Massima
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ° Perizia medica ° Composizione della commissione medica ° Designazione da parte dell' istituzione di un medico approvato dalla compagnia di assicurazione o autore della prima relazione medica ° Ammissibilità
(Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 19 e 23)
2. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ° Perizia medica ° Funzionamento della commissione medica ° Presa in considerazione di documenti medici anteriori ° Potere discrezionale della commissione medica
(Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 23)
3. Dipendenti ° Previdenza sociale ° Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ° Invalidità ° Percentuale di invalidità ° Fissazione da parte della Commissione medica ° Successive relazioni mediche contraddittorie presentate dal dipendente ° Presa in considerazione da parte dell' autorità che ha il potere di nomina ai fini della redazione della sua decisione ° Obbligo ° Insussistenza
(Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 19 e 23)
Massima
1. Nell' ambito del regime istituito dagli artt. 19 e 23 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti, gli interessi del dipendente sono salvaguardati da un duplice esame, anzitutto da parte di un medico di fiducia dell' istituzione e, in caso di disaccordo, da parte di una commissione medica nella quale ciascuna delle due parti designa un medico di fiducia e il cui terzo membro viene designato di comune accordo dagli altri due.
Il fatto che il medico designato dall' istituzione sia del pari di gradimento della compagnia assicuratrice di quest' ultima non può arrecare pregiudizio agli interessi del dipendente. Allo stesso modo, nulla osta a che l' istituzione designi, come membro della commissione medica prevista dall' art. 23 della normativa citata, lo stesso medico che aveva scelto per stendere la prima relazione medica.
2. Spetta alla commissione medica adita nell' ambito dell' art. 23 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti il decidere in qual misura sia opportuno tener conto delle relazioni sanitarie stese in precedenza ed esaminare documenti diversi da quelli a essa presentati.
Il solo fatto che la relazione della commissione medica non faccia esplicitamente riferimento a documenti medici redatti su richiesta del dipendente e di cui questi poteva legittimamente supporre la comunicazione alla suddetta commissione non basta a inficiare la validità della relazione di quest' ultima qualora almeno due dei suoi membri avessero conoscenza di tali documenti e il terzo fosse al corrente dello stato di salute del dipendente.
In ogni caso, un' irregolarità procedurale implica l' annullamento, totale o parziale, di una decisione solo se venga provato che, in mancanza di questa irregolarità la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso.
3. Le decisioni dell' autorità che ha il potere di nomina di cui all' art. 19 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio debbono basarsi esclusivamente sulle conclusioni formulate dal medico o dai medici designati dall' istituzione e, se del caso, sulle conclusioni della commissione medica di cui all' art. 23 di tale regolamentazione. Di conseguenza, adottando una decisione relativa alla fissazione del grado di invalidità di un dipendente, l' autorità che ha il potere di nomina non può essere tenuta a prendere in considerazione delle relazioni mediche presentate dall' interessato successivamente alle conclusioni della commissione medica che, formulate in condizioni regolari, debbono essere considerate definitive e non possono essere contestate finché non interviene un elemento nuovo. Tale elemento nuovo non può consistere nella produzione, da parte dell' interessato, di certificati medici che mettono in forse le conclusioni della commissione, ma non indicano nessun motivo che consenta di ritenere che questa non abbia avuto conoscenza dei principali elementi del suo fascicolo.
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