Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per carenza ° Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso ° Scomparsa dell' oggetto del ricorso ° Non luogo a statuire
(Trattato CEE, art. 175)
Massima
Quando, nell' ambito di un ricorso per carenza, l' atto la cui omissione costituisce oggetto della lite è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, l' oggetto del ricorso è venuto meno, di modo che non vi è più luogo a statuire.
Parti
Nella causa C-41/92,
The Liberal Democrats, partito politico del Regno Unito, rappresentato dall' avv. Ian S. Forrester, QC, del foro della Scozia, dagli avv.ti Alastair Sutton, Anthony P. Lester, QC, e Daniel Bethlehem, del foro dell' Inghilterra e del Galles, e dal signor Michael J.S. Renouf, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, Johann Schoo e François Vainker, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
diretta a far dichiarare che il Parlamento europeo, omettendo di elaborare progetti intesi a consentire l' elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, ha violato gli artt. 138, n. 3, del Trattato CEE, 21, n. 3, del Trattato CECA e 108, n. 3, del Trattato CEEA, nonché l' art. 7, n. 1, dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nell' Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: Lynn Hewlett, amministratore
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 1992, The Liberal Democrats, partito politico del Regno Unito, ha presentato, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Parlamento europeo, omettendo di elaborare progetti intesi a consentire l' elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, ha violato gli artt. 138, n. 3, del Trattato CEE, 21, n. 3, del Trattato CECA e 108, n. 3, del Trattato CEEA, nonché l' art. 7, n. 1, dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nell' Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 20 settembre 1976, 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 278, pag. 1).
2 Il 10 marzo 1993 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione A3/0381/92 sul progetto di procedura elettorale uniforme per l' elezione dei membri del Parlamento europeo, basata sull' art. 138, n. 3, del Trattato CEE.
3 Il ricorrente, invitato dalla Corte a pronunciarsi sull' oggetto del ricorso, in seguito all' adozione di tale risoluzione, ha ammesso che il Parlamento europeo aveva agito come vi era stato invitato dall' art. 138, n. 3, del Trattato.
4 Di conseguenza, e senza che sia necessario esaminare la ricevibilità del ricorso per carenza proposto contro il Parlamento europeo e stabilire se quest' ultimo fosse effettivamente in stato di carenza alla data della proposizione del ricorso, si deve constatare che, in ogni caso, non si deve più statuire su tale ricorso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
5 Ai sensi dell' art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, la Corte decide sulle spese in via equitativa, in caso di non luogo a statuire. La Corte rileva che, senza che si debba stabilire in quale misura i motivi addotti dalle parti fossero fondati, essa trova, nelle circostanze della causa e nello svolgimento del procedimento, motivi sufficienti per disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Non vi è luogo a statuire.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 10 giugno 1993.
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