Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione che applica le norme in materia di concorrenza ° Decisione che riguarda più destinatari ° Designazione dell' entità che deve sopportare l' onere conseguente a un' infrazione ° Motivazione carente ° Possibilità di qualificare la carenza semplice errore materiale ° Presupposti
(Trattato CEE, art. 190)
Massima
Una decisione che applica le norme del Trattato in materia di concorrenza deve contenere, quando riguarda più destinatari e quando si pone un problema d' imputabilità dell' infrazione, una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli da essa designati come coloro che devono sopportare l' onere conseguente all' infrazione.
Tale motivazione dev' essere particolarmente minuziosa quando, nel corso del procedimento amministrativo, l' impresa alla quale la decisione finale infligge un' ammenda abbia addotto varie ragioni per contestare che l' infrazione potesse esserle imputata e la Commissione non abbia chiarito la sua posizione su questo punto.
In particolare, affinché una decisione della Commissione in materia di concorrenza, pur limitandosi nella motivazione ad indicare, come autore dell' infrazione, l' entità giuridica che esisteva prima della cessione dei suoi attivi ad un' altra impresa, possa legittimamente addossare la responsabilità di detta infrazione all' avente causa, è necessario che non vi sia contestazione né sull' identità dell' entità giuridica che è succeduta in diritto all' autore dell' infrazione né sulla effettività della continuazione, da parte di detta entità, dell' attività svolta dall' impresa interessata, all' origine della controversia.
La Commissione può imputare una motivazione carente con riguardo ai dettami del Trattato ad un errore materiale solo se dimostra adeguatamente l' esistenza di tale errore. Tale condizione non è soddisfatta qualora essa adduca l' errore soltanto nella fase finale dell' istruttoria della causa dinanzi al giudice comunitario ed abbia omesso di notificare ritualmente al destinatario della decisione una rettifica effettuata dall' autore della stessa.
Questo vale a maggior ragione nel caso in cui l' asserito errore riguardi, da un lato, lo stesso dispositivo della decisione impugnata e, dall' altro, la stessa identità dei destinatari di questa, cioè di coloro che sono condannati al pagamento dell' ammenda inflitta, punti in relazione ai quali è necessario uno scrupoloso rispetto del principio della certezza del diritto.
E' viziato da motivazione carente il dispositivo di una decisione che imputi ad un' impresa la responsabilità di un' infrazione, pur designando come autore di quest' ultima un' altra impresa, per la sola ragione che essa avrebbe rilevato gli attivi di una società che, dal canto suo, non è identificata come autore dell' infrazione.
Parti
Nella causa T-38/92,
All Weather Sports Benelux BV, società di diritto olandese, con sede in Zoetermeer (Paesi Bassi), con l' avv. Paul Glazener, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend-Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 18 marzo 1992, 92/261/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/32.290 Newitt/Dunlop Slazenger International e altri, GU L 131, pag. 32), nella parte in cui imputa alla ricorrente un' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e le infligge un' ammenda,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 dicembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 La ricorrente, All Weather Sports Benelux BV, società di diritto olandese con sede in Zoetermeer (Paesi Bassi), specializzata nella vendita di articoli sportivi, veniva costituita il 17 aprile 1989.
2 Lo stesso 17 aprile 1989 la ricorrente stipulava, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1989, un accordo con il quale subentrava nell' attività di importazione e di vendita all' ingrosso di articoli sportivi ° rilevando gli attivi ad essa inerenti ° della All Weather Sports Benelux BV (in prosieguo: l' "AWS"), società di diritto olandese, anch' essa avente sede in Zoetermeer e appartenente al gruppo Buehrmann-Tetterode Nederland BV (in prosieguo: la "Buehrmann-Tetterode"), società di diritto olandese con sede in Amsterdam. Gli attivi rilevati dalla ricorrente comprendevano, tra l' altro, un accordo di distribuzione esclusiva, inizialmente stipulato solo per i Paesi Bassi, ma poi esteso a tutto il Benelux, dei prodotti della marca Dunlop, della società di diritto britannico Dunlop-Slazenger International Ltd (in prosieguo: la "DSIL"). Detto accordo di distribuzione, denunciato dalla DSIL il 18 settembre 1988, veniva definitivamente risolto il 30 aprile 1989. Gli attivi rilevati comprendevano pure i diritti relativi alla distribuzione dei prodotti muniti di un marchio sportivo appartenente alla All Weather Sports International BV (in prosieguo: l' "AWS International"), società di diritto olandese che svolge attività commerciali nel settore degli articoli sportivi in stretta collaborazione con l' AWS e che, come questa, ha sede in Zoetermeer e appartiene al gruppo Buehrmann-Tetterode.
3 A seguito di detta cessione di attivi del 17 aprile 1989, le società AWS e AWS International cessavano le loro attività commerciali e, dopo aver trasferito la loro sede ad Amsterdam e aver cambiato la ragione sociale rispettivamente in "BT Sports BV" e "BT Sports International BV", continuavano ad esistere, per ragioni fiscali, anche se non svolgevano più attività commerciali.
4 Il 29 maggio 1990 la Commissione, dopo aver effettuato verifiche negli uffici dei distributori esclusivi della DSIL nei Paesi Bassi, una delle quali nei locali dell' AWS il 3 novembre 1988, inviava a detta società, usandone la precedente ragione sociale di "All Weather Sports BV" e con l' indirizzo della sua vecchia sede di Zoetermeer, una comunicazione degli addebiti relativa ad un' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Detta comunicazione degli addebiti era effettuata nell' ambito di un procedimento per infrazione instaurato dalla Commissione su reclamo della Newitt & Co. Ltd, società di diritto britannico, grossista e dettagliante di articoli sportivi e cliente della DSIL, diretto contro quest' ultima per ostacoli all' esportazione dei suoi prodotti dal Regno Unito negli altri Stati membri. Gli addebiti comunicati all' AWS vertevano su varie pratiche concordate tra la stessa e la DSIL, dirette a eliminare le esportazioni parallele degli articoli della DSIL nei paesi del Benelux, in modo da garantire ai suoi distributori esclusivi, tra i quali l' AWS, una protezione territoriale assoluta.
5 Questa comunicazione degli addebiti riceveva una risposta, con memoria depositata il 31 luglio 1990, a nome della ricorrente nonché a nome delle società BT Sports (ex AWS), BT Sports International (ex AWS International) e "AWS Nederland BV", società controllata dalla ricorrente nei Paesi Bassi.
6 Nel corso dell' audizione tenutasi il 5 ottobre 1990 dinanzi alla Commissione, la ricorrente e le altre tre società summenzionate presentavano difese comuni.
7 Tanto nella risposta scritta agli addebiti quanto durante l' audizione del 5 ottobre 1990 le quattro società dichiaravano che, data la ragione sociale della società alla quale era stata inviata la comunicazione degli addebiti, cioè l' AWS, l' identità della società alla quale intendeva rivolgersi la Commissione non risultava chiaramente e che, per questo motivo, le loro risposte e le loro osservazioni venivano "presentate a nome di tutte le società sempreché debbano essere o saranno considerate destinatarie della comunicazione degli addebiti" (osservazioni scritte del 31 luglio 1990, punto 2.1.3).
8 Quanto all' identificazione dell' impresa destinataria della comunicazione degli addebiti e ° di conseguenza ° alla determinazione dell' impresa alla quale andava imputata l' infrazione contestata, ciascuna delle società interessate sosteneva dinanzi alla Commissione che l' infrazione non le era imputabile e che, essendo venuta meno l' impresa gestita, al momento del verificarsi dell' asserito illecito, dall' AWS, il procedimento per infrazione era divenuto privo di oggetto.
9 A questo proposito, veniva esposto alla Commissione che l' indirizzo, in Zoetermeer, al quale era stata notificata la comunicazione degli addebiti non era più quello dell' AWS, bensì quello della ricorrente e della sua controllata nei Paesi Bassi, AWS Nederland BV, che l' AWS aveva attualmente sede in Amsterdam, con la nuova ragione sociale BT Sports, che essa non svolgeva più attività commerciale dopo la cessione dei suoi attivi, il 17 aprile 1989, e che, perciò, non esisteva più come impresa, ai sensi dell' art. 85 del Trattato, al pari della BT Sports International (ex AWS International). Si faceva inoltre presente che la BT Sports e la BT Sports International esistevano ancora, come persone giuridiche, solo per ragioni fiscali, che il gruppo Buehrmann-Tetterode, al quale appartenevano l' AWS e l' AWS International, non poteva considerarsi responsabile dell' infrazione, poiché l' AWS, quando svolgeva le sue attività, godeva di ampia autonomia nella sua gestione commerciale.
10 Per quanto riguardava, in particolare, la società ricorrente, quest' ultima faceva valere dinanzi alla Commissione che il solo fatto che essa avesse rilevato degli attivi delle vecchie società AWS e AWS International, rilevamento che d' altronde verteva su elementi non indispensabili per l' esercizio delle sue attività commerciali, non era sufficiente ad assimilarla a queste due società. A questo proposito essa sosteneva di costituire una società radicalmente nuova che non svolgeva le stesse attività svolte in precedenza dall' AWS nel settore economico in questione, che le persone che erano alle dipendenze di detta società al momento dei fatti contestati non erano più occupate nell' impresa e che, ad ogni modo, le infrazioni addebitate non erano più state commesse dopo il rilevamento di attivi del 17 aprile 1989, poiché l' accordo di distribuzione esclusiva che vincolava l' AWS alla DSIL era stato risolto a quella data ed era effettivamente cessato il 30 aprile 1989. Infine la ricorrente sottolineava che, se l' accordo del 17 aprile 1989 prevedeva il trasferimento alla ricorrente dei contratti stipulati tra l' AWS e la DSIL, ciò era stato fatto solo per garantire l' evasione degli ordini ancora in sospeso nel periodo rimanente fino alla loro scadenza, che era quasi interamente trascorso al momento della stipulazione dell' accordo di rilevamento degli attivi.
11 Invitata dalla ricorrente e dalle altre società coinvolte nel procedimento per infrazione a chiarire quale fosse, in ultima analisi, la società destinataria della comunicazione degli addebiti, la Commissione nel corso dell' audizione del 5 ottobre 1990, durante la quale detto punto veniva nuovamente sollevato, rinviava il suo esame ad una fase successiva.
12 Il 21 dicembre 1990 la ricorrente, con lettera del suo avvocato indirizzata alla Commissione, attirava nuovamente l' attenzione dell' istituzione sul problema dell' imputabilità dell' infrazione rimproverata all' AWS. In detta lettera si invitava l' ufficio competente della Commissione a pronunciarsi su questo punto prima dell' adozione di un' eventuale decisione conclusiva del procedimento per infrazione.
13 Con lettera 7 agosto 1991, la Commissione indirizzava alla ricorrente, a norma dell' art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), una richiesta di informazioni sul giro d' affari dell' AWS nel 1988 e sul giro d' affari realizzato dalla stessa società per i prodotti Dunlop. Il 18 marzo 1992 essa emanava la decisione 92/261/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/32.290 Newitt/Dunlop Slazenger International e altri, GU L 131, pag. 32). Nel punto 3 della motivazione della decisione si specifica che "nel 1989 AWS è stata acquistata dalla dirigenza al gruppo Buehrmann-Tetterode Nederland BV, che la controllava, e ha assunto la ragione sociale All Weather Sports Benelux BV". Il dispositivo della decisione è il seguente:
"Articolo 1
Dunlop Slazenger International Ltd ha violato le disposizioni dell' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE imponendo nelle relazioni commerciali con i propri clienti un divieto generale di esportazione dei suoi prodotti inteso a proteggere la sua rete di distribuzione esclusiva e applicando per taluni suoi prodotti (palle da tennis, palle da squash, racchette da tennis, articoli da golf) varie misure ° rifiuto di effettuare forniture, misure dissuasive in materia di prezzi, marcatura e controllo successivo dei prodotti esportati, riacquisto di prodotti esportati, utilizzazione discriminatoria di marchi di qualità ufficiali ° per far osservare tale divieto.
All Weather Sports International BV ha violato le disposizioni dell' articolo 85, paragrafo 1, in quanto ha promosso e partecipato all' applicazione delle suddette misure nei Paesi Bassi per quanto riguarda i prodotti Dunlop.
(...)
Articolo 2
A Dunlop Slazenger International Ltd è inflitta un' ammenda pari a 5 milioni di ECU ed a All Weather Sports Benelux BV (che ha ripreso All Weather Sports BV) è inflitta un' ammenda pari a 150 000 ECU per le infrazioni di cui all' articolo 1".
14 Questa è la situazione che ha indotto la ricorrente ad impugnare detta decisione della Commissione con il presente ricorso, registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 maggio 1992.
15 La fase scritta del procedimento si è conclusa il 13 novembre 1992, a causa del tardivo deposito della replica. Su istanza della ricorrente presentata il 18 novembre 1992 e con il consenso della Commissione, dato il 24 novembre 1992, la fase scritta è stata riaperta con ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 dicembre 1992 e si è conclusa l' 8 marzo 1993. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale; esso ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti e la ricorrente a produrre taluni documenti. Durante l' udienza del 15 dicembre 1993 le parti hanno presentato le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale.
Conclusioni delle parti
16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
° annullare, per quel che la riguarda, l' art. 2 della decisione della Commissione 18 marzo 1992 (IV/32.290 Newitt/Dunlop Slazenger International e altri);
° condannare la convenuta alle spese.
17 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
18 Nell' atto introduttivo la ricorrente dichiara di limitarsi a contestare la regolarità dello svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e del procedimento d' adozione della decisione impugnata, in quanto questa le addebita l' asserita infrazione e le infligge un' ammenda, nonché i criteri seguiti dalla Commissione per determinare l' importo dell' ammenda.
19 A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce, anzitutto, un mezzo relativo alla violazione del combinato disposto dell' art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268). Osserva che, infliggendole un' ammenda senza trasmetterle direttamente la comunicazione degli addebiti, mentre invece la comunicazione degli addebiti redatta nel procedimento contestato è stata notificata dopo che essa aveva rilevato gli attivi dell' AWS, e senza averle offerto quanto meno la possibilità di essere sentita quanto all' imputabilità dell' infrazione di cui si faceva carico all' AWS, la Commissione ha violato forme sostanziali. In secondo luogo, la ricorrente deduce la violazione, da parte della Commissione, dell' art. 85, n. 1, del Trattato e dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto la Commissione le ha accollato la responsabilità dell' infrazione allegata e le ha inflitto un' ammenda basandosi su motivi inadeguati o, quanto meno, senza aver motivato correttamente nei suoi confronti la decisione impugnata. Infine la ricorrente sostiene, in subordine, che la Commissione ha violato l' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto ha applicato criteri inesatti per determinare l' importo dell' ammenda.
20 Il Tribunale ritiene che si debba esaminare, anzitutto, il motivo con il quale la ricorrente critica l' insufficienza della motivazione, nei suoi confronti, della decisione impugnata e la regolarità del procedimento d' adozione di detta decisione.
Sul motivo relativo all' insufficienza di motivazione della decisione
Esposizione sommaria dei motivi e dei principali argomenti delle parti
21 La ricorrente sottolinea in primo luogo che, se una decisione infligge un' ammenda a un' impresa a causa del comportamento di un' altra impresa, la motivazione del provvedimento deve indicare chiaramente all' impresa multata i motivi per i quali è giudicata responsabile di un' infrazione commessa da terzi. Essa sostiene che, contrariamente alla prassi seguita dalla Commissione, che, in decisioni analoghe, ha sempre fornito una motivazione particolareggiata, la decisione impugnata non è sufficientemente motivata nei suoi confronti.
22 La ricorrente assume che la semplice menzione del fatto che essa abbia rilevato gli attivi dell' AWS non rappresenta una motivazione sufficiente della decisione tale da consentire di addebitarle l' infrazione, dal momento che detto rilevamento non significa che la ricorrente possa essere automaticamente assimilata all' AWS ai fini dell' applicazione dell' art. 85 del Trattato. Sottolinea inoltre che il motivo che, secondo la Commissione, ha giustificato la decisione di imputarle l' infrazione è enunciato solo nel dispositivo della decisione impugnata e non anche nella motivazione, la quale contiene una sola frase in merito; questa frase consisterebbe in una semplice constatazione di fatto, per di più imprecisa, dato che la Commissione osserva che l' AWS è stata "acquistata dalla dirigenza", mentre in realtà ne sono stati rilevati solo gli attivi, peraltro dalla stessa ricorrente, le cui quote sociali erano semplicemente detenute dalla direzione dell' AWS in quel momento.
23 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l' identità dell' impresa che ha commesso l' infrazione per la quale le è stata inflitta un' ammenda non risulta chiaramente dalla decisione impugnata. Fa osservare, a questo proposito, come nell' art. 1 del dispositivo della decisione la Commissione affermi che è l' AWS International la responsabile della violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, pur se detta società non è menzionata in alcun altro punto della decisione, e come, in seguito, nell' art. 2 del dispositivo, la Commissione le infligga un' ammenda per aver rilevato gli attivi dell' AWS. Secondo la ricorrente, se la Commissione ritiene sia l' AWS International ad aver commesso l' infrazione, la decisione impugnata è totalmente carente di motivazione, tanto per quel che riguarda l' AWS International quanto nei suoi confronti, dal momento che le viene attribuita la responsabilità di comportamenti non precisati nella decisione impugnata, in base al solo fatto di aver rilevato gli attivi dell' AWS. Se, invece, è quest' ultima società che la Commissione ritiene responsabile dell' infrazione, la motivazione del provvedimento sarebbe comunque insufficiente per quel che la riguarda poiché, anche ammettendo che il solo fatto di rilevare gli attivi dell' AWS potesse giustificare l' assimilazione della ricorrente a detta società, sotto il profilo economico e giuridico, la Commissione non avrebbe comunque precisato che è per questo motivo che le è stata inflitta un' ammenda.
24 La Commissione ritiene che, siccome i destinatari delle decisioni relative alle infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato sono le entità economiche costituite dalle imprese e non le società, in quanto persone giuridiche, e siccome essa dimostra, come nella fattispecie, con ogni motivazione adeguata, che l' infrazione è stata commessa da un' impresa, essa non sia giuridicamente tenuta ad illustrare nella sua decisione i motivi per i quali si rivolge ad una determinata società nell' ambito di tale impresa. Nella fattispecie la ricorrente avrebbe continuato le attività dell' impresa che in precedenza erano svolte dalle società AWS e AWS International, dopo aver rilevato gli attivi di queste ultime in virtù dell' accordo del 17 aprile 1989, che avrebbe costituito un caso classico di trasferimento d' impresa. La Commissione osserva che, in considerazione dell' esiguità e della relativa semplicità di detto rilevamento di attivi e del trasferimento d' impresa che ne è seguito, era inutile motivare più particolareggiatamente l' imputazione dell' infrazione alla ricorrente, al contrario di altri casi nei quali, nelle sue decisioni, essa ha dovuto ribattere ad argomenti molto precisi sull' imputazione di un' infrazione.
25 Infine, rispondendo ad un quesito del Tribunale sul fatto di aver considerato, nell' art. 1 del dispositivo della sua decisione, l' AWS International come autore dell' infrazione, sebbene nell' art. 2 dello stesso dispositivo si faccia menzione dell' AWS, la Commissione ha spiegato che detta confusione è stata provocata da un errore materiale che va corretto, nel senso che entrambe le società dovrebbero essere menzionate, allo stesso titolo, nell' art. 1 del dispositivo, in quanto sono entrambe responsabili dell' infrazione imputata alla ricorrente che ha rilevato i loro attivi e ha continuato la gestione dell' impresa che in precedenza era gestita congiuntamente da entrambe. Tuttavia, secondo la Commissione, questo errore sarebbe irrilevante per la validità dell' art. 2 del dispositivo della decisione. Il fatto di non aver menzionato l' AWS nell' art. 1 del dispositivo non sarebbe tale da far insorgere dubbi circa la sua qualità di autore dell' infrazione, dato che, da una parte, detta società è costantemente menzionata nella decisione e, dall' altra, essa è chiaramente indicata, sia nel punto 3 della motivazione della stessa quanto nell' art. 2 del dispositivo, come la società i cui attivi sono stati rilevati dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
26 Il Tribunale osserva in via preliminare, da un lato, che la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l' esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall' altro, che il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell' atto, della natura dei motivi addotti e dell' interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall' atto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato, possono avere a ricevere chiarimenti (v. sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809; 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/Commissione, Racc. pag. 873; 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831). Si deve pure ricordare che, per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha emanato l' atto contestato (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen, Racc. pag. I-5469, punto 26). Inoltre, allorché, come nella fattispecie, una decisione che applica gli artt. 85 o 86 del Trattato riguarda più destinatari e pone un problema d' imputabilità dell' infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l' onere conseguente all' infrazione.
27 Per valutare, alla luce dei principi posti dalla summenzionata giurisprudenza, il carattere sufficiente della motivazione della decisione nei confronti della ricorrente, si deve sottolineare come sia assodato che, nell' ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, la ricorrente ha addotto vari motivi per i quali riteneva che l' asserita infrazione non le potesse venir imputata. E' del pari pacifico che in quella fase del procedimento la Commissione, nonostante la contestazione dinanzi ad essa sollevata, non ha chiarito il suo punto di vista sull' imputabilità dell' infrazione. Ne consegue che, per essere sufficientemente motivata nei confronti della ricorrente, la decisione impugnata deve contenere un' esposizione ancora più dettagliata dei motivi idonei a giustificare l' imputabilità dell' infrazione alla ricorrente.
28 A questo proposito, il Tribunale rileva che, nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata a proposito dell' imputabilità alla ricorrente dell' infrazione asserita consiste, da un lato, nel richiamo, nel punto 3 della motivazione stessa, al fatto che "AWS è stata acquistata dalla dirigenza al gruppo Buehrmann-Tetterode Nederland BV, che la controllava, e ha assunto la ragione sociale All Weather Sports Benelux BV" e, dall' altro, nella menzione, nell' art. 2 del dispositivo, del fatto che la ricorrente "ha ripreso All Weather Sports BV". Il Tribunale deve perciò accertare, in primo luogo, se la motivazione della decisione possa giustificarne il dispositivo e, in secondo luogo, la pertinenza di quest' ultimo nei confronti della ricorrente.
29 In primo luogo, quanto all' esame del punto 3 della motivazione della decisione, il Tribunale osserva che, per giustificare l' accollo alla ricorrente dell' onere dell' infrazione, la decisione si limita, come è stato detto in precedenza, ad osservare che l' AWS è stata rilevata e in questa occasione ha assunto la ragione sociale della ricorrente, vale a dire "All Weather Sports Benelux BV". Una siffatta motivazione prescinde quindi dal duplice fatto, invocato dalla ricorrente, che le società AWS e AWS International continuano, da un lato, ad esistere come persone giuridiche, con le nuove denominazioni "BT Sports" e "BT Sports International", e, dall' altro, a far parte, come prima della cessione dei loro attivi, del gruppo Buehrmann-Tetterode.
30 Su questo punto il Tribunale ritiene si debba precisare che, affinché una decisione della Commissione, pur limitandosi nella motivazione ad indicare, come autore dell' infrazione, l' entità giuridica che esisteva prima della cessione dei suoi attivi, possa legittimamente addossare la responsabilità di detta infrazione all' avente causa di detta impresa, è necessario che non vi sia contestazione né sull' identità dell' entità giuridica che è succeduta in diritto all' autore dell' infrazione né sulla effettività della continuazione, da parte di detta entità, dell' attività svolta dall' impresa interessata, all' origine della controversia (v. sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Cram e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punti 6 e seguenti). Nella fattispecie la situazione è diversa, poiché l' autore dei fatti contestati sussiste sempre come persona giuridica, come si è detto in precedenza, mentre l' attività economica che svolgeva prima della cessione dei suoi attivi viene ormai svolta da un' entità giuridica distinta.
31 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, di fronte ad una contestazione seria e precisa, da parte della ricorrente, circa l' identità dell' impresa che deve sopportare l' onere dell' infrazione, la Commissione non può legittimamente richiamarsi ad una presunta semplicità dei dati di fatto e di diritto della fattispecie e, quindi, all' inutilità di una motivazione più particolareggiata per giustificare la carenza di motivazione della decisione impugnata, quale emerge dall' esame del punto 3 dell' esposizione dei motivi della stessa. Ne deriva che, siccome il dispositivo della decisione impugnata va letto alla luce della motivazione sulla quale si regge, e in particolare del citato punto 3 della decisione, quest' ultimo non è di per sé idoneo a giustificare l' imputabilità dell' infrazione alla ricorrente.
32 Quanto poi, in secondo luogo, alla valutazione della pertinenza, nei confronti della ricorrente, della motivazione contenuta nel dispositivo stesso della decisione impugnata, il Tribunale rileva che, come sostiene la ricorrente, la decisione impugnata, sebbene indichi nella motivazione l' AWS come autore dell' infrazione, designa invece nell' art. 1 del dispositivo, come autore della stessa infrazione, l' AWS International, pur imputando, nell' art. 2 del medesimo dispositivo, la responsabilità dell' infrazione "di cui all' articolo 1" alla ricorrente, in quanto questa ha rilevato l' AWS. Orbene, l' art. 2 del dispositivo della decisione non può legittimamente imputare alla ricorrente la responsabilità di un' infrazione, della quale è assodato che essa non è l' autore, ai sensi dell' art. 1 del dispositivo, per la sola ragione che essa avrebbe rilevato gli attivi di una società che, dal canto suo, non è stata identificata, nell' art. 1 del dispositivo, come autore dell' infrazione contestata.
33 In terzo luogo, è vero che la Commissione ha pure fatto presente, nella fase orale, che la disparità tra l' identità delle società menzionate rispettivamente dagli artt. 1 e 2 del dispositivo è dovuta ad un errore materiale e che l' art. 1 avrebbe dovuto menzionare, oltre all' AWS International, la società AWS, giacché tanto l' una che l' altra società sono interessate dall' infrazione asserita e giacché, nella motivazione della decisione imputata, è l' AWS la società indicata come autore dell' infrazione.
34 A questo proposito, il Tribunale ritiene che, quanto alla questione essenziale dell' identificazione dell' autore dell' infrazione o dei destinatari della decisione, l' asserito errore materiale, anche ammettendo che se ne possa tener conto, deve poter venir dimostrato dalla Commissione con sufficiente certezza. Non è questo il caso della fattispecie, in quanto, da un lato, come è stato esposto, detto argomento è stato svolto per la prima volta solo nella fase finale dell' istruttoria e, dall' altro, la Commissione ha omesso di notificare ritualmente alla ricorrente una rettifica effettuata dall' autore dell' atto. Quanto sopra vale ancor più nella fattispecie, poiché l' asserito errore materiale riguarda, da un lato, lo stesso dispositivo della decisione impugnata e quindi la parte dell' atto che determina direttamente la portata degli obblighi imposti ai soggetti di diritto o la portata dei diritti loro conferiti dall' atto in questione e, dall' altro, la stessa identità dei destinatari della decisione e quindi l' imputabilità dell' infrazione contestata e l' onere finanziario dell' ammenda inflitta, il che richiede uno scrupoloso rispetto del principio della certezza del diritto che costituisce un principio fondamentale nell' ordinamento giuridico comunitario (v., per analogia, sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, 84/89, 85/89, 86/89, 89/89, 91/89, 92/89, 94/89, 96/89, 98/89, 102/89 e 104/89, BASF e a./Commissione, Racc. pag. II-315). Non può perciò venir accolto l' argomento della Commissione relativo all' errore materiale da cui sarebbe viziata la decisione impugnata. In ogni modo, e tenuto conto di quanto si è esposto in precedenza, detto argomento non può modificare la valutazione del Tribunale circa la motivazione della decisione impugnata.
35 Da quanto precede emerge che il motivo relativo alla carenza di motivazione della decisione impugnata nei confronti della ricorrente è fondato e va accolto.
36 Di conseguenza, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti nell' atto introduttivo, l' art. 2 della decisione impugnata va annullato nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, quest' ultima dev' essere condannata alle spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' art. 2 del dispositivo della decisione della Commissione 18 marzo 1992, 92/261/CEE, relativa ad una procedura di applicazione dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/32.290 Newitt/Dunlop Slazenger International e altri), è annullato nella parte in cui imputa alla ricorrente l' infrazione menzionata nell' art. 1 dello stesso dispositivo e le infligge un' ammenda.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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