Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Urgenza - Misure ed impegni adottati a livello nazionale per garantire il mantenimento dello status quo - Mancanza
(Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura, art. 83, n. 2)
Massima
Se in un procedimento d' urgenza, promosso dalla Commissione nell' ambito di un' azione per inadempimento, lo Stato membro convenuto conclude nel senso della reiezione della domanda di provvedimenti provvisori in quanto, a suo parere, le misure e gli impegni adottati sul piano nazionale sono sufficienti a garantire il mantenimento dello status quo, lo Stato membro si rende per ciò stesso garante del fatto che tali misure ed impegni saranno rispettati né saranno revocati o modificati prima della pronuncia della Corte nella causa principale.
Qualora non si dimostri che i provvedimenti provvisori richiesti potrebbero garantire il mantenimento dello status quo in modo più incisivo rispetto a quanto possono le misure e gli impegni già adottati sul piano nazionale, in mancanza del requisito dell' urgenza, non devono essere disposti provvedimenti provvisori.
Parti
Nel procedimento C-40/92 R,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori P. Gilsdorf, consigliere giuridico principale, e C. Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J. Collins, Treasury solicitor, in qualità di agente, assistito dai signori S. Richards e R. Anderson, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata britannica, 14, boulevard Roosevelt,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori volti in particolare ad ottenere che sia ingiunto al Regno Unito di adottare tutti i provvedimenti necessari ad impedire al Milk Marketing Board d' Inghilterra e del Galles e al Milk Marketing Board dell' Irlanda del Nord di compiere o di continuare a compiere talune azioni o minacce di azioni nei confronti dei produttori di latte e dei caseifici volte ad estendere i diritti esclusivi d' acquisto di tali organizzazioni al latte scremato e parzialmente scremato,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 13 febbraio 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare in particolare che, non avendo adottato i provvedimenti necessari a garantire che i Milk Marketing Boards (in prosieguo: "MMB") non eccedano i diritti esclusivi loro concessi unicamente per quanto riguarda il latte intero, avendo omesso di impedire agli MMB di limitare le possibilità dei produttori di produrre e di smerciare prodotti lattiero-caseari al di fuori di questi diritti esclusivi, avendo omesso di controllare gli MMB e avendo omesso di garantire che la concorrenza non fosse pregiudicata se non nella misura strettamente necessaria, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1421 (GU L 171, pag. 12), e del regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1422, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel Regno Unito (GU L 171, pag. 14). In subordine, nel caso in cui la Corte ritenga che il latte scremato e parzialmente scremato rientri nei diritti esclusivi degli MMB, con il ricorso si chiede alla Corte di dichiarare che occorre tutelare il legittimo affidamento dei produttori e/o fabbricanti che hanno dato fiducia all' interpretazione della normativa comunitaria, accettata dalle autorità britanniche fino al loro mutamento di politica del giugno 1991, interpretazione secondo la quale il latte scremato e parzialmente scremato esula dalle operazioni degli MMB, e di consentire a questi produttori e/o fabbricanti di proseguire nello smercio del latte scremato al di fuori dei diritti esclusivi d' acquisto dell' MMB d' Inghilterra e del Galles e dell' MMB dell' Irlanda del Nord per un periodo ragionevole ed almeno fino alla pronuncia della sentenza della Corte.
2 Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, la Commissione ha inoltre proposto un' istanza di provvedimenti provvisori ai sensi dell' art. 186 del Trattato CEE e dell' art. 83 del regolamento di procedura, volta ad ottenere l' ingiunzione nei confronti del Regno Unito, in attesa della sentenza della Corte, di adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire che l' MMB d' Inghilterra e del Galles e l' MMB dell' Irlanda del Nord rivendichino, impongano ovvero mantengano restrizioni, prelievi, ammende, azioni giudiziarie o minacce di azioni di qualunque natura, per quanto riguarda la produzione e/o lo smercio di latte scremato e parzialmente scremato da parte dei produttori di latte e dei caseifici che, nella loro produzione, nei loro investimenti o nelle loro previsioni economiche, hanno confidato nell' interpretazione, da lungo tempo invalsa, dell' ambito di applicazione dei diritti esclusivi degli MMB prima del mutamento di politica introdotto dagli MMB stessi e dalle autorità britanniche. Con la domanda di provvedimenti provvisori si chiede inoltre che sia ingiunto al Regno Unito di cooperare con la Commissione al fine di definire al più presto gli orientamenti provvisori in ordine ad un possibile accordo tra le parti per quanto riguarda un' autentica trasformazione in contratto.
3 La convenuta ha presentato osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti provvisori l' 11 marzo 1992, le osservazioni orali delle parti sono state sentite il 30 marzo 1992.
4 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti provvisori, occorre brevemente ricordare gli antefatti di causa nonché il contesto normativo nel quale essi si iscrivono.
5 Il regolamento n. 804/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevede all' art. 25, come modificato dal regolamento n. 1421/78, che, su sua richiesta e ove ricorrano determinate condizioni, uno Stato membro può essere autorizzato a concedere ad un' organizzazione di produttori il diritto esclusivo di acquistare il latte prodotto e venduto nello stato in cui si trova dai produttori di latte stabiliti nella regione in cui l' organizzazione svolge la propria attività. A tale diritto corrisponde l' obbligo per l' organizzazione di acquistare il latte che le è offerto da tali produttori.
6 Il regolamento n. 1422/78, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel Regno Unito, all' art. 1 constata che le condizioni fissate dal regolamento n. 804/68 sono attualmente soddisfatte per quanto riguarda il Regno Unito e prevede pertanto che il Regno Unito possa essere autorizzato a concedere i diritti di cui all' art. 25 del citato regolamento n. 804/68 a cinque organizzazioni di produttori (MMB) esistenti, stabiliti in Inghilterra, nel Galles, in Scozia nonché nell' Irlanda del Nord. Lo stesso regolamento fissa inoltre talune condizioni relative all' esercizio da parte di queste organizzazioni dei loro diritti speciali, i quali non devono estendersi, in particolare, alle quantità di latte che il produttore esclude dalla vendita ad un' organizzazione per accordo con questa stessa ovvero al fine di distribuirle in un altro Stato membro o in paese terzo.
7 Con il suo regolamento (CEE) 25 luglio 1979, n. 1565, che stabilisce le modalità di applicazione del citato regolamento n. 1422/78 (GU L 188, pag. 29), la Commissione ha autorizzato il Regno Unito a concedere i diritti di cui all' art. 25 del regolamento n. 804/68 ai cinque MMB di cui alla presente causa.
8 Come risulta dai considerando dei citati regolamenti nonché dal fascicolo, gli MMB sono organizzazioni che, costituitesi in forza della normativa nazionale del Regno Unito, dal 1933 hanno goduto di prerogative simili a quelle loro conferite dalla normativa comunitaria.
9 Con lettera 22 febbraio 1991 del direttore generale dell' agricoltura, la Commissione ha attirato l' attenzione delle autorità britanniche sul fatto che, stando ai reclami pervenutile, l' MMB d' Inghilterra e del Galles aveva deciso che il latte messo in vendita dai produttori in forma liquida rientrava nei propri diritti esclusivi d' acquisto, qualunque ne fosse il tenore in materia grassa, e che i produttori che facevano trasformare il proprio latte da caseifici, in forza di contratti conclusi con questi ultimi, violavano i suoi diritti esclusivi, poiché il latte va considerato come messo in vendita dal momento in cui non è più in possesso del produttore. La Commissione ricorda che già nel 1987, e poi ancora nel 1988 con l' intervento delle autorità britanniche, l' MMB aveva insistito presso la Commissione stessa affinché il latte scremato e parzialmente scremato, data la sua crescente importanza commerciale, venisse incluso nei suoi diritti esclusivi d' acquisto, e che in entrambe le occasioni essa aveva sottolineato le difficoltà connesse ad una modifica della normativa comunitaria in oggetto, ritenendo che i diritti esclusivi d' acquisto, attribuiti all' MMB in forza dell' art. 25 del regolamento n. 804/68, potessero riguardare soltanto il latte intero messo in vendita dai produttori.
10 Con lettera 7 marzo 1991, la rappresentanza permanente del Regno Unito comunicava alla Commissione come le autorità britanniche fossero esse stesse rimaste sorprese dalla decisione dell' MMB d' Inghilterra e del Galles, fondata su un' interpretazione della normativa relativa agli MMB che, su punti importanti, era contraria alle posizioni tanto delle autorità britanniche quanto della Commissione, posizioni delle quali l' MMB era stato chiaramente informato. Dalla stessa lettera emerge che in conseguenza di ciò le autorità britanniche avevano chiesto all' MMB di revocare la propria decisione.
11 Il 19 aprile 1991, l' MMB d' Inghilterra e del Galles annunciava in un comunicato stampa che l' organizzazione non intendeva per il momento intentare azioni giudiziarie, per quanto riguardava il latte scremato e parzialmente scremato, nei confronti di coloro che producevano in proprio tale latte. Il comunicato stampa avvertiva tuttavia i produttori che questa posizione dell' MMB poteva subire modifiche in seguito a mutamenti nelle operazioni dell' organizzazione, e che l' MMB si riservava di agire nei confronti di ogni produttore che essa ritenesse contravvenire alla normativa.
12 In forza dell' art. 169 del Trattato, l' 8 maggio 1991 la Commissione inviava alle autorità britanniche una lettera di diffida, nella quale si rammentava a tali autorità l' obbligo loro incombente in forza dell' art. 10 del regolamento n. 1422/78 di adottare i provvedimenti necessari per il controllo permanente dell' osservanza della normativa comunitaria da parte degli MMB.
13 Con lettera 21 giugno 1991, le autorità britanniche informavano la Commissione di aver compiuto un riesame del contesto normativo in materia di estensione dei diritti esclusivi degli MMB e di essere pervenute alla conclusione che il "latte prodotto e venduto nello stato in cui si trova", il quale, ai sensi dell' art. 25 del regolamento n. 804/68, è oggetto dei diritti esclusivi, comprende tutto il latte in forma liquida destinato al consumo umano diretto. Le autorità britanniche ritenevano pertanto che il latte scremato e parzialmente scremato rientrasse nei diritti esclusivi e che l' MMB d' Inghilterra e del Galles nonché l' MMB dell' Irlanda del Nord, anch' esso bersaglio di denunce presso la Commissione, a buon diritto potevano avvalersi delle proprie prerogative nei confronti dei produttori e dei caseifici interessati.
14 Il 23 settembre 1991, la Commissione trasmetteva alle autorità britanniche il proprio parere motivato. La Commissione faceva presenti le crescenti pressioni ed intimidazioni esercitate dai due MMB nei confronti di produttori che smerciavano il proprio latte come latte scremato o parzialmente scremato e dei caseifici che per conto dei produttori fabbricavano tale latte, e chiedeva alle autorità britanniche di adottare i provvedimenti necessari affinché gli MMB si astenessero da tali pratiche e fosse preservato lo status quo fino alla soluzione della controversia da parte della Corte di giustizia.
15 Come risulta dal fascicolo, l' 8 ottobre 1991 l' MMB d' Inghilterra e del Galles inviava ai produttori che distribuivano autonomamente il latte scremato e parzialmente scremato una lettera con la quale si domandava loro, al fine di escludere tale prodotto dalla consegna obbligatoria all' MMB, di sottoscrivere un accordo di non consegna allegato alla lettera. In forza di tale accordo, il produttore s' impegna, per ogni litro di latte scremato o parzialmente scremato venduto a partire dal 1 gennaio 1992, a versare all' MMB un prelievo il cui importo sarà fissato dall' organizzazione. Il prelievo, tuttavia, potrà essere richiesto soltanto dopo che la Corte di giustizia avrà deciso o che la Commissione avrà smesso di contestare che il latte scremato o parzialmente scremato rientri nei diritti esclusivi degli MMB. Vi si precisa che l' accordo sarà considerato nullo e non avvenuto nel caso in cui la Corte di giustizia decidesse che il latte per cui è causa non fa parte dei detti diritti.
16 Con lettera 6 novembre 1991, l' MMB d' Inghilterra e del Galles informava i produttori che, se la Commissione non avesse agito con provvedimenti d' urgenza contro il governo del Regno Unito per impedire all' MMB di esercitare i diritti che esso rivendicava sul latte scremato e parzialmente scremato, esso non avrebbe intrapreso alcuna azione né avrebbe adottato alcuna misura disciplinare contro i produttori che non avessero sottoscritto l' accordo di non consegna e che, a quella stessa data del 6 novembre 1991, distribuissero latte scremato e parzialmente scremato. La lettera invitava peraltro i produttori che, per i propri investimenti, avessero fatto affidamento su rassicurazioni provenienti dall' MMB o dal proprio personale a mettersi in contatto con l' organizzazione per un' eventuale domanda di risarcimento.
17 Per quanto riguarda l' Irlanda del Nord, dal fascicolo si evince inoltre che, fin dal mese di aprile 1991, l' MMB dell' Irlanda del Nord aveva avviato, dinanzi alla High Court of Justice nell' Irlanda del Nord, un' azione nei confronti della Strathroy Milk Marketing, che distribuiva rilevanti quantità di latte scremato e parzialmente scremato prodotto in forza di contratti conclusi con un crescente numero di produttori che avevano sottratto il loro latte alla consegna obbligatoria all' MMB. Nell' ambito di questo procedimento il giudice nazionale, con provvedimento provvisorio 1 luglio 1991, preso atto dell' impegno dell' MMB di versare eventualmente un risarcimento per ogni perdita (ivi compreso il lucro cessante) che l' impresa convenuta in giudizio o i suoi produttori dovessero subire, ingiungeva alla Strathroy Milk Marketing di limitare le proprie vendite di latte scremato e parzialmente scremato in Gran Bretagna e nell' Irlanda del Nord, rispettivamente a 17 milioni di litri e a 2,1 milioni di litri all' anno, fino all' esito della causa principale.
18 Occorre ricordare che, in forza dell' art. 186 del Trattato CEE, la Corte può, nelle cause delle quali è investita, ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
19 L' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura subordina l' adozione di provvedimenti provvisori come quello sollecitato nella presente causa alla sussistenza di motivi di urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che ne giustifichino prima facie l' emanazione. Per giurisprudenza costante della Corte, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori, quale quella del caso di specie, dev' essere valutato con riguardo alla necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che si cagioni un danno grave e irreparabile.
20 Quanto all' urgenza, la Commissione afferma che l' improvviso ed illegittimo mutamento di politica dell' MMB d' Inghilterra e del Galles e dell' MMB dell' Irlanda del Nord, avallato dalle autorità britanniche, lede il legittimo affidamento degli operatori che, per la loro produzione attuale o progettata di latte scremato e parzialmente scremato, si sono fondati, prima dell' introduzione della presente domanda di provvedimenti provvisori, sull' interpretazione finora accolta della normativa di cui si discute. La Commissione ritiene essenziale per questi operatori il mantenimento dello status quo per mezzo dei provvedimenti provvisori richiesti.
21 Quanto all' Inghilterra e al Galles, la Commissione afferma che la posizione assunta dall' MMB rispetto ai produttori che smerciano autonomamente latte scremato e parzialmente scremato, pur supponendo che essa sarà mantenuta dopo l' introduzione della domanda di provvedimenti provvisori, non è sufficiente al mantenimento dello status quo. La prospettiva di dover versare retroattivamente, a partire dal 1 gennaio 1992, un prelievo sul latte scremato e parzialmente scremato venduto costituisce di per sé una minaccia per la redditività di questi produttori, piccole imprese che operano con ristretto margine di profitto in un mercato altamente concorrenziale. Ne risulterebbe quindi compromessa la sopravvivenza economica di questi produttori. La suddetta analisi vale a maggior ragione per i produttori che fanno produrre e distribuire il latte scremato e parzialmente scremato da parte dei caseifici: costoro, non essendo garantiti dalla dichiarazione di intenti dell' MMB, sarebbero in ogni momento esposti alla minaccia di azioni giudiziarie e di richieste di pagamento di un prelievo da parte dell' MMB. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i caseifici che producono latte scremato per conto di questi produttori, nei cui confronti potrebbero in ogni momento essere intentate azioni in giudizio dalle quali essi, in ragione dei costi, avrebbero difficoltà a difendersi.
22 Quanto all' Irlanda del Nord, la Commissione afferma che il provvedimento urgente adottato il 1 luglio 1991 nei confronti del solo caseificio indipendente della regione ne limita in modo ingiustificato gli sbocchi, vietando altresì ai produttori ad esso vincolati di aumentare la propria produzione. Gli otto produttori della regione che smerciano autonomamente latte scremato e parzialmente scremato, inoltre, sarebbero costantemente minacciati di azioni giudiziarie da parte dell' MMB dell' Irlanda del Nord.
23 Come la Commissione, la parte convenuta ritiene che, in attesa della sentenza della Corte, occorra preservare lo status quo. Tuttavia, essa ritiene che la normativa comunitaria conferisca diritti non soltanto ai produttori, ma anche agli MMB, e che lo status quo debba salvaguardare gli interessi di tutte le parti in causa. Il convenuto ritiene che attualmente il mantenimento dello status quo sia sufficientemente garantito dai provvedimenti e dagli impegni adottati sul piano nazionale.
24 Per quanto riguarda l' Inghilterra e il Galles, il convenuto osserva che l' MMB si è impegnato a mantenere la propria posizione nei confronti dei produttori che smerciano autonomamente latte scremato e parzialmente scremato quale risulta dalla citata lettera 6 novembre 1991. L' MMB esigerà da tali produttori il versamento di un prelievo a decorrere dal 1 gennaio 1992 soltanto ove l' interpretazione oggi propugnata dalle autorità britanniche fosse avallata dalla Corte di giustizia. Il convenuto osserva inoltre che, per quanto riguarda i produttori che fanno produrre e distribuire il latte scremato e parzialmente scremato da parte di caseifici, l' MMB si è impegnato a non intraprendere alcuna nuova azione giudiziaria, salvo per quanto riguarda i contratti di trasformazione che, secondo i criteri accolti dalla Commissione stessa nella propria domanda di provvedimenti provvisori, costituiscono soltanto espedienti per aggirare i diritti esclusivi dell' MMB, trattandosi di casi in cui il produttore non possiede alcun interesse nel caseificio di cui trattasi né esercita alcun controllo sulle sue attività. Qualora un' azione giudiziaria sia stata già intentata nei confronti di questi produttori o di questi caseifici, l' MMB d' Inghilterra e del Galles si è impegnato a non compiere nuovi atti processuali.
25 Per quanto riguarda l' Irlanda del Nord, il convenuto afferma che i produttori che consegnano il loro latte alla Strathroy Milk Marketing avevano inizialmente dichiarato di volere sottrarre la propria produzione alla consegna obbligatoria all' MMB a fini di esportazione. L' azione giudiziaria sarebbe stata promossa nei confronti del caseificio soltanto dopo l' annuncio da parte di quest' ultimo che, nonostante tali dichiarazioni, il latte scremato e parzialmente scremato prodotto sarebbe stato smerciato in Gran Bretagna e nell' Irlanda del Nord. Il provvedimento provvisorio adottato dalla High Court of Justice nell' Irlanda del Nord il 1 luglio 1991 garantirebbe in modo adeguato il mantenimento dello status quo in quanto eviterebbe, limitando le quantità smerciate, la possibilità per il caseificio di reclutare nuovi produttori. Vi sarebbero infine taluni produttori della regione che smerciano autonomamente la propria produzione di latte scremato e parzialmente scremato senza versare alcun prelievo all' MMB. Questo si sarebbe impegnato a richiedere il pagamento di un prelievo da parte di tali produttori soltanto dopo l' emanazione di un' eventuale sentenza della Corte di giustizia in favore dell' interpretazione oggi sostenuta dal convenuto.
26 Secondo il convenuto, alla luce di quanto sopra, non occorre che la Corte disponga i provvedimenti provvisori richiesti.
27 Occorre rilevare anzitutto che, concludendo per la reiezione della domanda di provvedimenti provvisori in quanto, a suo parere, le misure e gli impegni adottati sul piano nazionale sono sufficienti a garantire il mantenimento dello status quo, il convenuto si rende garante del fatto che tali misure ed impegni, quali descritti infra ai punti 24 e 25, saranno rispettati dagli MMB, né saranno revocati o modificati prima della sentenza della Corte nella causa principale.
28 Si osservi inoltre che, rispetto alla situazione che scaturisce dalle misure ed impegni adottati sul piano nazionale, i provvedimenti provvisori richiesti comporterebbero in particolare il divieto, per gli MMB interessati, di ottenere dai produttori che già smerciano latte scremato e parzialmente scremato il versamento di prelievi fino al momento della pronuncia della sentenza della Corte, anche ove detta sentenza dovesse confermare l' interpretazione sostenuta da tali enti.
29 La Commissione ritiene che, in fase di procedimento d' urgenza, occorra tutelare il legittimo affidamento dei produttori in ordine all' estensione dei diritti esclusivi degli MMB, e che la semplice minaccia di dover versare retroattivamente il prelievo menzionato dagli MMB potrebbe determinare un danno in capo a tali produttori. Va tuttavia ricordato che il giudice dei procedimenti d' urgenza non deve giudicare anticipatamente rispetto alla sentenza della Corte tutelando definitivamente una delle parti interessate dagli effetti che potrebbero discendere dalla sentenza per il periodo anteriore alla sua pronuncia. Inoltre, nelle conclusioni presentate in via subordinata nel ricorso principale, la Commissione chiede appunto alla Corte di dichiarare che occorre tutelare il legittimo affidamento dei produttori consentendo loro di continuare la distribuzione di latte scremato e parzialmente scremato al di fuori dei diritti esclusivi degli MMB, senza cioè dover versare alcun prelievo, e ciò perlomeno fino alla pronuncia della sentenza principale. Da questo punto di vista, l' istanza di provvedimenti provvisori presentata dalla Commissione diventa una domanda di accogliere le conclusioni del procedimento principale già in fase di procedimento d' urgenza.
30 I provvedimenti provvisori richiesti si distinguono inoltre dalla situazione che discende dalle misure ed impegni presi sul piano nazionale in quanto essi riguardano non soltanto i produttori che, alla data della presentazione della domanda di provvedimenti provvisori, smerciano latte scremato e parzialmente scremato, bensì anche coloro che, con investimenti o previsioni economiche, hanno preparato tale smercio. In proposito basti rilevare che, in mancanza di criteri precisi, i semplici progetti di una futura distribuzione di latte scremato e parzialmente scremato non possono in via generale essere oggetto di una tutela a titolo provvisorio. Come sottolinea il governo britannico, la posizione particolare di un caseificio o di un produttore individuale dev' essere valutata nel contesto di un procedimento giurisdizionale a livello nazionale.
31 Quanto al resto, la Commissione non ha dimostrato che i provvedimenti richiesti potrebbero garantire il mantenimento dello status quo in modo più incisivo rispetto a quanto possono i provvedimenti ed impegni già adottati sul piano nazionale.
32 Occorre pertanto concludere che, tenuto conto di queste misure ed impegni, non ricorre il requisito dell' urgenza, e che la domanda di provvedimenti provvisori dev' essere pertanto respinta.
33 Occorre tuttavia ricordare che la presente ordinanza può, conformemente all' art. 87 del regolamento di procedura, essere modificata o revocata in qualsiasi momento in seguito a mutamento delle circostanze.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 22 maggio 1992.
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