Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso di annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un aiuto di Stato ° Operatore economico non in concorrenza con il beneficiario dell' aiuto ° Irricevibilità
(Trattato CEE, artt. 93, n. 2, e 173, secondo comma)
Massima
E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica nei confronti di una decisione della Commissione di considerare un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune se dell' aiuto controverso beneficia unicamente un gruppo di imprese con le quali né il ricorrente, né gli operatori economici da esso rappresentati, sono in concorrenza. Infatti, in una siffatta situazione, il ricorrente non può considerarsi direttamente e individualmente interessato dalla decisione impugnata.
Parti
Nella causa C-295/92 R,
Landbouwschap, ente di diritto pubblico, con sede in L' Aia, Paesi Bassi, rappresentato dall' avv. J.J. Feenstra, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato M. Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Michel Nolin e Pieter van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 1992, indirizzata al Regno dei Paesi Bassi, con la quale detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito ad elementi di aiuti di stato contenuti nel progetto di legge per la modifica della Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (legge recante disposizioni generali in materia di tutela dell' ambiente),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 3 luglio 1992, il Landbouwschap, ha chiesto, in virtù dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE l' annullamento della decisione della Commissione 29 aprile 1992, indirizzata al Regno dei Paesi Bassi, con cui detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito ad elementi di aiuto di stato contenuti nel progetto di legge per la modifica della Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (in prosieguo: la "WABM").
2 Il 16 gennaio 1992, il governo dei Paesi Bassi comunicava alla Commissione, conformemente all' art. 93, n. 3, del Trattato, il progetto di legge recante modifica della WABM. Con le modifiche previste, detto governo voleva adattare le imposte sui combustibili fossili in modo che fossero percepite in funzione e per parti eguali del loro contenuto energetico e del loro tenore di biossido di carbonio e in modo che favorissero, da un lato, un' utilizzazione più efficace dell' energia e dall' altro, l' uso di risorse energetiche con un tenore di biossido di carbonio più ridotto.
3 Il progetto di legge, tuttavia, prevede un certo numero di deroghe al previsto sistema di tassazione. In primo luogo, per il calcolo della tassa sui gas residuali, che vengono ottenuti nel corso di talune produzioni, viene preso in considerazione soltanto il tenore di biossido di carbonio, il che implica una riduzione della tassa sul consumo di detti gas. In secondo luogo, le centrali elettriche che utilizzano il carbone come combustibile beneficiano di un regime di restituzioni, a condizione che effettuino taluni investimenti nella desolforizzazione delle emissioni. In terzo luogo, i più grandi utilizzatori di gas naturale beneficiano di una riduzione della tassa per consumi superiori ai 10 milioni di metri cubi annui.
4 Con lettera 4 febbraio 1992, la Commissione chiedeva alle autorità dei Paesi Bassi delle informazioni complementari che riteneva esserle necessarie per esaminare il progetto di legge considerato. Le autorità dei Paesi Bassi davano seguito a questa richiesta con lettera 27 febbraio 1992.
5 La Commissione, a conclusione dell' esame del progetto di legge al quale aveva dato corso, concludeva che la tariffa preferenziale applicabile ai gas residuali e al consumo di gas naturale superiore ai 10 milioni di metri cubi annui nonché il regime di restituzioni applicabile alle centrali elettriche alimentate a carbone costituivano aiuti di stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato. Tuttavia riteneva che detti aiuti potevano essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell' art. 92, n. 3, lett. c) del trattato e, il 29 aprile 1992, decideva di non opporvisi.
6 La Commissione con lettera 5 maggio 1992 informava il governo dei Paesi Bassi della sua decisione 29 aprile 1992.
7 Contro questa decisione, contenuta nella lettera della Commissione 5 maggio 1992 indirizzata al governo dei Paesi Bassi, il Landbouwschap ha proposto il presente ricorso di annullamento.
8 Il Landbouwschap è un ente di diritto pubblico il cui fine è la promozione degli interessi dell' agricoltura dei Paesi Bassi. A questo titolo, il Landbouwschap ha una responsabilità particolare in questo settore. Oltre alle decisioni alla cui adozione nel settore dell' orticultura in serra è preposto, agisce come rappresentante delle organizzazioni orticole per quanto riguarda le tariffe del gas naturale e, dal settembre 1991, conduce dei negoziati con le autorità dei Paesi Bassi in vista della conclusione di un accordo pluriennale sui risparmi energetici nel settore dell' orticultura in serra.
9 A sostegno del ricorso d' annullamento, il Landbouwschap sostiene che la Commissione ha emanato la sua decisione violando taluni fatti e circostanze essenziali, che non ha pertanto potuto ragionevolmente considerare che avverso la progettata normativa dei Paesi Bassi non doveva essere formulata alcuna censura e che ingiustamente non ha aperto la procedura d' inchiesta prevista dall' art. 92, n. 2, del Trattato. Contesta, in particolare, il criterio dei 10 milioni di metri cubi annui che è alla base della misura di aiuti in favore dei grandi consumatori di gas naturale. Ritiene, inoltre, che invitando, con lettera 4 febbraio 1992, il governo dei Paesi Bassi a fornirgli talune informazioni complementari sulle misure progettate, la Commissione ha violato le garanzie processuali previste all' art. 93, n. 2, del Trattato.
10 In virtù dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, qualora il ricorso sia manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l' avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
11 Onde valutare la ricevibilità del presente ricorso di annullamento, si deve ricordare che, conformemente all' art. 173, secondo comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, nelle condizioni di cui al primo comma del medesimo articolo, un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un' altra persona solo se detta decisione la riguarda direttamente ed individualmente. Pertanto, il diritto di agire del Landbouwschap dipende dalla questione se la decisione indirizzata al governo dei Paesi Bassi, con la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli elementi di aiuto contenuti nel progetto di legge recante modifica della WABM, lo riguardi direttamente e individualmente.
12 A questo proposito basta constatare che dagli atti risulta che degli aiuti controversi beneficia unicamente un gruppo di grandi imprese industriali con le quali né il ricorrente né gli orticoltori da esso rappresentati sono in posizione di concorrenza. Il mantenimento o l' annullamento della decisione impugnata, con la quale la Commissione ha autorizzato la concessione di detti aiuti alle imprese industriali considerate, non è, pertanto, in alcun modo tale da incidere sui loro interessi. Pertanto, il Landbouwschap non può essere considerato interessato alla decisione impugnata.
13 Si deve, del resto, notare che nel suo ricorso, il Landbouwschap non ha fornito alcun indicazione dalla quale emerga che la decisione impugnata lo riguardi direttamente o individualmente.
14 Ciò considerato, in applicazione dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, si deve respingere il ricorso proposto ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato come manifestamente ricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
Lussemburgo, 30 settembre 1992.
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