Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti ° Obbligo di assistenza incombente all' amministrazione ° Portata
(Statuto del personale, art. 24)
2. Dipendenti ° Decisione che arreca pregiudizio ° Obbligo di motivazione ° Scopo
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
Massima
1. Sebbene l' art. 24 dello Statuto persegua essenzialmente lo scopo di proteggere i dipendenti delle Comunità da attacchi provenienti da terzi, l' obbligo di assistenza che esso contempla sussiste altresì nel caso in cui l' autore dei fatti che esso prende in considerazione sia egli stesso un dipendente delle Comunità.
In presenza di un incidente incompatibile con l' ordine e la serenità del servizio, incombe all' amministrazione il dovere di intervenire con tutta l' energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie, al fine di accertare i fatti e di potere, in tal modo, trarne con cognizione di causa le dovute conseguenze.
2. L' obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità.
Parti
Nella causa T-5/92,
Santo Tallarico, dipendente del Parlamento europeo, residente in Mamer (Lussemburgo), con l' avvocato domiciliatario Alain Lorang, del foro di Lussemburgo, 51, rue Albert 1er,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai signori Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 28 ottobre 1991 con la quale il Parlamento europeo ha negato al ricorrente l' assistenza prevista dall' art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell' 11 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti
1 Il ricorrente, signor Santo Tallarico, è dipendente di categoria C del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento"). Assunto il 1 dicembre 1983 in base alle condizioni speciali di assunzione per i disabili, egli veniva nominato dipendente di ruolo con effetto dal 2 febbraio 1986.
2 Emerge dai documenti del fascicolo che il ricorrente è stato oggetto, da numerosi anni, di molestie manifestatisi, tra l' altro, attraverso i seguenti episodi, tutti avvenuti nel suo ufficio situato all' interno dell' edificio del Parlamento in Lussemburgo: forzatura di un cassetto nell' aprile 1986; distruzione di una presa elettrica nell' aprile 1986; telefonate anonime con ingiurie nel corso dell' anno 1986; furto di due fotografie personali con relative cornici in data 13 luglio 1987; furto di una tappezzeria il 17 luglio 1987; danneggiamento di tre quadri il 20 e 21 luglio 1987; scomparsa della sua sedia ortopedica il 5 agosto 1987; danneggiamento e blocco della serratura della porta del suo ufficio in date 21 dicembre 1988 e 13 gennaio 1989; danneggiamenti vari sulla porta del suo ufficio il 5 gennaio 1990; scomparsa di una macchina per scrivere dal suo ufficio in data 5 novembre 1990.
3 Il ricorrente lamentava inoltre di aver subito altri atti molesti all' esterno del suo ufficio: la "manipolazione" degli amplificatori a lui affidati negli edifici del Parlamento a Strasburgo, l' 11 e il 12 giugno 1991; il danneggiamento della carrozzeria della sua autovettura, nel parcheggio del Parlamento, a Lussemburgo, il 27 maggio e il 31 ottobre 1991.
4 Successivamente al verificarsi di ciascuno di questi atti molesti, il servizio di sicurezza del Parlamento avviava delle indagini, come emerge in particolare dalla nota 19 agosto 1987 del sig. X, dipendente della direzione infrastrutture e servizio interno, al direttore del servizio di sicurezza, dalla nota 26 maggio 1988 del direttore del servizio di sicurezza al segretario generale, dalla nota del direttore del servizio di sicurezza al ricorrente in data 24 gennaio 1989, dalla nota trasmessa dal direttore del servizio di sicurezza al segretario generale il 7 febbraio 1989, dalla nota 4 ottobre 1989 del direttore generale dell' amministrazione al responsabile del servizio di sicurezza e, infine, dalla nota 5 febbraio 1991 del direttore del servizio di sicurezza al giureconsulto legale del Parlamento. Nessuna di queste indagini consentiva l' identificazione dei colpevoli e, secondo l' ultima nota citata, "da tutte le indagini è emerso che non corrono buoni rapporti tra il signor Tallarico ed i suoi colleghi e che non si può concludere nel senso che siano stati commessi atti propriamente criminosi". Le conclusioni formulate in questa nota venivano ribadite in una nota del servizio giuridico datata 29 aprile 1991, indirizzata al segretario generale del Parlamento, nella quale erano riportati i pareri delle persone consultate, ossia il direttore generale dell' amministrazione, il medico di fiducia dell' istituzione e il giureconsulto del Parlamento.
5 Per porre fine ai fatti sopra menzionati, il Parlamento decideva di adottare vari provvedimenti, nel corso di una riunione svoltasi il 30 giugno 1988 con la partecipazione del direttore del servizio di sicurezza, di un membro del servizio giuridico, di un membro del comitato del personale e del ricorrente stesso. In tale riunione si conveniva che il signor Tallarico avrebbe potuto rivolgersi al capo del servizio di sicurezza, non appena avesse incontrato delle difficoltà, affinché fosse compiuto un esame approfondito e fossero perseguiti gli autori degli atti molesti.
6 In seguito ad un nuovo incontro, avvenuto il 13 luglio 1988, tra il direttore del servizio interno e il ricorrente, accompagnato da un membro del comitato del personale, il Parlamento adottava i seguenti provvedimenti: assegnazione di un ufficio personale al ricorrente con la disponibilità di una chiave che gli consentisse di chiudere l' ufficio, controllo delle telefonate interne ed esterne dirette al ricorrente, attribuzione di un numero telefonico riservato non incluso nell' elenco telefonico del Parlamento.
7 Il 14 settembre 1988, su richiesta del direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze, il ricorrente si sottoponeva ad un esame del medico di fiducia. Al termine del suddetto esame, il signor Tallarico si dichiarava molto soddisfatto della propria situazione e comunicava di non essere interessato ad un trasferimento.
8 In occasione dell' adozione di nuovi provvedimenti da parte del Parlamento intesi a porre fine agli incidenti, il direttore del servizio di sicurezza informava il segretario generale del Parlamento, con nota 7 febbraio 1989, di avere innanzi tutto sensibilizzato il personale del servizio di sorveglianza, inoltre, di avere ordinato la predisposizione di un "servizio di osservazione e sorveglianza", mediante ronde frequenti in prossimità dell' ufficio del ricorrente, e infine di avere allertato specificamente l' ispettore principale per la sicurezza nell' edificio. Una nota interna del servizio di sicurezza, datata 27 settembre 1989, confermava questi stessi provvedimenti.
9 Alla fine dell' anno 1990 la situazione del signor Tallarico veniva riesaminata nel corso di un incontro al quale partecipavano i suoi superiori gerarchici, il servizio di sicurezza, il servizio giuridico ed il medico di fiducia dell' istituzione. In esito al suddetto esame, veniva constatato che si erano verificati diversi incidenti, ma che questi episodi non erano tali da poter essere qualificati gravi o criminosi e che non era stato possibile identificarne gli autori. Veniva altresì accertato che, nonostante i provvedimenti adottati a favore del ricorrente, i problemi non erano stati risolti; si rilevava quindi l' estrema sensibilità del ricorrente, i suoi cattivi rapporti con i colleghi e le sue reazioni talvolta sproporzionate rispetto ai fatti intervenuti. In seguito a tale analisi, venivano adottati nuovi provvedimenti:
° dietro suggerimento del medico di fiducia dell' istituzione, veniva proposto al ricorrente di sottoporsi ad una terapia presso uno specialista, per aiutarlo a superare i suoi problemi - suggerimento che incontrava il rifiuto del ricorrente;
° veniva offerta al ricorrente la possibilità di rivolgersi all' assistente sociale e ad un membro del gabinetto del segretario generale che l' avrebbe ricevuto per discutere delle sue eventuali richieste.
10 Con lettera 12 novembre 1990, indirizzata alla direzione generale della cancelleria (servizio di sicurezza) del Parlamento, il signor Tallarico presentava una domanda di applicazione dell' art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), nella quale egli sollecitava una tutela da parte dell' istituzione in base al dovere di assistenza incombente a quest' ultima. Con lettera 27 febbraio 1991 al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze, il ricorrente domandava, inoltre, a norma dell' art. 25 dello Statuto, l' apertura di un' indagine sugli atti molesti sopra richiamati, verificatisi prima di tale data. Quest' ultima lettera veniva interpretata dal Parlamento come ulteriore domanda di assistenza presentata dal ricorrente, intesa a completare la domanda, precedentemente citata, presentata in data 12 novembre 1990.
11 Con lettera 10 maggio 1991 il segretario generale del Parlamento rispondeva alla domanda di assistenza del ricorrente nei termini seguenti:
"Facendo seguito alla Sua domanda, ho richiesto ai servizi competenti di procedere ancora una volta al controllo di tutti gli episodi da Lei citati nella domanda, nonché di prendere tutti i provvedimenti possibili al fine di prevenire il verificarsi di simili incidenti. Ebbene, in esito a questa indagine, è risultato che non è dato riscontrare l' esistenza, nell' ambito del servizio, di un atteggiamento minaccioso o aggressivo che sia diretto nei confronti Suoi o dei Suoi beni, né vi sono, d' altro canto, ulteriori misure preventive che si possano adottare oltre quelle previste a Suo favore già dal mese di settembre 1988.
Mi rincresce sinceramente di saperLa in uno stato d' animo difficile e diffidente, ma, mi creda, non vi è persona, nel Suo ambiente di lavoro, che sia animata da sentimenti negativi nei Suoi confronti. Abbia fiducia nei Suoi colleghi, giacché sono convinto che essi ne hanno e ne avranno nei Suoi confronti.
Pertanto, mentre mi trova sensibile alla Sua richiesta, è con lo stesso spirito e la stessa franchezza che ritengo, tuttavia, utile ricordarLe che i buoni rapporti tra colleghi si creano unicamente su base reciproca. Orbene, anche se è stato oggetto di qualche cattiveria, non deve per questo lasciarsi andare davanti a queste meschinità proclamandosi una vittima, ma deve trovare la forza di reagire positivamente, intensificando i contatti con i Suoi colleghi, invece di isolarsi sempre di più.
Desidero dunque fare appello al Suo coraggio e alla Sua disponibilità, fintantoché la situazione rimane, com' è attualmente, di proporzioni limitate. In questo spirito di reciproca collaborazione, Lei potrà sempre rivolgersi ° qualora ve ne fosse la necessità - alla nostra assistente sociale. Da parte mia, La informo che il sig. X, della mia segreteria, è anch' egli disponibile a riceverLa per discutere con Lei le Sue eventuali richieste.
Mi aspetto che Lei reagisca con coraggio e virilità, giacché so che ne è capace. Ho, d' altra parte, riscontrato in tutti i colleghi del Suo servizio la volontà di instaurare un clima di fiducia e di collaborazione, come s' impone in ogni comunità di lavoro".
12 Con lettera 5 luglio 1991 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, nel quale faceva sostanzialmente valere che tutti gli episodi dei quali era stato vittima erano stati registrati dal servizio di sicurezza e che egli non poteva accettare le conclusioni del segretario generale secondo le quali la sua denuncia sarebbe stata infondata. Egli constatava che non era stata aperta alcuna indagine per scoprire gli autori delle molestie ripetutamente compiute nei suoi confronti e che il suo atteggiamento di collaborazione verso l' istituzione era dimostrato dalla circostanza che egli aveva segnalato al servizio di sicurezza ciascuno degli episodi di cui era stato vittima. Il ricorrente rilevava che la conclusione del segretario generale denotava la sua deliberata volontà di non ricercare i colpevoli.
13 Con nota 28 ottobre 1991 il segretario generale del Parlamento respingeva il reclamo del ricorrente, confermando il contenuto della sua lettera 10 maggio 1991, citata, al quale faceva espresso riferimento.
Procedimento e conclusioni delle parti
14 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;
° constatare la violazione, da parte del Parlamento, degli obblighi sanciti dall' art. 24 dello Statuto;
° ordinare al Parlamento di prestargli la sua assistenza "in seguito alle minacce ed agli attentati perpetrati contro la sua persona ed i suoi beni";
° condannare il Parlamento a versargli 1 ECU, a titolo di indennizzo per il danno morale da lui subito;
° condannare il Parlamento a tutte le spese processuali.
16 Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato;
° statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti.
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, è stato deciso di chiedere al Parlamento la produzione dell' intera documentazione relativa alle indagini cui fa riferimento la risposta del segretario generale, datata 10 maggio 1991, alla domanda di assistenza presentata dal ricorrente, nonché, se del caso, i documenti relativi ad ogni altra indagine eventualmente svolta in precedenza circa la situazione del signor Tallarico. In ottemperanza alla suddetta domanda, il Parlamento ha prodotto, in data 23 novembre 1992, alcuni documenti.
18 Il 3 dicembre 1992 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sui documenti prodotti dal Parlamento.
19 I rappresentanti delle parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto alle domande rivolte loro dal Tribunale nel corso dell' udienza dell' 11 dicembre 1992.
20 Al termine dell' udienza, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha sospeso la trattazione orale, al fine di consentire alle parti di procedere ad una composizione amichevole della controversia.
21 Con lettera 12 febbraio 1993, il Parlamento ha informato il Tribunale che i tentativi compiuti per giungere ad una composizione amichevole della controversia non avevano avuto buon fine, per via del mancato consenso del ricorrente e del fatto che quest' ultimo aveva inoltrato, nel contesto del tentativo di compromesso avviato, nuove domande dirette ad ottenere un indennizzo pecuniario nonché una promozione nella categoria B.
22 Con lettera 15 febbraio 1993, successivamente integrata da una lettera 25 febbraio 1993, il ricorrente informava il Tribunale che non era stato possibile giungere ad una composizione amichevole della controversia, non per ragioni di ordine economico, ma perché le parti non si erano accordate sulla stesura di una formula di compromesso. Egli confermava, nel contempo, di aver presentato al Parlamento, in data 7 gennaio 1993, una domanda di indennizzo che, pur inserita nel contesto di un accordo complessivo, oltrepassava l' ambito della controversia sottoposta all' esame del Tribunale.
23 Conseguentemente, la trattazione orale è stata chiusa il 17 febbraio 1993.
Sulle conclusioni dirette all' annullamento della decisione 28 ottobre 1991 con la quale viene negata al ricorrente l' assistenza prevista dall' art. 24 dello Statuto
24 A sostegno delle conclusioni suddette, il ricorrente fa valere due mezzi: in primo luogo, egli deduce una carenza di motivazione delle decisioni del segretario generale 10 maggio e 28 ottobre 1991; in secondo luogo, egli lamenta la violazione dell' art. 24 dello Statuto. Trattandosi di mezzi strettamente connessi, il Tribunale ritiene opportuno esaminarli congiuntamente.
Argomenti delle parti
25 Il ricorrente assume che la decisione 28 ottobre 1991, con la quale il Parlamento ha respinto il suo reclamo, è basata esclusivamente sul contenuto della comunicazione 10 maggio 1991, in risposta alla sua domanda del 12 novembre 1990. Ebbene, questa comunicazione, secondo la quale non si potrebbe riscontrare l' esistenza, all' interno del servizio, di un atteggiamento minaccioso e aggressivo nei confronti del ricorrente, non fornirebbe alcuna spiegazione del motivo per il quale gli atti molesti regolarmente constatati dagli agenti all' uopo preposti, non sarebbero in realtà mai avvenuti. Il ricorrente soggiunge che la riposta data dal Parlamento non gli consente di fornire una prova contraria e di far valere i suoi mezzi di difesa.
26 Il ricorrente fa altresì osservare che gli atti molesti compiuti nei suoi riguardi sono stati puntualmente accertati e constatati dal servizio di sicurezza del Parlamento. Il segretario generale del Parlamento avrebbe quindi commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il reclamo a lui inoltrato fosse infondato. Poiché i servizi competenti avevano constatato la realtà dei fatti denunciati, i quali rientravano nella sfera di applicazione dell' art. 24 dello Statuto, il Parlamento avrebbe dovuto farsi carico di prendere i provvedimenti necessari per garantire la sua protezione. Il ricorrente considera che il Parlamento non abbia formulato alcuna proposta concreta per dare una soluzione efficace al problema e che il suo segretario generale si sia limitato a contestare, in modo generale, i torti da lui subiti. Di conseguenza, egli ritiene che il Parlamento non abbia rispettato il dovere di assistenza impostogli dall' art. 24 dello Statuto.
27 Il ricorrente sostiene, infine, che, se è vero che le soluzioni apportate dal Parlamento sono state insufficienti a far migliorare la sua situazione, tale circostanza non può comunque ritorcersi a suo carico. Egli ritiene che il compito dell' istituzione sia di formulare nuove proposte per far fronte alla situazione e non di chiedere alla vittima di rassegnarsi.
28 Il Parlamento fa osservare che il ricorso potrebbe considerarsi fondato soltanto qualora l' istituzione fosse venuta meno al suo dovere di sollecitudine nei confronti del ricorrente. Orbene, il Parlamento sostiene che l' istituzione ha compiuto più volte tentativi per venire in aiuto del signor Tallarico. Esso menziona, in questo contesto, il complesso dei provvedimenti adottati, elencati in precedenza (v. punti da 4 a 9) e rileva inoltre come ciascuno degli episodi segnalati dal ricorrente sia stato immediatamente esaminato dal servizio di sicurezza e come, in più di un' occasione, i superiori gerarchici del ricorrente, nonché i responsabili dell' amministrazione ed il medico di fiducia dell' istituzione lo abbiano ricevuto, prestando ascolto alle sue denunce, per esaminare la situazione. Il Parlamento ritiene, pertanto, di aver adempiuto pienamente al proprio dovere di sollecitudine, andando persino oltre ciò che un dipendente, pur in una situazione difficile, potrebbe legittimamente aspettarsi. A suo avviso, l' art. 24 dello Statuto prevede una tutela del dipendente fondata sul principio del dovere di sollecitudine, ovvero che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") deve agire, nei confronti di tutti i dipendenti, come un "bonus pater familias". Esso ritiene di aver ampiamente rispettato quest' obbligo.
Giudizio del Tribunale
29 A norma dell' art. 24, primo comma, dello Statuto, "le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni".
30 Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata, benché l' art. 24, e in particolare il suo primo comma, testé citato, sia in primo luogo inteso a proteggere i dipendenti delle Comunità da attacchi provenienti da terzi, l' obbligo di assistenza che esso contempla sussiste anche nel caso in cui l' autore dei fatti che esso prende in considerazione sia un dipendente delle Comunità (v. sentenze della Corte 14 giugno 1979, causa 18/78, Signora V./Commissione, Racc. pag. 2093, punto 15 della motivazione, e 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi-Ricci e a./Commissione, Racc. pag. 3187, punto 23 della motivazione).
31 Risulta inoltre dalla stessa giurisprudenza che, in presenza di un incidente incompatibile con l' ordine e la serenità del servizio, l' istituzione deve intervenire con tutta l' energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie, al fine di accertare i fatti e di potere, in tal modo, trarne con cognizione di causa le dovute conseguenze.
32 Si deve quindi esaminare se è vero che, nella presente controversia, come sostiene il ricorrente, il Parlamento, di fronte alle molestie alle quale è stato fatto segno il ricorrente, non abbia adottato i provvedimenti adeguati alle circostanze del caso e sia pertanto venuto meno al dovere di assistenza che gli incombe in forza dell' art. 24 dello Statuto.
33 Il Tribunale constata che dai documenti versati al fascicolo risulta che, a fronte degli atti molesti a cui è stato fatto segno il ricorrente, il Parlamento ha adottato una serie di provvedimenti diretti all' identificazione degli autori di tali atti, a prevenire il ripetersi di questi episodi e a rassicurare il ricorrente, ossia:
° la stesura di un processo verbale ad opera dei servizi di sicurezza e l' apertura di un' indagine in seguito a ciascun atto molesto segnalato dal ricorrente;
° il raddoppio della vigilanza al piano dell' edificio nel quale è situato l' ufficio del ricorrente, mediante l' intensificazione delle ronde di sorveglianza e la sensibilizzazione del personale del servizio di sorveglianza al caso specifico del ricorrente;
° le numerose riunioni, sopra menzionate, con la partecipazione dell' interessato e dei responsabili dei servizi amministrativi e di sicurezza dell' istituzione, al fine di avviare delle indagini e di identificare i colpevoli;
° la possibilità per il ricorrente di rivolgersi in ogni momento al direttore del servizio di sicurezza, ad un membro del gabinetto del segretario generale del Parlamento, nonché ai servizi sociali dell' istituzione.
° l' assegnazione di un ufficio personale con la possibilità per l' interessato di chiuderne la porta a chiave;
° il controllo delle chiamate telefoniche ad opera del centralino e, successivamente, data l' inefficacia di questo provvedimento, l' assegnazione di un numero telefonico riservato;
° l' offerta di un possibile trasferimento.
34 Stando così le cose, e tenuto conto della natura e della portata delle molestie, il Tribunale ritiene che l' insieme dei provvedimenti adottati dal Parlamento, richiamati dianzi, sono da considerare proporzionati e appropriati alle circostanze del caso. Infatti, i suddetti provvedimenti erano diretti, per quanto possibile, ad identificare gli autori degli atti di cui trattasi, a prevenire il ripetersi di tali atti e a rassicurare il ricorrente. E' esattamente questa l' impostazione che caratterizza le lettere del segretario generale 10 maggio e 28 ottobre 1991. Ne consegue che il Parlamento non è venuto meno al dovere di assistenza ad esso incombente in forza dell' art. 24 dello Statuto.
35 Per quel che riguarda la motivazione della decisione 28 ottobre 1991, è opportuno rilevare come la suddetta decisione sia espressamente motivata mediante un riferimento alla risposta, inviata il 10 maggio 1991 dal segretario generale, all' istanza del ricorrente. Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, l' obbligo di motivare una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità (sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861; sentenza del Tribunale 21 ottobre 1992, causa T-23/91, Maurissen/Corte dei conti, Racc. pag. II-2377).
36 Nella fattispecie, è sufficiente constatare che la decisione impugnata, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, pur concludendo, in modo generico, per l' inesistenza "nell' ambito del servizio, di un atteggiamento minaccioso o aggressivo", non nega la realtà degli atti molesti lamentati da quest' ultimo, tenta di rassicurare il ricorrente e conferma che sono già stati adottati tutti i provvedimenti appropriati al fine di evitare il ripetersi di tali episodi. Del resto, per un verso, il ricorrente ha potuto contestare con la massima cognizione di causa la legittimità della decisione impugnata, esponendo contro quest' ultima tutti i suoi mezzi ed argomenti e, per l' altro, il giudice comunitario ha potuto esercitare pienamente il suo controllo di legittimità. Pertanto, se ne deve concludere che la decisione 10 maggio 1991 e, di conseguenza, la decisione 28 ottobre 1991, non sono inficiate da carenza di motivazione, come asserito dal ricorrente.
Sulle conclusioni dirette alla condanna del Parlamento al pagamento di 1 ECU al ricorrente, a titolo di indennizzo per il danno morale da lui subito
37 E' sufficiente, per il Tribunale, constatare che, come già rilevato, le menzionate decisioni 10 maggio e 28 ottobre 1991 non sono in alcun modo inficiate da un vizio dal quale possa configurarsi un illecito amministrativo commesso dal Parlamento, tale da giustificare la condanna di quest' ultimo alla riparazione del danno morale che il ricorrente sostiene di aver subito. Poiché il ricorrente aveva fondato la propria pretesa relativa all' indennizzo esclusivamente sull' illegittimità di tali decisioni, la sua domanda va, in ogni caso, respinta.
Sulle conclusioni volte ad ottenere che il Tribunale ordini al Parlamento di prestare assistenza al ricorrente
38 Secondo una giurisprudenza costante , il Tribunale non può, nell' ambito del suo controllo di legittimità, rivolgere ingiunzioni alle autorità comunitarie, né sostituire con la propria decisione quella adottata da tali autorità (v., in ultimo, sentenza del Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33 e T-74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II-249). Di conseguenza, le conclusioni suddette vanno in ogni caso considerate irricevibili.
39 Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto integralmente, senza che sia necessario statuire sull' eccezione d' irricevibilità sollevata dal Parlamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente deve essere condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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