Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Ricorso contro sentenza del Tribunale -Presupposti per la concessione della sospensione - Danno grave ed irreparabile
(Trattato CEE, art. 185; Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 53; regolamento di procedura, art. 83, n. 2)
Massima
Nell' ambito dell' esame circa la fondatezza della domanda di sospensione dell' esecuzione di una sentenza del Tribunale che annulla la decisione di nomina di un dipendente ad un posto vacante, sentenza impugnata dinanzi alla Corte, si deve ritenere che il presupposto dell' urgenza previsto dall' art. 83 n. 2, del regolamento di procedura non sussista qualora il posto di cui trattasi sia stato mantenuto vacante, anteriormente alla nomina poi annullata, per un periodo di sei mesi e il dipendente infine nominato sia stato autorizzato a svolgere la propria attività ad orario ridotto per oltre un anno. Considerata tale situazione, l' istituzione non può infatti sostenere che la vacanza del posto per la durata del procedimento dinanzi alla Corte possa arrecarle un danno grave, tanto più che l' art. 7, n. 2, dello Statuto del personale consente all' istituzione medesima di procedere alla copertura del posto ad interim per la durata massima di un anno.
Parti
Nel procedimento C-35/92 PR,
Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor D. Petersheim, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
richiedente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado, pronunciata l' 11 dicembre 1991, nella causa T-169/89, Erik Dan Frederiksen contro Parlamento europeo,
procedimento in cui la controparte è:
Erik Dan Frederiksen, dipendente del Parlamento europeo, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
atteso che
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA,
per proprio impedimento, ha assegnato la presente domanda di provvedimento urgente al presidente della Prima e della Quinta Sezione,
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA E DELLA QUINTA SEZIONE,
statuendo ai sensi degli artt. 11 e 85, secondo comma, del regolamento di procedura,
ha emanato la presente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 1992 il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") ha proposto, a norma dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 11 dicembre 1991 con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione del presidente del Parlamento europeo 3 luglio 1989 recante nomina della signora X al posto di consigliere linguistico presso la divisione "traduzione" danese (direzione generale traduzione e servizi generali) a seguito della pubblicazione dell' avviso di posto vacante n. 5809 (PE 128908).
2 Con separato atto, depositato in pari data nella cancelleria della Corte, il Parlamento ha inoltre proposto, a norma dell' art. 53 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA, nonché degli artt. 83 e 118 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimento urgente diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
3 Il signor Frederiksen, ricorrente dinanzi al Tribunale, ha presentato osservazioni scritte in ordine alla domanda di provvedimenti urgenti il 19 marzo 1992 e le osservazioni orali delle parti sono state presentate il 26 marzo successivo.
4 Occorre, in limine, richiamare succintamente le circostanze che sono alla base dell' impugnata sentenza con cui il Tribunale ha annullato la menzionata decisione del Parlamento, nei termini in cui esse risultano dalla sentenza stessa.
5 Il 9 gennaio 1989 il Parlamento pubblicava l' avviso di posto vacante n. 5809, riguardante un posto di consigliere linguistico di grado LA 3 presso la divisione "traduzione" danese. Il detto avviso di posto vacante menzionava, tra le qualifiche e le cognizioni richieste, la "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione".
6 A seguito di tale pubblicazione tre membri della divisione "traduzione" danese, il signor Erik Dan Frederiksen, il signor Y e la signora X, presentavano la propria candidatura.
7 Con nota 2 febbraio 1989, indirizzata al responsabile della direzione generale VII "Traduzione e servizi generali" (in prosieguo: la "DG VII"), il direttore dell' ufficio traduzione e terminologia proponeva la nomina del signor Frederiksen al posto di consigliere linguistico. Tale proposta si basava, fra l' altro, sull' esperienza da questo acquisita nel campo dell' informatica. Con nota 10 marzo 1989 il responsabile della DG VII proponeva al direttore dell' ufficio Amministrazione, Personale e Finanze la promozione della signora X per il posto di cui trattasi, "anche se la candidata è per il momento costretta, per ragioni familiari, a lavorare ad orario ridotto". Tale proposta dava luogo a varie proteste da parte, fra l' altro, del direttore dell' ufficio traduzione e terminologia e del capo della divisione "traduzione" danese, proteste fondate in particolare sul rilievo che la signora X non disponeva di cognizioni in materia di tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione. Nella nota indirizzata il 7 giugno 1989 al segretario generale del Parlamento il responsabile della DG VII teneva tuttavia ferma la propria proposta iniziale.
8 Il 3 luglio 1989 il presidente del Parlamento, nella qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), promuoveva la signora X al posto di consigliere linguistico, con il grado LA 3, con effetto dal 1 giugno 1989.
9 Il 12 luglio 1989 il signor Frederiksen proponeva reclamo avverso il provvedimento di nomina della signora X.
10 Con lettera 29 novembre 1989 il presidente del Parlamento informava il signor Frederiksen del rigetto del suo reclamo.
11 Successivamente alla nomina, la signora X chiedeva ed otteneva, il 4 dicembre 1989, l' autorizzazione a lavorare ad orario ridotto fino al 30 settembre 1990.
12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 1989 il signor Frederiksen proponeva, quindi, un ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui era stata disposta la promozione della signora X.
13 Nella sentenza emessa sul detto ricorso il Tribunale, dopo aver respinto un' eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, ha rilevato che l' avviso di posto vacante costituisce un limite di legittimità che l' APN impone a sé stessa e che quindi l' APN è tenuta a verificare se esista una "corrispondenza obiettiva" fra i requisiti indicati nel detto avviso e le qualifiche del candidato prescelto. A tal proposito, il Tribunale ha osservato, innanzitutto, che il requisito della conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate a lavori di gestione corrispondeva alla necessità di far ricorso a nuove tecnologie al fine di far fronte ai problemi della direzione traduzione. Il Tribunale ha inoltre rilevato, sulla base di una perizia da esso stesso disposta, che la signora X non disponeva delle cognizioni in materia di informatica richieste nell' avviso di posto vacante, nel senso in cui queste dovevano essere obiettivamente interpretate. Il Tribunale ha concluso che l' APN, ritenendo che la signora X rispondesse a tali requisiti, ha oltrepassato i limiti di discrezionalità che essa stessa si è imposti.
14 Il Tribunale è quindi passato alla verifica delle modalità con cui l' APN ha proceduto all' esame comparativo dei meriti dei candidati ai sensi dell' art. 45 dello Statuto. A tal riguardo il Tribunale ha rilevato che l' unica valutazione comparativa sottoposta all' APN al fine di fornirle elementi di giudizio in ordine alla decisione da adottare era quella contenuta nella nota del 10 marzo 1989 del responsabile della DG VII. Orbene, secondo il Tribunale, tale nota era incompleta e viziata da errori manifesti, sia in punto di fatto sia in linea di diritto. Essa non menzionava, innanzitutto, né le cognizioni né l' esperienza dei tre candidati nel campo dell' informatica. Inoltre, vi era un errore nel raffronto tra i rapporti informativi, in quanto la signora X e il signor Frederiksen, contrariamente a quanto affermato nella nota stessa, si trovavano in pari posizione per quanto atteneva al numero di menzioni "eccellente" da essi ottenute.
15 Il Tribunale ha pertanto ritenuto che l' APN, emanando la decisione impugnata, aveva oltrepassato il limite di legittimità che essa stessa si è imposto con l' avviso di posto vacante e che, inoltre, la valutazione da essa espressa appariva viziata da errore manifesto con riguardo sia alla verifica delle qualifiche richieste dall' avviso medesimo sia al raffronto dei rispettivi meriti dei candidati.
16 Il Tribunale ha deciso, conseguentemente, di accogliere i motivi dedotti dal signor Frederiksen e di annullare la decisione del presidente del Parlamento con cui era stata disposta la promozione della signora X al posto di consigliere linguistico di lingua danese.
17 Per quanto attiene alla domanda di sospensione dell' esecuzione, occorre ricordare che, a tenore dell' art. 53 dello Statuto CEE e delle corrispondenti decisioni degli Statuti CECA e CEEA, l' impugnazione di una sentenza del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e delle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA, la Corte di giustizia può, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
18 Ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, il provvedimento che ordina la sospensione a norma delle succitate disposizioni è subordinato all' esistenza di motivi d' urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la sospensione dell' esecuzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' urgenza di una domanda di sospensione deve valutarsi con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che la parte che richiede la sospensione subisca un danno grave ed irreparabile.
19 Per quanto riguarda il presupposto dell' urgenza, il Parlamento fa valere che l' immediata esecuzione della sentenza del Tribunale priverebbe la divisione "traduzione" danese del proprio consigliere linguistico. In occasione dell' audizione delle parti esso ha aggiunto che, in considerazione dell' attuale carico di lavoro dei propri uffici, occorre provvedere al più presto alla copertura del posto de quo. Il Parlamento ha sottolineato, peraltro, che la pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante o la nomina ad interim di un altro dipendente rischierebbero di provocare, nelle more della pronuncia della Corte in merito all' impugnazione, nuovi ricorsi, sia da parte del signor Frederiksen sia da parte della signora X.
20 Si deve rilevare al riguardo, come sottolineato dal signor Frederiksen, che il Parlamento ha mantenuto il posto di cui trattasi vacante per tutto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1989, data di cessazione delle funzioni del precedente consigliere linguistico, e il 3 luglio 1989, data della nomina della signora X. Quest' ultima è stata inoltre autorizzata ad occupare il posto medesimo ad orario ridotto sino al 30 settembre 1990. Pertanto, il Parlamento non può legittimamente sostenere che la vacanza del posto di consigliere presso la divisione "traduzione" danese per la durata del procedimento dinanzi alla Corte possa arrecargli un danno grave.
21 Per quanto attiene al carico di lavoro, che sarebbe attualmente maggiore, va rilevato che il Parlamento si è limitato ad affermazioni generiche senza addurre alcun elemento obiettivo che consenta di porre a raffronto, con piena cognizione di causa, la situazione attuale con quella esistente allorché il posto non era coperto ovvero lo era solo parzialmente.
22 In ogni caso, si deve osservare che l' art. 7, n. 2, dello Statuto attribuisce al Parlamento la facoltà di far ricoprire il posto di cui trattasi ad interim per la durata massima di un anno. Tale possibilità consente di evitare la vacanza del posto per la durata del procedimento di secondo grado.
23 Si deve pertanto ritenere che non sussiste il presupposto dell' urgenza previsto dall' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura. Non occorre, quindi, procedere all' esame della questione se i motivi di fatto e di diritto dedotti dal Parlamento possano giustificare prima facie la richiesta sospensione dell' esecuzione.
24 Ne consegue che la domanda di provvedimento urgente deve essere respinta.
25 Il signor Frederiksen ha proposto a sua volta, nelle osservazioni scritte, una domanda diretta ad ottenere la condanna del Parlamento alla somma simbolica di 1 BFR a titolo di risarcimento del danno morale che egli avrebbe subito a causa dell' offesa al proprio onore ed alla propria dignità nonché del mancato riconoscimento delle proprie cognizioni e capacità.
26 E' sufficiente rilevare al riguardo che in sede di procedimento sommario il presidente non è competente a conoscere di una siffatta domanda.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA E DELLA QUINTA SEZIONE,
in sostituzione del presidente della Corte ai sensi degli artt. 11 e 85, secondo comma, del regolamento di procedura,
statuendo in via provvisoria,
così provvede:
1) La domanda di provvedimento urgente è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 3 aprile 1992.
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