Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Questione non accompagnata da alcuna precisazione circa il contesto di fatto e di diritto
(Trattato CEE, art. 177)
Massima
L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono in modo particolare nel settore della concorrenza che è caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse.
Parti
Nel procedimento C-157/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura circondariale di Genova, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Pretore di Genova
e
Giorgio Banchero,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 e 95 del Trattato nonché degli artt. 2, 4, n. 1, e 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo di tabacchi manifatturati (GU L 303, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 marzo 1992, pervenuta alla Corte l' 8 maggio successivo, il pretore di Genova (Italia) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 e 95 del Trattato nonché degli artt. 2, 4, n. 1, e 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo di tabacchi manifatturati (GU L 303, pag. 1).
2 Il signor Giorgio Banchero, imputato in un procedimento penale dinanzi al pretore di Genova per illegittima detenzione di 2,3 kg di sigarette estere, invocava dinanzi al detto giudice l' incompatibilità con il diritto comunitario del regime italiano di monopolio dei tabacchi manifatturati nonché delle norme nazionali vigenti, nel diritto italiano, in caso d' importazione di tabacchi manifatturati provenienti da altri Stati membri.
3 Il pretore di Genova sottoponeva, pertanto, alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"Prima questione
Se le disposizioni di cui agli artt. 5, 30, 37, 85, 86, 90, 92 e 95 del Trattato, le norme di cui agli artt. 2 e 6, n. 2, della direttiva 19 dicembre 1972, 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cirfra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati, nonché quelle di cui all' art. 4, n. 1, (della) stessa direttiva in relazione alla direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (Sesta direttiva IVA, GU L 145, pag. 1), siano compatibili con la natura e le caratteristiche normative di un monopolio nazionale quale è quello risultante, anche nella sua pratica attuazione, dalla legislazione in vigore nello Stato italiano per il settore dei tabacchi.
Più in particolare:
1) Se l' art. 37, n. 1, del Trattato vada interpretato nel senso che, allo stato attuale, il monopolio nazionale dei tabacchi manifatturati debba essere riorganizzato in modo tale da eliminare ogni possibilità di operare, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento e agli sbocchi delle merci.
2) Se l' art. 37 del Trattato vada interpretato nel senso che consenta, allo stato attuale, il mantenimento di un monopolio nazionale che preveda, al contempo, l' esclusiva di produzione e di commercializzazione delle merci oggetto della tutela monopolistica; ovvero se l' esclusiva di produzione e di vendita attribuita ad un monopolio nazionale sia già di per sé idonea a creare discriminazioni ai sensi dell' art. 37 del Trattato.
3) Se l' art. 30 del Trattato sia compatibile con un monopolio di produzione e di vendita quale quello nazionale ovvero se tale tipo di monopolio sia per sua intrinseca natura potenzialmente idoneo a consentire scelte preferenziali configurabili come 'misure di effetto equivalente' ai sensi dell' art. 30 del Trattato.
4) Nel caso di dichiarata incompatibilità delle norme del Trattato sopra indicate con le norme dell' ordinamento nazionale che disciplinano il monopolio statale dei tabacchi, secondo quale criterio tale monopolio deve eventualmente essere riordinato per adeguarlo agli obblighi che il diritto comunitario impone agli Stati membri in questo settore e, in particolare, per armonizzarlo con l' art. 90, n. 1, del Trattato e con le altre norme comunitarie vigenti in materia.
5) Se l' art. 2 della direttiva del Consiglio 72/464/CEE possa ritenersi compatibile con una normativa nazionale (legge 13 luglio 1965, n. 825, e legge 10 dicembre 1975, n. 724) che sottopone le importazioni dei tabacchi manifatturati ad una 'sovraimposta di confine' non prevista dalla citata direttiva.
6) Se l' art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 72/464/CEE, in relazione all' art. 95 del Trattato, possa ritenersi compatibile con una normativa nazionale (legge 13 luglio 1965, n. 825, e legge 10 dicembre 1975, n. 724) che assoggetta gli importatori e i fabbricanti nazionali ad un diverso regime per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell' imposta di consumo.
7) Se le norme del Trattato sulla concorrenza, in particolare gli artt. 5, 7, 85, 86, 87, 88, 89, 90 del Trattato, siano applicabili anche alle imprese, titolari di monopolio istituito per legge, con diritto di esclusiva di produzione e commercializzazione delle merci oggetto della tutela monopolistica.
8) Se l' art. 37 del Trattato in relazione all' art. 92 sia compatibile con una normativa nazionale che, per gli aiuti legalmente concessi ad un' impresa che goda di diritti di esclusiva, consenta a quest' ultima di porre in commercio i propri prodotti a prezzo diverso (e magari anche inferiore) a quello degli analoghi prodotti di provenienza comunitaria.
Seconda questione
In caso di risposta positiva al quesito che precede, se lo stato attuale dell' armonizzazione comunitaria delle imposte di consumo e la soppressione dei dazi doganali all' interno della Comunità, in relazione ai principi di proporzionalità e di non discriminazione elaborati dalla Corte di giustizia, siano di ostacolo ad una normativa nazionale che, considerando le infrazioni all' imposta di consumo relativa a merci oggetto di monopolio statale come reato di contrabbando doganale, applica alle stesse le sanzioni, anche penali, previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine, difformemente da analoghe infrazioni concernenti altre imposte applicate all' interno dello Stato".
4 Si deve ricordare, in limine, che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui s' inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v. sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6 della motivazione).
5 Come rilevato dalla Corte nella detta sentenza, tali esigenze valgono in modo particolare in taluni settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse.
6 Orbene, l' ordinanza di rinvio non contiene indicazioni sufficienti perché le dette esigenze possano ritenersi soddisfatte. Il giudice di rinvio si limita, infatti, a prendere atto, da un lato, del monopolio italiano dei tabacchi manifatturati ° senza precisarne gli elementi costitutivi ° e di discriminazioni ° di contenuto non precisato ° riguardanti le condizioni relative all' approvvigionamento ed allo smercio dei prodotti, dall' altro, della "sovraimposta di confine" cui sarebbero assoggettate le importazioni di tabacchi manifatturati provenienti da altri Stati membri e, infine, delle sanzioni penali applicabili alle importazioni illegali di tabacchi manifatturati. Il giudice a quo non precisa né il contenuto delle disposizioni della normativa nazionale richiamate, né i motivi precisi che lo hanno indotto a ritenere dubbia la compatibilità delle disposizioni medesime con il diritto comunitario e a ritenere necessaria la sottoposizione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell' ordinanza di rinvio, atteso il loro riferimento troppo impreciso alle situazioni di diritto e di fatto richiamate dal giudice nazionale, non consentono alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario.
7 Si deve pertanto dichiarare, ai sensi dell' art. 92 del regolamento di procedura, la manifesta irricevibilità delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Pretura circondariale di Genova, con ordinanza 14 marzo 1992, è irricevibile.
Lussemburgo, 19 marzo 1993.
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