Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Decisione che arreca pregiudizio ° Rigetto di una candidatura ° Obbligo di motivazione al più tardi allo stadio del rigetto del reclamo ° Portata ° Motivazione insufficiente ° Regolarizzazione nel corso della fase contenziosa del procedimento
(Statuto del personale, art. 90, n. 2)
2. Dipendenti ° Promozione ° Scrutinio per merito comparativo ° Presa in considerazione dei rapporti informativi ° Fascicolo individuale incompleto ° Irregolarità suscettibile di essere sanata dall' esistenza di altre informazioni relative ai meriti del candidato
(Statuto del personale, artt. 43 e 45)
3. Dipendenti ° Posto vacante ° Assegnazione mediante promozione o trasferimento ° Scrutinio per merito comparativo dei candidati ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Controllo giurisdizionale ° Limiti
[Statuto del personale, artt. 29, n. 1, lett. a), e 45)]
Massima
1. In caso di decisione negativa in merito ad una candidatura, all' autorità che ha il potere di nomina incombe l' obbligo di motivazione, quanto meno nella fase in cui viene respinto il reclamo proposto dall' interessato.
In ipotesi di procedimento di assegnazione di un posto mediante trasferimento, è sufficiente che la motivazione della decisione che respinge un reclamo riguardi l' esistenza dei presupposti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità del procedimento. Tuttavia, quando esista un motivo individuale e pertinente per escludere un candidato, una motivazione generica e di natura meramente procedurale per il rigetto del reclamo è insufficiente.
Tale insufficienza di motivazione può tuttavia essere sanata da precisazioni complementari fornite dall' amministrazione in corso di causa, che consentano in tal modo all' interessato di verificare la pertinenza della motivazione del rigetto della sua candidatura ed al Tribunale di esercitare il proprio controllo di legittimità. In siffatta ipotesi, il mezzo relativo ad una insufficienza di motivazione diviene inoperante.
2. Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogniqualvolta la carriera del dipendente sia presa in considerazione dal potere gerarchico. Un procedimento di promozione è inficiato da irregolarità qualora l' autorità che ha il potere di nomina non abbia potuto procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati per il fatto che i rapporti informativi di uno o più di essi siano stati compilati, per fatto imputabile all' amministrazione, con un ritardo notevole.
Tuttavia, la mancanza di rapporti informativi non deve paralizzare qualsiasi procedimento di promozione o trasferimento necessario nell' interesse del servizio. L' autorità che ha il potere di nomina non è pertanto tenuta a rinviare le proprie decisioni di promozione o trasferimento, ma può ricercare altri mezzi idonei a sopperire a tale mancanza.
Qualora un colloquio intrattenuto dall' amministrazione con ciascun candidato abbia reso possibile una valutazione diretta e personale dei meriti di ognuno per quanto riguarda le conoscenze richieste per il posto vacante, la mancanza di un rapporto informativo nel fascicolo di un candidato deve considerarsi compensata e, pertanto, priva di influenza decisiva sul procedimento di assegnazione del posto.
3. L' autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda lo scrutinio per merito comparativo dei candidati al trasferimento o alla promozione ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto e il controllo del giudice deve limitarsi all' accertamento del punto se essa non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente erroneo.
Parti
Nella causa T-25/92,
Juana de la Cruz Elena Vela Palacios, dipendente del Comitato economico e sociale, residente in Bruxelles, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dal signor Bermejo Garde, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 28 ottobre 1991 con la quale il convenuto ha rigettato la candidatura della ricorrente a un posto vacante di segretaria stenodattilografa e, ove occorra, all' annullamento della decisione di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente il 20 dicembre 1991,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e A. Saggio, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 gennaio 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti della controversia
1 La ricorrente, signora Juana de la Cruz Elena Vela Palacios, cittadina spagnola, è dal 1986 dipendente del Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES") e presta attualmente servizio come segretaria stenodattilografa di grado C3 presso il pool spagnolo.
2 Il 20 agosto 1991 veniva pubblicato l' avviso di posto vacante n. 56/91, concernente un posto di segretaria stenodattilografa presso la direzione generale, divisione "studi e conferenze". Tra le "qualifiche richieste" figuravano una "conoscenza approfondita di una lingua delle Comunità" ed una "conoscenza soddisfacente di un' altra lingua comunitaria". Nell' avviso si precisava tra l' altro che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") avrebbe valutato con priorità le possibilità di assegnare il posto vacante mediante promozione o trasferimento.
3 In seguito alla pubblicazione dell' avviso suddetto, la ricorrente e altre due dipendenti inoltravano domanda di trasferimento; due dipendenti presentavano domanda di promozione. Le cinque candidature venivano esaminate da un amministratore principale della divisione "studi e conferenze".
4 Con decisione 28 ottobre 1991, il posto vacante veniva assegnato mediante promozione. Con lettera del segretario generale del CES recante pari data, le altre candidate, tra cui la ricorrente, venivano informate del rigetto della loro candidatura.
5 E' pacifico che in quel periodo, ossia cinque anni dopo la sua nomina in ruolo, nel fascicolo della ricorrente non figurava alcun rapporto informativo ai sensi dell' art. 43 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Soltanto nell' aprile 1992 la ricorrente riceveva i propri rapporti informativi relativi ai periodi 1986-1988 e 1988-1990.
6 Il 27 novembre 1991 la ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, con il quale rimproverava all' amministrazione, tra l' altro, di non aver fornito alcuna motivazione per il rigetto della sua candidatura e lamentava la mancanza, in violazione dell' art. 43 dello Statuto, di qualsiasi rapporto informativo che la riguardasse.
7 L' 8 gennaio 1992 l' interessata riceveva una comunicazione da parte del segretario generale, recante data 20 dicembre 1991, con la quale veniva informata del rigetto del suo reclamo, sulla scorta della seguente motivazione:
"Considerato che non è stata adottata alcuna decisione ufficiale di rigetto della Sua candidatura al posto vacante di cui all' avviso n. 56/91 e che, d' altro lato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l' autorità che ha il potere di nomina (APN) non è tenuta a motivare le proprie decisioni riguardanti i candidati eliminati in seguito alla procedura di selezione prevista dall' art. 29, n. 1, lett. a).
Considerato che, con mia decisione in data 28 ottobre, è stato nominato il candidato ritenuto più idoneo alla luce delle funzioni e delle qualifiche richieste per il posto di segretario stenodattilografo presso la direzione generale, divisione 'studi e conferenze' . Tenuto conto inoltre del fatto che questa decisione è stata adottata in esito all' esame di una relazione del capo della detta divisione, il quale aveva intrattenuto un colloquio con ciascuno dei cinque candidati, la Sua domanda non può essere accolta".
Procedimento
8 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 1992, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
9 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Nel corso dell' udienza la ricorrente è stata autorizzata a produrre agli atti vari documenti attestanti le proprie conoscenze linguistiche.
10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il suo ricorso ricevibile ed accoglierlo;
° conseguentemente, annullare la decisione del segretario generale del CES 28 ottobre 1991, di rigetto della sua candidatura al posto vacante di segretaria stenodattilografa presso la divisione "studi e conferenze" e, ove occorra, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo adottata il 20 dicembre 1991;
° condannare il convenuto a tutte le spese.
11 Il CES conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso.
Nel merito
12 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha formulato due mezzi, il primo dedotto da un' insufficienza di motivazione e il secondo relativo all' inosservanza dell' interesse del servizio nonché ad una violazione dei principi di corretta gestione e buona amministrazione.
Sul primo mezzo
° Argomenti delle parti
13 La ricorrente asserisce che la decisione di reiezione della sua candidatura era priva di qualsiasi motivazione e che il rigetto del suo reclamo non conteneva una motivazione adeguata. Sarebbe stata pertanto commessa una flagrante violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto. Al riguardo la ricorrente, argomentando dalle sentenze della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22 della motivazione) e del Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Perez-Minguez Casariego/Commissione (Racc. pag. II-143, punti, 73, 76 e 80 della motivazione) sottolinea il carattere fondamentale dell' obbligo di fornire un' adeguata motivazione.
14 In ordine all' insussistenza di una motivazione per il rigetto della candidatura della ricorrente, il CES si richiama alla giurisprudenza della Corte secondo la quale l' APN non è tenuta a motivare le decisione di promozione nei confronti dei candidati non promossi, dal momento che una tale motivazione rischia di essere pregiudizievole a questi ultimi, o quanto meno ad alcuni di essi (v., ad esempio, sentenza della Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099). La sentenza nella causa Perez-Minguez Casariego/Commissione, citata dianzi e richiamata dalla ricorrente, non sarebbe pertinente in quanto si riferiva ad una situazione differente, ossia ad una nomina avvenuta in seguito ad un concorso.
15 Quanto al rigetto esplicito di un reclamo nel quale è contestata una promozione, il CES ricorda che l' APN, pur essendo obbligata a motivare una tale decisione, non è tenuta a rendere nota al candidato escluso la valutazione comparativa effettuata nei confronti suoi e del candidato ritenuto idoneo per la promozione, né ad esporre nei dettagli le modalità in base alle quali è pervenuta alla conclusione che il candidato nominato soddisfaceva i requisiti prescritti dall' avviso di posto vacante, ma può limitarsi a fornire una motivazione riguardante solo l' esistenza dei presupposti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità di una promozione (v. sentenze del Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schoenherr/Comitato economico e sociale, Racc. pag. II-63, punto 21 della motivazione, e 25 febbraio 1992, causa T-11/91, Schloh/Consiglio, Racc. pag. II-203, punto 73 della motivazione). Orbene, nel caso di specie, la motivazione fornita, ancorché succinta, soddisfa, a parere del CES, le suddette condizioni e fa riscontro alla finalità dell' obbligo di motivazione, che è quella di consentire all' interessato ed al giudice di controllare la regolarità della decisione e di conoscere gli elementi essenziali cui l' amministrazione si è ispirata nel decidere (v., ad esempio, sentenza della Corte 13 dicembre 1989, causa C-169/88, Prelle/Commissione, Racc. pag. 4335, punti 9 e 10 della motivazione).
16 Il CES sostiene da ultimo che le ragioni del rigetto della candidatura di cui trattasi emergono, ad ogni buon conto, con chiarezza da una comunicazione in data 21 ottobre 1991 inviata dal signor Catling, amministratore principale incaricato del vaglio delle candidature, al segretario generale del CES e avente il seguente tenore:
"(...) ho esaminato le candidature di tutti i dipendenti che aspiravano al posto in questione ed ho avuto opportunità di intrattenere un colloquio con ciascuno dei cinque candidati attualmente in servizio presso il CES.
Per questo posto, al quale è inerente tra l' altro un' ampia gamma di mansioni da svolgere in almeno quattro lingue della Comunità, occorre trovare qualcuno che abbia padronanza di almeno una lingua latina e almeno una germanica. Inoltre, se possibile, bisogna che si tratti di persona interna al CES.
Per quanto riguarda i tre candidati di grado C3, solo la signora Fe. è in grado di utilizzare una lingua germanica (l' inglese), ma le sue conoscenze non sono affatto soddisfacenti. La signora A. (italiano/francese) e la signora Vela Palacios (spagnolo/italiano) non soddisfano i requisiti linguistici di base.
E' necessario pertanto procedere per via di promozione. Al riguardo hanno inoltrato domanda due persone: la signora B. (che sfortunatamente non è in possesso dei requisiti di anzianità per essere promossa) e la signora Fi. Quest' ultima, che ha trascorso diversi anni in Africa del Sud, è in possesso di ottime conoscenze delle lingue inglese e francese e di eccellenti conoscenze del sistema 'Wordperfect' , importantissime per il buon funzionamento dei nostri uffici.
La prego pertanto di voler prendere le necessarie disposizioni al fine di promuovere la signora Fi. al grado C3 e di assegnarla come segretaria presso la divisione 'studi e conferenze' ".
17 Orbene, il Tribunale avrebbe precisato, nelle sentenze Perez-Minguez Casariego/Commissione, citata (punti 83-89 della motivazione) e Schloh/Consiglio, anch' essa citata (punto 86 della motivazione), che una motivazione, anche successiva alla proposizione del ricorso, può rendere inoperante un mezzo dedotto dalla violazione dell' art. 25 dello Statuto (v. altresì sentenza della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86-73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione, Racc. pag. 1399, punti 52 e 53 della motivazione). Nel caso di specie il CES non vede affatto quale interesse potrebbe avere la ricorrente a persistere nel proprio ricorso dal momento che un ipotetico annullamento per vizio di motivazione potrebbe involgere quale unica conseguenza l' adozione di una nuova decisione identica nel merito, ma motivata nel modo già riferito.
18 Nella replica, la ricorrente ribatte che la giurisprudenza citata dal CES con lo scopo di ridimensionare l' obbligo di motivazione si riferisce essenzialmente a decisioni di promozione, mentre nel caso di specie si tratta di trasferimento. D' altra parte, la citata sentenza Perez-Minguez Casariego/Commissione generalizzerebbe l' obbligo di motivazione nei confronti di candidati esclusi. Orbene, sotto questo profilo, la comunicazione con la quale è stato respinto il suo reclamo non fornirebbe alcuna valida motivazione, in quanto indicherebbe motivi meramente formali che non le consentirebbero di conoscere le vere ragioni del rigetto della sua candidatura né permetterebbero al giudice di controllare la legittimità di tale decisione.
19 Nella controreplica il CES argomenta, facendo richiamo agli artt. 7, n. 1, e 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, che il trasferimento è assoggettato dallo Statuto ad una disciplina del tutto identica a quella della promozione. Da una giurisprudenza costante emergerebbe che promozione e trasferimento vanno considerati "sullo stesso piano" (v., ad esempio, sentenza della Corte 12 maggio 1971, causa 55/70, Reinarz/Commissione, Racc. pag. 379, punti 4 e 5 della motivazione). La giurisprudenza citata, secondo cui non sussiste obbligo di motivazione in caso di diniego di promozione, sarebbe pertanto senz' altro applicabile all' ipotesi di una decisione di rigetto di una domanda di trasferimento. Nella sentenza 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 4 della motivazione) la Corte l' avrebbe applicata persino alle decisioni di assegnazione ad un posto.
20 Nei limiti in cui la ricorrente sembri voler contestare, nell' ambito di questo mezzo, la mancanza di qualsiasi riferimento, nella decisione di rigetto del reclamo, al deposito tardivo dei suoi rapporti informativi, il CES fa valere che tale omissione non è tale da configurare un vizio di motivazione, dal momento che la ricorrente era pienamente consapevole della situazione e che essa stessa, nel suo reclamo, ha richiamato l' attenzione dell' amministrazione su questo punto (v., ad esempio, sentenza della Corte 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione, Racc. 1419, punti 23-26 della motivazione).
21 Nel corso dell' udienza la ricorrente ha sostenuto che la comunicazione 21 ottobre 1991 del signor Catling, acquisita agli atti soltanto in fase di controricorso, contiene elementi nuovi presentati tardivamente ed è di conseguenza manifestamente irricevibile. Il CES non potrebbe affatto sanare, mediante la produzione di questa comunicazione nell' ambito della fase contenziosa, il vizio di motivazione che ha contrassegnato la fase precontenziosa. La motivazione indicata in tale comunicazione avrebbe dovuto semmai figurare nella decisione impugnata o nella decisione di rigetto del reclamo.
° Giudizio del Tribunale
22 Si deve ricordare, in via preliminare, che il Tribunale, nella sentenza 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121, punto 36 della motivazione) ha statuito che, in caso di decisione negativa in merito ad una candidatura, all' APN incombe l' obbligo di motivazione, quantomeno nella fase in cui viene respinto il reclamo contro una tale decisione. Questa soluzione è conforme all' art. 90, n. 2, dello Statuto, il quale esige, in risposta al reclamo, una "decisione motivata" da parte dell' APN. Poiché le promozioni e i trasferimenti interni avvengono in base ad una selezione, è sufficiente che la motivazione della decisione che respinge un reclamo riguardi l' esistenza dei presupposti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità del procedimento.
23 Nella fattispecie il Tribunale rileva che, nella comunicazione 20 dicembre 1991 con cui veniva respinto il reclamo presentato dalla ricorrente, il segretario generale del CES ha affermato che l' APN non era tenuta a motivare le proprie decisioni relative alle candidature escluse in esito al procedimento di selezione previsto dall' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto. Tuttavia tale affermazione, riflettendo soltanto il punto di vista giuridico del segretario generale, non può considerarsi costituire, di per sé sola, una carenza di motivazione. Invero il segretario generale, ad onta del punto di vista giuridico espresso, si è sforzato, al terzo capoverso della nota medesima, di motivare il rigetto del reclamo.
24 Con riguardo alla questione se i due motivi addotti in tale nota siano sufficienti in relazione all' art. 90, n. 2, dello Statuto, il Tribunale rileva che in essa si precisa, da un lato, che è stato nominato "il candidato ritenuto più idoneo alla luce delle funzioni e delle qualifiche richieste per il posto di segretario stenodattilografo presso la direzione generale, divisione 'studi e conferenze' ". Da questa precisazione si evince che il CES ha proceduto allo scrutinio comparativo dei meriti e delle capacità dei candidati e che tale scrutinio ha portato alla scelta di un candidato diverso dalla ricorrente. Per altro verso, nella nota si afferma che la decisione impugnata "è stata adottata in esito all' esame di una relazione del capo della detta divisione, il quale aveva intrattenuto un colloquio con ciascuno dei cinque candidati". Con ciò si portava dunque a conoscenza della ricorrente il procedimento concreto seguito dall' APN nel compiere la propria scelta tra i vari candidati. In considerazione di questi due elementi, resi noti in tal guisa, non può riscontrarsi nella decisione alcuna carenza totale di motivazione.
25 Sennonché, come evincesi dalla menzionata comunicazione del signor Catling e come il CES ha ribadito dinanzi al Tribunale, la ragione fondamentale dell' esclusione della candidatura della ricorrente al posto controverso risiedeva in una asserita insufficienza delle sue conoscenze linguistiche. Conseguentemente, il Tribunale ritiene che nella fattispecie il CES avrebbe dovuto informare la ricorrente di tale motivo individuale e pertinente al più tardi nella decisione di rigetto del suo reclamo (v. sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II-407, punto 130 della motivazione, e richiami ivi contenuti alla giurisprudenza della Corte che ha sancito l' obbligo della commissione esaminatrice di un concorso interno di informare ciascun candidato dei voti ottenuti in sede di valutazione dei suoi titoli o in esito alla sua partecipazione alle prove). La motivazione generica e di natura meramente procedurale fornita dal CES, quale risulta dalla decisione di rigetto del reclamo, è pertanto insufficiente.
26 Tuttavia, secondo la giurisprudenza costante, in caso di insufficienza di motivazione, precisazioni complementari possono essere fornite al riguardo in corso di causa (sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento, Racc. pag. II-463, punto 44 della motivazione). Orbene, la nota del signor Catling prodotta in giudizio durante la fase scritta, dalla quale emerge la motivazione determinante del rigetto della candidatura della ricorrente, ha per l' appunto l' effetto di integrare la motivazione già contenuta nella decisione di rigetto del reclamo. Questa nota reca la data del 21 ottobre 1991 ed è pertanto anteriore alla controversa decisione 28 ottobre 1991. Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, non si tratta pertanto di un nuovo mezzo irricevibile ai sensi dell' art. 49, n. 2, del regolamento di procedura, bensì di un argomento di fatto che il CES poteva essere ammesso ad addurre nel proprio controricorso in forza dell' art. 46, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento. La ricorrente è stata posta in grado di verificare, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la pertinenza della motivazione relativa alle sue conoscenze linguistiche, cosa che del resto essa ha fatto eccependo, nella propria replica, un errore di valutazione (v. successivo punto 35 della motivazione). La nota in questione ha del pari consentito al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla legittimità del controverso procedimento di assegnazione del posto e della decisione impugnata.
27 Conseguentemente, si deve ritenere che il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione è divenuto inoperante in seguito ai chiarimenti forniti dal CES in corso di causa (sentenza della Corte nella causa Sergio e a./Commissione, citata, punto 52 della motivazione, e sentenza del Tribunale nella causa Schloh/Consiglio, citata, punto 86 della motivazione).
Sul secondo mezzo
° Argomenti delle parti
28 La ricorrente fa rilevare che, al momento dell' esame della sua candidatura, nel proprio fascicolo individuale non figurava alcun rapporto informativo, pur essendo stata nominata in ruolo nel 1986 e ancorché l' art. 43 dello Statuto stabilisca che per ciascun dipendente deve essere redatto un rapporto informativo ogni due anni. In mancanza di qualsiasi rapporto informativo, sarebbe quindi stato impossibile per l' APN tenere obiettivamente conto delle sue qualifiche in relazione al posto da assegnare.
29 Il CES sottolinea come la mancanza dei rapporti informativi sia stata in ogni caso ininfluente rispetto alla decisione adottata e non potrebbe quindi giustificare l' annullamento della medesima.
30 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, non sarebbe sufficiente, per l' annullamento di una decisione di promozione, la circostanza che, al momento dello scrutinio per merito comparativo dei candidati, il fascicolo personale di uno di essi fosse irregolare o incompleto, per via soprattutto dell' assenza di un rapporto informativo, a meno che non sia dimostrato che questa circostanza abbia potuto avere un' influenza decisiva sul procedimento di promozione (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, causa T-68/91, Barbi/Commissione, Racc. pag. II-2127, punto 26 della motivazione). Così, la mancanza di rapporto informativo non sarebbe circostanza determinante qualora l' APN disponga delle più ampie possibilità di informazione onde raccogliere tutti i dati necessari ai fini delle scrutinio per merito comparativo (sentenza della Corte 12 ottobre 1978, causa 86/77, Ditterich/Commissione, Racc. pag. 1855, punti 18-20 della motivazione).
31 Orbene, nel caso di specie, l' unico motivo per il quale alla ricorrente non è stato attribuito il posto in questione sarebbe la sua insufficiente padronanza di una lingua "germanica". Il signor Catling, madrelingua inglese, avrebbe considerato la ricorrente sprovvista di conoscenze soddisfacenti della lingua inglese. Durante il loro colloquio, l' interessata avrebbe palesato grandi difficoltà sia nell' espressione sia nella comprensione di tale lingua.
32 In allegato al controricorso il CES ha prodotto due copie di rapporti informativi, datati 1 settembre 1988 e 14 settembre 1990, le cui rubriche riguardanti le conoscenze linguistiche della ricorrente non erano state compilate. In allegato alla controreplica il CES ha prodotto due estratti di questi rapporti informativi. Il primo, riferentesi al rapporto del 1988, contiene indicazioni riguardanti le conoscenze della ricorrente nella lingua inglese, mentre l' altro non contiene, nemmeno questa volta, alcuna valutazione in ordine alle conoscenze linguistiche.
33 Il CES fa rilevare come i suddetti rapporti informativi menzionino, tra le conoscenze linguistiche della ricorrente, soltanto il fatto che quest' ultima è di madrelingua spagnola e lavorava in quel periodo in lingua francese. Quanto al primo dei due rapporti, la ricorrente avrebbe indicato, nella rubrica relativa alle conoscenze linguistiche, una comprensione "media" della lingua inglese ed una capacità orale e scritta minima nella stessa lingua, segnalando inoltre una conoscenza minima della lingua tedesca. Nel secondo rapporto informativo l' interessata avrebbe lasciato la rubrica relativa alle conoscenze linguistiche completamente in bianco. Peraltro tali rapporti informativi sarebbero, su un piano generale, ben lontani dal mettere in risalto i meriti della ricorrente, così che indipendentemente dalla questione delle conoscenze linguistiche, è del tutto evidente che tali conoscenze non l' avrebbero affatto favorita agli occhi dell' APN.
34 Con più particolare riferimento alle conoscenze della ricorrente nella lingua inglese il CES osserva inoltre, nella controreplica, che la ricorrente è stata iscritta per tre anni consecutivi (dal 1987/1988 al 1989/1990) a corsi d' inglese del medesimo livello, aggiungendo che ella ha nel frattempo superato, con la menzione "buono", un corso di livello 4 e precisando al tempo stesso che i livelli esistenti sono sei.
35 Nella replica la ricorrente, rinviando a vari attestati di partecipazione a corsi di lingua, sottolinea che, qualora l' unica motivazione del rigetto della sua candidatura sia quella secondo la quale la ricorrente stessa non sarebbe in possesso delle conoscenze linguistiche basilari richieste, l' accertamento sul quale si fonda tale motivazione è non soltanto errato, ma palesa inoltre la mancanza di uno scrutinio per merito comparativo ai sensi dell' art. 45 dello Statuto. Tale errore sarebbe tanto più grave in quanto nei rapporti informativi figurerebbe una rubrica "conoscenze linguistiche" da compilarsi a cura del dipendente scrutinato. Se questi rapporti le fossero stati resi noti entro i termini prescritti, l' errore di valutazione commesso in riferimento alle sue conoscenze linguistiche avrebbe potuto essere evitato e la decisione definitiva sarebbe probabilmente stata differente.
36 Nella replica la ricorrente rileva inoltre che la nota 21 ottobre 1991 del signor Catling contiene errori di valutazione in riferimento alle sue conoscenze linguistiche ed alle sue qualifiche professionali, dal momento che in realtà ella "soddisfa i requisiti linguistici richiesti": oltre allo spagnolo, sua lingua madre, la ricorrente sarebbe in possesso di solide conoscenze delle lingue francese, italiana e inglese. Talché, conformemente ai criteri linguistici di selezione prefissati, la ricorrente avrebbe padronanza di una lingua latina e di una germanica e, inoltre, sarebbe in possesso di nozioni di informatica. Le lacune menzionate nella nota del signor Catling deriverebbero precipuamente dal fatto che, per via della presentazione tardiva dei suoi rapporti informativi, sarebbe stato impossibile procedere ad un valido scrutinio per merito comparativo dei meriti di ciascun candidato.
37 Nel corso dell' udienza la ricorrente ha prodotto ulteriori attestati comprovanti la sua partecipazione a corsi di lingua nonché copia delle rubriche, debitamente compilate, riguardanti le conoscenze linguistiche e facenti parte dei suoi due rapporti informativi. Essa ne ha giustificato la presentazione tardiva adducendo di aver fatto richiesta dei rapporti informativi trasmessile nell' aprile 1992 ed ha aggiunto di aver compilato le rubriche in questione solo nel novembre 1992, vale a dire dopo la decisione di rigetto della sua candidatura. In queste rubriche, che recano entrambe la data "18.11.1992" e la menzione "Osservazione prodotta il 12 novembre 1992 ° il compilatore d' appello °", la ricorrente si è autoassegnata, per la lingua inglese, una "buona" comprensione, una "buona" capacità orale ed una "sufficiente" capacità scritta, lasciando in bianco le caselle relative alla lingua tedesca.
38 Inoltre, la ricorrente ha contestato, in udienza, l' asserzione del CES secondo la quale essa sarebbe stata iscritta per tre anni consecutivi a corsi di lingua inglese del medesimo livello. Al riguardo ella ha dichiarato che le sue conoscenze della lingua inglese erano, al contrario, gradualmente migliorate, avendo iniziato nel 1987/1988 con un corso di livello 1, ed avendo portato a termine, nel 1991, un corso di livello 4.
° Giudizio del Tribunale
39 Con riguardo al secondo mezzo della ricorrente, dedotto dal mancato rispetto dell' interesse del servizio nonché da una violazione del principio di corretta gestione e di buona amministrazione, occorre rilevare che il suo contenuto è troppo ampio. Conseguentemente, il Tribunale ritiene opportuno prendere in esame, al fine di fornire una valutazione puntuale dei diversi aspetti della causa, due distinti mezzi.
40 In primo luogo, è necessario esaminare un mezzo relativo alla tardiva presentazione dei rapporti informativi della ricorrente, la quale configurerebbe, secondo l' interessata, una violazione degli artt. 29, n. 1, lett. a), 43 e 45, n. 1, dello Statuto. Nell' ambito di questo mezzo il Tribunale dovrà accertare se l' APN abbia effettivamente proceduto, nel caso di specie, ad una regolare valutazione comparativa della candidatura della ricorrente al posto in questione. Invero, come la Corte ha affermato nella citata sentenza Bonino/Commissione (punto 5 della motivazione), in riferimento ad una decisione relativa all' assegnazione di un dipendente ad un nuovo posto, l' APN deve valutare, nell' ambito di una tale decisione, l' interesse del servizio nonché le attitudini dei candidati per il posto in questione. Inoltre, nella sentenza Volger/Parlamento, citata (punto 24 della motivazione), il Tribunale ha precisato che, in ipotesi di candidature per il trasferimento o per la promozione ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, l' APN deve procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti interessati come quello previsto dall' art. 45 dello Statuto per le promozioni.
41 In secondo luogo, si dovrà prendere in esame un mezzo relativo ad una erronea valutazione delle conoscenze linguistiche della ricorrente. Nell' ambito di questo mezzo, il Tribunale dovrà verificare la fondatezza delle asserzioni della ricorrente secondo le quali l' esame delle candidature effettuato dall' APN sarebbe stato viziato da un errore di fatto.
1. Sul mezzo relativo ad una violazione degli artt. 29, n. 1, lett. a), e 43 dello Statuto
42 E' d' uopo ricordare che, in forza dell' art. 43 dello Statuto, la competenza, il rendimento e il comportamento nel servizio di ciascun dipendente debbono formare oggetto di un rapporto periodico redatto almeno ogni due anni. Orbene, nei confronti della ricorrente il CES non ha rispettato tale termine ma, al contrario, l' ha ampiamente disatteso, dal momento che nessun rapporto informativo definitivo risultava essere stato compilato al momento dell' esame della sua candidatura al posto controverso.
43 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogniqualvolta la carriera del dipendente sia presa in considerazione dal potere gerarchico. Un procedimento di promozione è inficiato da irregolarità qualora l' APN non abbia potuto procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati per il fatto che i rapporti informativi di uno o più di essi sono stati compilati, per fatto imputabile all' amministrazione, con un ritardo notevole (v. da ultimo sentenza della Corte 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P, Moritz/Commissione, Racc. pag. I-6849, punto 16 della motivazione).
44 Tuttavia la Corte ha altresì ritenuto che, in circostanze eccezionali, la mancanza di rapporto informativo può essere compensata dall' esistenza di altre informazioni sui meriti del dipendente (sentenza Moritz/Commissione, citata, punto 18). Così, la Corte ha ritenuto che, nell' ambito di un procedimento di promozione, la circostanza che il fascicolo personale di un dipendente fosse incompleto mancandovi due rapporti informativi non poteva ritenersi determinante per considerare irregolare l' elenco dei candidati promuovibili, alla luce dell' art. 45 dello Statuto, qualora, anche in mancanza degli stessi rapporti informativi, i membri dei vari comitati disponessero delle più ampie possibilità di informazione onde raccogliere tutti i dati necessari ai fini dello scrutinio per merito comparativo (sentenza Ditterich/Commissione, citata, punti 18 e 19 della motivazione).
45 Occorre aggiungere che la mancanza di rapporti informativi ° per quanto deplorevole e inescusabile essa sia dal punto di vista della corretta gestione e della buona amministrazione del personale ° non deve paralizzare qualsiasi procedimento di promozione o di trasferimento, necessario nell' interesse del servizio. Ricorrente una tale situazione, l' APN non è pertanto tenuta a rinviare le proprie decisioni di promozione o di trasferimento, ma può ricercare altri mezzi adeguati, atti a sopperire alla mancanza dei rapporti informativi.
46 Sotto tale aspetto, va ricordato che la decisione impugnata è stata adottata in base alla motivazione secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato di possedere i "requisiti linguistici di base", tra cui la padronanza di una lingua "germanica", richiesti per il posto vacante. La decisione in parola è stata preceduta da un colloquio intrattenuto da un dipendente di madrelingua inglese con ciascuno dei cinque candidati al posto in parola, colloquio al quale ha fatto seguito la stesura di una relazione destinata all' APN. Nella fattispecie si tratta pertanto di informazioni ottenute dall' APN mediante un accertamento diretto e personale delle effettive conoscenze linguistiche dei candidati, fra cui la ricorrente. Il Tribunale ritiene che queste informazioni erano tali da sopperire, nel caso di specie, alla mancanza dei rapporti informativi nel fascicolo individuale della ricorrente, posto che l' APN disponeva degli elementi necessari per procedere ad un valido scrutinio per merito comparativo.
47 Ne consegue che la circostanza che i rapporti informativi definitivi della ricorrente non fossero stati compilati entro i termini prescritti dallo Statuto e non abbiano quindi potuto essere consultati al momento dell' esame delle candidature per il posto in questione non ha precluso il compimento di uno scrutinio per merito comparativo e non ha quindi potuto influire in modo decisivo sul procedimento di assegnazione del detto posto (v. sentenza della Corte 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento, Racc. pag. 2473, punto 18 della motivazione).
48 Tale conclusione non risulta infirmata né dagli attestati prodotti dalla ricorrente nel corso dell' udienza, secondo i quali la stessa ha partecipato a corsi di lingua inglese, né dai rapporti informativi compilati successivamente al procedimento di assegnazione del posto. Il valore da attribuire a questi attestati è inferiore a quello dei cinque colloqui comparativi che sono stati svolti con i candidati. Del pari, le valutazioni linguistiche che la ricorrente si è autoattribuita in seguito alla decisione impugnata non contraddicono i risultati del precedente scrutinio comparativo. Conseguentemente, il mezzo deve essere respinto.
2. Sul mezzo relativo ad un errore di valutazione
49 Nei limiti in cui la ricorrente pone in contestazione la correttezza della valutazione relativa alle sue conoscenze linguistiche, effettuata nel corso del procedimento di assegnazione del posto di cui trattasi, occorre ricordare che, in ipotesi di candidature per il trasferimento o la promozione ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, l' APN deve procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti interessati, alla stregua di quello previsto dall' art. 45 dello Statuto per le promozioni (sentenza del Tribunale, Volger/Parlamento, citata, punto 24 della motivazione). Secondo una giurisprudenza costante, l' APN gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda tale scrutinio; il controllo del giudice deve quindi limitarsi all' accertamento del punto se l' APN non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente erroneo (sentenza della Corte 17 gennaio 1992, causa C-107/90, Hochbaum/Commissione, Racc. pag. I-157, punto 8 della motivazione).
50 Orbene l' APN, organizzando nel modo sopra descritto colloqui personali con i vari candidati, ai quali ha fatto seguire una corrispondente relazione, ha proceduto ad un valido esame comparativo delle conoscenze linguistiche ° uniche in questione nella fattispecie ° della ricorrente. Durante il colloquio intrattenuto con la ricorrente il signor Catling, dipendente di lingua inglese del CES, ha constatato che le conoscenze pratiche dell' interessata nella lingua inglese non erano sufficienti per le esigenze inerenti al posto vacante. La ricorrente non ha posto in contestazione il modo in cui si è svolto questo colloquio. Il riferimento fatto dalla ricorrente, a tale riguardo, ai vari corsi di lingua seguiti nonché alle valutazioni figuranti nella rubrica dei suoi rapporti informativi relativa alle sue conoscenze linguistiche non sono idonei, per le ragioni indicate dianzi, a rimettere in discussione il risultato di questo esame comparativo. Analoga conclusione vale altresì per quanto riguarda la circostanza che le conoscenze nella lingua inglese della ricorrente abbiano potuto migliorare nel corso degli anni, come l' interessata asserisce, dal momento che esse sono state considerate insufficienti dal signor Catling durante il colloquio in parola.
51 Ne consegue che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare adeguatamente la fondatezza della propria asserzione secondo la quale l' APN sarebbe incorsa in errore manifesto di valutazione. Anche questo mezzo deve pertanto essere respinto.
52 Emerge dalle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere respinto nella sua integralità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
53 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, fermo restando che, ai sensi dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro agenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.
54 Nel caso di specie, il CES stesso osserva che, in considerazione del ritardo ad esso imputabile nella presentazione dei rapporti informativi della ricorrente, sarebbe iniquo far sopportare a quest' ultima le proprie spese.
55 Si deve rilevare che la mancanza di rapporti informativi ha potuto contribuire alla proposizione del ricorso. Pertanto, concordemente con le conclusioni del CES, come pure in considerazione dell' insufficiente comunicazione iniziale, ad opera del CES, dei motivi della decisione impugnata, il CES va condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Comitato economico e sociale è condannato a tutte le spese, comprese quelle della ricorrente.
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