Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Questione sollevata senza alcuna precisazione circa l' ambito di fatto e di diritto al quale essa è riconducibile
(Trattato CEE, art. 177)
Massima
L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto al quale sono riconducibili le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono, in modo del tutto particolare, per il settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse.
Parti
Nel procedimento C-386/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal giudice del Tribunal de commerce di Romans, delegato per la liquidazione della società Monin Automobiles ° Maison du deux-roues (in prosieguo: la "Monin"), domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 85 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C. N. Kakouris, G. C. Rodrìguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P. J. G. Kapteyn e D. A. O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 14 ottobre 1992, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre successivo, il giudice del Tribunal de commerce di Romans, delegato per la liquidazione della società Monin, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali, relative all' interpretazione degli artt. 30 e 85 del Trattato:
" 1) Se l' evoluzione della politica comune in materia di importazione di autoveicoli di origine asiatica faccia venir meno qualsiasi 'interesse comunitario' a perseguire uno Stato membro il quale, mediante l' istituzione di ostacoli illeciti alle importazioni parallele di veicoli di talune marche asiatiche, immessi in libera pratica in altri Stati membri, abbia costretto le imprese vittime di tali prassi alla liquidazione giudiziaria.
Se il diritto comunitario consenta di giustificare un comportamento illegittimo di uno Stato membro, concretizzantesi segnatamente nell' imporre doppi controlli tecnici finalizzati a ritardare in modo irragionevole l' immatricolazione dei veicoli di marche escluse dall' accordo cosiddetto di autolimitazione, nel promuovere ingiustamente procedimenti penali nei confronti degli acquirenti di tali veicoli, e così via, unicamente alla luce dell' accordo denominato 'CEE-Giappone' .
2) Se uno Stato membro il quale, al fine di proteggere la propria politica di contingentamento del mercato degli autoveicoli di origine asiatica, non prevista dal Trattato, strutturi tale mercato in modo contrario ai principi della libera concorrenza, favorendo un accordo incompatibile con l' art. 85, possa essere considerato responsabile, indipendentemente dall' azione di inadempimento di cui all' art. 169, segnatamente nei confronti di quelle imprese che siano state costrette, a causa del comportamento illegittimo dello Stato membro in questione, a subire la dichiarazione di insolvenza, dal momento che le autorità e i giudici nazionali hanno l' obbligo di garantire la tutela dei diritti che il Trattato conferisce ai singoli.
3) Se l' istituzione di ostacoli alle importazioni di veicoli giapponesi o coreani provenienti da altri Stati membri nei quali siano stati immessi in libera pratica possa essere giustificata dall' esistenza, sul mercato dello Stato membro interessato, di un sistema di autolimitazione nell' ambito del quale cinque imprese si siano impegnate a non superare una quota globale tra di esse ripartita senza concorrenza reciproca, subordinatamente alla condizione che il mercato stesso sia loro riservato, qualora tale regime abbia per scopo e per effetto di escludere totalmente le importazioni parallele provenienti da altri Stati membri e di impedire l' esercizio dell' attività commerciale di concessionario.
4) Se il ritardo nell' immatricolazione di veicoli presentati singolarmente, qualora l' assenza di omologazione del relativo modello nuovo derivi unicamente da prescrizioni o da ostacoli amministrativi, possa essere imputato dai giudici nazionali a colpa dell' importatore, senza che ciò costituisca un ostacolo supplementare alla libera circolazione delle merci e alle disposizioni delle direttive che disciplinano il settore automobilistico, nel caso in cui i disagi causati e le relative conseguenze finanziarie abbiano carattere dissuasivo per i consumatori che intendano importare tali veicoli, già immessi in libera pratica in un altro Stato membro, e che vengono quindi privati della possibilità di giovarsi del mercato unico, ove la loro scelta sia stata, loro malgrado, sviata verso altre marche.
5) Se la politica di contingentamento di uno Stato membro nel settore delle importazioni di autovetture provenienti da paesi asiatici, concretizzantesi nell' istituzione di una quota riservata a cinque imprese privilegiate che abbiano prestato consenso a tale regime e che ne traggano vantaggio, faccia venir meno le violazioni dell' art. 85.
In altri termini, se imprese che fruiscono di un regime cosiddetto di autolimitazione possano valersi, ai fini della legittimazione del loro accordo, dell' assenso dello Stato nel territorio del quale l' accordo stesso è stato attuato, qualora in particolare il regime così istituito faccia sì che il mercato ripartito fra le dette imprese sia loro riservato e che le importazioni parallele siano vietate".
2 Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, il governo francese suggerisce di chiarire innanzi tutto il punto se, nella fattispecie, il giudice delegato per la liquidazione possa qualificarsi come organo giurisdizionale ai sensi dell' art. 177. Infatti, la domanda di pronuncia pregiudiziale, pur presentata sotto forma di ordinanza, non rientrerebbe nella sfera delle competenze di natura giurisdizionale del giudice delegato, giacché, in questa fase, egli eserciterebbe un' attività volta esclusivamente alla raccolta e alla centralizzazione dei dati. Il governo francese contesta, in secondo luogo, l' esistenza di una controversia con l' impresa Monin. Nella fattispecie non risulterebbe infatti pendente dinanzi al giudice delegato alcuna controversia nel senso definito dalla sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Fratelli Pardini (Racc. pag. 2041, punti 10 e 11 della motivazione). Infine, la totale assenza di motivazione nell' ordinanza nonché il carattere assai generale delle questioni sottoposte farebbe sorgere alcuni dubbi circa la ricevibilità delle stesse, secondo quanto ha stabilito la sentenza 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke (Racc. pag. I-4871).
3 La Commissione rileva, innanzi tutto, che difficilmente un giudice delegato per la liquidazione potrebbe considerarsi organo giurisdizionale ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE (sentenza 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975; ordinanza 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955; sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò, Racc. pag. 2545, e sentenza Pardini, citata). In secondo luogo, il giudice delegato non sarebbe stato chiamato a dirimere una lite e, infine, considerata l' assenza di ogni elemento di fatto e di diritto, non sarebbe possibile stabilire un collegamento tra le questioni pregiudiziali deferite e l' oggetto della causa principale (sentenza Meilicke, citata, e sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo, Telaltitalia, Telelazio, Racc. pag. I-393).
4 Gli elementi di cui la Corte dispone allo stato attuale del procedimento non sono tali da consentirle di valutare se, nella fattispecie, il giudice delegato per la liquidazione debba o meno essere considerato alla stregua di una giudice ai sensi dell' art. 177, né se sia stato chiamato a pronunciarsi su una controversia.
5 Non appare tuttavia necessario approfondire l' esame dell' eventuale incompetenza della Corte in base ai motivi sopra esposti, dal momento che le questioni pregiudiziali sottoposte sono in ogni caso irricevibili.
6 Va ricordato, infatti, che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto al quale sono riconducibili le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza Telemarsicabruzzo, Telaltitalia, Telelazio, citata, punto 6 della motivazione).
7 Come ha rilevato la Corte nella citata sentenza Telemarsicabruzzo, Telaltitalia, Telelazio, tali esigenze valgono, in modo del tutto particolare, per alcuni settori specifici, quale quello della concorrenza, caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse.
8 Orbene, l' ordinanza di rinvio si limita ad esporre le questioni pregiudiziali sopra riportate senza fornire alcuna indicazione circa il fondamento delle stesse.
9 Stando così le cose, si deve constatare che, ai sensi dell' art. 92 del regolamento di procedura, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono manifestamente irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
Viste le questioni sottoposte con ordinanza 14 ottobre 1992 dal giudice delegato per la liquidazione della società Monin, la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
Lussemburgo, 26 aprile 1993.
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