, non è necessario che le informazioni fornite siano considerate dalla Commissione giustificare la domanda, affinché il termine di cui trattasi possa cominciare a decorrere. Infatti, la questione se una domanda sia formalmente completa si distingue dalla sua valutazione nel merito.
20 Quando la richiesta è formalmente completa nel senso sopra precisato e il termine di cui trattasi ha cominciato validamente a decorrere, la decisione sull' accettazione o sul rigetto della richiesta deve essere assunta entro questo termine. Le disposizioni considerate non escludono tuttavia la facoltà per la Commissione di chiedere informazioni ulteriori, senza che tale facoltà possa interrompere o prorogare il termine di cui trattasi e, qualora tali informazioni non siano fornite in tempo utile, decidere in base agli elementi in suo possesso. Tuttavia, nel caso in cui non sia presa alcuna decisione entro detto termine, la richiesta si considera accettata ai sensi dell' art. 30, n. 8, lett. b), dianzi citato.
21 L' interpretazione che precede è avvalorata dal fatto che il termine di cui trattasi è stato introdotto per la prima volta nell' ambito del regime di associazione dalla decisione PTOM 25 luglio 1991.
22 Questo regime di associazione con i paesi e i territori d' oltremare, di cui agli artt. da 131 a 136 del Trattato CEE, è favorevole a questi paesi e a questi territori, dei quali mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale. Questo atteggiamento favorevole si rispecchia sia nell' esenzione doganale valida per le merci originarie degli PTOM all' atto della loro importazione nella Comunità, sia nell' introduzione di deroghe alle regole di origine da parte dell' art. 30 dell' allegato II della decisione PTOM, che nel summenzionato n. 1, terzo comma, dispone, in particolare, che la Comunità "accoglie tutte le richieste debitamente giustificate (...)". Le disposizioni relative alla definizione della nozione di prodotti originari devono quindi essere interpretate alla luce di questo atteggiamento fondamentalmente favorevole della Comunità nei confronti degli PTOM e nei confronti delle richieste che non sono tali da arrecare un danno grave a un settore economico della Comunità.
23 Peraltro, occorre rilevare che gli obiettivi dell' introduzione del termine di cui trattasi possono essere soltanto l' esame efficace e rapido, da parte degli organi comunitari, delle richieste di deroga alle norme sull' origine, nonché la salvaguardia della certezza del diritto.
24 Soltanto l' interpretazione fornita in precedenza è tale da garantire un chiarimento rapido della situazione attraverso l' accettazione o il rigetto della richiesta entro il termine. Essa è peraltro conforme all' interesse degli PTOM interessati, in quanto questi hanno la facoltà, in caso di rigetto, o di sottoporre immediatamente la decisione di rigetto al sindacato della Corte, o di presentare rapidamente una nuova richiesta, integrata in base alle indicazioni contenute nella motivazione della decisione di rigetto.
25 Per contro, l' interpretazione caldeggiata dalla Commissione implica una confusione tra il momento in cui il termine considerato comincia a decorrere e la valutazione della richiesta nel merito. Essa fornisce peraltro agli organi comunitari la possibilità di protrarre il procedimento e fa sussistere, fino all' adozione della decisione nel merito, un' ambiguità per quanto riguarda il se il termine abbia già cominciato a decorrere. Tali conseguenze sarebbero in contrasto con gli obiettivi del regime di associazione, in precedenza illustrati, e con le esigenze di certezza del diritto.
26 Nel caso di specie, la motivazione dell' atto impugnato non dimostra che la richiesta di cui trattasi fosse incompleta dal punto di vista formale, ma evidenzia che la Commissione, avendo già proceduto all' esame nel merito della richiesta, ha avuto dubbi per quanto riguarda la sua giustificazione e la richiesta agli interessati delle informazioni ulteriori. Poiché quest' ultima richiesta non ha potuto interrompere il termine di sessanta giorni lavorativi, la richiesta presentata dal governo delle Antille olandesi doveva considerarsi, ai sensi dell' art. 30, n. 8, lett. b), dianzi citato, tacitamente accettata allo scadere del termine di cui trattasi.
27 Occorre pertanto dichiarare che la decisione impugnata è illegittima, in quanto la Commissione non era più competente ratione temporis a respingere la domanda in seguito alla sua accettazione tacita, e deve pertanto essere annullata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione è risultata soccombente e deve essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) E' annullata la decisione della Commissione 6 novembre 1992, C(92) 2655 def., con cui viene negata la deroga, richiesta dalle Antille olandesi, alla definizione della nozione di prodotti originari, per quanto riguarda le videocassette preregistrate di cui al codice 8524 della nomenclatura combinata.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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