Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese recuperabili ° Nozione ° Elementi da prendere in considerazione
(Regolamento di procedura della Corte, art. 73)
Massima
La Corte non è autorizzata, nel contesto dell' art. 74 del regolamento di procedura, a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l' importo entro i cui limiti tali remunerazioni possono essere ripetute nei confronti della parte condannata alle spese. A norma dell' art. 73 del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa e tale termine, come in particolare risulta dall' art. 72 dello stesso regolamento, si riferisce unicamente al procedimento dinanzi alla Corte, escludendo la fase precontenziosa.
Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve liberamente valutare le circostanze della specie, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell' ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare all' avvocato e degli interessi economici che erano in gioco per le parti.
Parti
Nella causa C-222/92 DEP,
Syndicat français de l' Express international (SFEI), sindacato di categoria di diritto francese, con sede in Parigi,
DHL International, società di diritto francese, con sede in Roissy (Francia),
Service CRIE, società di diritto francese, con sede in Parigi,
May Courier, società di diritto francese, con sede in Parigi,
rappresentate dall' avv. E. Morgan de Rivery, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
richiedenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
u
avente ad oggetto la liquidazione delle spese ripetibili,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria il 16 maggio 1992, il Syndicat français de l' Express international (SFEI), la DHL International, la Service CRIE e la May Courier, hanno presentato alla Corte, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, domanda di annullamento della decisione 10 marzo 1992 con la quale la Commissione aveva dichiarato chiuso il procedimento avviato a seguito della denuncia depositata, tra altri, dalla SFEI contro la Repubblica francese e la Société française de messagerie internationale, per violazione degli artt. 92 e segg. del Trattato.
2 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 14 luglio 1992, la Commissione ha comunicato di aver deciso di revocare la decisione impugnata e di ritenere di conseguenza il ricorso divenuto privo di oggetto.
3 Con memoria aggiuntiva depositata presso la cancelleria della Corte il 24 luglio 1992, le richiedenti hanno dichiarato che si doveva pronunciare il non luogo a provvedere e chiedevano alla Corte di regolare la questione delle spese conformemente all' art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, prendendo in considerazione le circostanze della specie.
4 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 14 agosto 1992, la Commissione ha fatto sapere di non aver osservazioni da formulare nei confronti della memoria depositata dalle richiedenti.
5 Con ordinanza 18 novembre 1992, causa C-222/92, SFEI e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha disposto il non luogo a provvedere ed ha posto le spese a carico della Commissione.
6 Poiché non è intervenuto alcun accordo tra le parti circa le spese ripetibili, le richiedenti, con memoria depositata presso la cancelleria il 19 settembre 1994, hanno chiesto alla Corte, in applicazione dell' art. 74 del regolamento di procedura, di fissare le spese ripetibili nell' importo di 9 402 130 BFR.
7 L' importo delle spese reclamate comprende due voci, cioè 3 199 062 BFR, a titolo di spese per una ricerca economica, e 6 203 668 BFR, a titolo di spese e onorari di avvocati.
La ricerca economica era stata realizzata in vista del deposito della denuncia iniziale dinanzi alla Commissione. Le spese e gli onorari di avvocati riguardano prestazioni legate in parte al procedimento precontenzioso e in parte alla preparazione del ricorso di annullamento.
Le somme pretese dalle richiedenti per la ricerca economica e per parte delle spese e onorari di avvocati rappresentano il 50% delle spese globali esposte in fattura, poiché l' altra metà viene presa in conto, a dire delle richiedenti, nel contesto della causa T-36/92, introdotta dinanzi al Tribunale di primo grado.
8 Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria della Corte il 21 ottobre 1994, la Commissione contesta che le spese e gli onorari relativi alla fase precontenziosa possano essere considerati ripetibili. Se si tiene conto delle spese connesse con la preparazione del ricorso, potrebbe essere accolto soltanto l' importo di 760 403,5 BFR. Orbene, né l' oggetto e la natura della controversia, né la sua rilevanza nel diritto comunitario, né le difficoltà della causa e la portata del lavoro, né gli interessi economici in gioco giustificano tale importo, tanto più che le richiedenti avrebbero omesso di dare indicazioni esatte sulle prestazioni e sul volume del lavoro fornito. Ciò considerato, la Commissione propone di fissare le spese ripetibili in un importo massimo di 300 000 BFR.
9 La Commissione ha allegato alle sue osservazioni scritte una lettera proveniente dall' avvocato delle richiedenti e relativa al regolamento delle spese, che la Corte non ha preso in considerazione in ragione del suo carattere riservato.
10 Secondo la costante giurisprudenza, la Corte non è autorizzata, nel contesto dell' art. 74 del regolamento di procedura, a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l' importo entro i cui limiti tali remunerazioni possono essere ripetute nei confronti della parte condannata alle spese (v. in particolare ordinanza 4 febbraio 1993, causa C-191/86 DEP, Tokyo Electric/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 8).
11 A norma dell' art. 73 del regolamento di procedura, "sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa".
12 Col termine "causa", questo articolo si riferisce unicamente al procedimento dinanzi alla Corte, escludendo la fase precontenziosa, come risulta in particolare dall' art. 72 dello stesso regolamento, che fa menzione del "procedimento dinanzi alla Corte" (v. ordinanza della Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione, Racc. pag. 901).
13 Da quanto considerato, la domanda delle richiedenti deve essere respinta nella parte in cui è intesa a ottenere il riconoscimento, a titolo di spese ricuperabili, delle spese e onorari, ivi comprese le spese di perizia, relativi alla fase precontenziosa.
14 Per quanto riguarda le spese indispensabili esposte dalle parti ai fini della causa, si deve ricordare che il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria. Ciò considerato, la Corte deve liberamente valutare i dati di causa, tenendo conto dell' oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell' ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti (v. in particolare ordinanza 4 febbraio 1993, Tokyo Electric/Consiglio, già citata, punto 8).
15 Tenuto conto di questi criteri di valutazione, viene fatta un' equa valutazione delle spese ripetibili fissandone l' importo in 600 000 BFR.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
L' importo totale delle spese che la Commissione deve rimborsare alle richiedenti è fissato in 600 000 BFR.
Lussemburgo, 30 novembre 1994.
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