Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Identità di oggetto e di causa ° Mezzi e argomenti non dedotti nel reclamo ma a questo strettamente collegati ° Ricevibilità ° Concordanza fra reclamo e ricorso ° Esame d' ufficio ° Domanda di interessi di mora formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale in caso di annullamento della decisione impugnata ° Ampliamento dell' oggetto della controversia ° Insussistenza
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti ° Retribuzione ° Indennità di dislocazione ° Oggetto ° Presupposti per la concessione ° Insussistenza di una residenza abituale o di un' attività lavorativa principale nel luogo di servizio anteriormente all' entrata in servizio ° Eccezione ° Servizi prestati per un altro Stato o un' organizzazione internazionale ° Nozione di "organizzazione internazionale" ° Nozione limitata alle sole organizzazioni internazionali pubbliche ° Inammissibilità
[Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]
3. Dipendenti ° Statuto ° Interpretazione effettuata dal collegio dei capi di amministrazione ° Interpretazione che restringe l' ambito di applicazione di una norma statutaria rispetto ad una precedente interpretazione ° Adozione non preceduta dalle consultazioni previste dall' art. 110 dello Statuto ° Mancanza di pubblicazione ° Inammissibilità
Massima
1. Nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel previo reclamo amministrativo e dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, anche se tali censure possono, dinanzi al Tribunale, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.
La concordanza tra il reclamo e il ricorso è una questione di ordine pubblico che dev' essere esaminata d' ufficio. Il Tribunale deve pertanto dichiarare irricevibile un mezzo formulato nel ricorso al quale il reclamo non abbia fatto alcun riferimento né diretto né indiretto. Per converso, una domanda di pagamento degli interessi di mora in caso di annullamento della decisione impugnata non necessita un' espressa menzione nel previo reclamo amministrativo per essere considerata ricevibile dinanzi al Tribunale.
2. Tanto dal tenore dell' art. 4, n. 1, lett. a), ultima proposizione, dell' allegato VII dello Statuto, quanto dal contesto al quale questa disposizione inerisce e, d' altro lato, dalla ratio dell' indennità di dislocazione, la quale mira a compensare gli oneri e gli svantaggi particolari che derivano dall' esercizio permanente delle funzioni in un paese col quale il dipendente non ha creato legami duraturi prima della sua entrata in servizio, discende che l' espressione "situazioni risultanti da servizi effettuati per un' organizzazione internazionale" non può essere interpretata nel senso che essa riguardi unicamente i servizi prestati per un' organizzazione internazionale creata dagli Stati o da un' organizzazione a sua volta creata da Stati. Infatti, la dislocazione di una persona è indipendente dallo status particolare riconosciuto alla medesima, in forza del diritto internazionale, quale membro del personale di un' organizzazione internazionale pubblica. Tale persona potrà pertanto essere dislocata senza godere di tale status particolare, così come potrà giovarsi di tale status senza essere di fatto dislocata.
3. Un' interpretazione formulata dal collegio dei capi di amministrazione, che non è stata pubblicata e non è stata oggetto di consultazioni a norma dell' art. 110, primo comma, dello Statuto, non può restringere la sfera di applicazione di una norma statutaria rispetto ad un' interpretazione formulata precedentemente dallo stesso collegio. Una modifica siffatta, che incide sulla sfera di applicazione della norma interpretata, non può, in ogni caso, essere esclusivamente motivata da necessità di chiarezza e semplificazione.
Parti
Nella causa T-4/92,
Evangelos Vardakas, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con gli avvocati E. Lebrun e, durante la fase orale, E. Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Valsesia, consigliere giuridico principale, e dalla signora A. M. Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 11 febbraio 1991 con la quale la Commissione ha negato al ricorrente la concessione dell' indennità di dislocazione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: J. Palacio Gonzáles, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell' 11 febbraio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti del ricorso
1 Il 1 gennaio 1991 il ricorrente, Evangelos Vardakos, veniva assunto dalla Commissione e assegnato a Bruxelles come agente temporaneo di grado A2. Il luogo della sua assunzione veniva fissato a Bruxelles. In data 1 maggio 1991 egli veniva nominato dipendente di ruolo.
2 Nel periodo che va dal 1 gennaio 1984 fino alla data della sua assunzione, il ricorrente aveva prestato servizio a Bruxelles presso il Comitato europeo di normalizzazione (in prosieguo: il "CEN"), come segretario generale.
3 Precedentemente alla sua assunzione, il ricorrente si era rivolto ai servizi della Commissione per accertarsi se il CEN potesse essere riconosciuto come organizzazione internazionale ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), circostanza che gli avrebbe consentito di fruire dell' indennità di dislocazione prevista dalla suddetta disposizione.
4 Con lettera 18 ottobre 1990 veniva comunicata al ricorrente la seguente risposta: "La questione sollevata in riferimento al possesso da parte Sua dei requisiti per la concessione dell' indennità di dislocazione è stata esaminata dal servizio del personale. Il CEN non è riconosciuto come organizzazione internazionale ai sensi dell' art. 4 dell' allegato VII dello Statuto."
5 Con lettera 19 novembre 1990 il ricorrente dichiarava che avrebbe raccolto, per poi trasmetterla al momento della sua entrata in servizio, tutta la documentazione rilevante ai fini di un riesame della questione relativa al carattere di organizzazione internazionale del CEN, ai sensi dell' art. 4 dell' allegato VII dello Statuto.
6 Con nota 11 febbraio 1991, il capo dell' unità "diritti individuali" comunicava al ricorrente quanto segue:
"Ho trasmesso, per un parere, la documentazione da Lei fornita all' atto della Sua entrata in servizio al capo dell' unità 'statuto e disciplina' per un riesame dello statuto giuridico del 'comitato europeo di normalizzazione' , al fine di accertare se si tratti di un' organizzazione internazionale secondo il criterio stabilito dai capi di amministrazione il 30 maggio 1986, consistente nel 'considerare come organizzazione internazionale ai fini dell' applicazione dell' art. 4 dell' allegato VII dello Statuto le organizzazioni che soddisfino il seguente unico requisito: essere create da Stati ovvero da organizzazioni create a loro volta da Stati' .
Avendo ricevuto risposta negativa, mi rincresce doverLa informare che Ella non soddisfa i requisiti prescritti dall' art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell' allegato VII dello Statuto per la concessione dell' indennità di dislocazione".
7 Il 2 maggio 1991 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione 11 febbraio 1991.
8 Con lettera 18 ottobre 1991, ricevuta dal ricorrente il 23 ottobre 1991, il suddetto reclamo veniva respinto.
9 Conseguentemente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
10 Nel corso dell' udienza dell' 11 febbraio 1993 le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale.
Conclusioni delle parti
11 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;
2) annullare la decisione 11 febbraio 1991, con cui la convenuta ha negato al ricorrente la concessione dell' indennità di dislocazione, e la decisione esplicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente a tale riguardo;
3) condannare la convenuta al pagamento dell' indennità di dislocazione a decorrere dal 1 gennaio 1991, previa deduzione di quanto già concesso a titolo di indennità di espatrio, maggiorando l' importo da pagare degli interessi al saggio annuo del 10%, computati a decorrere dalla data di ciascuna scadenza mensile dell' indennità di dislocazione fino al giorno dell' effettivo pagamento;
4) condannare la convenuta alle spese.
La Commissione conclude, da parte sua, che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° statuire sulle spese come di diritto.
Mezzi e argomenti delle parti
12 Il ricorrente deduce due mezzi a sostegno del suo ricorso. Il primo si basa sulla violazione dell' art. 110 dello Statuto. Il secondo mezzo è relativo alla violazione dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto.
Sul primo mezzo relativo alla violazione dell' art. 110 dello Statuto
Argomenti delle parti
13 Il ricorrente sostiene che l' art. 110, secondo comma, dello Statuto, a norma del quale tutte le disposizioni generali di esecuzione dello Statuto, nonché tutte le regolamentazioni adottate di comune accordo dalle istituzioni, sono opponibili ai dipendenti unicamente se sono state previamente portate a loro conoscenza, sarebbe stato violato in quanto la conclusione 28 maggio 1986 del collegio dei capi di amministrazione (in prosieguo: la "conclusione 28 maggio 1986") non sarebbe stata né pubblicata né comunicata al personale.
14 Egli argomenta che, in forza dell' art. 110, secondo comma, dello Statuto, la conclusione 28 maggio 1986 non può venirgli opposta e che la decisione 11 febbraio 1991 che si fonda su quest' ultima deve, di conseguenza, essere annullata.
15 La Commissione ribatte, da parte sua, che la conclusione 28 maggio 1986 altro non è se non un' interpretazione dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, ad opera dei capi di amministrazione delle istituzioni comunitarie. Questi ultimi avrebbero elaborato criteri uniformi per l' accertamento del carattere internazionale di un' organizzazione. Non si tratterebbe, pertanto, di una "disposizione generale di esecuzione" né di una "regolamentazione" ai sensi dell' art. 110, secondo comma, dello Statuto.
Giudizio del Tribunale
16 Il Tribunale constata che, come ha ammesso il ricorrente nel corso dell' udienza, il reclamo amministrativo non conteneva alcun riferimento diretto o indiretto ad una violazione dell' art. 110, secondo comma, dello Statuto. Orbene, emerge da una giurisprudenza costante che, nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo, anche se tali censure possono, dinanzi al Tribunale, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente (v., in particolare, sentenze della Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 9 della motivazione, 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. pag. 99, punto 10 della motivazione, e sentenza del Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione, Racc. pag. II-143, punti 8 e seguenti della motivazione). Risulta altresì da una giurisprudenza costante che la concordanza tra il reclamo amministrativo ed il ricorso è una questione di ordine pubblico che deve essere esaminata d' ufficio (v., in particolare, sentenza Alexandrakis/Commissione, citata).
17 Ne consegue che il primo mezzo va dichiarato irricevibile.
Sul secondo mezzo, relativo alla violazione dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto
Argomenti delle parti
18 Il ricorrente sostiene che la conclusione 28 maggio 1986 è stata adottata in violazione dell' art. 4, n. 1, lett. a) dell' allegato VII dello Statuto in quanto essa contiene un' interpretazione troppo restrittiva della nozione di "organizzazione internazionale", aggiungendo un requisito non previsto dalla disposizione suddetta, ovvero che l' organizzazione di cui trattasi sia non soltanto internazionale, ma anche pubblica.
19 Egli fa valere che la tesi dell' illegittimità della conclusione 28 maggio 1986, da lui sostenuta, sarebbe avvalorata dalla ratio legis dell' eccezione contemplata dall' art. 4, n.1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, come definita dalla Corte (sentenza 15 gennaio 1981, causa 1322/79, Vutera/Commissione, Racc. pag. 127, punto 8 della motivazione). Alla stregua di tale giurisprudenza, ciò che conta non è il carattere pubblico o privato dell' organizzazione internazionale in questione, bensì il carattere più o meno duraturo del legame stabilito dal dipendente col paese della sede di servizio.
20 Secondo il ricorrente, non sussiste pertanto una differenza tale da giustificare un trattamento discriminatorio di un dipendente che, come nel suo caso, prestava servizio presso un' organizzazione internazionale definita privata, rispetto ad un dipendente che, nel paese della sua futura sede di servizio, era impiegato presso un' organizzazione internazionale pubblica ai sensi della conclusione 28 maggio 1986.
21 A parere del medesimo il rilievo suddetto deve valere a maggior ragione nel caso di un' organizzazione internazionale incaricata, in particolare da Stati e da organizzazioni sovranazionali, dello svolgimento di compiti di pubblico interesse. A tale riguardo il ricorrente fa notare che, in seguito alla costituzione della CECA, i lavori di normalizzazione europea nel settore dell' acciaio sono stati inizialmente effettuati direttamente dai servizi della CECA e, in un secondo tempo (1986), trasferiti al CEN, in conformità ad un protocollo speciale. Sotto questo profilo, egli sottolinea che i membri del CEN erano gli organismi nazionali di normalizzazione nel settore dell' acciaio e che essi nominavano i capi delle rappresentanze nazionali. Egli soggiunge che il CEN è stato riconosciuto come organismo europeo di normalizzazione dalla direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8) e che è stato sottoscritto, nel mese di novembre 1984, un memorandum speciale sulla cooperazione con la Commissione. Il ricorrente rileva, infine, come la risoluzione del Consiglio 7 maggio 1985, 85/C 136/01, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (GU C 136, pag. 1), autorizzi il CEN ad adottare delle norme europee che interpretino i "requisiti essenziali" previsti dalle direttive del Consiglio. In base alla suddetta risoluzione e ad altre direttive successivamente adottate, il CEN sarebbe stato incaricato dalla Commissione di elaborare circa un migliaio di norme europee.
22 Il ricorrente ne deduce che il CEN è un' organizzazione internazionale pubblica per destinazione, alla luce delle sue finalità e del suo ruolo, e che esso avrebbe dunque un "carattere pubblico funzionale".
23 Egli aggiunge che, contrariamente a quanto asserisce la Commissione, la sentenza della Corte 31 maggio 1988, causa 211/87, Nuñez/Commissione (Racc. pag. 2791) offre argomento alla sua interpretazione dell' ultima frase dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, giacché la Corte ha statuito che la disposizione in parola non poteva essere applicata ad un dipendente che, pur avendo lavorato presso un' ambasciata nel territorio della sua futura sede di servizio, aveva già in precedenza instaurato un legame duraturo con questo paese, poiché colà risiedeva abitualmente e aveva svolto la propria attività lavorativa da lungo tempo. La Corte avrebbe così fatto prevalere il criterio dell' esistenza di un legame duraturo con il paese della sede di servizio, rispetto a quello relativo ai servizi svolti per un altro Stato.
24 Il ricorrente sottolinea inoltre come la prima conclusione adottata in date 26 e 27 giugno 1975 dal collegio dei capi di amministrazione relativamente all' art. 4, n. 1, lett. a) dell' allegato VII dello Statuto (in prosieguo: la "conclusione 26 e 27 giugno 1975"), che ha trovato applicazione per undici anni, fornisse un' interpretazione ben più ampia della nozione di "organizzazione internazionale" e che, alla stregua di una tale interpretazione, egli avrebbe automaticamente ottenuto il riconoscimento dell' indennità di dislocazione.
25 Egli afferma, infine, che la conclusione 28 maggio 1986, sulla quale è fondata la decisione impugnata, fornisce una definizione o un' interpretazione della nozione di "organizzazione internazionale" che appare incompatibile con la norma statutaria di cui trattasi e che le decisioni impugnate devono, pertanto, essere annullate.
26 La Commissione ribatte che l' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto contempla situazioni nelle quali si considera che il dipendente non possa aver creato un legame duraturo con il paese della sua sede di servizio. Orbene, a tale riguardo, sussisterebbero notevoli differenze tra la situazione di un dipendente che presta servizio presso un' organizzazione internazionale pubblica e quella del dipendente in servizio presso un' associazione internazionale di diritto privato, pur composta di membri di diverse nazionalità.
27 Dopo aver indicato le differenze esistenti, dal punto di vista giuridico, tra un' organizzazione internazionale pubblica e un' associazione internazionale di diritto privato come il CEN, la Commissione afferma che, da un punto di vista pratico, il soggetto che presta servizio presso un' organizzazione internazionale o un' ambasciata viene, in qualche modo, distaccato dallo Stato sul territorio della sua sede di servizio. A causa del suo status, del suo lavoro e dei suoi interessi, questo dipendente non porrebbe in essere contatti effettivi con il paese suddetto e non creerebbe pertanto con esso un legame duraturo.
28 Secondo la Commissione, la situazione è ben diversa nel caso di una persona che, in un dato paese, si trovi a lavorare per una società o per un' associazione di diritto privato, interamente disciplinata dalle leggi di questo paese. Tale sarebbe il caso del ricorrente, dal momento che il CEN, presso il quale egli ha lavorato a partire dal 1 gennaio 1984, è un' associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, con sede a Bruxelles e interamente disciplinata dalle leggi belghe. A partire da quella data, il ricorrente avrebbe pertanto risieduto e lavorato a Bruxelles, senza mai giovarsi dei privilegi e delle immunità tipici della posizione degli alti funzionari che prestano servizio nell' ambito di un' organizzazione internazionale.
29 In conclusione, la Commissione ritiene che l' interpretazione formulata nella conclusione 28 maggio 1986 corrisponda alla definizione di un' organizzazione internazionale pubblica e tenga debitamente conto del regime giuridico particolare delle organizzazioni internazionali pubbliche e della specifica situazione dei loro dipendenti.
30 La Commissione aggiunge, inoltre, che questa interpretazione è in perfetta armonia con la ratio legis sulla quale si fonda l' eccezione contemplata dall' art. 4, n. 1, lett. a) dell' allegato VII dello Statuto, quale emerge dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Il criterio prevalente, al fine della concessione dell' indennità di dislocazione, sarebbe la dimora abituale del dipendente precedentemente alla sua entrata in servizio (v. sentenze della Corte 20 febbraio 1975, causa 21/74, Airola/Commissione, Racc. pag. 221 e causa 37/74, Van der Broeck/Commissione, Racc. pag. 235). La nozione di dislocazione dipenderebbe dunque dalla situazione soggettiva del dipendente, vale a dire dal suo grado di integrazione nel suo nuovo ambiente, provato, ad esempio, dalla sua dimora abituale o dallo svolgimento di un' attività lavorativa principale (v., in ultimo, sentenza della Corte 10 ottobre 1989, causa 201/88, Atala-Palmerini/Commissione, Racc. pag. 3109).
Giudizio del Tribunale
31 Il Tribunale constata che la questione sulla quale è chiamato a pronunciarsi verte sull' interpretazione dell' ultima frase dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, ai sensi della quale l' indennità di dislocazione è concessa al "funzionario che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e che non ha abitualmente abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l' applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro stato o per un' organizzazione internazionale".
32 Va rilevato che il ricorrente si basa sull' interpretazione della suddetta disposizione formulata nella conclusione 26 e 27 giugno 1975, mentre la Commissione si basa sull' interpretazione formulata nella conclusione 28 maggio 1986. Secondo la prima interpretazione, vanno considerate organizzazioni internazionali agli effetti dell' art. 4 dell' allegato VII dello Statuto le organizzazioni che soddisfano i seguenti requisiti: "a) essere internazionale per la sua composizione, ossia essere composta di membri di differenti paesi e aperta ad elementi analoghi di diverse nazioni; b) esercitare un' attività internazionale di interesse generale, in particolare nel campo politico, economico, sociale, umanitario, scientifico, culturale; c) avere carattere permanente e una struttura organizzativa in cui si conferisca ai membri il diritto di designare periodicamente le persone chiamate a dirigere l' organizzazione (sede permanente, segretariato, ecc.); d) non avere scopo di lucro"; in base alla seconda conclusione, invece, devono essere considerate internazionali le organizzazioni che soddisfino unicamente il seguente requisito: "essere create da Stati o da organizzazioni create a loro volta da Stati".
33 Al fine di risolvere tale questione interpretativa, è opportuno far riferimento, in primo luogo, alla formulazione letterale dell' ultima frase dell' art. 4, n.1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto e al contesto nel quale si colloca questa disposizione, in secondo luogo, alla sua ratio e, in ultima analisi, all' interpretazione che ne è stata data dalla Commissione stessa.
34 Per quel che riguarda, in primo luogo, la formulazione letterale ed il contesto della disposizione suddetta, il Tribunale constata, anzitutto, che essa è collocata nell' ambito di un articolo che consta di tre punti. Il primo definisce il requisito che il dipendente deve soddisfare, di norma, per poter fruire dell' indennità di dislocazione, ossia non aver mai avuto la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sede di servizio; il secondo punto contempla un' eccezione a questo principio, e cioè, che il dipendente che abbia abitualmente risieduto o svolto la sua attività lavorativa principale nel territorio di tale Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio, non è ammesso a fruire dell' indennità di cui trattasi; il terzo punto prevede una deroga all' eccezione enunciata, in forza della quale non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un' organizzazione internazionale. Ne consegue che, costituendo un' eccezione ad un' eccezione già enunciata, questa disposizione deve essere interpretata in senso estensivo.
35 Il Tribunale constata, per altro verso, che sia al punto a) che al punto b) dell' art. 4, n. 1, dell' allegato VII, si fa riferimento alle "organizzazioni internazionali". Ai sensi del primo punto, le "situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un' organizzazione internazionale" consentono al dipendente di fruire dell' indennità di dislocazione, anche qualora egli abbia abitualmente risieduto o svolto la sua attività lavorativa principale nel paese della sede di servizio durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. In forza del secondo punto, invece, "l' esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un' organizzazione internazionale" determina la perdita del diritto alla suddetta indennità per il dipendente che abbia o abbia avuto la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è situata la sede di servizio, ma che abbia abitualmente risieduto, per un dato periodo, fuori del territorio di questo Stato.
36 Orbene, è importante sottolineare come l' espressione "situazioni risultanti da servizi effettuati per un' organizzazione internazionale" abbia una portata assai più ampia rispetto a quella "esercizio di funzioni al servizio di un' organizzazione internazionale" e che, di conseguenza, gli estensori dello Statuto hanno utilizzato un' espressione ampia quando si trattava di concedere l' indennità di dislocazione ai dipendenti e, viceversa, termini restrittivi quando si trattava di privarli di questo beneficio.
37 Ne consegue che l' intenzione del legislatore era quella di concedere ampiamente il beneficio dell' indennità di dislocazione.
38 Per quel che riguarda, in secondo luogo, la ratio dell' art. 4, n. 1, dell' allegato VII dello Statuto, quale è stata definita dalla Corte, è d' uopo rilevare che entrambe le parti fanno richiamo ad essa a sostegno della propria tesi.
39 Il Tribunale ritiene che la ratio della concessione dell' indennità di dislocazione è quella di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari che derivano dall' esercizio permanente delle funzioni in un paese col quale il dipendente non abbia creato legami duraturi prima della sua entrata in servizio. Infatti, tutti gli oneri collegati all' entrata in servizio vengono compensati, una volta per tutte per una data sede di servizio, mediante il rimborso delle spese di trasloco e il versamento di un' indennità di prima sistemazione. Per contro, l' indennità di dislocazione viene versata per l' intera durata del servizio, anche quando il dipendente ha senz' altro avuto modo di integrarsi nel paese della sua sede di servizio.
40 Sotto questo profilo, si deve riconoscere che la dislocazione di una persona è indipendente dallo status particolare che le è attribuito, in forza del diritto internazionale, quale membro del personale di un' organizzazione internazionale pubblica. Tale persona potrà pertanto essere dislocata senza godere di questo status particolare, così come potrà giovarsi di tale status senza essere di fatto dislocato (v. in ordine a tal punto, sentenza Nuñez/Commissione, citata).
41 Ne consegue che la nozione di organizzazione internazionale, di cui all' art. 4, n. 1, lett. a), ultima frase, dell' allegato VII dello Statuto non può, neanche sotto questo profilo, essere interpretata in senso restrittivo.
42 In terzo luogo, il Tribunale rileva che la Commissione, per un verso, ha affermato nel corso dell' udienza che la conclusione 26 e 27 giugno 1975 non era illegittima ° come confermato dalla sentenza del Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione (Racc. pag. II-131, punto 34 della motivazione), secondo la quale essa costituiva un "atto legittimo" ° mentre, per l' altro verso, sostiene che la conclusione 28 maggio 1986 costituisce, al pari di quella adottata il 26 e 27 giugno 1975, una mera interpretazione della norma statutaria di cui trattasi e non una disposizione generale di esecuzione ai sensi dell' art. 110, secondo comma, dello Statuto.
43 Orbene, come emerge dall' esame congiunto delle due interpretazioni menzionate, la conclusione 28 maggio 1986 restringe sensibilmente la sfera degli aventi diritto all' indennità di dislocazione, rispetto alla conclusione 26 e 27 giugno 1975, applicata dalla Commissione per circa undici anni.
44 A tale riguardo, è opportuno notare che un' interpretazione formulata dal collegio dei capi di amministrazione, che non è stata pubblicata e non è stata oggetto di consultazioni a norma dell' art. 110, primo comma, dello Statuto, non può restringere la sfera di applicazione di una norma statutaria, rispetto ad un' interpretazione formulata precedentemente dallo stesso collegio e la cui legittimità, come è stato appena sottolinato, non è mai stata contestata. Una modifica siffatta, che incide sulla sfera di applicazione della norma interpretata, non può, in ogni caso, essere esclusivamente motivata da una "necessità di chiarezza e semplificazione".
45 Risulta da quanto precede che la limitazione, per effetto della conclusione 28 maggio 1986, della sfera degli aventi diritto all' indennità di dislocazione, quale definita dalla conclusione 26 e 27 giugno 1975, è in contrasto con l' intendimento del legislatore comunitario. La conclusione 28 maggio 1986 è pertanto illegittima nei suoi effetti.
46 Considerato che la decisione 11 febbraio 1991 si basa esclusivamente sull' interpretazione dell' ultima frase dell' art. 4, n.1, lett. a) dell' allegato VII dello Statuto, quale formulata nella conclusione 28 maggio 1986, l' illegittimità della conclusione medesima comporta necessariamente quella della decisione impugnata, che deve essere annullata.
47 E' del resto pacifico tra le parti che il CEN è un' "organizzazione internazionale" ai sensi della conclusione 26 e 27 giugno 1975. La suddetta qualificazione è comprovata dal fatto che, se è vero che il CEN non è stato certamente creato da Stati o da organizzazioni internazionali a loro volta create da Stati, esso è stato riconosciuto da Stati e da organizzazioni internazionali create da Stati, quali le Comunità europee, ed è stato incaricato di svolgere compiti di interesse pubblico da questi stessi Stati ed organizzazioni internazionali. Ne consegue che il CEN deve essere considerato un' "organizzazione internazionale" ai sensi dell' ultima frase dell' art. 4, n.1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto e che il ricorrente ha dunque diritto al versamento dell' indennità di dislocazione dal momento della sua entrata in servizio, in data 1 gennaio 1991.
48 Di conseguenza, la Commissione deve essere condannata a versare al ricorrente gli importi corrispondenti all' indennità di dislocazione a lui spettante, a decorrere dal 1 gennaio 1991, previa deduzione di quanto già versato a titolo di indennità di espatrio, maggiorati degli interessi moratori computati a decorrere dalle rispettive date di scadenza dei detti importi fino al loro versamento effettivo.
49 Quanto al saggio da applicare per gli interessi moratori, il Tribunale ritiene che, come è stato rilevato dalla Commissione nel corso dell' udienza, il tasso del 10% richiesto dal ricorrente è eccessivo e che è opportuno fissarlo all' 8% annuo.
50 A tale riguardo, va osservato che dall' atto introduttivo del ricorso risulta che la domanda di pagamento degli interessi moratori è subordinata all' ipotesi dell' annullamento della decisione impugnata, cosicché essa non richiedeva d' essere espressamente menzionata già nel reclamo che il ricorrente ha presentato alla Commissione (sentenza della Corte 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, punto 17 della motivazione).
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
51 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente e il ricorrente ha concluso per la condanna della stessa alle spese, essa va condannata al pagamento di tutte le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione 11 febbraio 1991 con cui la Commissione ha negato al ricorrente l' attribuzione dell' indennità di dislocazione è annullata.
2) La Commissione è condannata a versare al ricorrente gli importi corrispondenti all' indennità di dislocazione, a decorrere dal 1 gennaio 1991, previa deduzione di quanto già versato a titolo di indennità di espatrio, maggiorati degli interessi moratori al saggio annuo dell' 8%, computati a decorrere dalle rispettive date di scadenza dei detti importi fino al loro versamento effettivo.
3) La Commissione è condannata a tutte le spese
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