Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi e argomenti di diritto esposti nell' atto d' impugnazione ° Motivo precisato in modo insufficiente ° Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Erronea valutazione dei fatti ° Irricevibilità
(Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 51)
Parti
Nel procedimento C-318/92 P,
Andrew Macrae Moat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato inizialmente dall' avv. Eric Moons, e successivamente dall' avv. Luc Govaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 22 maggio 1992 , nella causa T-72/91, Andrew Macrae Moat contro Commissione,
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 luglio 1992, il signor Moat, in forza dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha impugnato l' ordinanza 22 maggio 1992, causa T-72/91, Moat/Commissione, Racc. pag. II-1771, con la quale il Tribunale di primo grado aveva respinto il ricorso del signor Moat, inteso a far ordinare alla Commissione di promuovere il ricorrente al grado A3, di concedere allo stesso un trattamento corrispondente a detto grado con effetto retroattivo al 1 dicembre 1986 e a far condannare la detta istituzione al risarcimento dei danni.
2 Con la detta ordinanza, il Tribunale aveva dichiarato il ricorso del signor Moat irricevibile.
3 Il signor Moat chiede l' annullamento dell' ordinanza e la condanna della Commissione, per atti che avrebbe commesso in spregio delle disposizioni dello Statuto del personale, al risarcimento dei danni morali e materiali che il ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza di detti atti.
4 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce due motivi principali e un motivo subordinato.
5 Il primo motivo verte sull' interpretazione operata dal Tribunale circa l' oggetto dei reclami del ricorrente 14 febbraio 1991 e 25 aprile 1991. Dichiarando irricevibile il ricorso relativo ai due reclami, il Tribunale avrebbe male inteso la nozione di atto lesivo di cui agli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto del personale.
6 Il secondo motivo verte sulla dichiarazione del Tribunale secondo la quale il ricorso, nella parte in cui riguardava il reclamo 14 febbraio 1991, era tardivo, e, di conseguenza, irricevibile. Benché il ricorrente riconosca che il Tribunale è vincolato dalla giurisprudenza della Corte in fatto di improrogabilità dei termini d' impugnazione, ritiene che erroneamente il Tribunale abbia omesso di valutare altre considerazioni in materia da lui dedotte. Secondo il ricorrente, l' equità e/o la giustizia naturale avrebbe dovuto indurre il Tribunale a pronunciarsi diversamente.
7 Nel contesto del motivo dedotto in subordine, il ricorrente sostiene "che le varie riunioni del gruppo interservizio, come pure i vari contatti avuti con la divisione Statuto della Commissione e su invito di questa, costituiscono fatti nuovi atti a giustificare una proroga del termine di ricorso".
8 La Commissione conclude per l' irricevibilità del ricorso per il motivo che in esso non sono adeguatamente identificate le questioni di diritto sulle quali si fonda.
9 In forza dell' art. 119 del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, respingere il ricorso qualora questo sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato.
10 Per quanto riguarda il primo motivo, secondo il quale il Tribunale avrebbe frainteso la nozione di atto lesivo, si deve in primo luogo osservare che nella parte in cui il ricorso verte sul reclamo 14 febbraio 1991, il Tribunale si è limitato a dichiarare l' irricevibilità del ricorso perché presentato dopo il termine previsto dall' art. 91, n. 3, dello Statuto del personale. Il primo motivo, è su questo punto, irricevibile e va respinto.
11 Si deve inoltre osservare a proposito del reclamo 25 aprile 1991 che il Tribunale ha rilevato, stando alle dichiarazioni dello stesso ricorrente, che quest' ultimo non chiedeva l' annullamento di alcun atto. Il primo motivo è, su questo punto, infondato e va respinto.
12 Infine, atteso che con il reclamo 25 aprile 1991 il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno che riteneva di aver subito in conseguenza degli illeciti e delle omissioni della Commissione, il Tribunale ha giustamente rilevato che questi comportamenti non potevano, data la mancanza di effetti giuridici, essere qualificati atti lesivi e che il procedimento amministrativo avrebbe dovuto cominciare, conformemente all' art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda rivolta dall' interessato all' autorità che ha il potere di nomina perché riparasse detto pregiudizio. Anche su questo punto il primo motivo è infondato e va pertanto respinto.
13 Per quanto riguarda l' altro motivo, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto decidere diversamente sulla ricevibilità del ricorso relativo al reclamo 14 febbraio 1991, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, l' atto d' impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto invocati.
14 Orbene, nel ricorso, il ricorrente si è limitato ad affermare che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare diversamente l' art. 91, n. 3, dello Statuto del personale per ragioni di equità e/o di giustizia naturale, senza alcun' altra precisazione in proposito. Il secondo motivo è pertanto irricevibile.
15 Per quanto riguarda il motivo dedotto in subordine, è sufficiente osservare che il ricorrente non deduce alcun argomento giuridico a sostegno della tesi secondo la quale i fatti da lui menzionati avrebbero giustificato una proroga dei termini d' impugnazione. Poiché il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitato, in forza dell' art. 51 dello Statuto CEE della Corte di giustizia, alle sole questioni di diritto, anche il motivo dedotto in subordine, va pertanto dichiarato irricevibile.
16 Pertanto, in applicazione dell' art. 119 del regolamento di procedura, il ricorso del signor Moat va respinto in quanto manifestamente infondato in relazione al primo mezzo ed è manifestamente irricevibile per il resto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell' art. 69, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. A norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, in forza dell' art. 122 dello stesso regolamento, l' art. 70 non si applica nei ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado proposti da dipendenti di istituzioni comunitarie. Poiché il signor Moat è rimasto soccombente, le spese del presente procedimento vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il signor Moat è condannato alle spese del presente procedimento.
Lussemburgo, 1 febbraio 1993.
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