Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Mezzi ° Semplice ripetizione dei mezzi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale ° Irricevibilità ° Rigetto
[Statuto CEE della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Mezzi ° Irregolarità procedurali ° Audizione di testimoni ° Testimone non ricusato dinanzi al Tribunale ° Obiezione sollevata per la prima volta dinanzi alla Corte ° Irricevibilità ° Rigetto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 73, nn. 1 e 2)
Massima
1. Risulta dal combinato disposto dell' art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia e dell' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado deve indicare in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza del Tribunale di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica tale domanda.
Non soddisfa questo requisito l' atto di impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i mezzi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti esplicitamente rigettati da tale giudice; infatti, un ricorso di questo tipo costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame della domanda introdotta dinanzi al Tribunale, il che, a norma dell' art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, esula dalla competenza di quest' ultima.
2. E' manifestamente irricevibile nell' ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado il mezzo relativo all' irregolarità dell' audizione di un testimone da parte del Tribunale qualora, pur disponendo della facoltà di ricusare il testimone alle condizioni previste dall' art. 73 del regolamento di procedura del Tribunale, la parte in causa, nel corso del procedimento dinanzi a detto giudice, non abbia mai sollevato obiezioni nei confronti di tale audizione.
Parti
Nel procedimento C-244/92 P,
Leonella Kupka-Floridi, con l' avv. P. Gérard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 1 aprile 1992, nella causa T-26/91, Leonella Kupka-Floridi contro Comitato economico e sociale e diretto all' annullamento di detta sentenza,
procedimento in cui l' altra parte è:
Comitato economico e sociale, rappresentato dal signor M. Bermejo Garde, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, che ha concluso per il rigetto totale del ricorso,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
visto l' art. 119 del regolamento di procedura,
su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 26 maggio 1992, la signora Kupka-Floridi, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, ha impugnato la sentenza 1 aprile 1992 con la quale il Tribunale di primo grado (in prosieguo: il "Tribunale") ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione di licenziamento presa nei suoi confronti dal Comitato economico e sociale al termine del periodo di prova, oltre al risarcimento del danno subito e alla possibilità di effettuare un secondo periodo di prova al termine del quale si procedesse ad una nuova valutazione delle sue attitudini professionali.
2 Emerge dalla sentenza impugnata che il 1 ottobre 1989 la signora Kupka-Floridi veniva assunta in qualità di dipendente in prova di grado LA7 presso la divisione della traduzione italiana del Comitato economico e sociale. Il periodo di prova si svolgeva con la supervisione del signor Pertoldi, capodivisione della traduzione italiana. Al termine di detto periodo veniva redatto un rapporto diretto ad informare l' autorità che ha il potere di nomina, nella fattispecie il segretario generale del Comitato economico e sociale, sul possesso o meno, da parte della ricorrente, delle qualità professionali necessarie per la nomina in ruolo. In seguito a tale rapporto, che conteneva un' opinione negativa su tali qualità, il 27 giugno 1990 il segretario generale decideva di licenziare la ricorrente. Il 24 settembre 1990, la signora Kupka-Floridi presentava reclamo avverso tale decisione e, a seguito del rigetto del reclamo, proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della suddetta decisione oltre al risarcimento del danno subito e alla possibilità di effettuare un secondo periodo di prova.
3 Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha fatto valere diversi mezzi relativi all' inosservanza di una nota interna del Comitato economico e sociale relativa alla valutazione dei dipendenti in prova, alla violazione del principio di sollecitudine da parte dei suoi superiori gerarchici, che non le avrebbero fornito alcun consiglio volto al miglioramento delle sue prestazioni, all' errata valutazione del suo comportamento da parte degli stessi superiori, e alla violazione del diritto alla difesa che risulterebbe dalla comunicazione tardiva del rapporto relativo al periodo di prova nonché dalla convocazione egualmente tardiva del comitato dei rapporti.
4 Questi mezzi sono stati dichiarati infondati dal Tribunale, che ha respinto il ricorso con sentenza 1 aprile 1992; per alcuni aspetti questa sentenza si fonda su fatti diversi da quelli che la ricorrente intendeva provare.
5 La ricorrente chiede ora alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale per il generico motivo secondo cui quest' ultimo, respingendo il ricorso, avrebbe violato il diritto comunitario. A sostegno del ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado essa ribadisce i mezzi dedotti in primo grado, ivi compresi quelli respinti dal Tribunale perché fondati su fatti non dimostrati, e integra tali mezzi con due nuovi argomenti relativi all' audizione del suo capodivisione, signor Pertoldi.
6 Per statuire sul ricorso proposto alla Corte occorre distinguere, fra i mezzi dedotti dalla ricorrente, quelli già sollevati dinanzi al Tribunale e quelli proposti per la prima volta dinanzi alla Corte.
Quanto ai mezzi già dedotti dinanzi al Tribunale
7 Per quanto riguarda i mezzi già dedotti dinanzi al Tribunale, occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 49, primo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia, un' impugnazione dev' essere diretta contro una decisione del Tribunale che conclude il procedimento o decide parzialmente la controversia nel merito o pone termine ad un incidente di procedura relativo ad un' eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
8 D' altro canto, occorre sottolineare che, ai sensi dell' art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, il ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado deve limitarsi ai motivi di diritto e dev' essere fondato su mezzi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale; nello stesso ordine di idee, l' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte dispone che l' atto di impugnazione deve precisare i motivi e gli argomenti di diritto a sostegno delle domande di cui la ricorrente chiede alla Corte l' accoglimento.
9 Deriva da dette disposizioni che un ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado deve indicare in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in maniera specifica tale domanda.
10 Non soddisfa questo requisito il ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado che si limiti a ripetere o, come nel caso in esame, a riprodurre testualmente i mezzi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti esplicitamente rigettati da tale giudice; infatti, un ricorso di questo tipo costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame della domanda presentata dinanzi al Tribunale, il che, a norma del citato art. 49 dello Statuto, esula dalla competenza della Corte.
11 Per questi motivi, si deve ritenere che i mezzi dedotti dalla ricorrente nel ricorso e riprodotti nell' atto di impugnazione siano da dichiarare manifestamente irricevibili ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.
Quanto ai mezzi dedotti per la prima volta dinanzi alla Corte
12 Occorre poi esaminare i mezzi che la ricorrente ha dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte.
13 A questo proposito la ricorrente sostiene, in primo luogo, che, poiché il suo capodivisione aveva contribuito alla stesura del rapporto relativo al periodo di prova su cui si è fondata la decisione di licenziamento, egli doveva essere considerato parte in causa e, di conseguenza, non poteva essere sentito dal Tribunale in qualità di testimone.
14 Su questo punto occorre rilevare, senza esaminare il mezzo nel merito, che l' art. 73, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale contiene le regole che devono essere osservate dalla parte che intenda ricusare un testimone per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo. Tale norma prevede esplicitamente che la ricusazione deve essere fatta nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell' ordinanza che cita il testimone (n. 2) e che spetta al Tribunale provvedere sull' incidente (n. 1).
15 Orbene, la ricorrente nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, non ha mai sollevato obiezioni nei confronti dell' audizione del signor Pertoldi in qualità di testimone.
16 Al contrario, allorché il cancelliere del Tribunale le aveva comunicato con lettera raccomandata del 13 gennaio 1992 l' intenzione di tale giudice di sentire il signor Pertoldi e l' aveva invitata a presentare le sue eventuali osservazioni in merito entro il 17 gennaio seguente, la ricorrente, con fax 16 gennaio 1992, si era dichiarata pienamente ed interamente d' accordo a che si procedesse a detta audizione.
17 Inoltre, il 17 gennaio 1992, il Tribunale ha emesso l' ordinanza di citazione a comparire del signor Pertoldi, di cui lo stesso giorno il cancelliere ha trasmesso copia alla ricorrente, senza che quest' ultima manifestasse, nel termine stabilito dalla citata disposizione, la propria intenzione di ricusare il testimone.
18 D' altra parte, in occasione dell' audizione la ricorrente era rappresentata, ma non ha mosso in quella circostanza alcuna obiezione nei confronti della deposizione controversa.
19 Ne consegue che, non avendo sollevato alcuna obiezione nei confronti dell' audizione del signor Pertoldi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha tacitamente consentito all' audizione decisa da detto giudice; di conseguenza il mezzo trattato dalla ricorrente su questo punto deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
20 Il secondo mezzo dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte si riferisce al verbale dell' audizione che non farebbe menzione del giuramento che ogni testimone deve prestare all' atto della propria deposizione, ai sensi dell' art. 68, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale.
21 Su questo punto, si deve constatare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il verbale contiene una menzione da cui risulta che il testimone ha prestato giuramento conformemente alla disposizione di cui sopra; secondo tale documento, cui sono apposte le firme del presidente di sezione oltre che del cancelliere del Tribunale e che è stato notificato alla ricorrente con lettera raccomandata del 16 marzo 1992, l' audizione ha avuto luogo il 12 febbraio 1992 e il testimone ha prestato giuramento alle 10.51.
22 Pertanto, il mezzo dev' essere respinto in quanto manifestamente infondato.
23 Dalle considerazioni in precedenza svolte risulta che i mezzi dedotti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado debbono essere disattesi ai sensi del citato art. 119 del regolamento di procedura, in quanto manifestamente irricevibili o manifestamente infondati.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 L' art. 70 del regolamento di procedura prevede che nelle cause fra la Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restino a carico di queste ultime. Tuttavia, dall' art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento risulta che questa regola non si applica nel caso di ricorso contro una decisione del Tribunale di primo grado proposto da dipendenti di ruolo o non di ruolo di un' istituzione. Si deve dunque applicare, nell' ambito di tale procedura, l' art. 69, n. 2, del regolamento, ai sensi del quale la parte soccombente è condannata alle spese. Nel caso di specie, la signora Kupka-Floridi è rimasta soccombente e deve pertanto essere condannata alle spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La signora Kupka-Floridi è condannata alle spese del presente procedimento.
Lussemburgo, 26 aprile 1993.
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