Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Politica agricola comune ° Sistema dei tassi di cambio verdi ° Adeguamento dei tassi rappresentativi operato nel contesto dello smantellamento degli importi compensativi monetari ° Abbassamento dei prezzi agricoli espressi in marchi ° Autorizzazione mediante regolamenti comunitari di un aiuto speciale ai produttori tedeschi per compensare l' abbassamento del loro reddito ° Concessione dell' aiuto ai produttori stabiliti in altri Stati membri per le loro esportazioni verso la Germania ° Esclusione ° Concessione di un aiuto sulla base del solo diritto nazionale ° Inammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 855/84, art. 3]
Massima
L' aiuto speciale che la Repubblica federale di Germania, in virtù dell' art. 3 del regolamento n. 855/84, è autorizzata a concedere ai produttori agricoli tedeschi utilizzando il meccanismo dell' IVA ha come obiettivo quello di compensare detti produttori dell' abbassamento dei prezzi, e quindi del reddito agricolo, conseguente all' adeguamento del tasso rappresentativo utilizzato per convertire in marchi gli importi fissati in ECU dai regolamenti agricoli comunitari. Poiché detto abbassamento dei prezzi espressi in marchi non ha, in conseguenza dello smantellamento equivalente e simultaneo degli importi compensativi positivi applicabili alle importazioni in Germania dei prodotti agricoli, effetti negativi per i produttori degli altri Stati membri che esportano verso la Germania, la concessione del menzionato aiuto speciale agli importatori attribuirebbe loro un vantaggio concorrenziale ingiustificato.
Per questa ragione l' art. 3 del regolamento n. 855/84 dev' essere interpretato nel senso che osta alla concessione, da parte della Repubblica federale di Germania, di un aiuto speciale a un produttore agricolo stabilito in un altro Stato membro, che esporta i suoi prodotti verso la Germania ove essi vengono venduti a clientela tedesca. Tenuto del resto conto dei principi della politica agricola comune e della conseguente limitazione delle competenze degli Stati membri, il regolamento n. 855/84 osta alla concessione a produttori agricoli, non stabiliti in uno Stato membro che applica importi compensativi positivi, di aiuti speciali previsti dalla normativa tributaria di detto Stato membro.
Parti
Nel procedimento C-438/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Rustica Semences SA
e
Finanzamt Kehl,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 855, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (GU L 90, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini (relatore) presidente di sezione, F.A. Schockweiler e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Rustica Semences SA, dalla società di revisione dei conti Wollert-Elmendorff Deutsche Industrie-Treuhand GmbH, rapresentata dai signori Wolfgang Grewe e Ludwig Spaegele;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Rustica Semences SA, rappresentata dalla Wollert-Elmendorff Deutsche Industrie-Treuhand GmbH, nella persona del signor Peter Loehlein, del Finanzamt Kehl, rappresentato dal signor Wolfgang Klatt, direttore, in qualità di agente, e della Commissione all' udienza del 3 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 dicembre 1992, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre successivo, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg (Germania) ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 855, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (GU L 90, pag. 1).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la Rustica Semences SA (in prosieguo: la "Rustica"), società di diritto francese con sede in Blagnac (Francia), e l' amministrazione fiscale di Kehl (Germania, in prosieguo: il "Finanzamt Kehl") in merito ad uno sgravio fiscale.
3 In Francia la Rustica si dedica ad attività di miglioramento delle piante e di produzione di sementi. Essa esporta i suoi prodotti, in particolare, in Germania, dove è assoggettata all' imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l' "IVA"). Nelle dichiarazioni IVA per gli esercizi 1986 e 1987, la Rustica chiedeva lo sgravio fiscale previsto dal § 24a dell' Umsatzsteuergesetz (legge tedesca sull' imposta sulla cifra d' affari, in prosieguo: l' "UStG"). Detta disposizione istituisce un aiuto speciale ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 855/84.
4 Il primo, il secondo e il tredicesimo 'considerando' del regolamento n. 855/84 sono del seguente tenore:
"considerando che nel settore agricolo l' instabilità monetaria ha portato all' introduzione di tassi di conversione specifici, intesi a garantire la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli; che l' applicazione di tali tassi rappresentativi determina livelli di prezzi diversi a seconda degli Stati membri; che negli scambi tali differenze di prezzi devono essere compensate con l' applicazione di importi compensativi monetari; che questo regime ha creato difficoltà;
considerando che l' esperienza ha dimostrato che la reintegrazione del settore agricolo nella realtà economica mediante l' allineamento dei tassi rappresentativi sui tassi centrali è difficilmente realizzabile, soprattutto per gli Stati membri che applicano importi compensativi monetari positivi il cui smantellamento determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale;
(...)
considerando che l' adattamento dei tassi rappresentativi in Germania e nei Paesi Bassi determina una diminuzione dei prezzi in moneta nazionale e una conseguente diminuzione del reddito agricolo; che a titolo di compensazione è opportuno prevedere la possibilità di concedere aiuti nazionali, al cui finanziamento la Comunità parteciperà in modo temporaneo e decrescente".
5 L' art. 3 del regolamento n. 855/84 è così redatto:
"1. E' considerato compatibile con il mercato comune un aiuto speciale concesso ai produttori agricoli tedeschi alle condizioni sotto esposte.
2. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a corrispondere l' aiuto speciale procedendo a un versamento che deve essere menzionato nella fatturazione e/o nella dichiarazione IVA, utilizzando come strumento l' IVA.
L' importo dell' aiuto non può superare il 3% del prezzo, al netto dell' IVA, pagato dall' acquirente del prodotto agricolo in questione".
6 Detta soglia del 3% è stata portata al 5% per il periodo 1 luglio 1984 - 31 dicembre 1988 con decisione del Consiglio 30 giugno 1984, 84/361/CEE, relativa ad un aiuto per i produttori agricoli nella Repubblica federale di Germania (GU L 185, pag. 41).
7 Siccome l' aiuto speciale previsto dal menzionato art. 3 ha assunto la forma di uno sgravio IVA, si è resa necessaria una modifica del sistema comune dell' IVA. La ventesima direttiva del Consiglio 16 luglio 1985, 85/361/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: deroghe relative agli aiuti speciali corrisposti ad alcuni agricoltori a titolo di compensazione per lo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli (GU L 192, pag. 18), prevede, di conseguenza, all' art. 2, che l' IVA può essere utilizzata come strumento per la concessione dell' aiuto entro i limiti percentuali autorizzati dall' art. 3 del regolamento n. 855/84 fino al 31 dicembre 1991.
8 Considerando che lo sgravio fiscale previsto dal § 24a dell' UStG è riservato alle imprese tedesche stabilite in Germania, il Finanzamt Kehl ha respinto la domanda di sgravio della Rustica, per il motivo che detta società è stabilita in Francia.
9 Adito con un ricorso proposto dalla Rustica avverso detto rifiuto, il Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg, ritenendo che la sua decisione dipendeva dall' interpretazione dell' art. 3 del regolamento n. 855/84, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se sia compatibile con il titolo II, art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 855 (GU L 90, pag. 1), che la Repubblica federale di Germania conceda un aiuto speciale a un produttore agricolo stabilito non in Germania, bensì in un altro paese della CEE, che però importa in Germania i suoi prodotti dal paese di produzione e li vende sul mercato dei prodotti agricoli in Germania a clientela tedesca.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
Se il titolo II, art. 3, del regolamento n. 855/84 escluda direttamente la concessione di un aiuto speciale, previsto, eventualmente in contrasto con il n. 1, dalla normativa tedesca relativa all' imposta sulla cifra d' affari, a un produttore agricolo non stabilito in Germania".
Sulla prima questione
10 Considerati i termini nei quali detta questione è formulata, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa non è competente a decidere sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 21 gennaio 1993, causa C-188/91, Deutsche Shell, Racc. pag. I-363, punto 27). Essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa compatibilità per dirimere la controversia per la quale è stato adito (v. sentenza 9 luglio 1992, causa C-131/91, "K" Line Air Service Europe, Racc. pag. I-4513, punto 10).
11 La questione sollevata dal giudice nazionale deve, pertanto, essere intesa come diretta a fare precisare se l' art. 3 del regolamento n. 855/84 debba essere interpretato nel senso che osta o no alla concessione, da parte della Repubblica federale di Germania, di un aiuto speciale a un produttore agricolo stabilito in un altro Stato membro, che esporta i suoi prodotti verso la Germania, ove vengono venduti a clienti tedeschi.
12 A questo proposito si deve rilevare che la modifica del tasso rappresentativo di conversione, attuata allo scopo di reintegrare, conformemente al secondo 'considerando' del regolamento n. 855/84, il settore agricolo nella realtà economica, ha implicato un calo dei prezzi di intervento e degli aiuti comunitari espressi in DM; secondo il tredicesimo 'considerando' , l' obiettivo dell' aiuto speciale nazionale è quello di compensare l' abbassamento del reddito agricolo conseguente a detta riduzione.
13 Per contro, il calo dei prezzi in DM, legato all' equivalente smantellamento degli importi compensativi monetari, non produce effetti sui prezzi in caso di importazione in Germania. Di conseguenza, non si rende necessaria alcuna compensazione supplementare per la diminuzione dei prezzi espressi in DM, poiché una compensazione è già assicurata dalla modifica degli importi compensativi monetari positivi e si traduce in una riduzione del prelievo all' importazione. Un aiuto speciale concesso agli importatori costituirebbe, pertanto, una sovraccompensazione e attribuirebbe loro un vantaggio concorrenziale ingiustificato.
14 Alla luce di queste considerazioni, la prima questione va risolta dichiarando che l' art. 3 del regolamento n. 855/84 dev' essere interpretato nel senso che osta alla concessione, da parte della Repubblica federale di Germania, di un aiuto speciale a un produttore agricolo stabilito in un altro Stato membro, che esporta i suoi prodotti verso la Germania, ove sono venduti a clientela tedesca.
Sulla seconda questione
15 Con tale questione, il giudice nazionale si domanda se, alla luce della soluzione data alla prima questione, le autorità tedesche possano cionondimeno concedere direttamente a produttori agricoli stabiliti in un altro Stato membro un aiuto speciale previsto dalla normativa fiscale tedesca.
16 L' aiuto speciale considerato nella controversia di cui alla causa principale era una misura di politica agricola comune, rientrante nella competenza esclusiva della Comunità. Non si può ammettere che gli Stati membri adottino misure nazionali contrastanti con la normativa comunitaria.
17 Orbene, come è stato innanzi precisato, l' aiuto speciale è stato istituito solo per compensare il calo dei redditi degli agricoltori di quegli Stati membri che applicano importi compensativi positivi. Ne consegue che in ogni altra ipotesi la concessione di un aiuto speciale non è ammessa.
18 La seconda questione deve pertanto essere risolta nel senso che il regolamento n. 855/84 osta alla concessione a produttori agricoli, non stabiliti in uno Stato membro che applica importi compensativi positivi, di aiuti speciali previsti dalla normativa tributaria di detto Stato membro.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht del Baden-Wuerttemberg con ordinanza 9 dicembre 1992, dichiara:
1) L' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 855, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli, dev' essere interpretato nel senso che osta alla concessione, da parte della Repubblica federale di Germania, di un aiuto speciale a un produttore agricolo stabilito in un altro Stato membro, che esporta i suoi prodotti verso la Germania, ove essi vengono venduti a clientela tedesca.
2) Il regolamento n. 855/84 osta alla concessione a produttori agricoli, non stabiliti in uno Stato membro che applica importi compensativi positivi, di aiuti speciali previsti dalla normativa tributaria di detto Stato membro.
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