Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Fascicolo personale ° Incorporazione tardiva di un rapporto informativo nel fascicolo personale ° Illecito amministrativo che arreca un danno morale
(Statuto del personale, art. 26)
Massima
Il ritardato inserimento del rapporto informativo di un dipendente nel suo fascicolo personale costituisce un illecito dell' amministrazione a condizione che il dipendente non abbia contribuito egli stesso in modo considerevole a tale ritardo. Infatti, un rapporto informativo che sia stato compilato ma non inserito nel fascicolo personale, in violazione dell' art. 26 dello Statuto, non consente a coloro ai quali compete pronunciarsi o decidere in merito allo svolgimento della carriera dello stesso dipendente di prendere in considerazione tale importante elemento di valutazione, in particolare nell' ambito di un procedimento di promozione.
Siffatto ritardo comporta la riparazione del danno morale subito dal dipendente, le cui possibilità di promozione o di trasferimento a diversi posti vacanti sono state menomate dalla mancanza di rapporti informativi nel suo fascicolo personale al momento dell' esame della sua candidatura, non essendo stato dimostrato che tale mancanza sia stata compensata dall' esistenza di informazioni equivalenti sui meriti dell' interessato e non ricorrendo alcuna circostanza particolare che consenta di giustificare il ritardo dell' amministrazione.
Nella valutazione equitativa del danno morale occorre tener conto del fatto che l' interessato, data la sua età, ha limitate possibilità di essere promosso o trasferito per l' avvenire.
Parti
Nella causa T-13/92,
Andrew Macrae Moat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, inizialmente rappresentato dall' avv. Eric Moons, indi dall' avv. Luc Govaert, del foro di Bruxelles e, durante la fase orale, dall' avv. Ian Forrester, QC, del foro della Scozia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere un indennizzo in relazione al danno che il ricorrente asserisce di aver subito in conseguenza del fatto che i rapporti informativi sul suo conto sono stati inseriti tardivamente nel suo fascicolo personale,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, R. Schintgen e K. Lenaerts, giudici,
cancelliere: signora L. Kintzelé-Prussen, referendario
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 dicembre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti del ricorso
1 Il ricorrente, signor Andrew Macrae Moat, è dipendente di grado A4 della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione") dal 1974. I suoi rapporti informativi, relativi agli anni 1981-1983 e 1983-1985, contenevano giudizi di elogio sulle sue capacità direttive e raccomandavano la sua promozione.
2 Nel corso del secondo semestre del 1989 e fino a tutto il 1990, il ricorrente presentava la propria candidatura in riferimento a 24 avvisi di posto vacante. Nessuna di tali candidature veniva accolta.
3 Il 19 ottobre 1989 il ricorrente firmava il proprio rapporto informativo relativo al periodo 1 luglio 1985 - 30 giugno 1987, che gli era stato presentato non prima del 12 ottobre 1989. Il 24 luglio 1990 egli sottoscriveva il suo rapporto informativo relativo al periodo 1 luglio 1987 - 30 giugno 1989, da lui ricevuto non prima del 19 luglio 1990.
4 In data 9 agosto 1990 il ricorrente veniva a conoscenza del fatto che i rapporti informativi che lo riguardavano, relativi ai periodi successivi al 30 giugno 1985, non erano stati inseriti nel suo fascicolo personale. Con lettera 10 agosto 1990 egli informava il segretario generale della Commissione di tale circostanza, interrogandolo sulla validità di diverse nomine intervenute nel frattempo.
5 Nella sua risposta datata 29 ottobre 1990 il segretario generale della Commissione, pur riconoscendo che vi era stato un ritardo nell' inserimento dei documenti all' interno dei fascicoli personali, affermava che la situazione era in via di miglioramento. Egli aggiungeva che sia il direttore generale, responsabile dei rapporti informativi del ricorrente, sia il comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il "CCN") disponevano del curriculum vitae del ricorrente stesso e si erano trovati pertanto nelle condizioni di poter esaminare, in qualsiasi momento, le candidature presentate da quest' ultimo e di porle a confronto con quelle degli altri candidati.
6 Con lettera 14 marzo 1991 il ricorrente presentava una domanda a norma dell' art. 90, n.1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Tale lettera veniva erroneamente registrata il 20 marzo 1991 come reclamo anziché come domanda. Ricordando che i suoi rapporti informativi non erano stati inseriti nel suo fascicolo personale e richiamandosi alle sentenze del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione (Racc. pag. II-19) e causa T-27/90 (Racc. pag. II-35), il ricorrente domandava un indennizzo esemplare alla stregua di quello che il Tribunale aveva concesso nelle predette cause con l' indubbio intento, secondo il ricorrente, di spingere la Commissione a "mettere ordine al suo interno". Dopo aver precisato che la sua domanda non era diretta all' annullamento delle varie nomine effettuate, il ricorrente concludeva domandando alla Commissione di versargli, a titolo di indennizzo, la somma di 150 000 BFR per il fatto di non aver provveduto alla regolare tenuta del suo fascicolo conformemente alle prescrizioni dello Statuto e, di conseguenza, per non aver preso in seria considerazione la sua candidatura a diversi posti.
7 In data 19 luglio 1991 il ricorrente presentava un reclamo a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione implicita di rigetto della sua domanda del 14 marzo 1991.
8 La Commissione non forniva alcuna risposta al reclamo presentato il 19 luglio 1991.
9 Il 9 ottobre 1991 il ricorrente proponeva un ricorso avverso il rigetto tacito della sua domanda del 14 marzo 1991. Tale ricorso veniva dichiarato irricevibile con ordinanza 22 maggio 1992 del Tribunale, causa T-72/91, Moat/Commissione (Racc. pag. II-1771), in ragione della sua intempestività, in quanto il ricorrente non aveva atteso la risposta della Commissione al suo reclamo del 19 luglio 1991. Il ricorso proposto dal ricorrente contro l' ordinanza suddetta veniva respinto con ordinanza della Corte 1 febbraio 1993, causa C-318/92 P, Moat/Commissione (Racc. pag. I-481).
Procedimento
10 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 1992, il ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto ad ottenere un indennizzo in relazione al danno che egli ritiene di aver subito per il fatto che i rapporti informativi sul suo conto sono stati inseriti tardivamente nel suo fascicolo personale.
11 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;
2) annullare gli atti recanti pregiudizio al ricorrente stesso;
3) condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di 150 000 BFR, a titolo di indennizzo, per non aver aggiornato il suo fascicolo personale in conformità alle disposizioni dello Statuto e, di conseguenza, per non aver preso in seria considerazione la sua candidatura a diversi posti.
12 Nel corso dell' udienza, il ricorrente conclude, inoltre, per la condanna della convenuta alle spese.
13 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
1) statuire sulla ricevibilità del ricorso avvalendosi dei poteri che gli sono attribuiti dall' art. 114 del regolamento di procedura;
2) dichiarare il ricorso irricevibile;
3) dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
4) statuire sulle spese come di diritto.
14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
15 La trattazione orale ha avuto luogo il 17 dicembre 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale. Prendendo atto dell' accordo intervenuto tra le parti circa l' opportunità che la convenuta produca un documento dal quale risultino le date alle quali sono state sottoposte all' esame del CCN le candidature ai posti cui fa riferimento il ricorrente nella sua replica, nonché le date alle quali si è proceduto all' assegnazione dei posti suddetti, il Tribunale ha fissato il termine del 15 gennaio 1993 per la presentazione di tale documento.
16 Con decisione 18 febbraio 1993, il presidente ha dichiarato chiusa la fase orale.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
17 La convenuta conclude per l' irricevibilità del ricorso in quanto la domanda di indennizzo del ricorrente sarebbe esclusivamente fondata su un presunto illecito commesso dall' amministrazione, senza che egli abbia allegato, in alcun modo, l' esistenza di un danno, o specificato se si tratti di un pregiudizio materiale o morale e senza che siano stati forniti gli elementi che consentano di valutarne l' entità. Inoltre, il solo interesse sul quale sembrerebbe fondarsi il ricorrente sarebbe quello di ottenere un indennizzo "esemplare", senza ulteriori precisazioni.
18 Ad avviso della convenuta, il presente ricorso differisce dal procedimento che si è concluso con la sentenza Latham, citata, nella quale il Tribunale ha ordinato un indennizzo a titolo di riparazione del danno morale subito per un illecito amministrativo commesso dalla Commissione e non, come sostenuto dal ricorrente, "a titolo esemplare".
19 Il ricorrente ribatte che gli argomenti sviluppati dalla convenuta a sostegno della sua eccezione di irricevibilità non riguardano la ricevibilità del ricorso, bensì il merito del ricorso stesso.
Valutazione del Tribunale
20 Il Tribunale prende atto, in via preliminare, che il ricorrente ha rinunciato, nel corso dell' udienza, alle sue conclusioni dirette all' annullamento degli atti recanti pregiudizio.
21 Ne consegue che il presente ricorso costituisce una domanda di indennizzo avente ad oggetto solo la riparazione del danno assertivamente subito dal ricorrente, per il ritardo di cui si sarebbe resa responsabile la Commissione nell' incorporazione di due rapporti informativi nel fascicolo personale del ricorrente.
22 A tale riguardo, il Tribunale constata, da un lato, che il ricorso è stato proposto avverso un atto omissivo suscettibile di recare pregiudizio, entro i termini fissati dall' art. 91, n. 3, dello Statuto e dopo il regolare svolgimento del procedimento precontenzioso, e, d' altro canto, che gli argomenti addotti dalla Commissione, secondo i quali il ricorrente si sarebbe limitato a domandare un indennizzo "a titolo esemplare", senza precisare la natura del danno assertivamente subito, riguardano l' effettiva natura e l' esistenza del danno asserito ed attengono, pertanto, al merito della controversia, congiuntamente al quale dovranno essere esaminati.
23 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
Nel merito
Sull' illecito amministrativo
Argomenti delle parti
24 Il ricorrente fa valere che la Commissione, non aggiornando il fascicolo personale di un dipendente, vale a dire omettendo di inserire il rapporto informativo dell' interessato nel suo fascicolo personale, avrebbe violato l' art. 26 dello Statuto, recando così un pregiudizio al dipendente in questione (v. sentenza del Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-735). Egli ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale (v. sentenza Latham, citata), il rapporto informativo costituisce un documento importante quando vengono prese decisioni che riguardano lo svolgimento della carriera del dipendente e che la Commissione ha l' obbligo di accertare che i rapporti informativi vengano inseriti nel fascicolo personale entro un termine ragionevole.
25 Egli soggiunge che il mancato aggiornamento del fascicolo personale di un dipendente costituisce una violazione dell' art. 45 dello Statuto, a norma del quale i rapporti informativi devono essere esaminati nella valutazione delle promozioni.
26 Ad avviso del ricorrente, l' inosservanza delle suddette disposizioni dello Statuto costituisce, nella fattispecie, un illecito amministrativo imputabile alla Commissione.
27 Nella replica e nel corso dell' udienza il ricorrente ha posto l' accento, onde sottolineare la gravità dell' illecito commesso dalla Commissione, sul ritardo con il quale sono stati redatti tali rapporti informativi, circostanza questa che verrebbe, di fatto, a sommarsi al ritardo commesso nell' inserimento degli stessi nel suo fascicolo personale.
28 La convenuta ammette, da parte sua, che vi è stato un ritardo di circa un anno nell' inserimento del rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo 1 luglio 1985 - 30 giugno 1987 nel suo fascicolo personale e un ritardo di tre mesi nell' inserimento nello stesso fascicolo del rapporto relativo al periodo 1 luglio 1987 - 30 giugno 1989, ma, a suo avviso, la mera inosservanza degli artt. 26 e 45 dello Statuto non può far sorgere una pretesa ad un indennizzo pecuniario.
29 La convenuta fa valere, peraltro, che l' aver invocato, in fase di replica, un ritardo nella compilazione dei suoi rapporti informativi costituisce, da parte del ricorrente, la deduzione di un motivo nuovo, che non è ricevibile a norma dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
Valutazione del Tribunale
30 Il Tribunale constata, in via preliminare, che nella parte in cui si basa su un ritardo intervenuto nella compilazione dei rapporti informativi del ricorrente, anziché sull' inserimento di questi ultimi nel suo fascicolo personale, il ricorso è fondato su un motivo nuovo, presentato per la prima volta in fase di replica, e che tale mezzo non si basa su elementi di diritto emersi durante il procedimento. Risulta, infatti, che il ricorrente era a conoscenza del ritardo intervenuto nella compilazione dei suoi rapporti informativi sin da prima della presentazione del suo ricorso.
31 Ne consegue che il mezzo suddetto costituisce un motivo nuovo ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura e che va, di conseguenza, dichiarato irricevibile.
32 Il Tribunale rileva che è pacifica tra le parti la circostanza che i rapporti informativi del ricorrente relativi ai periodi 1985 - 1987 e 1987 - 1989 siano stati inseriti con notevole ritardo nel fascicolo personale del ricorrente. Il primo rapporto, redatto il 19 ottobre 1989, è stato inserito nel fascicolo del ricorrente solo in data 29 ottobre 1990, vale a dire con un ritardo di circa un anno rispetto alle regole che la Commissione stessa si è data. Il secondo rapporto, redatto il 24 luglio 1990, è stato inserito in pari data del precedente, ossia con un ritardo di circa 3 mesi.
33 Orbene, emerge dalla giurisprudenza del Tribunale che la mancata compilazione del rapporto informativo di un dipendente nel termine fissato dallo Statuto costituisce un illecito dell' amministrazione a condizione che il dipendente non abbia contribuito egli stesso in misura notevole a tale ritardo (v., in ultimo, sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, causa T-68/91, Barbi/Commissione, Racc. pag. II-2127, punto 45 della motivazione). Il Tribunale ritiene che la medesima valutazione deve farsi per il ritardo nell' inserimento del rapporto informativo di un dipendente nel suo fascicolo personale. Infatti, un rapporto informativo che sia stato compilato ma non inserito nel fascicolo personale, in violazione dell' art. 26 dello Statuto, non consente a coloro ai quali compete pronunciarsi o decidere in merito allo svolgimento della carriera dello stesso dipendente di prendere in considerazione tale importante elemento di valutazione, in particolare nell' ambito dell' applicazione dell' art. 45 dello Statuto.
34 Ne consegue che la Commissione, avendo inserito con notevole ritardo nel fascicolo personale del ricorrente i rapporti informativi di quest' ultimo relativi ai periodi 1985 - 1987 e 1987 - 1989, è incorsa in un illecito amministrativo di cui essa dovrà essere chiamata a rispondere qualora fosse accertato che essa abbia così recato un pregiudizio al ricorrente.
Sul pregiudizio e sul nesso di causalità
Argomenti delle parti
35 Il ricorrente sostiene che l' illecito da lui asserito lo avrebbe danneggiato nella misura in cui sembrerebbe alquanto probabile che numerose decisioni suscettibili di incidere sullo svolgimento della sua carriera siano state prese senza cognizione dei giudizi favorevoli e circostanziati espressi dai suoi superiori gerarchici nei suoi rapporti informativi. Il ricorrente segnala, a tale riguardo, di aver presentato, nel periodo 1 settembre 1989 - 30 ottobre 1990, la propria candidatura a 24 posti dichiarati vacanti. Il pregiudizio che ne sarebbe derivato a suo carico sarebbe tanto più rilevante in quanto egli sarebbe in attesa di una promozione almeno dal 1981 ed avrebbe ripetutamente manifestato il suo desiderio di essere trasferito. Questa situazione avrebbe determinato in lui uno stato di grave tensione psicologica, come attestato da diversi certificati medici. Tale stato si sarebbe ulteriormente aggravato allorché egli ha appreso, nel 1990, che la Commissione non aveva inserito i suoi ultimi rapporti informativi nel suo fascicolo personale.
36 Quanto alla natura morale o materiale del danno, il ricorrente fa valere che sarebbe sufficiente dimostrare l' esistenza stessa del danno, senza che sia necessario precisare se esso debba configurarsi come materiale o morale.
37 Nel corso dell' udienza il ricorrente ha precisato che il danno in relazione al quale egli chiede un indennizzo risiede sia nella riduzione delle sue possibilità di ottenere un trasferimento o una promozione, sia nell' insoddisfazione da lui provata per il fatto di non essere stato trasferito o promosso ad un posto di pari grado o di grado superiore. Egli sottolinea che la sua domanda di indennizzo è diretta esclusivamente alla riparazione del danno non materiale da lui sofferto per il fatto di non aver ottenuto soddisfazione, come dimostrerebbe l' ammontare dell' indennizzo richiesto.
38 Nel corso dell' udienza il ricorrente ha altresì domandato al Tribunale di tener conto della sua età nella valutazione del danno, in quanto le sue possibilità di venir ancora promosso o trasferito ad altro posto si ridurrebbero di anno in anno.
39 La convenuta ribatte che il ricorrente, pur allegando un danno morale, domanderebbe in realtà il risarcimento di un danno materiale, derivato dal fatto di non essere stato promosso. A tale riguardo, la convenuta fa valere che, quand' anche si supponesse che il ritardo occorso nell' inserimento dei rapporti informativi del ricorrente nel suo fascicolo personale costituisca un illecito amministrativo, non vi sarebbe ragione di concludere che le prospettive di carriera del ricorrente siano state compromesse né tanto meno sarebbe possibile determinare l' entità del danno eventualmente subito. Di conseguenza, il ricorrente non avrebbe dimostrato l' esistenza di un nesso di causalità tra il ritardo intervenuto nell' inserimento dei suoi rapporti informativi nel fascicolo personale ed il fatto che egli non è stato né promosso, né trasferito. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di risarcimento presuppone necessariamente l' esistenza di tale nesso di causalità (v. sentenza Latham, citata).
40 Per quel che riguarda la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno del suo ricorso (v. le due sentenze Latham, causa T-63/89 e causa T-27/90, citate), la convenuta ricorda che i fatti all' origine delle due sentenze predette differiscono dalle circostanze del caso di specie. Essa rileva che, da un lato, se è vero che il Tribunale ha ordinato un indennizzo, ciò è avvenuto al fine di risarcire il danno morale sofferto da un dipendente che si trovava in uno stato di incertezza e inquietudine per il suo avvenire professionale e che, d' altra parte, tale danno non derivava da un ritardo nell' inserimento dei rapporti informativi dell' interessato nel suo fascicolo personale, bensì da un ritardo nella compilazione dei rapporti stessi. Inoltre, in uno dei due casi, tale ritardo avrebbe superato i tre anni.
41 Orbene, sottolinea la convenuta, nella fattispecie i rapporti informativi sono stati regolarmente compilati e il ricorrente, dopo aver scoperto nel 1990 il ritardo intervenuto nell' inserimento dei suoi rapporti nel fascicolo personale, è stato informato, due mesi dopo, che tale fascicolo era stato aggiornato.
42 Rilevando come il ricorrente non abbia fatto valere, né in sede di reclamo precontenzioso, né nell' atto introduttivo del ricorso, un suo stato di preoccupazione, tensione o incertezza relativo a quel periodo di due mesi, la convenuta conclude che la concessione di un indennizzo a titolo di riparazione per un eventuale danno morale non può essere presa in considerazione.
43 Essa fa infine valere che, in ogni caso, l' assenza dei rapporti informativi è stata compensata dal fatto che i rapporti mancanti contenevano i medesimi giudizi favorevoli al ricorrente che erano stati espressi nei rapporti precedenti, i quali figuravano regolarmente nel suo fascicolo al momento in cui veniva esaminata la sua candidatura a diversi posti. La convenuta rileva, in particolar modo, che nella rubrica "Valutazione d' ordine generale" del rapporto relativo al periodo 1981 - 1983, si legge che il ricorrente, "(...) per la sua competenza ed il suo dinamismo, merita senz' altro una promozione". Pur non essendo stata espressamente ripetuta nella valutazione d' ordine generale relativa al periodo 1983 - 1985, la suddetta raccomandazione avrebbe conservato appieno il suo valore, in ragione del suo carattere estremamente favorevole. Lo stesso potrebbe dirsi dei rapporti relativi ai periodi 1985 - 1987 e 1987 - 1989, giacché, secondo quest' ultimo rapporto, il ricorrente "(...) ha evidenti capacità di gestione (...)", il che confermerebbe l' iniziale raccomandazione alla promozione.
Giudizio del Tribunale
44 Il Tribunale ritiene che dall' insieme degli argomenti addotti dal ricorrente emerge che quest' ultimo fonda la propria pretesa di indennizzo sull' esistenza di un danno morale derivante dal fatto che le sue possibilità di venire promosso o trasferito, secondo il suo espresso desiderio, sarebbero state menomate dall' assenza, nel suo fascicolo personale, dei suoi rapporti informativi relativi ai periodi 1 luglio 1985 - 30 giugno 1989. Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che il ritardo intervenuto nella compilazione dei rapporti informativi è di per sé circostanza tale da arrecare danno al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato dall' assenza di un rapporto del genere in un momento in cui debbano essere prese decisioni che lo riguardano (sentenza della Corte 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille/Commissione, Racc. pag. 497, punto 36 della motivazione, e sentenza del Tribunale, Latham, citata, punto 36 della motivazione).
45 Nella fattispecie, va rilevato che è pacifica tra le parti la circostanza che, nell' intervallo di tempo intercorso tra la data alla quale il rapporto informativo del ricorrente, relativo al periodo 1985-1987, avrebbe dovuto essere inserito nel suo fascicolo personale, vale a dire novembre 1989, e la data alla quale esso è stato effettivamente inserito nel fascicolo, vale a dire il 29 novembre 1990, diciassette atti di candidatura, presentati dal ricorrente a seguito di diversi avvisi di posto vacante, sono stati esaminati da un CCN ovvero da un "comitato ausiliario". Di queste candidature, undici si riferivano ad avvisi di vacanza per impieghi di livello intermedio. Si tratta delle candidature presentate a seguito degli avvisi di vacanza COM/103/89, esaminato dal CCN il 16 novembre 1989, COM/201/89 e COM/202/89, esaminati il 21 dicembre 1989, COM/209/89 e COM/15/90, esaminati il 1 marzo 1990, COM/74/90, esaminato il 4 luglio 1990, COM/83/90, COM/84/90, COM/85/90 e COM/86/90, esaminati il 19 luglio 1990, nonché dell' offerta di nuova assegnazione RED/C/2/90, formulata nell' ambito del procedimento di riorganizzazione, esaminata dal "comitato ausiliario" il 21 maggio 1990. Ebbene, come riconosciuto dalla Commissione nel corso dell' udienza, né i CCN né il "comitato ausiliario", incaricati dell' esame delle candidature per i posti suddetti, hanno preso conoscenza dei rapporti informativi del ricorrente, relativi ai periodi 1985 - 1987 e 1987 - 1989, all' atto dell' esame delle candidature presentate dal ricorrente stesso.
46 Ne consegue che l' esame degli atti di candidatura presentati dal ricorrente in seguito ai diversi avvisi di posto vacante è stato inficiato dall' assenza, nel suo fascicolo personale, dei rapporti informativi suddetti.
47 Il Tribunale reputa inaccettabile la tesi della Commissione secondo la quale l' assenza dei rapporti informativi di cui trattasi nel fascicolo personale del ricorrente non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle sue possibilità di ottenere una promozione o un trasferimento, in quanto tali rapporti non avrebbero potuto aggiungere nulla agli eccellenti rapporti informativi precedenti del ricorrente stesso. Si deve rilevare, infatti, che l' ultimo rapporto informativo disponibile (1983 - 1985), benché complessivamente molto favorevole al ricorrente, conteneva tuttavia, nella rubrica "Rapporti umani", un giudizio meno positivo rispetto a quello espresso in uno dei rapporti precedenti (1979 - 1981). In queste circostanze, il sensibile miglioramento riscontrabile sia nei giudizi analitici (con particolare riferimento alla rubrica "Rapporti umani" sopra menzionata), sia nelle valutazioni di ordine generale dei rapporti informativi sul ricorrente, relativi ai periodi 1985 - 1987 e 1987 - 1989, rivestiva una notevole importanza e avrebbe dovuto figurare tra gli elementi presi in considerazione all' atto dell' esame delle candidature presentate dal ricorrente per ottenere una promozione o un trasferimento. A tale riguardo, va rilevato che, nel corso dell' udienza, la convenuta ha ammesso che, benché i rapporti informativi mancanti confermassero il tenore dei rapporti precedenti, essi vi aggiungevano indubbiamente un certo "lustro".
48 Ne consegue che il ritardo intervenuto nell' inserimento dei rapporti informativi del ricorrente nel suo fascicolo personale è stato tale da arrecare un danno all' interessato, in quanto la mancanza di un rapporto di questo tipo, in un momento in cui dovevano essere prese decisioni che lo riguardavano, ha pregiudicato lo svolgimento della sua carriera. Tenuto conto del fatto che la Commissione non è stata in grado di dimostrare che le persone chiamate a prendere tali decisioni avessero avuto modo di conoscere elementi equivalenti al contenuto dei rapporti suddetti, né ha addotto circostanze particolari che potessero giustificare un tale ritardo, al quale l' interessato non ha in alcun modo contribuito, si deve constatare che la Commissione ha commesso un illecito amministrativo che fa sorgere il diritto alla riparazione del danno morale subito dal ricorrente.
49 Nella valutazione del danno morale, occorre tener conto dell' età del ricorrente, il quale, avendo 63 anni, potrà partecipare alle procedure di trasferimento o di promozione ancora per pochi anni. Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene equo stimare la misura dell' indennizzo in 90 000 BFR.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, la Commissione è rimasta soccombente e il ricorrente ha concluso per la condanna della Commissione alle spese nel corso dell' udienza. Secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il fatto che la parte che è risultata vittoriosa abbia concluso in tal senso solo all' udienza non osta a che la sua domanda sia accolta (v. sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing Co/Consiglio, Racc. pag. 1185, e, in particolare, le conclusioni dell' avvocato generale Warner, nella stessa causa, pag. 1274, nonché sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367). La Commissione deve essere pertanto condannata a tutte le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di 90 000 BFR a titolo di indennizzo.
2) La Commissione sopporterà tutte le spese.
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