Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedura ° Ripartizione delle competenze fra la Corte e il Tribunale di primo grado ° Ricorso proposto dinanzi alla Corte da persone fisiche o giuridiche in base all' art. 175, terzo comma, del Trattato e riguardante l' attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese ° Norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese ° Nozione ° Rinvio al Tribunale di primo grado
[Trattato CEE, art. 90; decisione del Consiglio 88/591/CEE, art. 3, n. 1, lett. c); Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 47, secondo comma]
Massima
Un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica in forza dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE e riguardante l' attuazione dell' art. 90 dello stesso Trattato rientra, in base all' art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 88/591/CEE, che istituisce il Tribunale di primo grado, nella competenza di quest' ultima. Infatti, benché l' art. 90, n. 1, e le norme generali che la Commissione può stabilire ai sensi del n. 3 dello stesso, precisino gli obblighi degli Stati membri, tali disposizioni riguardano l' attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, in quanto vietano l' adozione o il mantenimento in vigore di normative statali che potrebbero incidere sull' applicazione di dette norme alle imprese che godono di uno status specifico.
Adita con un ricorso del genere, la Corte, ai sensi dell' art. 47, secondo comma, del suo Statuto, deve rinviarlo al Tribunale di primo grado.
Parti
Nella causa C-424/92,
Ladbroke Racing Limited, con gli avv.ti Jeremy Lever QC e Christopher Vajda, membri dell' ordine forense d' Inghilterra e del Galles, e Stephen Kon, solicitor presso lo studio legale S.J. Berwin & Co., con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Winandy & Err, 60 avenue Gaston Diderich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González-Diaz e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso per carenza diretto a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal pronunciarsi a seguito di un reclamo della ricorrente basato sugli artt. 3, lett. f), 5, 52, 53, 59, 62, 85, 86, 90, n. 1, 92 e 93 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1992, la Ladbroke Racing Ltd ha proposto, ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Commissione si è astenuta, in violazione del Trattato, dal pronunciarsi sul reclamo presentato dalla Ladbroke Racing Ltd per far cessare, ai sensi dell' art. 3 del regolamento (CEE) n. 17/62 e dell' art. 90, n. 3, del Trattato, talune infrazioni di varie norme del Trattato, e, in particolare, sulla domanda della Ladbroke Racing Ltd di inviarle una lettera ex art. 6 del regolamento n. 99/63, nonché una lettera della stessa natura relativa all' azione chiesta ai sensi dell' art. 90, n. 3, del Trattato.
2 La Ladbroke Racing Ltd ha proposto un ricorso identico dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-110/92).
3 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 febbraio 1993, la Commissione ha presentato una domanda incidentale diretta a che la Corte rinvii al Tribunale di primo grado il ricorso nella parte riguardante i regolamenti n. 17/62 e n. 99/63 e lo dichiari irricevibile nella parte riguardante l' art. 90.
4 Con lettera depositata nella cancelleria il 15 marzo 1993, la ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiararsi competente a conoscere dell' intero ricorso, compresa la parte che si riferisce al regolamento n. 17/62, e di concederle una proroga del termine per il deposito delle osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione. Queste osservazioni sono state depositate il 15 aprile 1993.
5 A termini dell' art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1, in prosieguo: la "decisione del Consiglio"), il Tribunale esercita, in primo grado, le competenze conferite alla Corte di giustizia dai Trattati che istituiscono le Comunità e dagli atti adottati per la loro esecuzione per i ricorsi proposti contro un' istituzione delle Comunità da persone fisiche o giuridiche in forza dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE e riguardanti l' attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese.
6 La Commissione ritiene che la Corte sia competente a conoscere del ricorso nella parte in cui esso si riferisce all' art. 90 del Trattato. Pur ammettendo che la Corte si è già pronunciata altrimenti (ordinanza 4 giugno 1991, causa C-66/90, Koninklijke PTT Nederland NV e PTT Post BV/Commissione, Racc. pag. I-2723), essa chiede alla Corte di riesaminare la sua posizione.
7 A sostegno di tale domanda la Commissione deduce che il n. 1 dell' art. 90 del Trattato vieta agli Stati membri, per quanto riguarda le imprese pubbliche e quelle cui essi accordano diritti speciali o esclusivi, di emanare o mantenere in vigore misure contrarie alle norme del Trattato e che il n. 3 dello stesso consente alla Commissione di stabilire norme generali che precisino gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda le categorie di imprese menzionate dall' art. 90. Di conseguenza, tali disposizioni non riguarderebbero il comportamento di imprese.
8 Questo argomento non può essere accolto.
9 Anzitutto, tali disposizioni fanno parte di una sezione del Trattato intitolata "Regole applicabili alle imprese". Orbene, proprio a queste norme si riferisce l' art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio.
10 In secondo luogo, se è vero che l' art. 90, n. 1, e le norme generali che la Commissione può stabilire in forza del n. 3 dello stesso, precisano gli obblighi degli Stati membri, non è men vero che tali disposizioni riguardano l' attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese in quanto vietano l' adozione o il mantenimento in vigore di normative statali che potrebbero incidere sull' applicazione di dette norme alle imprese che godono di uno status specifico.
11 La Commissione rileva inoltre che l' art. 90, n. 1, del Trattato può considerarsi una manifestazione particolare dell' art. 5 del Trattato e che l' art. 90, n. 3, persegue lo stesso scopo dell' art. 169 del Trattato. Ritenere che i ricorsi basati sull' art. 90 siano di competenza del Tribunale di primo grado mentre quelli relativi agli artt. 5 e 169 non lo siano, avrebbe, a parere della Commissione, il risultato poco soddisfacente che la competenza dipenderebbe dal carattere privato o pubblico delle imprese interessate dalle misure di Stato di cui trattasi.
12 Anche questo argomento va disatteso.
13 Infatti, ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. c), della decisione del Consiglio, i ricorsi relativi all' art. 90 del Trattato CEE rientrano nella competenza del Tribunale di primo grado solo se sono proposti da persone fisiche o giuridiche, in forza dell' art. 173, secondo comma, e dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, mentre quelli relativi alla stessa disposizione, ma proposti da un' istituzione delle Comunità o da uno Stato membro restano di competenza della Corte.
14 A tenore dell' art. 47, secondo comma, dello Statuto CEE della Corte di giustizia, quando constata che un ricorso rientra nella competenza del Tribunale, la Corte rinvia la causa a quest' ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
15 Poiché il ricorso proposto nella causa C-424/92 è in complesso un ricorso presentato contro un' istituzione delle Comunità da una persona giuridica, in forza dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CEE, e riguarda l' attuazione delle norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese, che costituiscono oggetto della sezione prima del capitolo 1 del titolo 1 della terza parte del Trattato CEE, la Corte, ai sensi dell' art. 47, secondo comma, dello Statuto, deve constatare che esso rientra nella competenza del Tribunale e di conseguenza, deve rinviarlo a quest' ultimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) La causa C-424/92, Ladbroke Racing Limited/Commissione delle Comunità europee, è rinviata al Tribunale di primo grado.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 3 maggio 1993.
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