Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Ricorso contro una decisione ° Adozione in pendenza di causa di una decisione che equivale all' annullamento dell' atto impugnato ° Ricorso divenuto privo di oggetto ° Non luogo a provvedere ° Motivazione della decisione modificativa non soddisfacente per il ricorrente ° Irrilevanza
(Trattato CEE, art. 173)
Massima
L' oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato contro una decisione consiste nell' annullamento di quest' ultima e tale è il solo risultato che il ricorrente può perseguire. Di conseguenza, quando il convenuto adotta, in pendenza di causa, una decisione che modifica la decisione impugnata e che equivale all' annullamento di quest' ultima, non vi è più materia per una pronuncia della Corte, in quanto il ricorso è divenuto privo di oggetto e non vi è luogo a provvedere. E' irrilevante in proposito che la nuova decisione si fondi su motivi che il ricorrente non ritiene soddisfacenti in quanto non coincidono con i motivi addotti a sostegno del ricorso.
Parti
Nella causa C-123/92,
Lezzi Pietro e C. Srl, società di diritto italiano, con sede a Cerignola (Italia), rappresentata dall' avv. Wilma Viscardini Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu e dalla signora Angela Bardenhewer, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 24 ottobre 1991, REC 4/91, con la quale essa ha constatato che è giustificato procedere al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione in un caso particolare,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 aprile 1992, la società italiana Lezzi Pietro e C. Srl (in prosieguo: la "Lezzi Pietro"), ha chiesto l' annullamento, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, della decisione della Commissione 24 ottobre 1991, REC 4/91, con la quale essa ha constatato che è giustificato procedere al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione in un caso particolare.
2 Da detta decisione, diretta alla Repubblica italiana, risulta che il 3 febbraio 1988 Lezzi Pietro ha messo in libera pratica cipolle selvatiche della specie Muscari comusum, originarie del Marocco, classificandole nella sottovoce della Nomenclatura Combinata (in prosieguo: la "sottovoce NC") 0703, a cui corrispondeva un dazio del 12%, anziché nella sottovoce NC 0709, cui corrispondeva un dazio del 16%, e che detta classificazione è stata accettata dalle autorità doganali italiane in applicazione della Tariffa doganale d' uso italiana, che prevedeva un' informazione errata per i prodotti de quibus; detto errore proveniva da un dato errato contenuto nella tariffa integrata delle Comunità europee (Taric).
3 Nella decisione controversa, adottata ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), la Commissione ha ritenuto che l' errore commesso dall' amministrazione italiana era riconoscibile da parte dell' importatore e che, pertanto, i dazi all' importazione per un importo di 1496 ECU, non pagati, dovevano essere restituiti in quanto, da un lato, le cipolle selvatiche della specie Muscari comusum dovevano essere classificate nella sottovoce NC 0709 della nomenclatura combinata come risultava dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 7 settembre 1987 (L 256, pag. 1) e, d' altro lato, le indicazioni fornite dal Taric erano state presentate correttamente prima dell' entrata in vigore di questa Nomenclatura combinata, il 1 gennaio 1988.
4 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha invocato tre mezzi e, rispettivamente, il fatto che la decisione controversa fosse fondata sul "presupposto erroneo" che i prodotti de quibus fossero stati erroneamente classificati nella sottovoce NC 0703, una violazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 sopra citato e una violazione dell' art. 190 del Trattato CEE.
5 Nel controricorso, la Commissione ha considerato le affermazioni della ricorrente prive di qualsivoglia fondamento. Essa ha peraltro informato la Corte di aver, con la decisione 28 settembre 1992, modificato la decisione controversa nel senso che i dazi all' importazione de quibus non dovevano più essere oggetto di tale restituzione. Dai 'considerando' di questa decisione emerge che era risultato evidente che la situazione tariffaria, in base alle indicazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non era chiara e non era pertanto possibile considerare l' errore commesso dalle autorità italiane ragionevolmente riconoscibile dall' importatore, nel momento in cui è stata fatta la dichiarazione d' immissione in libera pratica dei prodotti. Stando così le cose, la Commissione, ritenendo che la controversia era divenuta priva di oggetto, ha chiesto alla Corte di ordinare il non luogo a statuire e di dichiarare le spese compensate.
6 In proposito, la ricorrente ha sostenuto nella memoria di replica che, anche se non deve più pagare i dazi che le erano stati richiesti, non sarebbe escluso che le autorità doganali italiane possano sollevare dei problemi in ordine agli interessi ed alle sanzioni per la dichiarazione inesatta. Essa chiede pertanto, in via principale, che la Corte si pronunci sul primo mezzo da essa invocato e in base al quale la decisione impugnata si fonderebbe sul "presupposto erroneo" che i prodotti de quibus siano stati erroneamente classificati nella sottovoce NC 0703. In via subordinata, nel caso in cui la Corte dichiarasse il non luogo a provvedere, essa chiede che la Commissione sia condannata alle spese.
7 La Commissione, definendo dilatorio e temerario l' atteggiamento della ricorrente, chiede, nella controreplica, che le spese effettuate fino al momento della notificazione del controricorso siano compensate e quelle posteriori alla notifica del controricorso siano invece poste a carico della ricorrente.
8 Si deve rilevare che, con l' atto introduttivo, la ricorrente ha chiesto l' annullamento della decisione della Commissione 24 ottobre 1991, il cui dispositivo prevede che i dazi all' importazione de quibus debbano essere restituiti. Orbene, questa decisione è stata "modificata" dalla decisione della Commissione 28 settembre 1992, il cui dispositivo modifica la decisione della Commissione 24 ottobre 1991 nel senso che i dazi de quibus "non debbono essere oggetto di restituzione". E' pacifico che questa modifica equivale ad un annullamento della decisione precedente, come del resto esplicitamente indicato nel titolo della decisione 28 settembre 1992.
9 Certamente, nella nuova decisione resta inalterata la parte della motivazione per cui il prodotto de quo rientra nella sottovoce NC 0709, e Lezzi Pietro avrebbe potuto avere un interesse ° in particolare in previsione di future importazioni ° a far dichiarare che il prodotto de quo rientra nella sottovoce NC 0703 e non nella sottovoce NC 0709. Si deve tuttavia rilevare che oggetto del ricorso è l' annullamento della decisione 24 ottobre 1991, che non esiste più.
10 Inoltre, attraverso l' annullamento di questa decisione, la ricorrente ha ottenuto il solo risultato che il suo ricorso le poteva consentire e, pertanto, non vi è più materia per una decisione della Corte. Infatti, nel contesto di un ricorso introdotto ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, la Corte può dichiarare solo l' annullamento dell' atto in oggetto. In ordine agli eventuali problemi relativi agli interessi ed alle sanzioni, questi riguardano esclusivamente i rapporti esistenti tra la ricorrente e le autorità doganali italiane e debbono pertanto essere risolti dal giudice nazionale che, eventualmente, potrà adire la Corte ai sensi dell' art. 177 del Trattato.
11 Da tutto quanto precede, risulta che il ricorso è divenuto privo di oggetto e non vi è luogo a provvedere.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell' art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa.
13 Occorre rilevare, in primo luogo, che la decisione della Commissione 28 settembre 1992, che annulla la sua precedente decisione 24 ottobre 1991, è stata adottata successivamente all' introduzione del ricorso da parte di Lezzi Pietro.
14 Risulta, in secondo luogo, dai 'considerando' della decisione 28 settembre 1992 che la Commissione ha deciso di annullare e di sostituire la decisione impugnata sulla base di una valutazione di fatto differente da quella che l' aveva inizialmente indotta a ritenere l' errore commesso dall' amministrazione italiana riconoscibile da parte dell' importatore.
15 Stando così le cose, occorre porre le spese integralmente a carico della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Non vi è luogo a provvedere.
2) La Commissione sosterrà le spese.
Lussemburgo, 8 marzo 1993.
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